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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 21 settembre 2010 n. 17490
Pres. A. Pagano, est. O. Di Popolo
Paola Barbati (Avv. Luciano Pennacchio) c. Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici - Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Giuseppina Pappalardo (N.C.)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Impugnazione di graduatoria – Notifica – A tutti i soggetti che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del ricorso – Obbligo – Sussiste a mezzo notifica per pubblici proclami disposti dal Giudice.

 

2. Concorso – Rettifica della graduatoria – Fondato sulla circostanza del mancato versamento di contributi previdenziali durante la prestazione di lavoro presso istituti paritari – Illegittimità – Sussiste – Ragioni

 

 

1. In caso di impugnazione di un provvedimento di rettifica di una graduatoria definitiva, il ricorso deve essere notificato, anche a mezzo di pubblici proclami, a tutti i soggetti portatori di un interesse protetto e attuale, suscettibili di essere lesi dall’accoglimento del gravame

 

2. È illegittimo il provvedimento di rettifica di una graduatoria concorsuale, nella parte in cui la P.A. disconosce il periodo di insegnamento svolto in una scuola paritaria, in ragione del mancato versamento, in tale periodo, dei contributi previdenziali, dal momento che l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo di insegnamento conseguito, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare (1)

 

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, 5661/07; 4370/07

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2009, proposto da:

 

Paola Barbati, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso Luciano Pennacchio in Napoli, viale Gramsci n.19 – Avv.E. D'Alterio;

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici - Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di



Giuseppina Pappalardo;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



P.I. RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE A.T.A. D.D. PROT. N. 1359 DEL 21/2/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici - Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Barbati Paola impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - il d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21 febbraio 2009, col quale, in rettifica alla graduatoria di III fascia per il conferimento di supplenze al personale a.t.a. (profilo professionale di assistente amministrativo) per gli anni scolastici 2008/2011, le erano stati decurtati 26,50 punti e, quindi, riconosciuti 10,67 punti in luogo dei 37,17 punti anteriormente posseduti; - il d.m. 26 giugno 2008, n. 59, nella parte in cui avesse escluso la computabilità dei servizi prestati nelle scuole non statali autorizzate e paritarie, per i quali non risultassero versati i contributi previdenziali e assistenziali; - gli atti preordinati, connessi e consequenziali,
- il provvedimento impugnato era motivato in base al rilievo che la documentazione esibita dalla ricorrente al momento dell’assunzione in servizio ai sensi del d.m. n. 59/2008 presso l’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli era risultata carente della certificazione attestante l’assolvimento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali per il servizio prestato presso dell’Istituto paritario “J. J. Rousseau” di Casoria durante gli anni scolastici 1986/1994 e 2007/2008;
- a sostegno dell’esperito gravame venivano dedotte le seguenti censure: a) violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento; erroneità dei presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà; b) violazione e falsa applicazione del d.m. n. 59/2008; eccesso di potere; illogicità; carenza assoluta dei presupposti;
- costituitasi l’amministrazione intimata, proponeva istanza di regolamento di competenza, deducendo la competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, ed eccepiva, altresì, l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto;
- la cennata istanza di regolamento di competenza era dichiarata inammissibile dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con decisione n. 7783 dell’11 dicembre 2009;
- in esito alla camera di consiglio del 21 aprile 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare, questa Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il gravame proposto ad un solo soggetto controinteressato e che occorreva, quindi, integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali il provvedimento impugnato aveva consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, aveva ordinato, ai sensi degli artt. 14 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, con ord. n. 853/2010, l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’8 settembre 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendosi perfezionata la vocatio in ius nei termini stabiliti con ord. n. 853/2010, risultando completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato che:
- ai sensi della tabella di cui all’allegato A/1, lett. B.6, al d.m. n. 59/2008, l'aver prestato servizio nei periodi indicati presso scuole non statali paritarie costituisce titolo valutabile, in considerazione della specifica esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell’attribuzione di punteggi nell’ambito delle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze al personale a.t.a.;
- una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare (Cons. Stato, n. 5661/2007);
- l'adempimento o meno delle obbligazioni previdenziali da parte dell’Istituto paritario “J. J. Rousseau” a favore della ricorrente non era, pertanto, suscettibile di condizionare la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato;
- è da reputarsi, pertanto, illegittimo il provvedimento impugnato, che, agli effetti della collocazione in graduatoria della Barbati, ha disconosciuto il periodo di insegnamento da quest’ultima concretamente svolto, in ragione del mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo (Cons. Stato, n. 4370/2007);
- alla valutabilità del titolo di servizio posseduto dalla ricorrente non ostava, peraltro, la disciplina concorsuale dettata dal d.m. n. 59/2008, la quale non risulta inficiata dai vizi di legittimità denunciati con l’esperito gravame;
- ed invero, l’allegato A/1, lett. B.6, al citato d.m. n. 59/2008 ha riguardo al “servizio effettivamente prestato” (nota 1), con prevista dimidiazione del relativo punteggio in ipotesi di scuole non statali paritarie; inoltre, l’art. 6 contempla, ai commi 4, 5 e 6, i controlli da espletare, al momento del conferimento della supplenza, circa la veridicità e la correttezza delle attestazioni dei candidati sul possesso dei titoli di accesso, di valutazione e di preferenza, e stabilisce, al successivo comma 7, che “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia … sarà … dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”; nel contempo, il punto 17 del modulo di domanda di cui all’allegato D prescrive ai candidati di dichiarare, “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali … che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”;
- il delineato regime concorsuale sanziona, dunque, espressamente con la decurtazione del punteggio la prestazione del servizio senza il possesso del titolo all’uopo necessario, e non anche in mancanza dell’assolvimento degli oneri previdenziali e assistenziali da parte di soggetti terzi rispetto ai candidati, mentre si limita a considerare tout court come titolo valutabile il servizio “effettivamente” svolto presso scuole non statali paritarie ed a richiedere – senza specifiche comminatorie, evidentemente a precipui fini informativi – l’attestazione, in sede di domanda di inserimento in graduatoria, dell’adempimento degli obblighi contributivi da parte delle predette scuole non statali paritarie;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la ravvisata fondatezza del secondo, ed assorbito il primo motivo di impugnazione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto limitatamente all’accertata illegittimità, con conseguente annullamento, del d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21 febbraio 2009;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21 febbraio 2009.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Referendario
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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