Paola Barbati, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Pennacchio, con domicilio eletto presso Luciano Pennacchio in Napoli,
viale Gramsci n.19 – Avv.E. D'Alterio;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e
Turistici - Grafica Pubblicitaria Vittorio Veneto, rappresentati e difesi
dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via
Diaz, 11;
nei confronti di
Giuseppina Pappalardo;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
P.I. RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA
PERSONALE A.T.A. D.D. PROT. N. 1359 DEL 21/2/2009.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Professionale di Stato per
i Servizi Commerciali e Turistici - Grafica Pubblicitaria Vittorio
Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010
il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21
decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, Barbati Paola
impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - il d.d.
dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici
– Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21
febbraio 2009, col quale, in rettifica alla graduatoria di III fascia per
il conferimento di supplenze al personale a.t.a. (profilo professionale di
assistente amministrativo) per gli anni scolastici 2008/2011, le erano
stati decurtati 26,50 punti e, quindi, riconosciuti 10,67 punti in luogo
dei 37,17 punti anteriormente posseduti; - il d.m. 26 giugno 2008, n. 59,
nella parte in cui avesse escluso la computabilità dei servizi prestati
nelle scuole non statali autorizzate e paritarie, per i quali non
risultassero versati i contributi previdenziali e assistenziali; - gli
atti preordinati, connessi e consequenziali,
- il provvedimento
impugnato era motivato in base al rilievo che la documentazione esibita
dalla ricorrente al momento dell’assunzione in servizio ai sensi del d.m.
n. 59/2008 presso l’Istituto professionale di Stato per i servizi
commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di
Napoli era risultata carente della certificazione attestante
l’assolvimento degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali per
il servizio prestato presso dell’Istituto paritario “J. J. Rousseau” di
Casoria durante gli anni scolastici 1986/1994 e 2007/2008;
- a sostegno
dell’esperito gravame venivano dedotte le seguenti censure: a) violazione
e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione del giusto
procedimento; erroneità dei presupposti; illogicità manifesta;
contraddittorietà; b) violazione e falsa applicazione del d.m. n. 59/2008;
eccesso di potere; illogicità; carenza assoluta dei presupposti;
-
costituitasi l’amministrazione intimata, proponeva istanza di regolamento
di competenza, deducendo la competenza territoriale del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, Sede di Roma, ed eccepiva, altresì,
l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi,
il rigetto;
- la cennata istanza di regolamento di competenza era
dichiarata inammissibile dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con
decisione n. 7783 dell’11 dicembre 2009;
- in esito alla camera di
consiglio del 21 aprile 2010 per la trattazione dell’incidente cautelare,
questa Sezione, avendo rilevato che la ricorrente aveva notificato il
gravame proposto ad un solo soggetto controinteressato e che occorreva,
quindi, integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in
capo ai quali il provvedimento impugnato aveva consolidato situazioni
confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese
dall’eventuale accoglimento del predetto gravame, aveva ordinato, ai sensi
degli artt. 14 e 16 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, con ord. n. 853/2010,
l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici
proclami;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’8 settembre
2010 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza
cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito,
essendosi perfezionata la vocatio in ius nei termini stabiliti con ord. n.
853/2010, risultando completa l’istruttoria e sussistendo gli altri
presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla
domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito
e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel
merito pone;
Considerato che:
- ai sensi della tabella di cui
all’allegato A/1, lett. B.6, al d.m. n. 59/2008, l'aver prestato servizio
nei periodi indicati presso scuole non statali paritarie costituisce
titolo valutabile, in considerazione della specifica esperienza
professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini
dell’attribuzione di punteggi nell’ambito delle graduatorie di terza
fascia per il conferimento di supplenze al personale a.t.a.;
- una
volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività
del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro
degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al
titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna
attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del
personale da selezionare (Cons. Stato, n. 5661/2007);
- l'adempimento o
meno delle obbligazioni previdenziali da parte dell’Istituto paritario “J.
J. Rousseau” a favore della ricorrente non era, pertanto, suscettibile di
condizionare la valutazione del periodo di servizio effettivamente
prestato;
- è da reputarsi, pertanto, illegittimo il provvedimento
impugnato, che, agli effetti della collocazione in graduatoria della
Barbati, ha disconosciuto il periodo di insegnamento da quest’ultima
concretamente svolto, in ragione del mancato versamento dei contributi
previdenziali per lo stesso periodo (Cons. Stato, n. 4370/2007);
- alla
valutabilità del titolo di servizio posseduto dalla ricorrente non ostava,
peraltro, la disciplina concorsuale dettata dal d.m. n. 59/2008, la quale
non risulta inficiata dai vizi di legittimità denunciati con l’esperito
gravame;
- ed invero, l’allegato A/1, lett. B.6, al citato d.m. n.
59/2008 ha riguardo al “servizio effettivamente prestato” (nota 1), con
prevista dimidiazione del relativo punteggio in ipotesi di scuole non
statali paritarie; inoltre, l’art. 6 contempla, ai commi 4, 5 e 6, i
controlli da espletare, al momento del conferimento della supplenza, circa
la veridicità e la correttezza delle attestazioni dei candidati sul
possesso dei titoli di accesso, di valutazione e di preferenza, e
stabilisce, al successivo comma 7, che “l’eventuale servizio prestato
dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del
titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili
richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia … sarà … dichiarato come prestato di fatto e non
di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito
alcun punteggio”; nel contempo, il punto 17 del modulo di domanda di cui
all’allegato D prescrive ai candidati di dichiarare, “qualora il servizio
sia stato prestato in scuole non statali … che sia stata assolta la
prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in
materia”;
- il delineato regime concorsuale sanziona, dunque,
espressamente con la decurtazione del punteggio la prestazione del
servizio senza il possesso del titolo all’uopo necessario, e non anche in
mancanza dell’assolvimento degli oneri previdenziali e assistenziali da
parte di soggetti terzi rispetto ai candidati, mentre si limita a
considerare tout court come titolo valutabile il servizio “effettivamente”
svolto presso scuole non statali paritarie ed a richiedere – senza
specifiche comminatorie, evidentemente a precipui fini informativi –
l’attestazione, in sede di domanda di inserimento in graduatoria,
dell’adempimento degli obblighi contributivi da parte delle predette
scuole non statali paritarie;
Ritenuto, in conclusione, che:
-
stante la ravvisata fondatezza del secondo, ed assorbito il primo motivo
di impugnazione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto limitatamente
all’accertata illegittimità, con conseguente annullamento, del d.d.
dell’Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici
– Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di Napoli, prot. n. 1359, del 21
febbraio 2009;
- appare equo compensare interamente tra le parti le
spese, i diritti e gli onorari di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della
Campania – Sezione Ottava, definitivamente pronunciando, accoglie, nei
limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il d.d. dell’Istituto professionale di Stato per i servizi
commerciali e turistici – Grafica pubblicitaria “Vittorio Veneto” di
Napoli, prot. n. 1359, del 21 febbraio 2009.
Compensa interamente tra
le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
FF
Gianluca Di Vita, Referendario
Olindo Di Popolo, Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)