REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive
modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4268 del
2010, proposto dal
Sig. Gaudieri Gennaro, rappresentato e difeso
dall’Avv. Gaetano Martoscia ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Napoli, Via Diocleziano n.169;
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in
Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento del 25/5/2010 con cui è
stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il
ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di essere
titolare di patente di guida valida fino all’8/5/2011 e che gli è stato
notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida
per esaurimento del punteggio di 20 punti;
Vista la costituzione
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di memoria datata
19/7/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore
Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre
2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze
di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti
processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso
manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con
sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle
parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971
nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo
dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26,
commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma
1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della
causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza
dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il
comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui
ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del
1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003,
ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a
punti;
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da
parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di
aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a
violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle
norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del
privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da
ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il
provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività
del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della
patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo
volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che
può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis,
comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli
automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri
termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna
violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della
patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare
gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al
fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della
revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni
violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla
legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed
autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a
quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli
appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla
conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;
Ritenuto che, per
quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione
resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel
caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a
parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;
Ritenuto
pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba
essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di
impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui
all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico
della parte soccombente,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di
impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9
settembre 2010 con l'intervento dei Signori:
Vincenzo Cernese,
Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Sergio
Zeuli, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)