T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 15 settembre 2010 n. 435
Pres. M. Perrelli Est. I. Caso
Edil Modolena S.r.l. (Avv. C. A. Vacirca) contro
il Comune di Reggio Emilia (Avv. S. Gnoni) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Sanatoria di abuso in zona vincolata – È impedita dalla normativa – Fattispecie - Incremento di volumetria non rientrante nel “volume tecnico” – Diniego - Legittimità
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2. Edilizia ed urbanistica- Art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 – Sottopone a vincolo le zone poste entro i 150 metri dalla sponda o piede dell’argine di alcuni fiumi – Modalità di calcolo – Va fatto riferimento al limite di piena ordinaria del corso d’acqua
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1. In tema di abusi edilizi la normativa fa scaturire dalla sola assenza del previo titolo formale un impedimento legale automatico alla regolarizzazione dell’intervento effettuato in area sottoposta a vincolo. Né v’è in specie ragione di addurre l’assenza di un corrispondente maggiore beneficio nel godimento dell’immobile il cui vano sottotetto sarebbe stato sopraelevato di 31 cm. per la sola “…necessità di equilibrare alcuni marginali scostamenti tecnici in determinati livelli costruttivi …”. Invero, dalla “verificazione” disposta dalla Sezione è emerso un incremento medio dell’altezza pari a 35 cm. e un conseguente indebito aumento di volume di 90 mc., nonché l’assenza di cause di forza maggiore a giustificazione della parziale discrepanza del manufatto dal progetto a suo tempo assentito, e allora, non ricorrendo l’ipotesi del volume tecnico, il dato obiettivo dell’incremento di volumetria è in sé fattore determinante per escludere l’ammissibilità dell’invocata sanatoria, così come stabilito dalla disciplina di settore.
2. L’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, sottopone a vincolo paesaggistico “…i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna …”. Intendendosi per «sponda» il confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali e per «argini» le barriere esterne, per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali, l’esigenza di evitare soluzioni del tutto arbitrarie impone di assegnare ai due termini un significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la «sponda» e la funzione a questa connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso d’acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive preordinate a contrastare le piene straordinarie . Eventuali criteri diversi (da quello della c.d. “piena ordinaria”) contenuti in norme secondarie – quale il «piano territoriale di coordinamento provinciale» richiamato nella circostanza dall’Amministrazione comunale – cedono di fronte alla disciplina di rango primario, che prevale sulle altre previa loro disapplicazione da parte del giudice chiamato a risolvere la controversia.
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N. 00435/2010 REG.SEN.
N. 00415/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 415 del 2007 proposto da
Edil Modolena S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Luigi Fontana, difesa e rappresentata dall’avv. Corrado Augusto Vacirca ed elettivamente domiciliata in Parma, p.le Santafiora n. 1, presso lo studio degli avv. Andrea Ceresini e Enrica Paini;
contro
il Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall’avv. Santo Gnoni ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Giorgio Pagliari;
per l'annullamento
- quanto all’atto introduttivo della lite - del provvedimento P.S. n. 9897/07 P.G. n. 20959/07 del 4 ottobre 2007 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia ha ingiunto alla società ricorrente la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché delle note in data 20 febbraio 2007 (comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/90 in relazione alla d.i.a. in sanatoria del 9 novembre 2006), in data 23 marzo 2007 (declaratoria di non ammissibilità della d.i.a. in sanatoria del 9 novembre 2006) e in data 6 giugno 2007 (comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione di sanzioni edilizie);
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 28 ottobre 2009 - della nota P.S. n. 4920/09 del 17 giugno 2009, con cui il Dirigente del Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia ha dato risposta alla richiesta di rivalutazione del posizionamento del fabbricato oggetto dell’originario permesso di costruire rilasciato alla società ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 28 ottobre 2009;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 20 luglio 2010 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Conseguito in data 11 gennaio 2005 il permesso di costruire n. 17009/2004 per la realizzazione di un edificio residenziale nel territorio del Comune di Reggio Emilia – con allegata autorizzazione ex art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 per essere l’immobile situato entro 150 metri dal torrente Crostolo –, la società ricorrente comunicava in data 25 marzo 2006 l’avvenuta ultimazione dei lavori e richiedeva in data 11 aprile 2006 il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, oltre a presentare in data 17 luglio 2006 una d.i.a. in sanatoria per l’esecuzione di “deposito rifiuti”; ma con nota del 25 ottobre 2006 il Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia evidenziava la sussistenza di talune difformità rispetto al permesso di costruire e segnalava la necessità della presentazione di un titolo in sanatoria, la cui eventuale legittimità avrebbe consentito il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità. Indi, veniva inoltrata all’Amministrazione comunale, in data 9 novembre 2006, una d.i.a. per la sanatoria dei lavori di “sopraelevazione e lievi modifiche alle dimensioni di finestre nei locali con destinazione sottotetto”, cui faceva séguito – da parte dell’ente locale – prima il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (nota del 20 febbraio 2007), poi la declaratoria di non ammissibilità della d.i.a. per contrasto con l’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 in relazione all’ “aumento di volume in difformità dall’autorizzazione paesaggistica” (nota del 23 marzo 2007), infine la comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle conseguenti sanzioni edilizie (nota del 6 giugno 2007) e l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi a mezzo di demolizione di quanto abusivamente edificato (ord. P.S. n. 9897/07 P.G. n. 20959/07 del 4 ottobre 2007, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia).
Avverso tali atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo che la modesta sopraelevazione del fabbricato non integra una reale inosservanza dell’autorizzazione paesaggistica – per non risultarne alterati i valori protetti – e non è comunque indice di violazione della normativa in materia, anche alla luce della soddisfatta necessità di equilibrare alcuni marginali scostamenti tecnici in determinati livelli costruttivi, onde l’aumento di volume non si risolverebbe in un effettivo maggior godimento dell’immobile. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Emilia, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 gennaio 2008 (ord. n. 4/2008).
Successivamente, avendo verificato – a mezzo di più accurate rilevazioni – che la sponda superiore esterna del torrente Crostolo è situata ad una distanza di 153,15 metri dal manufatto e quindi ad una distanza superiore ai 150 metri previsti dall’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, il legale della società ricorrente depositava in data 11 maggio 2009 una richiesta di riesame della d.i.a. in sanatoria a suo tempo dichiarata inammissibile e produceva altresì l’elaborato grafico comprovante la reale distanza dal corso d’acqua. L’Amministrazione comunale, tuttavia, ribadiva la sussistenza del vincolo di legge, stante l’asserita necessità di prendere a riferimento l’effettiva estensione dell’alveo inciso, a partire dal ciglio o bordo superiore più esterno (nota P.S. n. 4920/09 del 17 giugno 2009, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia).
Avverso il nuovo atto e quelli già impugnati ha proposto “motivi aggiunti” (depositati il 28 ottobre 2009) la società ricorrente. Muovendo dal presupposto che il limite dei 150 metri di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004 deve essere principalmente riferito alla sponda del corso d’acqua mentre l’argine assume rilievo solo in casi del tutto particolari, lamenta l’indebita conferma dell’applicabilità al caso di specie della normativa di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, con la conseguente irrilevanza dei vincoli derivanti dall’autorizzazione paesaggistica, e quindi l’ammissibilità dell’invocata sanatoria, anche perché la stessa Amministrazione comunale, contraddicendosi rispetto ai criteri prescelti, prende dichiaratamente in considerazione la “sponda” del torrente Crostolo quale limite della zona di rispetto, e in tal modo dimostra altresì di ignorare che detto torrente è in quel punto dotato di argine. Conclude, allora, la società ricorrente per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
La nuova istanza cautelare della società ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 17 novembre 2009 (ord. n. 219/09).
Con ordinanza n. 9/10 in data 27 aprile 2010 la Sezione ha affidato al Direttore dell’Ufficio provinciale di Parma dell’Agenzia del Territorio (o suo delegato con adeguata qualificazione tecnica) l’esecuzione di una “verificazione”, volta ad accertare: a) quale incremento di volume abbiano determinato i lavori di “sopraelevazione e lievi modifiche alle dimensioni di finestre nei locali con destinazione sottotetto” oggetto della denuncia di inizio attività del 9 novembre 2006 e quali siano le ragioni di tale parziale difformità dall’intervento originariamente assentito; b) quale sia l’effettivo stato dei luoghi quanto alla distanza rispetto al torrente Crostolo ed in particolare, prendendo a riferimento il limite di piena ordinaria di detto corso d’acqua, se il manufatto interessato dalla controversia sia o meno situato entro i 150 metri dalla sponda o piede dell’argine del torrente. Dei risultati di tali accertamenti è stata depositata copia documentale in data 28 giugno 2010.
All’udienza del 20 luglio 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il Collegio è innanzi tutto chiamato ad occuparsi delle questioni dedotte con l’atto introduttivo della lite. Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto la demolizione di opere abusive non sono configurabili controinteressati, anche nel caso in cui sia palese il vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva, essendo unicamente possibili interventi ad opponendum (v. TAR Emilia-Romagna, Parma, 2 dicembre 2008 n. 451) –, nel merito si tratta di accertare se il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo oggetto di richiesta di sanatoria sia o meno inficiato dall’addotta inesistenza di un reale vulnus ai valori ambientali da salvaguardare con il vincolo, o sia piuttosto viziato dalla circostanza che la lieve sopraelevazione del fabbricato non avrebbe determinato, a dire della ricorrente, un aumento “utile” di volumetria.
Va premesso che all’epoca di adozione degli atti impugnati l’art. 146, comma 12, del d.lgs. n. 42 del 2004 (nel testo introdotto dall’art. 16 del d.lgs. n. 157/2006) disponeva che “l’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”; la medesima norma, peraltro, è ancora vigente, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, anche se contenuta ora nel comma 4 (“…Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi …”). L’art. 167, comma 4, da parte sua, prevede che “L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) …; c) …”, mentre il successivo comma 5 stabilisce che “il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi …”, il tutto allo scopo di consentire al privato, sussistendone i presupposti, di sottrarsi alla prescrizione di cui al comma 1 (“In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4”).
La giurisprudenza ne ha desunto, per quel che rileva nella presente controversia, che per le opere comportanti un aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata ex post dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2007 n. 5203), non rientrando tale ipotesi tra le fattispecie marginali – i c.d. abusi minori – che eccezionalmente ammettono la sanatoria ambientale in deroga al divieto generale di nulla-osta postumo; anche se, è stato chiarito, la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell’eccezione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 e sono pertanto suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica (v. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2009 n. 6827). Alla base della rigorosa disciplina in esame – si è detto – è la finalità di costituire un più solido deterrente contro gli abusi dei privati, così abbandonando il regime che in precedenza riconosceva un significativo peso al fatto compiuto (v. TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 marzo 2008 n. 317), senza peraltro che l’automaticità dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in conseguenza della sola carenza del titolo formale e indipendentemente da ogni indagine circa l’effettiva incidenza ambientale del singolo intervento – anche quando il privato potrebbe poi ottenere l’autorizzazione per un progetto identico –, evidenzi profili di illegittimità costituzionale, a fronte di scelte del legislatore fondate su di una rigidità del sistema in tal modo funzionale alla più efficace tutela del bene “paesaggio”, assegnatario di un rango primario tra i valori costituzionalmente protetti, con il solo temperamento all’assolutezza della proibizione di valutazioni postume realizzato attraverso la previsione della sanatoria dei c.d. “abusi minori” (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 5 marzo 2009 n. 1762; Sez. II, 9 dicembre 2008 n. 5737).
Di qui l’infondatezza delle censure della società ricorrente. Non è infatti rilevante la circostanza che l’incremento di volumetria in difformità dall’autorizzazione paesaggistica non sia, a suo dire, di entità tale da recare un reale pregiudizio ai valori ambientali della zona e quindi da porsi in contrasto con il provvedimento abilitativo in precedenza conseguito, in quanto – osserva il Collegio – dalla sola assenza del previo titolo formale la normativa fa scaturire un impedimento legale automatico alla regolarizzazione dell’intervento effettuato in area sottoposta a vincolo. Né v’è ragione di addurre l’assenza di un corrispondente maggiore beneficio nel godimento dell’immobile il cui vano sottotetto sarebbe stato sopraelevato di 31 cm. per la sola “…necessità di equilibrare alcuni marginali scostamenti tecnici in determinati livelli costruttivi …” (v. pag. 14 del ricorso); invero, dalla “verificazione” disposta dalla Sezione è emerso un incremento medio dell’altezza pari a 35 cm. e un conseguente indebito aumento di volume di 90 mc., nonché l’assenza di cause di forza maggiore a giustificazione della parziale discrepanza del manufatto dal progetto a suo tempo assentito (tanto da avere ipotizzato il funzionario “verificatore” un mero errore materiale in fase di costruzione se non addirittura la deliberata volontà di ottenere una maggiore altezza dell’edificio), e allora, non ricorrendo l’ipotesi del volume tecnico, il dato obiettivo dell’incremento di volumetria è in sé fattore determinante per escludere l’ammissibilità dell’invocata sanatoria, così come stabilito dalla disciplina di settore.
In conclusione, per le esposte considerazioni, le questioni formulate con l’atto introduttivo della lite impongono una pronuncia giudiziale di rigetto.
Le censure formulate a mezzo di “motivi aggiunti” concernono l’atto con cui, nel dar séguito alla richiesta di “…rivalutazione della D.I.A. in sanatoria presentata … in data 9 novembre 2006 …” (così la nota del legale della società ricorrente) per l’addotta ubicazione del manufatto ad una distanza maggiore di 150 metri dalla sponda del torrente Crostolo e quindi in posizione esterna all’area a rilevanza paesaggistica, l’Amministrazione comunale precisava i criteri che devono presiedere ad una simile rilevazione e concludeva che “…nel caso in esame resta confermato che il fabbricato di cui trattasi si trova ad una distanza dalla sponda del torrente Crostolo inferiore ai 150 metri previsti dall’art. 142, comma 1 lett. c) del DLgs n. 42/2004 e succ. mod. int. e pertanto si riconferma l’applicabilità dei vincoli di legge …”.
Quanto alle eccezioni processuali sollevate dalla difesa dell’ente locale, il Collegio ne dichiara la fondatezza per la parte che attiene all’indebita estensione delle nuove doglianze agli atti impugnati con il ricorso introduttivo della lite, giacché i vizi denunciati – per implicare l’inesistenza stessa del vincolo paesaggistico – avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede, essendone oramai tardiva la prospettazione. Vanno, invece, disattese le restanti eccezioni: non convince l’assunto per cui il sopraggiunto atto sarebbe privo di carattere provvedimentale, per risolversi invece lo stesso nella chiara manifestazione della volontà di non agire in autotutela sulla precedente determinazione di inammissibilità della sanatoria, ed è noto che, quando sia fondato su di un riesame (pur se con esito negativo) della fattispecie, il diniego di autotutela costituisce atto autonomamente lesivo, anche se naturalmente ciò non comporta la riapertura dei termini per la diretta impugnativa dell’atto originario; né si determina in tal modo un’indebita elusione del regime decadenziale dei termini di instaurazione del giudizio per atti divenuti oramai incontestabili, perché se anche non ha l’obbligo di rispondere al privato in presenza di una situazione già cristallizzata da provvedimenti non più suscettibili di impugnativa l’Amministrazione è tuttavia libera di riesaminare i propri atti e di pronunciarsi sulle richieste degli interessati, i quali sono in tal caso abilitati a far valere innanzi al giudice amministrativo l’eventuale illegittimità delle valutazioni all’uopo effettuate dal soggetto pubblico; né, ancora, si oppone all’esame delle doglianze della ricorrente la circostanza che la questione dell’effettiva distanza del manufatto dal corso d’acqua fosse nota ab initio, perché tale aspetto preclude che si prospetti il vizio relativamente agli atti originari – oramai non più censurabili in parte qua –, non impedisce invece che si chieda all’Amministrazione di provvedere in autotutela e, una volta che questa abbia deciso di riesaminare il caso, se ne censuri l’eventuale erroneità delle valutazioni conclusive; né, infine, l’inammissibilità dei “motivi aggiunti” può basarsi sul rilievo che la stessa ricorrente avesse richiesto l’autorizzazione paesaggistica e avesse tenuto un comportamento più volte rivelatore dell’accettazione del regime vincolistico, in quanto l’ordinamento non conosce preclusioni legate alla precedente condotta del privato, allorché questi si limiti a richiedere all’Amministrazione il riesame in autotutela di determinazioni la cui illegittimità, se sussistente, sarebbe il frutto di accertamenti inesatti dell’organo che le ha emanate.
Nel merito, appare necessario definire la portata dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004, che sottopone a vincolo paesaggistico “…i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna …”. La giurisprudenza ha chiarito che, intendendosi per «sponda» il confine naturale dell’ordinaria portata dell’acqua nelle sue variazioni stagionali e per «argini» le barriere esterne, per lo più artificiali, erette a ulteriore difesa del territorio per il caso di piene eccezionali, l’esigenza di evitare soluzioni del tutto arbitrarie impone di assegnare ai due termini un significato equivalente e quindi di assumere a riferimento principale la «sponda» e la funzione a questa connessa, con la conseguenza che la fascia di protezione di 150 metri va misurata dal limite di piena ordinaria del corso d’acqua, sia esso coincidente con il ciglio di sponda sia esso coincidente con il piede esterno dell’argine, mentre restano a tal fine estranee le barriere protettive preordinate a contrastare le piene straordinarie (v. TAR Friuli - Venezia Giulia 10 maggio 2007 n. 339). Si tratta di orientamento conforme ad un consolidato indirizzo del giudice ordinario, formatosi in relazione alle corrispondenti norme contenute nell’art. 1 del decreto-legge n. 312 del 1985 (integrativo dell’art. 82 del d.P.R. n. 616/77) e nell’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999, orientamento da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi. Va solo aggiunto che, per trattarsi di un vincolo paesaggistico ex lege, eventuali criteri diversi (da quello della c.d. “piena ordinaria”) contenuti in norme secondarie – quale il «piano territoriale di coordinamento provinciale» richiamato nella circostanza dall’Amministrazione comunale – cedono di fronte alla disciplina di rango primario, che prevale sulle altre previa loro disapplicazione da parte del giudice chiamato a risolvere la controversia.
Ciò premesso, dalla “verificazione” disposta dalla Sezione è risultato che il manufatto della società ricorrente, così come da quest’ultima denunciato, si situa a più di 150 metri dal torrente Crostolo, ovvero in area non sottoposta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42 del 2004. All’esito di un complesso procedimento di determinazione della linea di piena ordinaria «simulata» (in assenza di rilevazioni aggiornate da parte dell’AIPO), il tecnico ha infatti quantificato in una misura compresa tra 150,30 e 150,60 metri la distanza del fabbricato dal corso d’acqua.
Ne deriva la fondatezza delle doglianze dell’interessata, in quanto l’Amministrazione comunale, che ha liberamente optato per un nuovo vaglio della fattispecie oggetto della richiesta di riesame, ha posto a base del diniego di autotutela la sola circostanza della ritenuta configurabilità del vincolo paesaggistico, per effetto (come si è visto) di un’errata individuazione della fascia di protezione adiacente al torrente Crostolo. Donde l’annullamento della nota P.S. n. 4920/09 del 17 giugno 2009, e il conseguente obbligo del Comune di Reggio Emilia di ripronunciarsi sull’istanza, salva ogni ulteriore autonoma valutazione circa la sussistenza degli altri presupposti per l’esercizio del potere di autotutela.
La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite, con declaratoria di irripetibilità del “contributo unificato” versato dalla ricorrente.
Quanto alla “verificazione”, il Collegio ritiene che, in assenza di una nota illustrativa delle spese sostenute e delle ore lavorative impiegate, l’attività svolta renda congruo, in via forfettaria, un compenso globale fissato al lordo in € 2.000,00 (duemila/00), da suddividere tra il geom. Luca De Carli (€ 1.700,00) e il geom. Salvatore Palumbo (€ 300,00), entrambi in servizio presso l’Ufficio provinciale di Parma dell’Agenzia del Territorio. Il relativo onere va posto per la metà a carico della società ricorrente e per l’altra metà a carico dell’Amministrazione comunale, fermo restando l’obbligo solidale delle parti per il pagamento della somma complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- quanto alle censure formulate con l’atto introduttivo della lite, ne dispone il rigetto;
- quanto alle censure formulate a mezzo di “motivi aggiunti”, ne dispone l’accoglimento e, per l’effetto, annulla la nota P.S. n. 4920/09 del 17 giugno 2009, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite e dichiara irripetibile il contributo unificato.
Condanna le parti, in solido, al pagamento delle spese di “verificazione”, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), da ripartire tra il geom. Luca De Carli (€ 1.700,00) e il geom. Salvatore Palumbo (€ 300,00), entrambi in servizio presso l’Ufficio provinciale di Parma dell’Agenzia del Territorio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2010
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