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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 31 agosto 2010 n. 5144
Pres. M. Nicolosi Est.B. Massari
Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia ed altra (Avv. F. Zuccaio) contro la Regione
Toscana (Avv.ti L. Bora e B. Mancino) , la Provincia di Lucca (Avv. G. Poli) e nei confronti di Soc.
Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A. (Avv.ti A. Bianchi, A. Fantappie)


1. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Associazioni ambientaliste non comprese nell'elenco di cui all'art. 13, l. n. 349 del 1986 – Requisiti - Fattispecie

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Privati - Mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti – Insufficienza – Dimostrazione del danno - Necessità

1. Le associazioni ambientaliste non comprese nell'elenco di cui all'art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora abbiano il possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti. Difatti dallo statuto dell’associazione è possibile evincere (art. 3) che la medesima “ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare il piano di gestione dei rifiuti urbani in oggetto. E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un'azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati .

 

2. La mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo invece necessaria anche l'ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze. Nella specie la ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione. Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da “dati di comune esperienza”, ovvero riferite al diritto dell’interessata “a una vita salubre e ad un ambiente vivibile”.


N. 05144/2010 REG.SEN.
N. 02328/2002 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2002, proposto da:

 

ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE DELLA VERSILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da BERTOLUCCI Daniela, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Zuccaro, con domicilio eletto presso Monica Bandini in Firenze, via Cavour 85;

contro



Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Barbara Mancino, con domicilio eletto presso Lucia Bora in Firenze, c/o Avvocatura regionale, p.za Unità Italiana 1;

 

Provincia di Lucca, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Gianluca Poli, con domicilio eletto presso Gianluca Poli in Firenze, via dello Studio 8;

nei confronti di
Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bianchi, Andrea Fantappie', con domicilio eletto presso Alberto Bianchi in Firenze, piazza S. Spirito 10;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione n. 890 del 5 agosto 2002 della Giunta Regionale Toscana, avente ad oggetto la pubblicazione del piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, che conferma l'esistenza dell'impianto di trattamento termico di Falascaia, definendolo impianto di piano ai sensi della normativa vigente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 4 settembre 2002 e di ogni altro atto, anche non conosciuto dai ricorrenti, presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Termo Energia Versilia (T.E.V.) S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta Regionale Toscana, n. 890 del 5 agosto 2002 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 4 settembre 2002) con cui è stato approvato il piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca, tra l’altro confermando, per quanto di interesse, l’esistenza dell’impianto di trattamento termico di Falascaia, definito “impianto di piano” ai sensi della normativa vigente.
A domandarne l’annullamento sono: l’Associazione per la tutela ambientale della Versilia, associazione senza personalità giuridica non ricompresa nell'elenco di cui all'art. 13, l. n. 349 del 1986, tra quelle ex lege riconosciute titolari di legittimazione ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali; la sig.ra Bertolucci Daniela che si afferma residente nel Comune di Pietrasanta e perciò asseritamente legittimata anch’essa, secondo il criterio della vicinitas, a contestare in parte qua il provvedimento sopra rubricato.
Tanto le Amministrazioni intimate, quanto la controinteressata Soc. Termo Energia Versilia costituendosi in giudizio hanno, tra l’altro, eccepito il difetto di legittimazione delle parti ricorrenti e la conseguente inammissibilità del gravame.
L’eccezione che deve essere scrutinata con priorità sulle altre questioni merita di essere condivisa.
Quanto all’Associazione per la tutela ambientale della Versilia l’orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso che le associazioni ambientaliste non comprese nell'elenco di cui all'art. 13, l. n. 349 del 1986, sono legittimate ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 15 aprile 2009, n. 866).
E’ pur vero che l'affidamento al Ministero dell'ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare caso per caso l'applicabilità dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, accertando la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali, ma la verifica di tale capacità di agire è assoggettata a precise e circoscritte condizioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).
Si è perciò ritenuto che la legittimazione in parola, al fine di evitare il configurarsi di un'azione popolare, sia condizionata al possesso dei seguenti requisiti che debbono sussistere cumulativamente: 1) perseguire statutariamente, in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale; 2) avere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; 3) avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2007, n. 1830).
Nel caso di specie non pare che in capo alla predetta Associazione siano configurabili integralmente i suddetti requisiti.
E’ depositato in atti lo statuto dell’associazione dal quale è possibile evincere (art. 3) che la medesima “ha per scopo la difesa e la tutela dell’ambiente e del territorio versiliese”, ma tale profilo, in assenza di prova della sua rappresentatività conduce ad esito negativo l’accertamento della propria legittimazione ad impugnare l’atto in epigrafe.
E’ necessario, infatti, che sia provato il collegamento stabile con il territorio interessato, consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un'azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, aspetti che, nella fattispecie, non risultano dimostrati (T.A.R. Toscana, sez. II, 5 febbraio 1998, n. 145).
Per quanto riguarda l’altra ricorrente, sig.ra Bertolucci Daniela, non può che essere ribadito il principio per cui la mera vicinanza di un'abitazione ad una discarica o ad altro impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell'opera, essendo invece necessaria anche l'ulteriore prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3192).
La ricorrente ha prodotto una certificazione anagrafica comprovante la sua residenza, in via Pontenuovo, nel Comune di Pietrasanta, nonché una planimetria della zona dalla quale si evincerebbe la prossimità della sua abitazione all’impianto alimentato a biomasse di cui si contesta la realizzazione.
Osserva il collegio che, anche a prescindere dalla circostanza che tale ultima circostanza non risulta adeguatamente riscontrabile, mancando la scala della rappresentazione cartografica depositata e, quindi, la prova di una vicinanza qualificata all’impianto, ciò che difetta nella fattispecie è la prova del danno che la ricorrente subirebbe dal funzionamento dell’impianto, non essendo a tal fine sufficienti generiche allegazioni afferenti alla nocività di questo sorrette da “dati di comune esperienza”, ovvero riferite al diritto dell’interessata “a una vita salubre e ad un ambiente vivibile”.
Manca, in buona sostanza, l’allegazione della sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla sua sfera giuridica dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
D’altro canto, già con l’ordinanza n. 914/2006 del 17 novembre 2006 e la sentenza n. 2735 del 9 luglio 2003 questa Sezione, con riferimento alla medesima fattispecie (autorizzazione all’esercizio di un impianto mediante utilizzo di CDR), aveva espresso il convincimento, dal quale non si rinvengono motivi per discostarsi, che le odierne ricorrenti sono sfornite del requisito della legittimazione attiva.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.500,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/08/2010



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