Guido Longhini, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna
Cavallina, Lucilla Fossaceca, con domicilio eletto presso Segreteria Tar
in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata
per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Direzione Regionale del Lavoro
dell'Emilia Romagna;
nei confronti di
Debora Asunis;
per l'annullamento
del rifiuto di accesso di cui al
provvedimento n.4998 del 13.5.2010.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 29 luglio 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto quanto
segue:
1. Il ricorrente Longhini Guido espone:
-che il 19 marzo
2009 è stato eseguito un accesso ispettivo presso il bar dell’area di
servizio Total in San Lazzaro di Savena via Emilia 401, dallo stesso
gestito fino al 7.12.2007 ;
-che in data 16 febbraio 2010 l’ispettore
ha redatto verbale di illecito amministrativo contestando al ricorrente di
avere impiegato irregolarmente una lavoratrice come barista di IV livello
dal 25.5.2007 al 10.6.2007 e dal 25.8.2007 al 30.9.2008 e liquidando
sanzioni per €.57.180,04;
-che il verbale è stato notificato il
10.4.2010;
-che il 16.4.2010 il ricorrente ha presentato istanza di
accesso ai documenti, ivi compresi (punto 3) i verbali delle dichiarazioni
rese dalla lavoratrice e dagli altri soggetti non meglio
identificati;
-che il 13.5.2010, con la nota in epigrafe indicata, la
Direzione regionale del lavoro ha respinto per tale parte l’istanza di
accesso, richiamando gli articoli 2, comma 1, lett. c) e g) e 3 del d.m.
n. 757/1994, recante la disciplina della sottrazione all’accesso dei
documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro, ai
sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990;
-che, pendente la
richiesta di accesso, il ricorrente ha presentato ricorso ex art.17 dlgs
124/2004, redatto sulla base di presunzioni dato che nessun elemento era
stato possibile verificare.
Con il ricorso all’esame, notificato
all’Amministrazione ed alla lavoratrice controinteressata, rappresenta che
la richiesta di accesso si basa sull’esigenza di conoscere il fondamento
della pretesa della P.A. onde compiutamente difendersi in sede
giurisdizionale allorchè, come potrebbe accadere, il ricorso ex art.17 d
lgs 124/2004 venisse disatteso e lo stesso si trovasse a dovere opporre
innanzi al Tribunale del Lavoro una ordinanza ingiunzione; quanto alle
motivazioni del diniego, rappresenta che la controinteressata non lavora
più presso la società, messa in liquidazione dal 7.12.2007, e che non è
dato sapere quale rischio concreto corrano la stessa o ipotetici terzi in
ordine ad azioni discriminatorie o ad indebite pressioni, ovvero al
pregiudizio del loro diritto alla riservatezza.
E’ costituita e resiste
al ricorso l’Amministrazione intimata.
2. Ritiene il collegio che
il ricorso sia fondato per quanto riguarda l’accesso ai verbali delle
dichiarazioni di cui al punto 3 della richiesta.
La delicata materia
della sottrazione al diritto di accesso delle dichiarazioni rese dai
lavoratori nel corso delle attività ispettive ha visto contrapporsi un
orientamento in senso positivo, anche con disapplicazione della norma
regolamentare richiamata dall’Amministrazione, e, più recentemente,
negativo (Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842), basato
quest’ ultimo sulla prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di
ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità
dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o
imprese sottoposte ad ispezione (il primo, infatti, non potrebbe non
essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si
accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque
garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla
documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere).
Ritiene
il collegio che, come di recente affermato, (Consiglio di Stato,VI,
736/2009) il giudizio di prevalenza dell’uno o dell’altro interesse sia
possibile sulla base di una valutazione “caso per caso”, e che nel caso di
specie sia decisiva la circostanza – non contestata – dell’ intervenuta
cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente interessata, posto che
l’art. 3, comma 1, lettera C) del citato d. m. n. 757/1994 dispone che la
sottrazione all’accesso permane finché perdura il rapporto di lavoro, e
posto che non risulta che i documenti in questione siano coperti da
segreto istruttorio penale.
Nè appare condivisibile la prospettazione
della difesa erariale che, pur dando atto dell’intervenuta cessazione del
rapporto, indica nell’ordinanza ingiunzione il provvedimento conclusivo da
cui dovrebbe cessare la sottrazione all’accesso: anche il verbale di
accertamento è, alla stregua dell’art.17 del d.lgs. 124/2004, atto
autonomamente lesivo ed impugnabile (ed effettivamente impugnato nella
fattispecie), e l’art.24 settimo comma della legge n.241/1990, dopo le
modiche introdotte con la legge n.15/2005, prevede che deve comunque
essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri
interessi giuridici.
Non si tratta quindi nel caso di disapplicare
alcunché, ma di interpretare la norma regolamentare alla stregua dei
principi posti dalle norme primarie.
Per questa parte il ricorso va
accolto, e va ordinato alla DPL di Bologna di consentire, entro 30 giorni
dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica a cura del
ricorrente se più tempestiva, la visione e l’estrazione di copia dei
verbali delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice.
Quanto alle
dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti di cui è generica
menzione nel verbale, queste dovranno essere rese accessibili qualora non
si tratti di lavoratori tuttora impiegati nella struttura, e con copertura
delle relative generalità.
3. Quanto alla risposta data
dall’Amministrazione sui punti 2 e 4 (“si comunica che agli atti non vi è
alcuna documentazione inerente la richiesta medesima”) il ricorso è
inammissibile, posto che, per giurisprudenza pacifica, il diritto
d'accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti
dall'Amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo
stesso interessato non chieda l'esibizione di documenti di cui sia certa
l'esistenza, ma intenda provare l'esistenza di documenti che egli afferma
essere stati a suo tempo formati (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre
2004, n. 7463; id., sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961; id., sez. VI, 25
settembre 2002, n. 4883; id., sez. VI, 30 settembre 1998, n.
1346).
4. L’esito complessivo della controversia induce alla
compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione prima, accoglie il ricorso nei
sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
del giorno 29 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe
Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)