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| n. 9-2010 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I
- Sentenza 1 settembre 2010 n. 3425
Corrado Allegretta –
Presidente, Giuseppina Adamo - Estensore |
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Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina
normativa – Servizi di gestione dei centri di accoglienza – D.m. 21
novembre 2008 – Numero di operatori e numero delle ore di lavoro –
Rapporto di logica connessione – Sussiste
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In tema di esecuzione dei servizi di gestione dei centri
di accoglienza, sussiste nel capitolato d’appalto approvato con d.m. 21
novembre 2008 un rapporto di logica connessione tra numero di operatori e
numero delle ore di lavoro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Croce Rossa
Italiana, in persona del Direttore generale, e dalla Croce Rossa Italiana
- Comitato Provinciale Foggia, in persona del Direttore regionale,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Lioi e Alfredo Samengo, con
domicilio eletto presso l’avv. Vito D'Addario in Bari, via Dante Alighieri
n. 24;
contro
l’Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura di Foggia, il Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in
Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Consorzio Connecting People Società
cooperativa sociale - onlus, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo
Giuseppe Orofino, Rosario La Malfa e Pierfrancesco Alessi, con domicilio
eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27;
Sisifo Consorzio di Cooperative sociali, Arciconfraternita del SS.
Sacramento e di S. Trifone; Cooperativa sociale a r. l. Albatros 1973,
Eriches 29 Cooperativa, Consorzio Coop. sociali Opus "Opus Opere Pugliesi
di Operatività Sociale", Auxilium Società cooperativa sociale;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Stefania Mele, Fabio
Nunziata, Leonardo La Gatta, Antonio Fiscarelli, Adele Squitieri, Giuseppe
Chinni, Vincenza Checchia, Gerardo Moscano, Gerarda Maria Fabbiani, Marco
Antonio Viola, Ponziana Fabbiani, Angela Tenace, Giuseppe Padovani, Angelo
Pio La Sala, rappresentati e difesi dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde
Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via
Pasquale Fiore, 14;
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Antonio Santangelo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso l’avv.
Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del decreto del 20 novembre 2009, prot. n.
1060/Serv.Gen., con cui la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Foggia ha provveduto ad aggiudicare l'appalto avente ad oggetto
l’affidamento della gestione del Centro di accoglienza per immigrati sito
in località Borgo Mezzanone CDA – CARA;
di ogni altro atto presupposto,
conseguente e comunque connesso a tale aggiudicazione, adottato dalla
Commissione aggiudicatrice e dalla Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Foggia, ivi compresi gli atti specificamente indicati in
ricorso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio
territoriale del Governo - Prefettura di Foggia e del Ministero
dell'Interno, nonché del Consorzio Connecting People - Società cooperativa
sociale - onlus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il
cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Michele
Lioi ed Alfredo Samengo; Pio Marrone; Enrico Follieri; Angelo Giuseppe
Orofino e Pierfrancesco Alessi;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO
La Croce Rossa Italiana ha impugnato il decreto
del 20 novembre 2009, prot. n. 1060/Serv.Gen., con cui la Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo di Foggia ha aggiudicato l'appalto avente
ad oggetto l’affidamento della gestione del Centro di accoglienza per
immigrati sito in Foggia, località Borgo Mezzanone, al Consorzio
Connecting People.
La ricorrente è seconda classificata.
Deduce i
seguenti motivi:
A) violazione e falsa applicazione del testo unico dei
contratti pubblici; violazione dell’articolo 10 dell’avviso pubblico e
dell’articolo 5 dell’allegato 3 del capitolato d’appalto per i servizi di
gestione dei centri di accoglienza, approvato con decreto ministeriale 21
novembre 2008; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà,
travisamento, sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione;
B)
violazione e falsa applicazione del testo unico dei contratti pubblici;
eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, travisamento,
sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione;
C) violazione e
falsa applicazione del capitolato d’appalto per i servizi di gestione dei
centri di accoglienza, approvato con decreto ministeriale 21 novembre
2008; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà,
travisamento, sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione;
D)
violazione e falsa applicazione del testo unico dei contratti pubblici;
violazione dell’avviso pubblico; violazione dell’articolo 1, punto 4, del
capitolato d’appalto per i servizi di gestione dei centri di accoglienza,
approvato con decreto ministeriale 21 novembre 2008; eccesso di potere
sotto il profilo della contraddittorietà, travisamento, sviamento, difetto
d’istruttoria e di motivazione;
E) violazione e falsa applicazione del
testo unico dei contratti pubblici; violazione e falsa applicazione
dell’articolo 9 dell’avviso pubblico; eccesso di potere sotto il profilo
della contraddittorietà, travisamento, sviamento, difetto d’istruttoria e
di motivazione.
Si sono costituiti il Ministero dell'Interno con la
Prefettura di Foggia e il Consorzio Connecting People, sollevando numerosi
rilievi in rito (oltre a contestare diffusamente le tesi attoree nel
merito).
Con due atti recanti motivi aggiunti depositati il 10 febbraio
2010, la C.R.I. ha poi contestato
- l’ammissione della
controinteressata, perché la stessa non avrebbe reso negli ultimi 5 anni
(rispetto al dies ad quem costituito dal gennaio 2009) servizi
analoghi e non avrebbe iscritti al libro matricola lavoratori sufficienti,
nella misura richiesta dall’art. 10 dell’avviso pubblico (motivo rubricato
sub F);
- i lavori della conferenza di servizi cui è stata affidata la
verifica dell’offerta sospettata di anomalia, perché presieduta dal dott.
Angelo Trotta, già componente della commissione aggiudicatrice; ciò in
contrasto con l’art. 88, comma I bis, del decreto legislativo n.
163/2008 (motivo rubricato sub G);
- l’offerta della controinteressata
in quanto svela una condotta discriminatoria nei confronti del personale
di sesso femminile (motivo rubricato sub H).
Hanno spiegato intervento
con due distinti atti i lavoratori della Croce Rossa, sostenendo le
ragioni della ricorrente.
L’istanza cautelare è stata prima accolta
fino alla successiva camera di consiglio (ordinanza 27 gennaio 2010 n. 85)
e poi respinta dalla Sezione, con ordinanza 10 febbraio 2010 n. 111,
riformata in appello dal Consiglio di Stato, VI Sezione, con ordinanza 9
marzo 2010 n. 1147 (“ritenuto: - che i motivi di appello introducono
plurimi profili di illegittimità del procedimento di gara che, in
particolare, investono la conformità al bando dell’ offerta nei termini
quantitativi del personale da adibire alla prestazione del servizio,
nonché la correttezza della fase di verifica dell’ anomalia, con segnato
riguardo alla preclusione di dar luogo a manipolazioni e innovazioni dell’
offerta originaria; - che, in relazione al possibile esito del ricorso non
manifestamente contrario alle ragioni dell’appellante, sussistono i
presupposti per la riforma dell’ ordinanza impugnata ai fini della
fissazione dell’ udienza di merito avanti al T.A.R., secondo le modalità e
termine previsti dall’ art. 23 bis della legge n. 1034/1971”). Il
contratto sarebbe stato stipulato dall’Amministrazione dell’Interno e dal
Consorzio aggiudicatario il 28 gennaio 2010 (per quanto riferisce la
difesa erariale, che comunque non l’ha prodotto).
Sulle conclusioni
delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 9
giugno 2010.
DIRITTO
Occorre innanzi tutto esaminare le eccezioni
sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla
controinteressata.
Secondo questi rilievi, in primo luogo, il ricorso,
notificato il 16 gennaio 2010 sarebbe irricevibile: infatti, la prima
notifica sarebbe nulla perché operata ai sensi della legge 21 gennaio 1994
n. 53 senza l’indicazione del numero di registro cronologico annotato
sull’avviso di ricevimento; la seconda notifica (con consegna al
Connecting people il 23 gennaio 2010) sarebbe tardiva, rispetto all’atto
espressamente impugnato, ovvero il decreto del 20 novembre 2009, prot. n.
1060/Serv.Gen.
In realtà dallo stesso avviso prodotto in data 27
gennaio 2010, risulta che la Croce Rossa ha effettuato una prima
notificazione spedendo il plico in data 16 gennaio 2010. Al contrario di
quanto eccepito, il relativo avviso invero riporta il numero del registro
cronologico. Della seconda notifica (a mani) il Connecting People produce
la relazione con la data di ricevimento (23 gennaio 2010) da parte del
destinatario, senza fornire il dato della consegna all’Ufficio N.E.P.; in
definitiva, non dà prova dell’eccepita tardività.
In secondo luogo, il
ricorso sarebbe inammissibile, perché non è stato impugnato il verbale di
aggiudicazione definitiva 2 dicembre 2009 n. 9, atto conclusivo del
procedimento, comunicato con nota inviata in data 3 dicembre 2009.
In
realtà la Croce Rossa ha correttamente (e tempestivamente) impugnato il
decreto del 20 novembre 2009, prot. n. 1060/Serv.Gen., perché è con questo
provvedimento che il Prefetto ha espressamente aggiudicato l'appalto
attestando specificamente “il regolare espletamento delle procedure di
gara”. Il verbale n. 9 cui si riferiscono il Ministero dell’Interno e
l’aggiudicataria nelle loro difese, al di là dell’espressione
“aggiudicazione definitiva” ivi utilizzata, riferisce sostanzialmente solo
del completamento delle operazioni affidate all’organo straordinario;
l’atto quindi (diversamente da quanto dedotto in via di eccezione) non
assume affatto le caratteristiche proprie dell’aggiudicazione definitiva,
con la quale l’Amministrazione appaltante tende a verificare la regolarità
complessiva della procedura facendo propri i risultati dell’attività della
commissione.
In ogni caso, il verbale n. 9 è stato gravato con il
secondo atto recante motivi aggiunti notificato il 29 gennaio-I febbraio
2010, entro 60 giorni dalla nota 3 dicembre 2009 di comunicazione (sulla
cui ricezione comunque né l’Amministrazione né il Consorzio forniscono
alcuna notizia). L’impugnazione è perciò tempestiva, valendo per i motivi
aggiunti il termine ordinario (Ad. plen., 15 aprile 2010 n. 1).
Di
conseguenza, anche questa eccezione dev’essere respinta, come d’altronde
quella sollevata (e poi ampliata nelle varie memorie) dalla difesa
erariale, secondo la quale il Direttore generale della Croce Rossa non
poteva costituirsi perché soggetto estraneo al Comitato provinciale, il
quale, in quanto dotato di propria autonomia, ha partecipato alla gara; il
Direttore regionale invece, pur avendo poteri rappresentativi, non avrebbe
quello di deliberare la costituzione in giudizio.
Tali rilievi non
hanno pregio.
Da un lato, desta perplessità un ragionamento che è
fondato su un presupposto indimostrato e in sé non coerente con la teoria
della persona giuridica, ovvero che il Direttore dell’intera struttura, la
Croce Rossa, ovvero l’organo che normalmente tutta la rappresenta, ex art. 26 dello Statuto (D.P.C.M. 6 maggio 2005 n. 97), non possa
promuovere un’azione sol perché direttamente coinvolta un’articolazione
interna della medesima; dall’altro, sulla base dell’art. 32, comma quarto,
dello Statuto, risultano evidenti le ampie prerogative del Direttore
regionale, che in generale può adottare “tutti i provvedimenti che
impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservati
all'organo di indirizzo politico” e quindi sicuramente quelli finalizzati
alla costituzione in giudizio.
B.2. Nel merito le censure dedotte sono
fondate.
Possono essere esaminate congiuntamente le prime due serie di
censure, che sviluppano il medesimo nucleo argomentativo.
Si denuncia
in sostanza che l’aggiudicatario non era in grado con la sua offerta di
mettere a disposizione il numero di operatori prescritti dall’articolo 5
dell’allegato 3 del capitolato d’appalto per i servizi di gestione dei
centri di accoglienza, approvato con decreto ministeriale 21 novembre
2008. Secondo il calcolo della deducente Croce Rossa, il numero degli
addetti alla persona doveva ammontare a 56, mentre, in realtà, il
Consorzio annovera solo 35 di tali operatori e doveva perciò essere
espulso dalla procedura.
Inoltre il dato riguardante il costo del
lavoro (e, a monte, il numero dei lavoratori) sarebbe stato indicato in
misura sostanzialmente diversa nell’offerta economica e in quella tecnica
e infine ancora modificato in sede di verifica
dell’anomalia.
Sostengono le parti resistenti che il calcolo effettuato
dalla ricorrente è falsato dall’impossibilità di conoscere a priori il
numero dei lavoratori, perché ciò dipende dalla tipologia dei contratti in
concreto stipulati, e che le discrasie evidenziate si fondano
esclusivamente sulle varie versioni del piano dei costi di gestione
elaborato dal Connecting people, non avente alcuna valenza impegnativa, ma
solo esplicativa; in ogni caso, l’offerta sarebbe rimasta inalterata anche
in sede di verifica dell’anomalia, risultando identici l’importo su base
annua e quello complessivo, i servizi offerti, le attrezzature, i beni
strumentali e le proposte migliorative.
Si deve rammentare che il
capitolato speciale, all’art. 5, prevede: «i servizi di cui all’art. 1,
nn. 1, 2, 3 e 4 devono essere assicurati nell’arco delle 24 ore
giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e in quello notturno che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00»; lo
stesso capitolato prescrive, inoltre, che «la dotazione minima di
personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo di impiego,
deve essere conforme ai parametri indicati nell’Allegato 3». In pratica,
in una struttura, che, come quella di Borgo Mezzanone, ospita più di 601
stranieri (in concreto fino a 778), deve assicurarsi che i servizi alla
persona siano resi da 15 addetti per 600 extracomunitari + 1 ogni 100 o
frazione superiore a 50, di giorno, e da 6 addetti per 600 ospiti + 1 ogni
150 o frazione superiore a 75, di notte (ovvero, nella specie, in totale
rispettivamente 17 e 7 addetti); è precisato che tali numeri implicano la
co-presenza del personale previsto.
Su tale base, il ragionamento
sviluppato dalla Croce Rossa è in definitiva semplice.
Il capitolato,
di cui al decreto ministeriale, impone un risultato prestazionale, senza
individuare i mezzi (e in particolare il personale) necessari per
raggiungere lo standard richiesto. Per ottenere questo dato la ricorrente
propone di calcolare il monte ore totale settimanale sviluppato dai 17
lavoratori compresenti nel turno diurno e dai 7 addetti del turno
notturno; a questo punto di dividere tale prodotto per 36 ore, ovvero il
normale numero di ore di lavoro secondo contratto (o anche per 42 ore che
è l’orario massimo ammesso): il risultato ottenuto corrisponde al numero
di lavoratori da impiegare (nel rispetto del trattamento sindacale) per
raggiungere il risultato in termini di prestazioni imposto dall’allegato
3.
In concreto, da tale operazione risulta che, anche non tenendo conto
delle ferie e delle altre assenze consentite, era necessario avere a
disposizione 56 addetti all’accoglienza (e non 35, come nell’offerta
aggiudicataria).
A fronte di questo chiaro iter logico,
l’Amministrazione dell’Interno e il Consorzio controinteressato non hanno
opposto una deduzione o una prova diretta contraria, ma si sono affidati
sostanzialmente ai seguenti argomenti:
- (a) il calcolo effettuato
dalla ricorrente è falsato dall’impossibilità di conoscere a priori il
numero dei lavoratori, perché ciò dipende dalla tipologia dei contratti in
concreto stipulati;
- (b) la stessa Croce Rossa ha offerto solo 44
addetti, sicché in definitiva, la censura dedotta non le sarebbe
utile;
- (c) il Consorzio Connecting People ha in realtà offerto 87
addetti (e non 35, come sostiene la ricorrente);
- (d) il
rappresentante della Direzione provinciale del lavoro, partecipante alla
conferenza di servizi che ha verificato l’offerta, sospettata di anomalia,
ha attestato che la tariffa oraria applicata dal Consorzio è
congrua.
Al proposito, premessa la già rilevata sussistenza in questo
capitolato di “un rapporto di logica connessione tra numero di operatori e
numero delle ore di lavoro” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione II, 12
aprile 2010 n. 450), si deve osservare che
- (aa) poiché l’orario
settimanale massimo è fisso e ammonta a 36 ore la dotazione del personale
indicata nell’offerta non potrà mai essere inferiore al minimo
indispensabile per assicurare il servizio; l’argomento prospettato allora
non convince perché l’eventuale incertezza sul numero esatto degli
addetti, connessa alla successiva, concreta regolazione dei singoli
rapporti di lavoro, potrebbe al limite comportare la conclusione di
contratti con più dipendenti rispetto al numero minimo necessario, ma non
certo con meno addetti, come denunciato nella vicenda di Borgo Mezzanone;
- (bb) le affermazioni dell’Amministrazione dell’Interno sul numero
degli addetti all’accoglienza a disposizione della Croce Rossa, basate
sull’offerta tecnica, non coincidono con i dati documentali tratti
dall’allegato all’offerta economica denominato “Costi annuali da sostenere
per le unità di personale da impiegare per l’espletamento dei servizi
previsti nel capitolato d’appalto”; si legge infatti, alla sezione “A.
servizi alla persona”, che il “N. Operatori totali per garantire h 24 il
servizio” è “N. 50 Unità”, a cui “vanno aggiunti n. 10 operatori diurni e
n. 10 operatori notturni… il cui costo è pari a 0 in quanto trattasi di
personale volontario della C.R.I.”;
- (cc) si può far riferimento
all’allegato 2A (“Schema di organizzazione dei servizi”) all’offerta del
Connecting people, documento che, anche se non impegnativo, deve
presumersi fedele esplicazione dell’offerta come presentata, tant’è che lo
stesso Consorzio l’ha prodotta il giorno 8 febbraio 2010, proprio per
dimostrare che “gli operatori messi a disposizione sono 87” (come si legge
nell’indice): dallo stesso scritto si deduce che se è vero che i soggetti
destinati al centro di accoglienza sono 87, dettagliatamente elencati da
pag. 12 a pag. 21, tuttavia quelli addetti alla persona – rispetto alla
cui sufficienza la Croce Rossa specificamente muove le proprie
contestazioni - sono 36 (ovvero quelli corrispondenti ai nn. 52-87, da
pag. 18 a pag. 21), come risulta dal prospetto riassuntivo di pag.
21;
- (dd) anche l’avviso espresso dal dott. Russo della Direzione
provinciale del lavoro non appare decisivo, perché si riferisce al
trattamento economico dei singoli lavoratori e non alla consistenza e
sufficienza dell’offerta nel suo complesso.
Tali notazioni già in sé
consentono di accertare che il Consorzio doveva essere escluso, essendo la
sua offerta carente rispetto ad un “elemento essenziale” ai fini della
partecipazione: infatti, “Dalla lettura complessiva del bando di gara e
del capitolato risulta che la previsione di un numero minimo di operatori
è considerata, in ragione del particolare oggetto dell’appalto, un
requisito essenziale la cui mancanza giustifica la decisione di esclusione
dell’impresa che non possiede tale requisito” (T.A.R. Calabria, Catanzaro,
Sezione II, 12 aprile 2010 n. 450; nello stesso senso: Consiglio di Stato,
Sezione V, 27 marzo 2009 n. 1840; Sezione IV, 10 maggio 2007 n. 2254). La
procedura è perciò illegittima sotto i profili denunciati.
Anche le
censure formulate sub B) sono fondate.
Basta al riguardo rilevare che,
rispetto all’allegato all’offerta economica, come originariamente
presentata dal Connecting People, nel piano dei costi elaborato in sede di
verifica dell’anomalia, il numero degli addetti alla persona passa da 35 a
26, gli assistenti sociali da 2 a 1, gli psicologi da 3 a 1, i mediatori
linguistici da 9 a 1, i consulenti legali da 5 a 1 e così per tutte le
categorie professionali impiegate.
Non è possibile sminuire la
rilevanza di tali modifiche qualificandole come innocue modulazioni dei
costi in quanto la natura del servizio appaltato importa che proprio la
fornitura e l’organizzazione del personale, con le varie specializzazioni,
costituisca il nucleo delle prestazioni promesse, che in tale situazione
sarebbero incerte nella loro consistenza ovvero nella loro onerosità.
È
evidente dunque che, per le raggiunte conclusioni, deve riconoscersi
l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione, senza che occorra
affrontare le ulteriori censure, anche recate negli atti successivi,
rispetto ai quali perciò si rende superfluo l’esame delle eccezioni
d’irricevibilità e inammissibilità al proposito prospettate.
Infine
devono rigettarsi i rilievi riguardanti gli interventi spiegati dai
lavoratori della C.R.I. interessati alle proprie vicende occupazionali.
Nel processo amministrativo, infatti, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere svolto anche da soggetti aventi un mero
interesse di fatto, rispettivamente all'accoglimento o alla reiezione
dell'impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione giuridica
fatta valere dall'interveniente sia dipendente ovvero secondaria ovvero
ancora accessoria rispetto all'interesse fatto valere in giudizio dalla
parte ricorrente, e sempreché l'interveniente non abbia, nei riguardi
degli atti impugnati in via principale, un interesse che lo legittimerebbe
all'impugnativa in via autonoma da esperirsi entro il termine di decadenza
(Cons. Stato, Sez. IV, I marzo 2006, n. 1002; T.A.R. Veneto, 6 agosto
2003, n. 4151, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 27 maggio 2009, n. 965).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla l’aggiudicazione disposta dal Prefetto di Foggia dell'appalto
avente ad oggetto l’affidamento della gestione del Centro di accoglienza
per immigrati sito in località Borgo Mezzanone.
Condanna, con vincolo
solidale, l'Amministrazione resistente e il Consorzio Connecting People al
pagamento delle spese processuali che equitativamente liquida in
complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre rimborso forfetario al 12,5%,
più C.U., C.P.I. e I.V.A., come per legge, nella misura di € 6.000, in
favore della ricorrente, e di € 1.500 rispettivamente in favore del sig.
Antonio Santangelo e della sig. Stefania Mele ed altri (come specificati
nell’atto d’intervento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante,
Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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