Megaride S.r.l. e Vigilanza Partenopea S.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese
dall'avvocato Domenico Balsamo, con domicilio eletto presso lo stesso in
Napoli, via Salvator Rosa n. 124;
contro
Equitalia Polis S.p.A., in persona del legale
rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdi, con
domicilio eletto presso Donato Lettieri in Napoli, via San Tommaso
D'Aquino n. 36;
nei confronti di
Services Group S.r.l. e Mondial Security
S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate
e difese dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso lo
stesso in Napoli, via Santa Lucia n.107, presso lo studio Actis;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
della determinazione della stazione
appaltante di aggiudicazione definitiva in favore del RTI tra la Services
Group s.r.l. e la Mondial Security della “gara d’appalto comunitaria a
procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di portierato per la sede di sportelli
dell’Agente della Riscossione per la provincia di Napoli di Equitalia
Polis s.p.a.”, mai comunicate di cui si ignora il contenuto; in parte qua,
del bando di gara, pubblicato in data 19.7.2008 sulla G.U.C.E., con cui la
società Equitalia Polis s.p.a. ha indetto procedura aperta per
l’affidamento del servizio di “portierato, guardiania e prima accoglienza
per la sede e gli sportelli della provincia di Napoli; del disciplinare di
gara contenente i criteri per la valutazione tecnica delle offerte; dei
verbali di gara in cui si sono trasferite tutte le operazioni ed i lavori
della Commissione giudicatrice, di cui si ignora l’esatto contenuto ivi
compreso quello di ammissione del raggruppamento d’imprese contro
interessato, sebbene non in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali e pur avendo effettuato dichiarazione di correttezza e
correttezza contributiva (non esatta) al momento di presentazione
dell’offerta;
di ogni altro atto connesso e conseguente, ivi compresa,
se e per quanto occorra la nota del 5.12.2008, inviata a mezzo fax in data
3.3.2009, con cui è stata comunicata alla società ricorrente l’intervenuta
aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale, nonché della
determinazione con cui è stata nominata la commissione giudicatrice, mai
conosciuta, nonché, sempre per quanto possa occorrere, del contratto
eventualmente stipulato tra le parti..
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Equitalia Polis S.p.A., della Services Group S.r.l. e della Mondial
Security S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Data per letta la relazione del consigliere Paolo Corciulo
nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 e uditi i difensori delle
parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con bando pubblicato il 19 luglio 2008 la
Equitalia Polis s.p.a. indiceva una procedura aperta per l’affidamento
biennale del servizio di portierato, guardianìa e prima accoglienza per la
sede e gli sportelli della provincia di Napoli, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando una base
d’asta pari a €1.033.332,00, oltre i.v.a.
Alla gara partecipavano in
forma di costituendo raggruppamento di imprese anche le società Megaride
s.r.l. e Vigilanza Partenopea s.r.l. che, all’esito delle operazioni di
selezione, si classificavano al secondo posto, alle spalle
dell’associazione temporanea tra Services Group s.r.l. e Mondial Security
s.r.l. in seguito dichiarata aggiudicataria definitiva del
servizio.
Avverso l’aggiudicazione definitiva, contro la lex specialis
in parte qua e nei confronti delle operazioni di gara proponevano ricorso
a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Megaride s.r.l. e la
Vigilanza Partenopea s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione
di idonee misure cautelari.
Con il primo motivo le ricorrenti
deducevano l’illegittima ammissione alla gara delle controinteressate, in
quanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte il
raggruppamento era privo del requisito generale di capacità contributiva,
benché dichiarato sussistente.
Con la seconda censura si rilevava
l’oscurità dell’azione amministrativa in ordine ai criteri di nomina della
commissione, non essendo stato possibile verificare se, ai sensi dell’art.
84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il presidente fosse un dirigente e se
i commissari fossero dipendenti della Equitalia Polis s.p.a., altresì
dubitandosi che costoro fossero comunque in possesso delle competenze
tecniche richieste per la valutazione delle offerte. In terzo e quarto
luogo si contestava la mancata indicazione di criteri di valutazione del
prezzo e l’omessa predeterminazione di una soglia di sbarramento, oltre
all’assenza di motivazione circa l’attribuzione dei punteggi e di
sottoparametri di valutazione. Infine, le aggiudicatarie avrebbero
giustificato i costi della manodopera solo con riferimento alla conformità
al d.m. del 17 marzo 2008, senza allegare anche idonea documentazione, né
le buste paga dei dipendenti.
Si costituiva in giudizio la Equitalia
Polis s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare,
sollevando anche eccezione di inammissibilità per tardività
dell’impugnazione.
Anche le controinteressate, nel costituirsi in
giudizio, eccepivano la tardività del ricorso, sia con riferimento alla
impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria che di quella
definitiva.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009, la causa
veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.
All’udienza del 26 maggio
2010, in vista della quale parte ricorrente e la Equitalia Polis s.p.a.,
depositavano memorie ed ulteriore documentazione, la causa veniva
trattenuta per la decisione.
Vanno preliminarmente esaminate le
eccezioni di inammissibilità sollevate sia dalla resistente Equitalia
Polis s.p.a. che dalle controinteressate.
In primo luogo, il ricorso
sarebbe tardivo, in quanto sarebbe mancata la tempestiva impugnazione
dell’aggiudicazione provvisoria, atto della cui adozione la Megaride
s.r.l. era stata edotta, giusta comunicazione n. 5602 del 29/30 ottobre
2008, recapitata in data 4 novembre 2008. Analogamente, parte
controinteressata ha eccepito la mancata tempestiva impugnazione
dell’aggiudicazione provvisoria, ascrivendone questa volta la decorrenza
al momento di acquisizione dalla sua piena conoscenza da parte della
Megaride s.r.l., essendo presente il suo legale rappresentante alla seduta
finale di gara del 23 ottobre 2008.
Entrambe le eccezioni non sono
meritevoli di accoglimento, in quanto non sussiste rispetto
all’aggiudicazione provvisoria, in considerazione del suo carattere
endoprocedimentale, nessun onere di tempestiva impugnazione, ma solo una
facoltà (Consiglio di Stato VI Sezione 5 dicembre 2008 n. 6038; Consiglio
di Stato V Sezione 8 settembre 2008 n. 4241; Consiglio di Stato V Sezione7
maggio 2008 n. 2089).
Altra eccezione di inammissibilità è stata
sollevata riguardo alla tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione
definitiva, in quanto comunicata con nota n. 6360 del 5 dicembre 2008,
mentre il ricorso risulta notificato solo il 29 aprile 2009.
Anche
detta eccezione non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, dalla
documentazione esibita dalla Equitalia Polis s.p.a. (allegato 4 della
produzione di parte) risulta che in data 5 dicembre 2008 è stata
effettuata la spedizione a mezzo raccomandata A.R. alla Megaride s.r.l.
della comunicazione di aggiudicazione definitiva, mancando tuttavia la
prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata esibita la cartolina di
ritorno attestante l’effettiva ricezione della nota e tanto sia in favore
della Megaride s.r.l. che della Vigilanza Partenopea s.r.l.; anzi,
rispetto a quest’ultima manca addirittura la velina attestante l’avvenuto
inoltro della raccomandata.
Ne discende che, in difetto della
dimostrazione del compimento delle formalità di notificazione, la
decorrenza del termine per l’impugnazione non può che ascriversi al 3
marzo 2009, data di inoltro a mezzo fax alla Megaride s.r.l. della nota di
comunicazione del 5 dicembre 2008, rispetto alla quale il ricorso,
notificato il 29 aprile 2009, appare tempestivamente proposto.
Passando al merito della controversia, il primo motivo di impugnazione
è fondato.
Il disciplinare di gara, all’art. 2, richiedeva la
presentazione a pena di esclusione di specifica documentazione, tra cui,
alla lettera g), figurava il documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) positivamente rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale.
Nella produzione documentale della controinteressata sono presenti i
d.u.r.c. della Mondial Security s.r.l. e della Service Group s.r.l.
esibiti in sede di gara, i quali rispettivamente attestano la regolarità
contributiva, per la prima, alla data del 4 luglio 2008, per la seconda al
14 giugno 2008.
Sempre nella medesima produzione figurano altri due
d.u.r.c., il primo attestante la regolarità contributiva della Mondial
Security s.r.l. al 3 dicembre 2008 e recante la data di rilascio del 18
dicembre 2008, il secondo attestante la regolarità contributiva della
Service Group s.r.l. alla data del 13 novembre 2008 e rilasciato in data
11 dicembre 2008.
Ebbene, da tali atti emerge la mancata dimostrazione
da parte delle controinteressate del requisito di regolarità contributiva
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal
disciplinare indicato nell’8 settembre 2008.
Infatti, mentre quelli
esibiti in sede di gara attestano il possesso del requisito fino ad una
certa data anteriore a quella necessaria, gli altri due citati documenti
di regolarità contributiva risalgono e fanno riferimento ad un epoca
successiva, senza riferirsi al periodo d’interesse, quindi al mese di
settembre 2008.
D’altra parte, dalla documentazione depositata dalla
ricorrente in data 13 maggio 2010, riguardo alla cui validità non sono
sorte contestazioni, risulta addirittura che nel periodo successivo alla
data di validità dei d.u.r.c. esibiti dalle due controinteressate in sede
di gara, queste non erano più in regola con i pagamenti dei contributi
previdenziali. Infatti, in data 3 dicembre 2008 la Mondial Security s.r.l.
risulta avere presentato istanza di dilazione per il pagamento di
contributi omessi, per dichiarata mancanza di liquidità monetaria,
relativamente ai mesi di giugno, luglio, settembre ed ottobre 2008, per un
importo di €81.397,00; allo stesso modo, la Service Group s.r.l., in data
12 novembre 2008, aveva presentato all’INPS di Taranto istanza di
dilazione per il pagamento di contributi omessi relativi ai mesi di
giugno, luglio ed agosto 2008, anche in questo caso per mancanza di
liquidità monetaria, per un importo di €41.835,00.
Ne discende che,
rispetto alla mancata dimostrazione in sede di gara del possesso del
requisito di regolarità contributiva – cui, tra l’altro, corrispondeva
un’effettiva situazione di inadempimento di cui sia la Mondial Security
s.r.l. che la Service Group s.r.l. hanno chiesto la regolarizzazione solo
in epoca successiva all’aggiudicazione - la commissione avrebbe dovuto
senza indugio estromettere entrambe tali società dal procedimento,
aggiudicando il servizio alle ricorrenti, classificatesi al secondo posto
in graduatoria.
Né, come pure sostenuto negli scritti difensivi delle
controinteressate, una diversa soluzione della questione potrebbe
ipotizzarsi ritenendo di essere in presenza di una violazione contributiva
non grave; innanzitutto, tale non può essere considerato il mancato totale
versamento dei contributi previdenziali per diversi mesi e poi la
contrarietà alle prescrizioni di gara, piuttosto che l’incidenza ostativa
in sé della violazione, riguarda l’assoluta inidoneità della
documentazione esibita a dimostrare il possesso del requisito della
regolarità contributiva in capo alla Mondial Security s.rl. e Service
Group s.r.l.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento
dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore delle contro
interessate.
Quanto al contratto, ritiene il Collegio che ai sensi
dell’art. 245 ter del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 debba esserne
dichiarata l’inefficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della
presente decisione; invero, ritenuta l’applicabilità ai giudizi in corso
delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2010 n. 53 (Consiglio
di Stato V Sezione 15 giugno 2010 n. 3759), va osservato che il vizio
determinativo dell’annullamento non implica la rinnovazione della gara, ma
solo l’adozione di atti consequenziali all’individuazione delle ricorrenti
quali migliori offerenti in conseguenza dell’estromissione dal
procedimento dell’associazione costituita dalle due controinteressate.
Inoltre, risulta che nel ricorso sia stata proposta domanda di subentro
nel contratto (pagg. 13 e 14 dell’atto introduttivo del giudizio), sebbene
questa possa trovare accoglimento solo a far data dalla pubblicazione
della presente pronuncia, in considerazione del fatto che l’esecuzione è
in uno stato sufficientemente avanzato, tale da giustificare, per esigenze
di equità, la conservazione delle attribuzioni patrimoniali e
prestazionali fino a questo momento intercorse.
Le spese seguono la
soccombenza con condanna al relativo pagamento dell’Equitalia Polis s.p.a.
nella misura di €1.000,00 (Mille/00) e delle due controinteressate nella
misura di €1.000,00( Mille/00) ciascuna, oltre al rimborso del contributo
unificato che va posto a carico della stazione appaltante.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla
l’aggiudicazione impugnata, dichiarando l’inefficacia del contratto con
decorrenza dalla data di pubblicazione delle presente sentenza. Condanna
al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti
l’Equitalia Polis s.p.a. nella misura di €1.000,00 (Mille/00) e le due
controinteressate nella misura di €1.000,00( Mille/00) ciascuna, oltre al
rimborso del contributo unificato che va posto a carico della stazione
appaltante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei
giorni 26 maggio e 4 giugno 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere,
Estensore
Michele Buonauro, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/07/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)