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| n. 8-2010 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II
- Sentenza 23 giugno 2010 n. 2602
Amedeo Urbano – Presidente,
Francesco Cocomile – Estensore
Regione Puglia (avv. V. Triggiani) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro
(Avv. Stato), Provincia di Bari (avv. E. Toma), Provincia di Brindisi
(avv. G. Pesce), Comune di Mola di Bari e alro (n.c.), Northern Petroleum
(UK) Limited (n.c.), Santiapichi Xavier; (n.c.), Comune di Fasano (avv. O.
Carparelli) (interveniente ad adiuvandum) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Provvedimenti che
recano pregiudizio all’ambiente – Impugnazione – Regione – E’ legittimata
ad agire.
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2. Ambiente e territorio – VIA – Società che intende
effettuare ricerche di idrocarburi – Progetto – Scorporo in più lotti –
Norme sulla VIA e art.6 comma 2, l. n.9 del 1991 – Finalità elusiva.
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1. Deve essere dichiarata la legittimazione ad agire in
giudizio della Regione avverso provvedimenti che recano pregiudizio
all’ambiente in quanto essa è ente esponenziale degli interessi della
collettività insediata sul suo territorio.
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2. Nel caso in cui una società che intende effettuare
ricerche di idrocarburi scorpori il progetto in più lotti su aree di mare
adiacenti, sussiste una chiara finalità elusiva della normativa nazionale
in tema di valutazione di impatto ambientale e della previsione normativa
di cui all’art. 6 comma 2 , l. 9 gennaio 1991 n.9.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive
modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 629 del
2010, proposto da:
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Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio
Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza
Garibaldi, 23;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Istituto Idrografico
della Marina, Maridipart e Maristat, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via
Melo, 97;
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Direzione Marittima di Bari;
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Capitaneria di Porto di Brindisi;
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Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale;
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Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv.
Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via
Calefati, 133;
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Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv.
Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.
Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
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Comune di Mola di Bari;
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Comune di Polignano A Mare;
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Comune di Monopoli;
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Comune di Ostuni;
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Comune di Carovigno;
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Comune di Brindisi;
nei confronti di
Northern Petroleum (UK)
Limited;
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Santiapichi Xavier;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
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Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’avv.
Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.
Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;
per l’annullamento,
previa sospensione
dell’efficacia,
- del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del
15.10.2009 (di qui avanti decreto 1349/2009), emanato dal MATTM di
concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità
ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con
sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo
alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al
Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante
comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009);
- del sottostante parere
favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- di ogni altro atto
lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi
inclusi: il parere positivo espresso dal MIBAC con nota
DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 (DSA-2009-0015001 del 12.6.2009),
il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con nota prot. n.
307/119/ABM in data 10.2.2009, ed il sottostante parere del Comitato
provinciale VIA in data 3.2.2009, il parere del Comitato Tecnico per gli
idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 (nota prot. 0013700 del
7.8.2007), ed i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, ivi
inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e
GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visto l’atto di costituzione
in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’Istituto Idrografico della Marina;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Maridipart;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio di Maristat;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della Provincia di Bari;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della Provincia di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio del Comune di Fasano;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 17 giugno 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i
difensori avv. V. Triggiani, anche su delega dell’avv. O. Carparelli,
l’Avvocato dello Stato G. Cassano e avv. L. Papa, su delega dell’avv. E.
Toma;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n.
1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Regione Puglia impugna con il ricorso
introduttivo il decreto ministeriale che dà giudizio positivo circa la
compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società
controinteressata Northern Petroleum (UK) Ltd finalizzato alla ricerca di
idrocarburi al largo delle coste pugliesi (in particolare il decreto prot.
DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di concerto con il
MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del
progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria
in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase
[indagine geofisica] del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca
di Idrocarburi “d149 D.R - NP” [reso pubblico mediante comunicato sulla
GURI n. 267 del 16.11.2009]; il sottostante parere favorevole con
prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS; il parere positivo espresso dal MIBAC
con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 [DSA-2009-0015001 del
12.6.2009]; il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con
nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009; il sottostante parere del
Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009; ed il parere del Comitato
Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 [nota
prot. 0013700 del 7.8.2007]).
Preliminarmente deve essere dichiarata la
legittimazione ad agire in giudizio avverso provvedimenti che recano
pregiudizio all’ambiente della Regione quale ente esponenziale degli
interessi della collettività insediata sul suo territorio.
Secondo
T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 521 che si
è pronunciato su una fattispecie analoga alla presente ove era contestata
la legittimazione ad agire dell’ente Provincia “…, si ritiene che non
possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte
della Provincia ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio
all’ambiente per opere che vengono localizzate all’interno del territorio
di competenza. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale
in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è
riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 (secondo cui
“Il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata
collettività di cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi
a promuovere lo sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al
giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell’ambiente”) ed
è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre
2001 n. 5296: ad un Comune va riconosciuta la legittimazione ad impugnare
il provvedimento di approvazione di una discarica da localizzare nel suo
territorio, sia per la qualità di ente esponenziale degli interessi dei
residenti che potrebbero subire danni dalla scelta compiuta dall’autorità
competente nell’individuazione delle aree per l’attivazione dell’impianto
di discarica, sia per la qualità di titolare del potere di pianificazione
urbanistica, su cui certamente incide la collocazione dell’impianto
medesimo).
Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole riconoscere
legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio
(in via successiva) per il risarcimento del danno all’ambiente (come fa
l’art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire
(in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso
danno.
Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di
un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento
con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal
fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente
esponenziale della comunità di riferimento.”.
Nel merito il presente
ricorso deve essere accolto in quanto fondato limitatamente ai motivi sub
1) e 3) dell’atto introduttivo.
Quanto al motivo di ricorso sub 1) (in
particolare asserita violazione dell’art. 24, comma 2 dlgs n. 152/2006),
lo stesso è fondato.
Invero il progetto presentato dalla Northern
Petroleum (UK) Ltd risulta essere stato pubblicato su due quotidiani (“Il
Giorno” scelto quale quotidiano a diffusione nazionale e “Puglia” scelto
quale quotidiano a diffusione regionale).
Tuttavia è evidente che i due
quotidiani in questione non rispondono ai criteri ed ai parametri
normativi prescritti dalla legge (l’art. 24, comma 2 dlgs n. 152/2006
prevede infatti che la pubblicazione debba essere eseguita su un
quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
regionale).
E’ infatti nozione di fatto che rientra nella comune
esperienza (che anche il giudice amministrativo può porre fondamento della
decisione ai sensi dell’art. 115, comma 2 c.p.c.) quella per cui possa
essere considerato quotidiano a diffusione nazionale un giornale quale, a
titolo esemplificativo, il Sole 24 Ore ovvero il Corriere della Sera e che
viceversa possa essere considerato quotidiano a diffusione regionale in
Puglia un giornale quale, a titolo esemplificativo, la Gazzetta del
Mezzogiorno, avendo detti quotidiani una indiscussa maggiore tiratura a
livello rispettivamente nazionale e regionale, circostanze queste ultime
che non si ravvisano sussistenti per i quotidiani rispettivamente “Il
Giorno” e “Puglia”.
Quanto al motivo di ricorso sub 2) (i.e. asserita
illegittima composizione della Commissione VIA a seguito della pronuncia
del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 ottobre 2009, n. 10606 che ha
annullato i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, ivi inclusi i
decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del
28.7.2008), lo stesso deve essere disatteso. Invero con decisione del
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8253 del 17.12.2009 sono stati accolti gli
appelli proposti avverso la menzionata sentenza del T.A.R. Lazio e
respinti gli originari ricorsi, così accertando la legittima composizione
della Commissione VIA anche in sede di adozione del parere n. 249/2009
impugnato in questa sede.
Con il motivo di ricorso sub 3) la Regione
Puglia parte ricorrente contesta, a ragione, l’illegittimo frazionamento
della valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso di questo Collegio
la società controinteressata Northem Petroleum (UK) Ltd, la quale intende
effettuare ricerche di idrocarburi al largo della costa pugliese, ha
illegittimamente scorporato il progetto in più lotti su aree di mare che
anche parte resistente rappresenta e difesa dalla Avvocatura dello Stato
ammette essere adiacenti, così impedendo la doverosa valutazione unitaria
di impatto ambientale.
Constano infatti ben cinque richieste di
permessi di ricerca da parte della stessa società Northem Petroleum in
altrettante aree denominate d149 D.R.-NP (e cioè quella per cui è causa),
d61 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d60 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, due permessi di
ricerca già conseguiti dalla società de qua in relazione ad altrettante
aree denominate F.R 39.NP e F.R 40.NP e ben tre giudizi positivi di VIA
ottenuti dalla medesima società (decreti nn. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e
n. 1349 del 15.10.2009 tra cui appunto quello n. 1349 impugnato in questa
sede) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale a soli due giorni di distanza
l’uno dall’altro.
Che si tratti di richieste di permessi ovvero di
permessi ovvero ancora di giudizi positivi di VIA relativamente ad aree di
mare adiacenti è fatto non contestato da parte resistente ed anzi dalla
stessa ammesso nella memoria difensiva depositata in data 16.6.2010.
E’
del tutto evidente pertanto, come correttamente rilevato da parte
ricorrente nella censura sub 3) del ricorso introduttivo, che si è in
presenza di singoli stralci di un programma di ricerca unitario peraltro
strettamente connesso con altri interventi tre dei quali, come visto, già
in fase operativa.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è
concorde nello stigmatizzare il cd. scorporo in lotti di opere aventi
carattere unitario al fine di eludere la normativa in tema di valutazione
di impatto ambientale.
Invero secondo Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto
2002, n. 4368 “Ex art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto
definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di
impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili
di impatto ambientale al momento dell’approvazione del progetto che
comporti variante al p.r.g.; la valutazione ambientale necessita di una
valutazione unitaria dell’opera, ostante alla possibilità che, con un
meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in
frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese,
non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.”.
Anche
Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760 ha affermato che “La
valutazione ambientale, che deve accompagnare l’approvazione di un
progetto definitivo di opera pubblica, necessita di una valutazione
unitaria dell’opera, ostativa alla possibilità che, con un meccanismo di
stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in frazioni
eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non
configurano interventi sottoposti al regime protettivo; diversamente,
infatti, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti
redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura
di v.i.a., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e
l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili
di apprezzamento, circa i "livelli di qualità finale" di una pronuncia di
compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente
espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione
competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla
legge.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849 ricorda
che “La disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può
essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi
parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o
"lotti", atteso che, ex art. 16, comma 4 legge 109 del 1994, il progetto
definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di
impatto ambientale al momento dell’approvazione del progetto che comporti
variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita infatti di una
valutazione unitaria dell’opera, non essendo possibile che, con un
meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in
porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese,
non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.”.
Come da
ultimo evidenziato da T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 16 aprile
2010, n. 926 “Nonostante la dichiarazione di incostituzionalità dell’art.
3, comma 1, l. rg. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, il quale alla lettera b)
prevedeva che "gli impianti collocati a terra in un’area agricola
costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita
da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore
estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del
calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di
DIA, sono considerati come un unico impianto", in base ai principi che
regolano l’azione amministrativa, la pubblica Amministrazione deve evitare
che si determinino comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una
artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa,
risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una
normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra,
diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale.
Pertanto, se l’impianto è da considerarsi nella sua interezza,
l’artificiosa frammentazione in più lotti - sì da rimanere al di sotto
delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di
assoggettabilità a VIA - non può essere ammessa a discapito delle norme
ambientali, ossia al fine di aggirare gli specifici obblighi in esse
previsti.”.
Va altresì rammentato che la Corte di Giustizia (cfr. Corte
Giustizia CE, Sez. II, 10 dicembre 2009, nel procedimento C-205/08) ha
sancito il suddetto principio (fatto proprio dalla giurisprudenza
amministrativa italiana): “53 Peraltro, la Corte ha avuto modo di
affermare che l’obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso
tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in
considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il
risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione
laddove, presi insieme, essi possono avere un «notevole impatto
ambientale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva modificata (v., in
tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 44).
…”.
Anche Corte giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, nel
procedimento C-2/07 ha evidenziato in tema di V.I.A. che “… l’obiettivo
della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei
progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto
cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro
insieme all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono
avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della
direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa
C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76).”.
Inoltre
il fondamentale principio della necessaria valutazione unitaria dei
progetti nei loro effetti cumulativi ai fini VIA è stato da tempo chiarito
a livello nazionale nella circolare del Ministero dell’ambiente 7 ottobre
1996, n. 15208 (peraltro richiamata da Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno
2009, n. 3849 di cui si è detto in precedenza) ove si precisa che
l’esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi
“risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale,
atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di
incidenza propria di ogni singolo segmento dell’opera, anche le
interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema
ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se
non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia
prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che
siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell’opera
stessa”.
Peraltro la stessa difesa ministeriale - come detto - ammette,
oltre alla adiacenza delle aree interessate dai diversi progetti
presentati dalla società controinteressata, che non sarebbe stato
possibile per la società Northem Petroleum (UK) Ltd presentare un’unica
istanza (come pure sostenuto dalla Regione nell’atto introduttivo del
presente giudizio) e ciò al precipuo scopo di evitare di incorrere nei
limiti di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
Infatti ai sensi
dell’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991 “L’area del permesso di ricerca deve
essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e
non può comunque superare l’estensione di 750 chilometri quadrati.
Nell’area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di
terraferma e mare.”.
In ultima analisi l’Avvocatura dello Stato ammette
che l’esigenza per la società controinteressata di presentare più istanze
di permessi di ricerca relativamente ad aree adiacenti è conseguente alla
necessità di evitare di incorrere nel limite dei 750 chilometri quadrati
(cfr. ultima pagina della memoria difensiva depositata in data 16.6.2010)
ed ha conseguentemente una chiara finalità elusiva non solo della
normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, ma anche della
previsione normativa di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
In
ogni caso deve essere evidenziato che la circostanza che siano state
presentate più istanze da parte della società Northem Petroleum (UK) Ltd
non esclude la doverosità, a fronte di un unitario programma di ricerca di
idrocarburi al largo delle coste pugliesi, di una valutazione di impatto
ambientale unitaria per aree di mare che peraltro risultano essere
pacificamente adiacenti.
Appare dunque palese che lo scorporo delle
istanze da parte della società controinteressata ha una chiara finalità
elusiva della normativa nazionale in tema di valutazione di impatto
ambientale e della previsione normativa di cui all’art. 6, comma 2 legge
n. 9/1991.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende
l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento del
decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di
concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità
ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con
sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo
alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al
Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante
comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009), del sottostante parere
favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica
di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, del parere positivo
espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009
(DSA-2009-0015001 del 12.6.2009), del parere favorevole formulato dalla
Provincia di Bari con nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009, del
sottostante parere del Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009 e del
parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in
data 11.4.2007 (nota prot. 0013700 del 7.8.2007).
In sede di attività
conformativa della P.A. alla presente sentenza l’amministrazione dovrà
procedere ad una valutazione di impatto ambientale unitaria, pur a fronte
di distinte istanze presentate dalla società Northem Petroleum (UK) Ltd
che tuttavia riguardano progetti di ricerca di idrocarburi aventi ad
oggetto aree di mare limitrofe, anche al fine di accertare l’eventuale
elusione del disposto di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
Ogni
altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In
considerazione della natura e della peculiarità della presente
controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed
eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto prot.
DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di concerto con il
MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del
progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria
in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase
(indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca
di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante comunicato sulla
GURI n. 267 del 16.11.2009), il sottostante parere favorevole con
prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, il parere positivo espresso dal MIBAC
con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 (DSA-2009-0015001 del
12.6.2009), il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con
nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009, il sottostante parere del
Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009 ed il parere del Comitato
Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 (nota
prot. 0013700 del 7.8.2007).
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con
l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta
Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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