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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 23 giugno 2010 n. 2602
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore
Regione Puglia (avv. V. Triggiani) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato), Provincia di Bari (avv. E. Toma), Provincia di Brindisi (avv. G. Pesce), Comune di Mola di Bari e alro (n.c.), Northern Petroleum (UK) Limited (n.c.), Santiapichi Xavier; (n.c.), Comune di Fasano (avv. O. Carparelli) (interveniente ad adiuvandum)


1. Processo – Processo amministrativo – Provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente – Impugnazione – Regione – E’ legittimata ad agire.

 

2. Ambiente e territorio – VIA – Società che intende effettuare ricerche di idrocarburi – Progetto – Scorporo in più lotti – Norme sulla VIA e art.6 comma 2, l. n.9 del 1991 – Finalità elusiva.

 

 

1. Deve essere dichiarata la legittimazione ad agire in giudizio della Regione avverso provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente in quanto essa è ente esponenziale degli interessi della collettività insediata sul suo territorio.

 

2. Nel caso in cui una società che intende effettuare ricerche di idrocarburi scorpori il progetto in più lotti su aree di mare adiacenti, sussiste una chiara finalità elusiva della normativa nazionale in tema di valutazione di impatto ambientale e della previsione normativa di cui all’art. 6 comma 2 , l. 9 gennaio 1991 n.9.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 629 del 2010, proposto da:

 

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro



Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, Istituto Idrografico della Marina, Maridipart e Maristat, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

 

Direzione Marittima di Bari;

 

Capitaneria di Porto di Brindisi;

 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale;

 

Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto presso Emilio Toma in Bari, via Calefati, 133;

 

Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;

 

Comune di Mola di Bari;

 

Comune di Polignano A Mare;

 

Comune di Monopoli;

 

Comune di Ostuni;

 

Comune di Carovigno;

 

Comune di Brindisi;

nei confronti di



Northern Petroleum (UK) Limited;

 

Santiapichi Xavier;

e con l'intervento di



ad adiuvandum:

 

Comune di Fasano, rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio Carparelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in Bari, piazza Massari;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,



- del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009 (di qui avanti decreto 1349/2009), emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009);
- del sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 (DSA-2009-0015001 del 12.6.2009), il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009, ed il sottostante parere del Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009, il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 (nota prot. 0013700 del 7.8.2007), ed i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Idrografico della Marina;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maridipart;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maristat;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv. V. Triggiani, anche su delega dell’avv. O. Carparelli, l’Avvocato dello Stato G. Cassano e avv. L. Papa, su delega dell’avv. E. Toma;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La Regione Puglia impugna con il ricorso introduttivo il decreto ministeriale che dà giudizio positivo circa la compatibilità ambientale di un progetto presentato dalla società controinteressata Northern Petroleum (UK) Ltd finalizzato alla ricerca di idrocarburi al largo delle coste pugliesi (in particolare il decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase [indagine geofisica] del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” [reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009]; il sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS; il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 [DSA-2009-0015001 del 12.6.2009]; il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009; il sottostante parere del Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009; ed il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 [nota prot. 0013700 del 7.8.2007]).
Preliminarmente deve essere dichiarata la legittimazione ad agire in giudizio avverso provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente della Regione quale ente esponenziale degli interessi della collettività insediata sul suo territorio.
Secondo T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sez. I, 2 febbraio 2010, n. 521 che si è pronunciato su una fattispecie analoga alla presente ove era contestata la legittimazione ad agire dell’ente Provincia “…, si ritiene che non possa essere fondatamente messa in discussione la legittimazione da parte della Provincia ad impugnare provvedimenti che recano pregiudizio all’ambiente per opere che vengono localizzate all’interno del territorio di competenza. La legittimazione e l’interesse ad agire dell’ente locale in materia ambientale, in quanto titolare di un interesse collettivo, è riconosciuta dalla giurisprudenza fin da Tar Lazio 1064/90 (secondo cui “Il comune, quale ente territoriale esponenziale di una determinata collettività di cittadini della quale cura istituzionalmente gli interessi a promuovere lo sviluppo, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti ritenuti lesivi dell’ambiente”) ed è confermata da giurisprudenza successiva (Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296: ad un Comune va riconosciuta la legittimazione ad impugnare il provvedimento di approvazione di una discarica da localizzare nel suo territorio, sia per la qualità di ente esponenziale degli interessi dei residenti che potrebbero subire danni dalla scelta compiuta dall’autorità competente nell’individuazione delle aree per l’attivazione dell’impianto di discarica, sia per la qualità di titolare del potere di pianificazione urbanistica, su cui certamente incide la collocazione dell’impianto medesimo).
Sarebbe d’altronde alquanto irragionevole riconoscere legislativamente all’ente territoriale la possibilità di agire in giudizio (in via successiva) per il risarcimento del danno all’ambiente (come fa l’art. 18, co. 3, l. 349/86), e negargli invece la possibilità di agire (in via preventiva) per impedire la produzione di quello stesso danno.
Sarebbe altrettanto irragionevole riconoscere la titolarità di un interesse collettivo ad associazioni ambientaliste, il cui collegamento con il territorio interessato dall’abuso è talora costituito soltanto dal fine statutario, e non individuarlo nell’ente istituzionalmente esponenziale della comunità di riferimento.”.
Nel merito il presente ricorso deve essere accolto in quanto fondato limitatamente ai motivi sub 1) e 3) dell’atto introduttivo.
Quanto al motivo di ricorso sub 1) (in particolare asserita violazione dell’art. 24, comma 2 dlgs n. 152/2006), lo stesso è fondato.
Invero il progetto presentato dalla Northern Petroleum (UK) Ltd risulta essere stato pubblicato su due quotidiani (“Il Giorno” scelto quale quotidiano a diffusione nazionale e “Puglia” scelto quale quotidiano a diffusione regionale).
Tuttavia è evidente che i due quotidiani in questione non rispondono ai criteri ed ai parametri normativi prescritti dalla legge (l’art. 24, comma 2 dlgs n. 152/2006 prevede infatti che la pubblicazione debba essere eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale).
E’ infatti nozione di fatto che rientra nella comune esperienza (che anche il giudice amministrativo può porre fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115, comma 2 c.p.c.) quella per cui possa essere considerato quotidiano a diffusione nazionale un giornale quale, a titolo esemplificativo, il Sole 24 Ore ovvero il Corriere della Sera e che viceversa possa essere considerato quotidiano a diffusione regionale in Puglia un giornale quale, a titolo esemplificativo, la Gazzetta del Mezzogiorno, avendo detti quotidiani una indiscussa maggiore tiratura a livello rispettivamente nazionale e regionale, circostanze queste ultime che non si ravvisano sussistenti per i quotidiani rispettivamente “Il Giorno” e “Puglia”.
Quanto al motivo di ricorso sub 2) (i.e. asserita illegittima composizione della Commissione VIA a seguito della pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 ottobre 2009, n. 10606 che ha annullato i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008), lo stesso deve essere disatteso. Invero con decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8253 del 17.12.2009 sono stati accolti gli appelli proposti avverso la menzionata sentenza del T.A.R. Lazio e respinti gli originari ricorsi, così accertando la legittima composizione della Commissione VIA anche in sede di adozione del parere n. 249/2009 impugnato in questa sede.
Con il motivo di ricorso sub 3) la Regione Puglia parte ricorrente contesta, a ragione, l’illegittimo frazionamento della valutazione di impatto ambientale.
Ad avviso di questo Collegio la società controinteressata Northem Petroleum (UK) Ltd, la quale intende effettuare ricerche di idrocarburi al largo della costa pugliese, ha illegittimamente scorporato il progetto in più lotti su aree di mare che anche parte resistente rappresenta e difesa dalla Avvocatura dello Stato ammette essere adiacenti, così impedendo la doverosa valutazione unitaria di impatto ambientale.
Constano infatti ben cinque richieste di permessi di ricerca da parte della stessa società Northem Petroleum in altrettante aree denominate d149 D.R.-NP (e cioè quella per cui è causa), d61 F.R.-NP, d66 F.R.-NP, d60 F.R.-NP, d65 F.R.-NP, due permessi di ricerca già conseguiti dalla società de qua in relazione ad altrettante aree denominate F.R 39.NP e F.R 40.NP e ben tre giudizi positivi di VIA ottenuti dalla medesima società (decreti nn. 1347 e 1348 del 14.10.2009 e n. 1349 del 15.10.2009 tra cui appunto quello n. 1349 impugnato in questa sede) e pubblicati in Gazzetta Ufficiale a soli due giorni di distanza l’uno dall’altro.
Che si tratti di richieste di permessi ovvero di permessi ovvero ancora di giudizi positivi di VIA relativamente ad aree di mare adiacenti è fatto non contestato da parte resistente ed anzi dalla stessa ammesso nella memoria difensiva depositata in data 16.6.2010.
E’ del tutto evidente pertanto, come correttamente rilevato da parte ricorrente nella censura sub 3) del ricorso introduttivo, che si è in presenza di singoli stralci di un programma di ricerca unitario peraltro strettamente connesso con altri interventi tre dei quali, come visto, già in fase operativa.
Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato è concorde nello stigmatizzare il cd. scorporo in lotti di opere aventi carattere unitario al fine di eludere la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale.
Invero secondo Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368 “Ex art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell’approvazione del progetto che comporti variante al p.r.g.; la valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell’opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.”.
Anche Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760 ha affermato che “La valutazione ambientale, che deve accompagnare l’approvazione di un progetto definitivo di opera pubblica, necessita di una valutazione unitaria dell’opera, ostativa alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo; diversamente, infatti, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di v.i.a., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i "livelli di qualità finale" di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.”.
Ed ancora Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849 ricorda che “La disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti", atteso che, ex art. 16, comma 4 legge 109 del 1994, il progetto definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale al momento dell’approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita infatti di una valutazione unitaria dell’opera, non essendo possibile che, con un meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente frazionata in porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.”.
Come da ultimo evidenziato da T.A.R. Puglia, sede di Lecce, Sez. I, 16 aprile 2010, n. 926 “Nonostante la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 3, comma 1, l. rg. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, il quale alla lettera b) prevedeva che "gli impianti collocati a terra in un’area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un’area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto", in base ai principi che regolano l’azione amministrativa, la pubblica Amministrazione deve evitare che si determinino comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati ad eludere la applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto ad un’altra, diversamente improntata a criteri di maggiore celerità procedimentale. Pertanto, se l’impianto è da considerarsi nella sua interezza, l’artificiosa frammentazione in più lotti - sì da rimanere al di sotto delle soglie previste dalla normativa ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA - non può essere ammessa a discapito delle norme ambientali, ossia al fine di aggirare gli specifici obblighi in esse previsti.”.
Va altresì rammentato che la Corte di Giustizia (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 10 dicembre 2009, nel procedimento C-205/08) ha sancito il suddetto principio (fatto proprio dalla giurisprudenza amministrativa italiana): “53 Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un «notevole impatto ambientale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva modificata (v., in tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 44). …”.
Anche Corte giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, nel procedimento C-2/07 ha evidenziato in tema di V.I.A. che “… l’obiettivo della normativa non può essere aggirato tramite un frazionamento dei progetti e che la mancata presa in considerazione del loro effetto cumulativo non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione mentre, presi insieme, essi possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 (v., in tal senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 76).”.
Inoltre il fondamentale principio della necessaria valutazione unitaria dei progetti nei loro effetti cumulativi ai fini VIA è stato da tempo chiarito a livello nazionale nella circolare del Ministero dell’ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 (peraltro richiamata da Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849 di cui si è detto in precedenza) ove si precisa che l’esigenza della valutazione complessiva della globalità degli interventi “risponde alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre a elementi di incidenza propria di ogni singolo segmento dell’opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall’opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano posti in essere (o sia inevitabile che siano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell’opera stessa”.
Peraltro la stessa difesa ministeriale - come detto - ammette, oltre alla adiacenza delle aree interessate dai diversi progetti presentati dalla società controinteressata, che non sarebbe stato possibile per la società Northem Petroleum (UK) Ltd presentare un’unica istanza (come pure sostenuto dalla Regione nell’atto introduttivo del presente giudizio) e ciò al precipuo scopo di evitare di incorrere nei limiti di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
Infatti ai sensi dell’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991 “L’area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l’estensione di 750 chilometri quadrati. Nell’area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.”.
In ultima analisi l’Avvocatura dello Stato ammette che l’esigenza per la società controinteressata di presentare più istanze di permessi di ricerca relativamente ad aree adiacenti è conseguente alla necessità di evitare di incorrere nel limite dei 750 chilometri quadrati (cfr. ultima pagina della memoria difensiva depositata in data 16.6.2010) ed ha conseguentemente una chiara finalità elusiva non solo della normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, ma anche della previsione normativa di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
In ogni caso deve essere evidenziato che la circostanza che siano state presentate più istanze da parte della società Northem Petroleum (UK) Ltd non esclude la doverosità, a fronte di un unitario programma di ricerca di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, di una valutazione di impatto ambientale unitaria per aree di mare che peraltro risultano essere pacificamente adiacenti.
Appare dunque palese che lo scorporo delle istanze da parte della società controinteressata ha una chiara finalità elusiva della normativa nazionale in tema di valutazione di impatto ambientale e della previsione normativa di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’effetto l’annullamento del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009), del sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, del parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 (DSA-2009-0015001 del 12.6.2009), del parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009, del sottostante parere del Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009 e del parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 (nota prot. 0013700 del 7.8.2007).
In sede di attività conformativa della P.A. alla presente sentenza l’amministrazione dovrà procedere ad una valutazione di impatto ambientale unitaria, pur a fronte di distinte istanze presentate dalla società Northem Petroleum (UK) Ltd che tuttavia riguardano progetti di ricerca di idrocarburi aventi ad oggetto aree di mare limitrofe, anche al fine di accertare l’eventuale elusione del disposto di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 9/1991.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto prot. DSA-DEC-2009-0001349 del 15.10.2009, emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante “Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northem Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Italia in viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase (indagine geofisica) del programma lavori collegato al Permesso di Ricerca di Idrocarburi “d149 D.R - NP” (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n. 267 del 16.11.2009), il sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 249 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7484/2009 dell’8.6.2009 (DSA-2009-0015001 del 12.6.2009), il parere favorevole formulato dalla Provincia di Bari con nota prot. n. 307/119/ABM in data 10.2.2009, il sottostante parere del Comitato provinciale VIA in data 3.2.2009 ed il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007 (nota prot. 0013700 del 7.8.2007).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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