Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Taranto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce,
rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Medina, con domicilio eletto
presso Pasquale Medina in Bari, via Calefati, 177;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa
dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso la sede regionale in
Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Ministero dello Sviluppo
Economico;
per l’annullamento,
previa sospensione
dell’efficacia, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti,
a) della delibera della Giunta Regionale
Pugliese n. 2272 del 24.11.2009, pubblicata sul BURP n. 201 del
15.12.2009, avente ad oggetto “Certificazione di sostenibilità degli
edifici a destinazione residenziale ai sensi della Legge Regionale “Norme
per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10 L.R. 13/2008): Procedure, Sistema
di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, Rapporto con la
Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di
Valutazione approvato con DGR n. 1471/2009”;
b) di tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;
quanto al
ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21.4.2010, per
l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia, nei limiti
dell’interesse dei ricorrenti,
a) del Regolamento Regionale n. 10 del 10.2.2010,
adottato con delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 324 del 9.2.2010,
pubblicato sul BURP n. 27 del 10.2.2010, avente ad oggetto “Regolamento
per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs 19
agosto 2005 n. 192”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e
conseguenti, ancorché non conosciuti;
Visto il ricorso ed i motivi
aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 4 giugno 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i
difensori avv.ti P. Medina e A. Bucci;
Avvisate le stesse parti ai
sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n.
205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso integrato da motivi aggiunti
deve essere accolto in quanto fondato.
Quanto al ricorso introduttivo i
ricorrenti Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Foggia, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
contestano la delibera di Giunta Regionale n. 2272 del 24.11.2009 nella
parte in cui prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al
rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di
certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di
uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione
Puglia (ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio
postlaurea ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di
sostenibilità ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di
un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1
delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i
soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco
istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti,
dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei
periti industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera
di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha
durata di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i
soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di
prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto
dalla Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento
dei soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera
di G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento può essere ritirato dalla
Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di
eticità professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla
delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accreditati
in fase transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini
dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle
Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009).
Preliminarmente
va evidenziato che “Gli enti esponenziali di gruppi aventi interessi
omogenei sono legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi che
incidono non solo (o non tanto) sul singolo componente del gruppo, ma
piuttosto sulla collettività unitariamente considerata; è, pertanto,
legittimato a proporre ricorso giurisdizionale contro l’approvazione
comunale di un progetto di edilizia scolastica il consiglio dell’ordine
professionale che assuma l’illegittimità della omessa indizione del
concorso pubblico per l’affidamento del progetto a professionisti esterni
agli uffici tecnici del comune stesso.” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15
aprile 1986, n. 265).
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Foggia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lecce hanno indubbiamente interesse e
legittimazione ad impugnare atti della Regione Puglia (nel caso di specie
la delibera di G.R. n. 2272/2009 con il ricorso introduttivo ed il
regolamento regionale n. 10/2010 per quanto concerne il ricorso per motivi
aggiunti) che incidono non solo sul singolo componente del gruppo, ma
anche sulla collettività unitariamente considerata, impedendo a tutti gli
ingegneri iscritti di poter rilasciare i certificati de quibus se non
all’esito della frequentazione di un corso e del superamento di un esame
finale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente la
delibera impugnata viola i principi fondamentali della materia (in un
ambito di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma
3 Cost.) desumibili dal dlgs n. 192/2005 (recante “Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) e
dal dlgs n. 115/2008 (recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”). In particolare
l’art. 4, comma 1, lett. c) dlgs n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non
ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica
degli edifici.
Nelle more dell’adozione di tale d.p.r. l’art. 18, comma
6 dlgs n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all’allegato III
dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
normativa comunitaria.
Secondo i ricorrenti la delibera gravata viola
il riparto di competenze Stato/Regioni delineato dall’art. 117, comma 3
Cost. che prevede una competenza concorrente Stato/Regioni per la materia
delle “professioni”.
Ritiene il Collegio che, seppure la materia delle
professioni rientra tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 117,
comma 3 Cost. come di competenza concorrente Stato/Regioni per le quali
alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi
fondamentali, mentre alle Regioni compete l’adozione delle norme di
dettaglio, cionondimeno - secondo consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale - spetta unicamente alla legislazione statale creare
eventualmente un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed
i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc.
Come
evidenziato da Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 138 “… la potestà
legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve
rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata
allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di
quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà
regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine
generale, invalicabile dalla l.reg. (sentenza n. 153 del 2006, nonché, ex
plurimis, sentenze n. 57 del 2007 e n. 424 del 2006).”.
Ed ancora Corte
costituzionale n. 271/2009 ha dichiarato incostituzionali alcune norme
della legge regionale dell’Emilia-Romagna nella parte in cui istituiva una
nuova figura professionale (rectius animatore turistico) e nella parte in
cui prevedeva nuovi requisiti per l’esercizio delle professioni
turistiche, trattandosi di disposizioni che in entrambi i casi eccedono la
competenza regionale in tema di professioni di cui all’art. 117, comma 3
Cost. “… violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non
solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione
e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari all’esercizio delle
professioni stesse”. Secondo la Consulta, infatti, il settore della
disciplina dei titoli necessari per l’esercizio di una professione
costituisce un principio fondamentale della materia di competenza
esclusiva dello Stato anche ai sensi dell’art. 4, comma 2 dlgs n.
30/2006.
Recentemente la Corte costituzionale (sentenza n. 132/2010),
con riguardo alla questione di legittimità costituzionale di alcune norme
della legge Regione Puglia n. 37/2008 (Norme in materia di attività
professionali turistiche), questione sollevata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per violazione dell’art. 117, comma 3 Cost., in
quanto il legislatore regionale avrebbe introdotto nuove figure
professionali nel settore turistico, istituito elenchi ed individuato le
condizioni necessarie per l’iscrizione negli stessi, in contrasto i
principi fondamentali previsti dalla legislazione statale in materia di
professioni, ha sottolineato ancora una volta che:
“3.1 - …, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, in materia di professioni il principio
secondo il quale «compete allo Stato l’individuazione dei profili
professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio» si
applica anche nei confronti delle professioni turistiche (sentenza n. 271
del 2009).
3.1 - Nel caso di specie, l’art. 2, commi 1 e 2, della legge
regionale censurata prevede la creazione di tre nuove figure professionali
(interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva),
che non risultano regolate dalla legislazione statale vigente in materia
di professioni turistiche. Il successivo art. 4 stabilisce i requisiti
minimi, nonché la tipologia dei titoli specifici necessari per
l’accreditamento di coloro che svolgono professioni turistiche. Infine,
gli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 37 del 2008 disciplinano sia le
condizioni per l’iscrizione negli elenchi provinciali degli esercenti le
professioni turistiche, la cui istituzione è espressamente prevista
dall’art. 5 della cennata legge regionale, sia l’esercizio delle medesime
professioni, nonché contemplano gli effetti dell’iscrizione nei suddetti
elenchi provinciali.
Così sinteticamente riportato il contenuto delle
disposizioni censurate, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati
dal ricorrente vanno risolti alla luce del richiamato principio
fondamentale in materia di professioni che riserva allo Stato
l’individuazione di nuove figure professionali e la disciplina dei
relativi profili e titoli abilitanti (ex plurimis, sentenze n. 138 del
2009, n. 179 del 2008 e n. 300 del 2007), nonché della costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui «la istituzione di un registro
professionale e la previsione delle condizioni per l’iscrizione ad esso,
prescindendosi dalla circostanza […] che tale iscrizione si caratterizzi o
meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento delle attività cui
l’elenco fa riferimento, hanno già di per sé una “funzione individuatrice
della professione”, come tale preclusa alla competenza regionale» (ex
plurimis, sentenze n. 300 e n. 57 del 2007).
Vanno pertanto dichiarate
incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, in quanto non
rispettano i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione
in materia di professioni.”.
In termini analoghi si è espressa la Corte
costituzionale con riguardo all’art. 1 legge Regione Lazio n. 26/2008
(recante “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura
della mediazione familiare”) ed all’art. 1 legge Regione Lazio n. 27/2008
(recante: Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la
tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione
familiare”) nella parte in cui le citate disposizioni recano la
definizione generale del ruolo e della figura professionale del mediatore
familiare (cfr. sentenza n. 131/2010).
È chiaro che nel caso di specie
la delibera impugnata, nella parte in cui prevede che l’abilitazione degli
ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale
e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici sia
subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione
professionale riconosciuto dalla Regione Puglia (ovvero, in alternativa,
al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea ovvero
all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità
ambientale in altre Regioni italiane) ed al superamento di un apposito
esame finale predisposto dalla stessa Regione (cfr. punto 6.1 delle
Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), che i soggetti
certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso
gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti
industriali (cfr. punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R.
n. 2272/2009), che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata
di cinque anni e che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti
certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima
applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla
Regione Puglia volto all’accertamento del livello di aggiornamento dei
soggetti stessi (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di
G.R. n. 2272/2009), che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione
in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità
professionale (cfr. punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di
G.R. n. 2272/2009), che i soggetti certificatori accreditati in fase
transitoria dovranno comunque sostenere l’esame abilitante ai fini
dell’iscrizione nell’albo di cui al punto 6.1 (cfr. punto 7 delle
Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009), crea un nuovo
profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti,
istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa, in base alla
impostazione seguita dalla Consulta, è assolutamente preclusa alle
Regioni.
Peraltro detto regime di riparto di competenze legislative
trova conferma nella previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2 dlgs
n. 30/2006 (decreto legislativo recante “Ricognizione dei principi
fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131”).
In virtù di detta disposizione “La legge
statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli
professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che
richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici
generali la cui tutela compete allo Stato.”.
Nel caso di specie la
Regione Puglia non è intervenuta in detta materia (i.e. professioni) con
legge regionale (il che, in base alle considerazioni espresse in
precedenza, sarebbe stato di dubbia costituzionalità), bensì con una
delibera di Giunta Regionale. Tuttavia le conclusioni cui si è giunti
consentono di affermare che una qualsiasi regolamentazione (sia a livello
normativo [legislativa o regolamentare] che a livello provvedimentale) da
parte della Regione di profili afferenti alla creazione di un nuovo
profilo professionale e alla individuazione dei relativi titoli abilitanti
si pone in insanabile contrasto la previsione costituzionale di cui
all’art. 117, comma 3 Cost. come interpretata dalla Corte costituzionale e
cristallizzata dal menzionato art. 4, comma 2 dlgs n. 30/2006.
Va
altresì rammentato a tal proposito che, secondo T.A.R. Liguria Genova,
Sez. II, 13 novembre 2008, n. 1961, “La delibera di giunta regionale, in
specie laddove attuativa di legge regionale dichiarata incostituzionale
sul punto, che stabilisca i requisiti per l’accesso alla professione di
massaggiatore sportivo in contrasto con la normativa statale, è in
violazione dell’art. 117, comma 3 Cost. e dei principi generali vigenti in
materia di legislazione concorrente relativa alle professioni sanitarie.”.
Nel caso di specie la delibera gravata si palesa ancor più viziata poiché
adottata in assenza di una qualsiasi base legislativa regionale, che
comunque laddove fosse stata emanata sarebbe risultata, in virtù di quanto
detto in precedenza, in contrasto con i principi fondamentali desumibili
dalla legislazione statale e con le norme costituzionali (in particolare
l’art. 117, comma 3 Cost.).
Né può condividersi l’argomentazione di
parte resistente contenuta nella memoria del 15.3.2010 secondo cui la
certificazione di sostenibilità ambientale disciplinata dalla delibera di
Giunta Regionale impugnata sarebbe documentazione totalmente differente
rispetto alla certificazione energetica e quindi legittimamente
assoggettabile alla disciplina regionale.
Invero emerge chiaramente
dalla delibera impugnata al punto 2.1 delle “Procedure” allegate
che:
«La procedura per il rilascio del Certificato di Sostenibilità
Ambientale, a norma dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 13/2008 ricomprende
la procedura per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni,
con riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del
26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”.
Coerentemente con tale previsione, l’iter procedurale
descritto nel successivo punto 3, si conclude con il rilascio di due
Certificati:
a) il Certificato di Sostenibilità Ambientale;
b)
l’Attestato di Certificazione Energetica.».
È pertanto evidente che il
certificato di sostenibilità ambientale comprende in sé l’attestato di
certificazione energetica.
Ne consegue che l’aver introdotto con la
delibera impugnata taluni requisiti professionali affinché l’ingegnere
possa rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale comporta
inevitabilmente la creazione di una nuova figura professionale (anche in
relazione al rilascio dell’attestato di certificazione energetica
connesso, in forza della suddetta disciplina regionale, al rilascio del
certificato di sostenibilità ambientale), la qual cosa alla stregua delle
considerazioni espresse in precedenza compete esclusivamente alla
regolamentazione statale.
Ogni altra censura formulata da parte
ricorrente nel ricorso introduttivo resta assorbita.
Quanto al ricorso
per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano il regolamento regionale n.
10/2010 avente ad oggetto il “Regolamento per la certificazione energetica
degli edifici ai sensi del dlgs 19 agosto 2005 n. 192” nella parte in cui
prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito
elenco regionale.” (art. 7); che “Sono accreditati per l’attività di
certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: …;
b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e
iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che
esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società
private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici
devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale comprovata
da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del
rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi
pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: -
progettazione dell’isolamento termico degli edifici; - progettazione di
impianti di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di
edifici ed impianti; - certificazione e diagnosi energetica. In
alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver
frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici
degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi
articoli 11 e 12.” (art. 8); che “Il superamento della verifica finale è
obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco
regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data
di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da
almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale
competente alla tenuta dell’Elenco. ... La verifica finale deve
comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un
test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola
volta senza necessità di rifrequentare il corso.” (art. 12); che “È
istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e
l’innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo
Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al
rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli
impianti ubicati nel territorio regionale.” (art. 9).
Anche con
riferimento al suddetto atto normativo regolamentare della Regione Puglia
gli Ordini ricorrenti sostengono che lo stesso si pone in contrasto con i
principi affermati dalla Corte costituzionale relativamente alla
interpretazione dell’art. 117, comma 3 Cost. nel senso che la creazione di
nuovi profili professionali e dei relativi titoli abilitanti con la
istituzione di un elenco regionale ad hoc (cfr. in particolare art. 9 del
suddetto regolamento) compete esclusivamente alla regolamentazione
statale.
Preliminarmente va evidenziato che “L’obbligo di immediata
impugnazione non può considerasi insussistente in relazione alla natura
regolamentare dell’atto impugnato nel caso in cui la disposizione
contestata sia immediatamente precettiva e direttamente lesiva della
posizione del soggetto.” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 13 gennaio 2010, n.
3641).
Nel caso di specie i ricorrenti Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce, come visto in precedenza (cfr. Cons. Stato, Sez.
IV, 15 aprile 1986, n. 265 su fattispecie analoga), hanno indubbiamente
interesse e legittimazione ad impugnare un atto normativo della Regione
Puglia (nel caso di specie il regolamento regionale n. 10/2010
qualificabile dal punto di vista di parte ricorrente alla stregua di
“regolamento volizione-azione”) che incide in via diretta ed immediata
sulla collettività unitariamente considerata e rappresentata dagli Ordini
ricorrenti, impedendo a tutti gli ingegneri iscritti di poter rilasciare
l’attestato di certificazione energetica se non all’esito della
frequentazione di un corso e del superamento di un esame
finale.
Ritiene il Collegio nel merito di giungere alle stesse
conclusioni cui si è pervenuti con riguardo al ricorso introduttivo e di
ritenere gli artt. 7, 8, 9 e 12 del suddetto regolamento regionale in
contrasto con la normativa costituzionale de qua e la relativa
interpretazione fornita sul punto dalla Consulta.
Né vale citare, al
fine di supportare la validità delle statuizioni regolamentari contestate
da parte ricorrente, la previsione di cui all’art. 17 dlgs n. 192/2005
contenente la cosiddetta clausola di cedevolezza secondo cui “In relazione
a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza
esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto
e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione
concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di
attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.”.
Né può sostenere gli argomenti esplicitati da parte
resistente al fine di affermare la sussistenza di una pretesa competenza
regionale nella materia delle professioni la previsione normativa di cui
all’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 in forza della quale “Ai fini di
dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more
dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b)
e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in
vigore degli stessi decreti, si applica l’allegato III al presente decreto
legislativo. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, le disposizioni di cui all’allegato III si applicano per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque
sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o
regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la
coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i
contenuti dell’allegato III.”.
Innanzitutto le due norme citate (i.e.
art. 17 dlgs n. 192/2005 e art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008) vanno
interpretate alla luce dell’orientamento espresso dalla Consulta di cui si
è detto in precedenza.
Peraltro l’art. 17 dlgs n. 192/2005 richiamato
dall’art. 18, comma 6 dlgs n. 115/2008 ha riguardo unicamente alle materie
di “competenza esclusiva delle Regioni”, ipotesi non ricorrente nel caso
di specie ove – come detto – viene in rilievo una materia (i.e.
professioni) di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117,
comma 3 Cost.
In ogni caso va evidenziato che ai sensi dell’art. 18,
comma 6 dlgs n. 115/2008 nelle more dell’emanazione dei d.p.r. di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dlgs n. 192/2005 e fino alla
data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l’allegato III
al dlgs n. 115/2008.
L’allegato III al dlgs n. 115/2008 prevede al
punto 2 (previsione che può certamente definirsi principio fondamentale di
legislazione riservata esclusivamente allo Stato in una materia di
competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3
Cost.):
«2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione
energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici
abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico
abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese
le società di ingegneria) che di professionista libero od associato,
iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato
all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad
esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera
quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia
competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino
dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con
altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli
ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ai soli fini
della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti
in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito
territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette
amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la
certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale. I
predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province
autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.».
Da tale
disciplina si desume che il professionista libero od associato, iscritto
al relativo ordine (nel caso di specie l’ingegnere), per il semplice fatto
di essere iscritto può e deve essere considerato, in base alla
legislazione statale vigente, tecnico abilitato ai fini dell’attività di
certificazione energetica, e quindi riconosciuto come soggetto
certificatore.
Viceversa in base al punto 2.2, comma 2 dell’allegato
III anche altri soggetti (evidentemente diversi dai professionisti
iscritti ai relativi ordini) in possesso di titoli di studio tecnico
scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province
autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di
specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli
edifici con superamento di un apposito esame finale sono considerati
tecnici abilitati al rilascio della certificazione
energetica.
Pertanto, se la disciplina di cui al punto 2.2
dell’allegato III al dlgs n. 115/2008 deve essere considerata alla stregua
di principio fondamentale di legislazione statale inderogabile da parte
della Regione in una materia di competenza concorrente quale la
regolamentazione delle professioni alla stregua dell’art. 117, comma 3
Cost., non può la Regione Puglia intervenire ed imporre a professionisti
iscritti al relativo ordine l’obbligo di seguire specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici per poi superare
un apposito esame finale al fine di poter rilasciare l’attestato di
certificazione energetica (il che al più sarebbe possibile introdurre, in
conformità alla normativa statale - inderogabile sul punto - di cui al
menzionato allegato III al dlgs n. 115/2008, unicamente per soggetti,
diversi dai professionisti iscritti ai relativi ordini, in possesso di
titoli di studio tecnico scientifici, ipotesi tuttavia non ricorrente nel
caso di specie).
In conclusione, seppure in base all’art. 18, comma 6
dlgs n. 115/2008 le disposizioni di cui all’allegato III del dlgs n. 115
si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della
direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei
predetti provvedimenti nazionali o regionali, rimane fermo che la
disciplina regionale eventualmente adottata non può porsi in contrasto con
i principi fondamentali di legislazione statale facilmente desumibili dal
suddetto allegato III, né, in forza della menzionata giurisprudenza
costituzionale, può creare un nuovo profilo professionale individuandone i
titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc, come
viceversa avvenuto nella presente fattispecie, trattandosi di un settore
(i.e. definizione dei requisiti tecnico-professionali e dei titoli
professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali)
riservato alla competenza legislativa statale in base all’art. 4, comma 2
dlgs n. 30/2006 ed alla giurisprudenza costituzionale citata, sia pure
nell’ambito di una materia (disciplina delle “professioni”) di competenza
concorrente Stato/Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3
Cost.
Pertanto la disciplina regionale contestata in questa sede sia
con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti (i.e.
rispettivamente la delibera di G.R. n. 2272/2009 nella parte in cui
prevede che l’abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del
certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico
corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia
[ovvero, in alternativa, al possesso di idoneo titolo di studio postlaurea
ovvero all’accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità
ambientale in altre Regioni italiane] ed al superamento di un apposito
esame predisposto dalla stessa Regione [cfr. punto 6.1 delle Procedure
allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i soggetti certificatori
abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi
professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali [cfr.
punto 6.1 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009],
che l’accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e
che per il mantenimento dell’accreditamento i soggetti certificatori
dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del
sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto
all’accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi [cfr.
punto 6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009],
che l’accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel
caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale [cfr. punto
6.2 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n. 2272/2009], che i
soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque
sostenere l’esame abilitante ai fini dell’iscrizione nell’albo di cui al
punto 6.1 [cfr. punto 7 delle Procedure allegate alla delibera di G.R. n.
2272/2009]; ed il regolamento regionale n. 10/2010 nella parte in cui
prescrive che “Sono soggetti accreditati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica coloro che sono in possesso dei requisiti
previsti al successivo articolo 8, e che sono iscritti nell’apposito
elenco regionale.” [art. 7], che “Sono accreditati per l’attività di
certificazione energetica e riconosciuti come soggetti certificatori: …;
b) i tecnici che siano abilitati all’esercizio della professione e
iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali ovvero i tecnici che
esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società
private di appartenenza, le funzioni di energy manager. I suddetti tecnici
devono inoltre possedere un’adeguata competenza professionale comprovata
da: - esperienza almeno triennale ed attestata da una dichiarazione del
rispettivo Ordine o Collegio Professionale, ovvero degli enti ed organismi
pubblici di appartenenza, in almeno due delle seguenti attività: -
progettazione dell’isolamento termico degli edifici; - progettazione di
impianti di climatizzazione invernale ed estiva; - gestione energetica di
edifici ed impianti; - certificazione e diagnosi energetica. In
alternativa, al fine di conseguire l’accreditamento, i tecnici devono aver
frequentato specifici corsi di formazione per certificatori energetici
degli edifici con superamento di esame finale di cui ai successivi
articoli 11 e 12.” [art. 8], che “Il superamento della verifica finale è
obbligatorio ai fini dell’accreditamento e dell’iscrizione all’Elenco
regionale. La verifica finale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data
di conclusione del corso, è compiuta da una commissione costituita da
almeno tre componenti di cui uno nominato dal Servizio regionale
competente alla tenuta dell’Elenco. ... La verifica finale deve
comprendere una prova scritta a contenuto pratico ed un colloquio o un
test di apprendimento. La verifica finale può essere ripetuta una sola
volta senza necessità di rifrequentare il corso.” [art. 12], che “È
istituito, presso l’Area Politiche per lo sviluppo, il lavoro e
l’innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo
Sviluppo della Regione Puglia, l’Elenco dei tecnici accreditati al
rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli
impianti ubicati nel territorio regionale.” [art. 9]) si pone in evidente
contrasto con gli inderogabili principi di legislazione statale
indicati.
Ne deriva che anche il ricorso per motivi aggiunti deve
essere accolto.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente nel
ricorso per motivi aggiunti resta assorbita.
Dalle considerazioni
espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso introduttivo e
del ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto l’annullamento degli atti
impugnati nei sensi di cui in motivazione.
Le spese di lite seguono la
soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per
l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in
motivazione
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di
giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi €. 3.500,00,
oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella
camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l’intervento dei
Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga,
Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)