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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 23 agosto 2010 n. 1860
Pres. Aldo Ravalli – Est. Carlo Dibello
Associazione Babele (avv. M.G. Fumarola) c. Comune di Grottaglie (n.c.).


Autonomia e decentramento – Servizi sociali – Promozione – Privato – Possibilità di intervenire – P.a. locale – Fine da raggiungere – Mezzi da impiegare – Scelta – Ampio margine di discrezionalità – Va riconosciuto.

Sebbene sussista la possibilità del privato di intervenire sul terreno della promozione di servizi sociali, deve riconoscersi, in capo alla p.a. locale, un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi da impiegare in concreto per raggiungere il fine; pertanto, l’amministrazione civica, che abbia assunto la decisione di partecipare ad una procedura di ripartizione di fondi per lo sviluppo di politiche in favore di rifugiati sulla base di un progetto di massima elaborato da una associazione di volontariato, continua ad essere munita del fisiologico ambito di discrezionalità che le è proprio.


N. 01860/2010 01860/2010 REG.SEN.
N. 01575/2008 01575/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2008, proposto da:

Associazione Babele, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Fumarola, con domicilio eletto presso Giovanni Gabellone in Lecce, via Corte dei Lubelli, 1;

contro



Comune di Grottaglie;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

-della delibera n.509 anno 2008 della Giunta Municipale del Comune di Grottaglie del 05.09.2008, pubblicata successivamente in data 09.09.2008, avente ad oggetto: decreto ministero interno 22 luglio 2008- richiesta finanziamento progetto per accoglienza ed integrazione rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, nei punti 1-3-5;
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato;
per l’accertamento e la declaratoria
-del diritto della associazione ricorrente di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento del comune di Grottaglie, da determinarsi alla stregua dei criteri che codesto TAR vorrà indicare, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme a tal titolo dovute;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Maria Grazia Fumarola ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il provvedimento impugnato, la giunta Comunale di Grottaglie , dopo aver premesso la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno 22.07.2008, che ha fissato i criteri e modalità per chiedere i contributi previsti dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per i progetti da attuare negli anni 2009-2010, ha deliberato , ai punti 1-2-3-5-oggetto del presente gravame:
di partecipare alla richiesta di contributi previsti dal fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo per i progetti da attuare negli anni 2008-2009;
di approvare il progetto di massima redatto con la collaborazione dell’associazione di volontariato “Babele”;
di stabilire che l’ente civico cofinanzierà la spesa per € 35.540,00;
5-di stabilire che ad avvenuta concessione del contributo sarà redatto il progetto esecutivo per la indizione di apposita gara per individuare il contraente .la gara sarà espletata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito nel relativo regolamento regionale 4/07
La associazione ricorrente promuove ricorso avverso la delibera di giunta sopra ricordata per questi motivi:
violazione e falsa applicazione di legge degli artt.2-3-5-8-12 d.m. interno 22 luglio 2008: eccesso di potere ed altri profili;
eccesso di potere per manifesta irrazionalità , manifesta ingiustizia ed altri profili per violazione r.r. 4/07 nonché art 12 d.m. 22.07.2008
eccesso di potere per disparità di trattamento
Il Comune di Grottaglie non si è costituito in giudizio.
La controversia è passata in decisone alla pubblica udienza del 6 maggio 2009

DIRITTO



Il ricorso è infondato.
La impostazione complessiva che risulta dalla strutturazione dei motivi di gravame fa leva su alcuni aspetti di anomalo comportamento posto in essere dall’ente civico intimato nella gestione della procedura di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, dopo la modifica normativa introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2008.
La associazione ricorrente lamenta, in proposito, di avere offerto la sua fattiva collaborazione al comune di Grottaglie a far data dal 2004, attraverso la elaborazione di un progetto destinato alla accoglienza di soggetti richiedenti asilo, e di rifugiati politici , oltre che di titolari di protezione umanitaria ,sempre recepito puntualmente in altrettante delibere della amministrazione locale e concretamente attivato dalla ricorrente.
Detta collaborazione si sarebbe, tuttavia, interrotta in quanto , pur in presenza di un progetto di massima redatto esclusivamente dalla Babele e poi utilizzato dal comune di Grottaglie per concorrere alla assegnazione di fondi , l’ente civico avrebbe sostanzialmente tenuto in non cale “ le proposte rese dall’associazione Babele”- che aveva suggerito di adottare il piano di finanziamento denominato due che avrebbe garantito il punteggio più elevato, decidendo, al contrario e inopinatamente di veicolare il progetto con il piano finanziario denominato “uno”
Sicchè “ è palese che l’amministrazione con tale atteggiamento abbia volontariamente voluto arrecare un danno alla associazione Babele che confidava nella correttezza della stessa e dell’utilizzo del progetto”
Dunque, “ il comune di Grottaglie , appropriandosi del progetto dell’associazione babele, nella deliberazione oggetto dell’odierna impugnazione, ha eliminato e cancellato tutte le indicazioni riguardanti l’associazione Babele, tranne che nel punto 15.1, dove evidentemente vi è stata una dimenticanza”, benché il progetto della ricorrente, per la sua intrinseca validità, permettesse al comune di conseguire un elevato punteggio
E’ pure censurabile- II motivo di ricorso- la scelta di indire un’ apposita gara con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per individuare il contraente con cui redigere il progetto esecutivo , perché ciò contrasta con il criterio della “ continuità degli interventi e dei servizi già in atto” che il decreto ministeriale 22 luglio 2008 sopra citato ha inteso assicurare.
Viene infine espressa la preoccupazione che la “ Giunta Comunale deliberando di indire un’apposita gara per individuare il contraente per il progetto esecutivo, rischia non solo di interrompere l’attività del servizio di accoglienza , ma anche di ottenere l’erogazione di servizi finanziati dal fondo non corrispondenti a quelli descritti nella domanda di contributo, determinando la revoca dello stesso.
Osserva il Collegio che la prima doglianza formulata dalla associazione ricorrente pone il problema consistente nel chiedersi se il Comune di Grottaglie fosse vincolato, nel prendere parte alla ripartizione delle somme del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, ad attenersi esattamente al progetto predisposto dalla associazione di volontariato ricorrente.
La risposta al quesito non può che essere negativa.
La collaborazione prestata dalla associazione Babele trova adeguata collocazione, sotto il profilo istituzionale , a metà strada tra la cd sussidiarietà orizzontale , di cui all’art 118, comma 4 della Cost. e la erogazione di servizi alla persona , che l’amministrazione comunale annovera senz’altro tra le sue precipue finalità .
Una volta affermata , però, la possibilità del privato di intervenire sul terreno della promozione di servizi sociali, addirittura in ossequio a convenzioni internazionali che mirano ad assicurare una estesa protezione umanitaria a soggetti perseguitati per ragioni politiche negli stati di appartenenza, deve riconoscersi, in capo alla P.a. locale , pur sempre un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi da impiegare in concreto per raggiungere il fine.
Si può, a tal proposito, ritenere che l’amministrazione civica , assunta la decisione di partecipare ad una procedura di ripartizione di fondi per lo sviluppo di politiche in favore di rifugiati sulla base di un progetto di massima elaborato da una associazione di volontariato, continua ad essere munita del fisiologico ambito di discrezionalità che le è proprio.
Detta discrezionalità è insuscettibile di compressione nello specifico settore dei servizi sociali o di promozione dei servizi in favore dei richiedenti protezione internazionale.; essa può manifestarsi pertanto nella scelta del progetto di massima corredato dal piano finanziario ritenuto più congruo e rispondente ai criteri di opportunità e convenienza , senza poter dare luogo ad un sindacato destinato, peraltro, ad impingere nel merito della decisione .
Per quel che concerne i rapporti con l’associazione di volontariato che ha elaborato e rivendica la paternità di un progetto , appare appropriato il riferimento alla obbligazione di risultato che l’ente locale assume nel conseguimento dell’obiettivo finale della attribuzione di quote di sovvenzione pubblica.
Giova pure rilevare che la normativa di settore evocata dalla difesa della ricorrente associazione contempla l’ente locale quale attore esclusivo del procedimento amministrativo di cui si discute, stabilendo, in via alternativa, la possibilità di un procedimento ad impulso di enti locali associati, unioni di enti locali, consorzi che prestano servizi finalizzati alla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale , ecc( vedi art 3 d.m.22.7.2008).
Questo significa che l’associazione di volontariato compartecipa al perseguimento dello scopo in forza di una sussidiarietà di tipo collaborativo con l’ente locale .
Ma resta al di fuori di tale opzione partecipativa la tutela giurisdizionale di sfere di progettualità non seguendo le quali, l’ente locale non subisce alcuna lesione direttamente ed immediatamente percepibile.
Del pari incensurabile è la scelta di indire una gara per individuare il contraente cui affidare l’attuazione del progetto .
La associazione ricorrente fa valere una continuità operativa che, tuttavia, non appare poter essere pregiudicata , attesa la conservazione della facoltà di partecipare alla gara che l’amministrazione locale ha deliberato di indire in proposito .
Non è dunque ravvisabile la violazione dell’art 12 del d.m. 22.7.2008, che prevede il divieto di novazione soggettiva tra ente locale e ente attuatore, il quale presuppone che il rapporto in questione sia stato formalizzato ed abbia acquisito rilevanza esterna.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese .

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Carlo Dibello, Referendario, Estensore
Massimo Santini, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2010



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