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n. 8-2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 28 luglio 2010 n. 3136
Pres. Bianchi - Est. Graziano
M. Bresso ed altri (Avv.ti N. Paoletti e L. Di Raimondo) c/ Cota Roberto, Presidente della Regione Piemonte (Avv. L. Procacci)


1. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione – Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni – Collegamento stabile con il capogruppo di un gruppo consiliare – Candidato del gruppo politico di appartenenza – Sostegno – Necessità.

 

2. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione – Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni – Ottenimento di un seggio nelle elezioni precedenti – Fattispecie.

 

3. Elezioni – Simboli delle liste – Confondibilità – Valutazione – Presupposti – Fattispecie.

 

4. Elezioni – Ricorsi – Notifica – Termine – Errore scusabile .

 

5. Elezioni – Giudizio elettorale – Controinteressati – Individuazione – Petitum – Considerazione – Necessità.

 

6. Processo amministrativo – Ricorso –Notifica – Mancanza di alcune pagine – Notifica successiva delle copie integrali – Ammissibilità - Ragioni.

 

7. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Ammissione – Illegittimità – Conseguenze – Riconteggio dei voti - Ragioni.

1. Ai sensi dell’art. 1 , lett. c) della L. Regionale Piemonte n. 21/2009, è consentito presentare alle elezioni regionali una nuova lista senza l’onere della raccolta delle sottoscrizioni di sostegno, soltanto se il capogruppo di un gruppo consiliare presente in Consiglio al momento dell’indizione delle elezioni dichiari di essere collegato a tale lista. La norma presuppone, da un lato che il collegamento sia stabile e perduri per tutta la durate delle elezioni e dall’altro che tra il gruppo consiliare e la formazione politica di riferimento sussista omogeneità di scelte politiche e concordia, non potendo tale lista sostenere un candidato alla carica di presidente rivale rispetto a quello sostenuto dal partito da cui trae la speciale legittimazione a presentarsi alle elezioni.

 

2. Ai sensi dell’art. 1, co. 1 , lett. a) della L. Reg. Piemonte n. 21/2009, la condizione per godere del beneficio dell’esenzione dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni è che le liste nuove abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle precedenti consultazioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale, per il Parlamento europeo o quello nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte. (Nella specie il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che la lista “Consumatori” non possedesse tale requisito essendo una lista diversa rispetto alla 'LISTA CONSUMATORI', che aveva ottenuto un seggio nelle elezioni regionali del 2005).

 

3. Nel procedimento elettorale, la valutazione della confondibilità dei simboli delle liste deve essere condotta empiricamente e caso per caso, prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui si compongono i simboli da raffrontare, ma non considerandoli avulsi dal contesto complessivo e di insieme che connota sia il simbolo contestato che quello costituente il metro del paragone e di cui si assume lesa l’unicità. (Nella specie il contrassegno della lista provinciale collegata al candidato presidente Roberto Cota, contenente la parola “Verdi Verdi” non è stata ritenuta confondibile con il movimento dei Verdi risaltando in maniera evidente il cognome Cota).

 

4. Nel procedimento inerente i ricorsi elettorali, il termine di dieci giorni prescritto per la notifica del ricorso, previamente depositato, e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 82 comma 3 del D.P.R. n. 570 del 1960, non decorre dalla data in cui il Presidente del tribunale emette il decreto stesso, bensì dalla data della sua comunicazione. In relazione alla tardività del ricorso, è stato riconosciuto, nella specie, l’errore scusabile dato il confuso panorama normativo e giurisprudenziale relativo in particolare all’ammissibilità del ricorso avverso l’ammissione delle liste prima della proclamazione degli eletti.

 

5. In materia elettorale si deve escludere che debbano essere chiamati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti, dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla scorta del proposto petitum e delle censure prospettate. Infatti, sono parti necessarie del giudizio unicamente l'ente al quale l'elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, e, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento.

 

6. Nel processo amministrativo, l’eventuale mancanza di alcune pagine nel ricorso notificato può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Pertanto, tale mancanza è irrilevante se il destinatario riceve successivamente la notifica delle copie integrali potendo conseguire piena contezza del contenuto delle censure nonché della specificazione dei provvedimenti impugnati.

 

7. L’ammissione delle Liste “Al centro con Scanderebech” e “Consumatori” per le elezioni Regionali del Piemonte è illegittima. Pertanto, il T.A.R. Piemonte ha disposto uno svolgimento di attività istruttoria a cura degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell’Ufficio Centrale Regionale per accertare il numero complessivo dei voti validi espressi per le due predette Liste provinciali e quelli validi espressi congiuntamente per le due Liste e per uno dei Candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale. Il riconteggio mira, in particolare, a valutare se i voti espressi a favore di una delle liste annullate possano essere comunque attribuiti validamente ad uno dei due candidati alla carica di Presidente, al fine di considerare quali siano i reali effetti dell’annullamento dell’ammissione delle due liste sulla elezione del Presidente.


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