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| n. 8-2010 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO -
SEZIONE I - Sentenza 28 luglio 2010 n. 3136
Pres. Bianchi - Est.
Graziano
M. Bresso ed altri (Avv.ti N. Paoletti e L. Di Raimondo) c/
Cota Roberto, Presidente della Regione Piemonte (Avv. L. Procacci) |
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1. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione –
Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni –
Collegamento stabile con il capogruppo di un gruppo consiliare – Candidato
del gruppo politico di appartenenza – Sostegno – Necessità.
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2. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione –
Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni –
Ottenimento di un seggio nelle elezioni precedenti – Fattispecie.
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3. Elezioni – Simboli delle liste – Confondibilità –
Valutazione – Presupposti – Fattispecie.
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4. Elezioni – Ricorsi – Notifica – Termine – Errore
scusabile .
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5. Elezioni – Giudizio elettorale – Controinteressati –
Individuazione – Petitum – Considerazione – Necessità.
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6. Processo amministrativo – Ricorso –Notifica – Mancanza
di alcune pagine – Notifica successiva delle copie integrali –
Ammissibilità - Ragioni.
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7. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Ammissione –
Illegittimità – Conseguenze – Riconteggio dei voti - Ragioni.
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1. Ai sensi dell’art. 1 , lett. c) della L. Regionale
Piemonte n. 21/2009, è consentito presentare alle elezioni regionali una
nuova lista senza l’onere della raccolta delle sottoscrizioni di sostegno,
soltanto se il capogruppo di un gruppo consiliare presente in Consiglio al
momento dell’indizione delle elezioni dichiari di essere collegato a tale
lista. La norma presuppone, da un lato che il collegamento sia stabile e
perduri per tutta la durate delle elezioni e dall’altro che tra il gruppo
consiliare e la formazione politica di riferimento sussista omogeneità di
scelte politiche e concordia, non potendo tale lista sostenere un
candidato alla carica di presidente rivale rispetto a quello sostenuto dal
partito da cui trae la speciale legittimazione a presentarsi alle
elezioni.
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2. Ai sensi dell’art. 1, co. 1 , lett. a) della L. Reg.
Piemonte n. 21/2009, la condizione per godere del beneficio dell’esenzione
dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni è che le liste nuove
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle precedenti consultazioni
nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale, per
il Parlamento europeo o quello nazionale o per il Consiglio regionale del
Piemonte. (Nella specie il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che la lista
“Consumatori” non possedesse tale requisito essendo una lista diversa
rispetto alla 'LISTA CONSUMATORI', che aveva ottenuto un seggio nelle
elezioni regionali del 2005).
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3. Nel procedimento elettorale, la valutazione della
confondibilità dei simboli delle liste deve essere condotta empiricamente
e caso per caso, prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui si
compongono i simboli da raffrontare, ma non considerandoli avulsi dal
contesto complessivo e di insieme che connota sia il simbolo contestato
che quello costituente il metro del paragone e di cui si assume lesa
l’unicità. (Nella specie il contrassegno della lista provinciale collegata
al candidato presidente Roberto Cota, contenente la parola “Verdi Verdi”
non è stata ritenuta confondibile con il movimento dei Verdi risaltando in
maniera evidente il cognome Cota).
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4. Nel procedimento inerente i ricorsi elettorali, il
termine di dieci giorni prescritto per la notifica del ricorso,
previamente depositato, e del decreto presidenziale di fissazione
dell’udienza ex art. 82 comma 3 del D.P.R. n. 570 del 1960, non decorre
dalla data in cui il Presidente del tribunale emette il decreto stesso,
bensì dalla data della sua comunicazione. In relazione alla tardività
del ricorso, è stato riconosciuto, nella specie, l’errore scusabile dato
il confuso panorama normativo e giurisprudenziale relativo in particolare
all’ammissibilità del ricorso avverso l’ammissione delle liste prima della
proclamazione degli eletti.
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5. In materia elettorale si deve escludere che debbano
essere chiamati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti,
dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla
scorta del proposto petitum e delle censure prospettate. Infatti, sono
parti necessarie del giudizio unicamente l'ente al quale l'elezione si
riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, e, in qualità di
controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e
che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del
provvedimento.
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6. Nel processo amministrativo, l’eventuale mancanza di
alcune pagine nel ricorso notificato può assumere rilievo soltanto se
lesiva del diritto di difesa. Pertanto, tale mancanza è irrilevante se il
destinatario riceve successivamente la notifica delle copie integrali
potendo conseguire piena contezza del contenuto delle censure nonché della
specificazione dei provvedimenti impugnati.
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7. L’ammissione delle Liste “Al centro con Scanderebech”
e “Consumatori” per le elezioni Regionali del Piemonte è illegittima.
Pertanto, il T.A.R. Piemonte ha disposto uno svolgimento di attività
istruttoria a cura degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell’Ufficio
Centrale Regionale per accertare il numero complessivo dei voti validi
espressi per le due predette Liste provinciali e quelli validi espressi
congiuntamente per le due Liste e per uno dei Candidati alla carica di
Presidente della Giunta Regionale. Il riconteggio mira, in particolare, a
valutare se i voti espressi a favore di una delle liste annullate possano
essere comunque attribuiti validamente ad uno dei due candidati alla
carica di Presidente, al fine di considerare quali siano i reali effetti
dell’annullamento dell’ammissione delle due liste sulla elezione del
Presidente.
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