T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 luglio 2010 n. 16884
Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio
CO.GE.FON. S.r.l. e GIUSEPPE FONTANA (Avv. Emanuele D’Alterio) c. Ministero dell’interno e
Prefettura – U.T.G. di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Regione
Campania (Avv. Angelo Marzocchella) c. SOTECO S.p.A. ed IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. (N.C.) |
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1. Atto amministrativo - Motivazione - Per relationem - Obbligo di allegare l’atto richiamato al provvedimento adottato - Non sussiste - Indicazione degli estremi dell’atto - Sufficienza.
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2. Contratti della p.a. – Informativa prefettizia antimafia – Attualità – Ove sia trascorso un lungo lasso di tempo – Sussiste – In presenza di fatti nuovi, rivelatori del venir meno del fattore di rischio alla base di detta informativa – Non sussiste - Conseguenze.
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3. Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Presupposti – Rilevanza della prova del reato – Non sussiste.
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4. Contratti della P.A. – Informazioni antimafia - Informativa prefettizia negativa – Onere di motivazione – Presupposti
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1. Nel caso di provvedimento motivato per relationem, non occorre necessariamente che l’atto richiamato dalla motivazione debba essere portato nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, essendo invece sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, dovendo essere l’atto stesso messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte
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2. È legittima la revoca dell’affidamento del servizio, disposta in ragione di un provvedimento prefettizio interdittivo che, sebbene condotto su fatti risalenti nel tempo, va ritenuto ancora attuale, laddove non siano intervenuti fatti nuovi rilevatori del venir meno della situazione verificata in detto provvedimento. Ed invero in tema di informative prefettizie antimafia, i fattori di rischio sui quali le stesse si basano -inerenti all’emersione di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali-, possono considerarsi fugati, non tanto e non solo per il trascorrere di un più o meno breve lasso di tempo dall’ultima verifica fatta senza che sia emersa alcuna nuova evenienza negativa, quanto piuttosto per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare di soggetti ai quali è stato ricollegato il pericolo (1)
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3. L'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del D.lgs. 490 del 1994 è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale, che prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il 'tentativo di infiltrazione' avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (2)
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4. Nelle ipotesi di informativa prefettizia, resa ex artt. 4 D. Leg.vo n. 490/1994 e 10 D.P.R. n. 252/1998, il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del D.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (4)
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007, nm. 3126; id, 28 febbraio 2006, nm. 851; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005, nm. 6504;
2. Cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005, nm. 18714; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005, nm. 2796; id., 13 ottobre 2003, nm. 6187; id., Sez. VI, 17 maggio 2006, nm. 2867 e n. 1979/2003; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006, nm. 38; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004, nm. 115;
3. TAR Sicilia – Palermo, Sez. III. 13 gennaio 2006, nm. 38; 4. Cfr. C.G.A. Sicilia, n. 1129/2009 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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CO.GE.FON. S.r.l. e GIUSEPPE FONTANA, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuele D’Alterio, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Marzocchella, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
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nei confronti di
SOTECO S.p.A. ed IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente e del suo amministratore unico Giuseppe Fontana, dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
b) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale alla predetta informativa;
c) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 2009.0181204 del 3 marzo 2009, con la quale è stata disposta la revoca dell’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione dei complessi acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, nonché la revoca di ogni altro affidamento di lavori e/o prestazioni, a seguito dell’emissione di informativa interdittiva prefettizia;
d) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 184596 del 3 marzo 2009, con la quale è stata indetta una selezione per l’affidamento della gestione temporanea dei citati impianti acquedottistici, unitamente agli atti consequenziali se ed in quanto intervenuti;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
e) della nota della Regione Campania, Settore Ciclo Integrato delle Acque, prot. n. 2009.0215315 del 12 marzo 2009, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione della selezione in favore della SOTECO S.p.A. per l’impianto S. Maria La Foce e della IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. per l’impianto S. Stefano, nonché degli atti con i quali è stata affidata alle prefate società le gestione dei due impianti;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
f) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12B.16/ANT/AREA 1^ del 3 aprile 2009, recante la relazione amministrativa sui fatti di causa;
g) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, sopra menzionata;
h) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1811/12B.16/ANT/AREA 1^ del 31 gennaio 2007;
i) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-5 di prot. “P” del 4 ottobre 2007;
l) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 5520 del 4 giugno 2008;
m) della nota della Questura di Caserta CAT.Q2/2/ANT/B.N. del 3 novembre 2007;
n) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Napoli prot. n. 44054/GICO/4^ C.O./RUB del 9 gennaio 2008;
o) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli n. 125/NA/H7 di prot. 4093 del 24 giugno 2008;
p) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 12 settembre 2008;
q) della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-10 di prot. “P” dell’11 novembre 2008;
r) del verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia della Prefettura di Caserta del 23 gennaio 2009.
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente, affidataria da parte della Regione Campania dei servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regolazione dei complessi acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, è stata colpita dalla nota del Settore Ciclo Integrato delle Acque del predetto ente prot. n. 2009.0181204 del 3 marzo 2009, recante la revoca di tale affidamento e di ogni altro concernente lavori e/o prestazioni per il Settore, a cagione dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1869/12b.16/ANT/AREA 1^ del 16 febbraio 2009, in cui si evidenziava la sussistenza, a suo carico e dell’amministratore unico Giuseppe Fontana, delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.
Avverso tali provvedimenti e gli atti della serie procedimentale prefettizia (in epigrafe emarginati) insorgono la società ricorrente ed il suo amministratore unico, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, deducendo vizi attinenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
I medesimi impugnano per illegittimità derivata anche gli atti, in epigrafe individuati, con cui la stazione appaltante ha indetto la procedura selettiva e successivamente affidato la gestione temporanea dei servizi in parola alla SOTECO S.p.A. per l’impianto S. Maria La Foce ed alla IBI IDROBIOIMPIANTI S.p.A. per l’impianto S. Stefano.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – U.T.G. di Caserta, costituitisi in giudizio, hanno prodotto relazione amministrativa nella quale si conclude per il rigetto del ricorso.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, avanza nella sua memoria difensiva analoga richiesta.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 1875 del 29 luglio 2009, successivamente riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5026 del 12 ottobre 2009, “ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito da parte del T.a.r.”.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, con la quale, oltre a ribadire le proprie ragioni, formula nuova doglianza.
Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Il ricorso, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2010.
DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente intende contestare la legittimità dell’informativa interdittiva emessa nei suoi confronti (unitamente agli atti della relativa serie procedimentale), del conseguente provvedimento della Regione Campania che ha determinato la risoluzione dei contratti di affidamento dei servizi di manutenzione e conduzione degli impianti acquedottistici regionali denominati “S. Maria La Foce” e “S. Stefano”, nonché dei successivi atti di gara con cui si è provveduto in ordine alla gestione temporanea dei servizi in parola.
2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
2.1 Prima di procedere all’esame delle censure articolate nell’odierno mezzo, è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’informativa in questione poggia essenzialmente su quattro gruppi di circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. 0220531/5-5 di prot. “P” del 4 ottobre 2007 e n. 0220531/5-10 di prot. “P” dell’11 novembre 2008, nonché nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta prot. n. 5520 del 4 giugno 2008, tutte richiamate in parte motiva):
a) due fratelli dell’amministratore unico della CO.GE.FON. S.r.l. sono stati coinvolti in un’indagine per presunto coinvolgimento nelle dinamiche criminali del clan “Zagaria” di Casapesenna, nel corso della quale il primo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, mentre il secondo è stato colto intrattenere, dal luglio 2002 all’aprile 2004, frequenti relazioni telefoniche con alcuni affiliati al predetto clan, successivamente astretti da custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso ed altri gravi reati;
b) il legame dei due germani con il clan “Zagaria” si è inoltre manifestato in occasione di una riunione tenuta nell’ottobre 2002 da noto esponente camorristico, risultando confermato da altri contatti telefonici del secondo dei due con membri del sodalizio criminoso, poi confluiti in una parallela attività di indagine che ha consentito l’emissione di 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di affiliati alla camorra;
c) entrambi i fratelli hanno fatto parte, in tempi recenti, della compagine sociale della CO.GE.FON., cedendo l’uno in favore dell’altro la propria quota di partecipazione, mentre uno dei due figura nel consiglio di amministrazione di una società consortile di cui è presidente l’altro fratello amministratore unico;
d) il padre di tutti e tre i fratelli, nonché responsabile tecnico della CO.GE.FON., come emerge da un’attività di indagine condotta negli anni 1995/1996, in cui era stato coinvolto perché sospettato di appartenere ad associazione mafiosa, aveva partecipato con la propria ditta individuale, alla fine degli anni ottanta, all’esecuzione di un’importante commessa pubblica in cui figurava come impresa subappaltatrice una società riconducibile al prefato sodalizio criminoso.
3. Ciò premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso gli atti impugnati, evidenziando che parte ricorrente stigmatizza, innanzitutto, il vizio motivazionale dell’informativa prefettizia, atteso che la stessa avrebbe dovuto esplicitare dettagliatamente gli elementi di fatto integranti il giudizio di condizionamento malavitoso.
La doglianza non si presta ad essere condivisa.
È dirimente osservare che nella fattispecie il dovere motivazionale è stato legittimamente assolto per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, con il semplice richiamo degli accertamenti compiuti dagli organi di polizia, comprovanti le ragioni di inaffidabilità morale della ditta interessata.
3.1 Sotto diverso profilo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e del correlato principio di cautela, giacché l’autorità prefettizia non avrebbe “adeguatamente considerato le risultanze degli approfonditi accertamenti condotti nel corso del giudizio amministrativo (R.G. 4473/04) culminato nella sentenza n. 126/2005, con la quale, appunto, veniva esclusa ogni forma di condizionamento della criminalità organizzata”.
L’assunto deve essere disatteso.
Il Collegio si limita a rilevare che gli accertamenti posti a base dell’informativa quivi gravata non coincidono affatto con quelli presi in considerazione dall’informativa annullata con la sentenza di questo Tribunale n. 126/2005, inerendo nella specie a circostanze precedentemente non valorizzate dall’autorità di polizia per ragioni di successione temporale e/o per esigenze connesse alla tutela delle indagini ancora in corso.
Non è ravvisabile, pertanto, alcuna discrasia con il contenuto della prefata sentenza, la quale, peraltro, ha comunque fatto salvo “il potere dell’Amministrazione di emettere un analogo provvedimento interdittivo con motivazione più approfondita, qualora esistano altri elementi da cui desumere i paventati pericoli di infiltrazione da parte della criminalità organizzata”.
3.2 Con ulteriore censura, si sostiene che gli accertamenti di polizia non avrebbero consentito l’adozione della misura interdittiva, essendo carenti di elementi di controindicazione.
Anche tale censura non convince.
Parte ricorrente trascura erroneamente di considerare che i rapporti informativi di (solo) alcune forze di polizia, pur non dando conto di alcuna circostanza indiziante, comunque si sono riportati, non sconfessandole, alle risultanze degli accertamenti positivi condotti da altri organi investigativi (nella fattispecie Comando Provinciale dei Carabinieri e Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta).
3.3 Con altra censura, viene obiettato che gli episodi ritenuti indicativi del pericolo di infiltrazione mafiosa sarebbero risalenti nel tempo e, quindi, privi di ogni rilevanza.
La doglianza non ha pregio.
Il Collegio osserva che l’attualità degli elementi indizianti, da cui trarre la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, permane fino all’intervento di fatti nuovi, ulteriori rispetto ad una precedente valutazione di presenza di tentativi siffatti, che evidenzino il venir meno della situazione di pericolo; in altri termini, il rischio di inquinamento mafioso si può considerare superato non tanto e non solo per il trascorrere di un considerevole lasso di tempo dall’ultimo episodio sospetto senza che sia emersa alcuna evenienza negativa, quanto anche per il sopraggiungere di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti a cui è stato ricollegato il pericolo, che persuasivamente e fattivamente dimostri l’inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (orientamento ormai diffuso in giurisprudenza: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2007 n. 3126 e 28 febbraio 2006 n. 851).
Il predetto criterio subisce un temperamento solo nel caso in cui gli elementi di fatto, raccolti dalle forze di polizia, siano talmente risalenti nel tempo da non poter essere più considerati intrinsecamente idonei a supportare il giudizio di pericolo, anche per effetto di sopravvenienze quali la cessazione dell’attività imprenditoriale o l’esaurimento di determinati fenomeni organizzativi criminali (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2005 n. 6504). Orbene, nel caso di specie, persiste l’attualità degli elementi individuati a carico della società ricorrente non solo perché non sono emersi eventi nuovi di segno contrario, valutabili da parte dell’autorità prefettizia, ma anche perché i fatti più significativi (quelli a carico dei fratelli Fontana), da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, si collocano in un periodo temporale non remoto (non oltre 10 anni addietro), in relazione ad un’organizzazione criminale che ha conservato inalterata la sua forza intimidatrice.
3.4 Con articolata censura, la ricorrente denuncia che l’informativa interdittiva sarebbe affetta da erroneità dell’istruttoria e della motivazione, sottolineando che l’autorità prefettizia avrebbe indebitamente valorizzato indagini non sfociate in imputazioni nei confronti dei familiari sospettati (e, quindi, per fatti privi di rilevanza penale), così come circostanze, quali la perquisizione domiciliare e le intercettazioni telefoniche, da sole insufficienti a sorreggere un giudizio di controindicazione ai fini antimafia. In altri termini, ad avviso della difesa attorea, non si riuscirebbe a cogliere nel provvedimento in questione “l’esistenza di una relazione tra l’attività dell’impresa ricorrente, o del suo titolare, ed ambienti malavitosi, come pure non è in alcun modo dimostrato o addirittura ipotizzato, un potenziale intento agevolativo che le attività economiche del Fontana potrebbero arrecare a quelle riconducibili a centri criminali”.
La doglianza, come complessivamente elaborata, non è meritevole di condivisione.
La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, di cui agli artt. 4 del d.lgs. n. 490/1994 e 10 del d.P.R. n. 252/1998, ruotano intorno ai seguenti concetti:
- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa, né la prova del reale condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;
- è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);
- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;
- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l’attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;
- l’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2867 e n. 1979/2003).
Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252/1998 (tra le quali rientra quella di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).
In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l’impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettere a) e b), del d.P.R. n. 252/1998), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni; pertanto, si può ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l’irrogazione di misure cautelari, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose (cfr. C.G.A. Sicilia, n. 1129/2009 cit.; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n. 4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).
In sintesi, mutuando al riguardo le parole del massimo giudice amministrativo, si può ben affermare che la norma introduttiva dell’informativa prefettizia “si spiega nella logica di una anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in guisa da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale, per cercare di cogliere l’affidabilità dell’impresa affidataria dei lavori complessivamente intesa. (…) E tanto specie se si pone mente alla circostanza prima rimarcata che le cautele antimafia non obbediscono a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 cit.).
3.5 Orbene, calando i superiori insegnamenti giurisprudenziali al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare l’errore istruttorio e motivazionale da cui sarebbe inficiata l’impugnata informativa prefettizia.
Al contrario, le valutazioni della Prefettura di Caserta risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nelle note informative dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell’autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla ricorrente e sui suoi soci, sebbene sia pacifico che non riguardino ipotesi di responsabilità penale e pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.
È incontestabile, infatti, che gli intensi rapporti telefonici coltivati da uno dei fratelli dell’amministratore unico con esponenti di un clan camorristico, così come il riferimento emerso a carico di entrambi i germani nel corso della riunione tenuta da altro affiliato, rappresentano sufficienti circostanze sintomatiche di una prossimità di tali soggetti agli ambienti della criminalità organizzata.
Inoltre, lo stretto rapporto di parentela esistente nel caso specifico, essendo stato corroborato dal perseguimento nel tempo di comuni interessi imprenditoriali all’interno di più compagini societarie, espone inevitabilmente l’amministratore unico della CO.GE.FON. alle stesse negative influenze da cui sono stati attratti i suoi due fratelli.
Infatti, può essere ricavato dagli orientamenti della giurisprudenza il principio che se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l’individuo sospetto, tali da palesare, pertanto, la contiguità con l’ambito criminale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 febbraio 2008 n. 756, 27 giugno 2007 n. 3707 e 2 maggio 2007 n. 1916).
3.6 Con altra censura, delineata nella memoria difensiva depositata il 28 dicembre 2009, parte ricorrente si duole che l’autorità prefettizia si sarebbe “sottratta all’obbligo di esternare le ragioni per le quali, pur in presenza di risultanze favorevoli al ricorrente, si è ritenuto di attribuire una valenza maggiore agli elementi di segno contrario acquisiti”.
La censura si palesa inammissibile in quanto è contenuta in atto difensivo non notificato alle controparti, in violazione delle regole del contraddittorio processuale.
3.7 L’inattendibilità delle contestazioni mosse avverso l’informativa interdittiva ed il conseguente provvedimento di risoluzione contrattuale rende de plano inconsistente la censura di illegittimità derivata articolata nei confronti dei successivi atti di gara (meglio in epigrafe indicati), con i quali la stazione appaltante ha provveduto ad affidare la gestione temporanea dei servizi in questione.
4. In conclusione, resistendo i provvedimenti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.
Sussistono giusti motivi, in ragione della delicatezza delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
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