T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 15 luglio 2010 n. 16815
Pres. S. Veneziano, est. C. Polidori
Izzo Mario Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Antonietta Danneo e Fabrizia Accardo) c. Comune di Napoli
(Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora
Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini
e Bruno Ricci e Gabriele Romano) |
|
1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Avverso comunicazione avvio del procedimento – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni - Fattispecie
|
| |
|
2. Giurisdizione e competenza – Ordinanza di rilascio di un immobile di proprietà della P.A. – Opposizione del privato avverso la demanialità del bene – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni
|
|
1. È inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto endoprocedimentale non dotato in quanto tale di autonoma capacità lesiva: nella specie il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al recupero di un immobile di proprietà del Comune (1)
|
| |
|
2. Qualora la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio Comunale ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla natura del cespite e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo (2)
|
| |
|
_______________________________________
1. Cfr. ex multis TAR Piemonte – Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, nm. 2684; TAR Campania – Napoli, Sez. I, 18 maggio 2006, nm. 4738
2. Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2010, nm. 1331 |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6588/2008, proposto dalla
società IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Danneo e Fabrizia Accardo, con le quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via D. Morelli n. 7;
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini e Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- quanto al ricorso principale, della nota n. 7771 in data 24 luglio 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al recupero del locale di proprietà del Comune di Napoli, sito nell’immobile ubicato in piazza Carlo III, denominato ex “Real Albergo dei Poveri”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di sopralluogo in data 1° agosto 2008;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 5 agosto 2009, della nota n. 964 in data 24 gennaio 2009 con la quale il Dirigente del Servizio Assegnazione Immobili del Comune di Napoli ha comunicato all’Avvocatura del medesimo Comune che la ricorrente “non ha alcun valido rapporto contrattuale con l’Amministrazione Comunale”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota della Romeo Gestioni S.pA. del 28 gennaio 2009, richiamata nella predetta nota n. 964 in data 24 gennaio 2009;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2010, dell’ordinanza sindacale n. 141 in data 17 ottobre 2008, con la quale è stato disposto lo sgombero ad horas dell’immobile oggetto dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/07/2010 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTE le domande cautelari proposte dalla società ricorrente;
RITENUTO che i ricorsi in epigrafe indicati, anche ai fini della definizione della fase cautelare, possano essere decisi con “sentenza succintamente motivata”;
CONSIDERATO, in via preliminare che:
- secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, n. 2684; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2006, n. 4738) è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di atto endoprocedimentale non dotato in quanto tale di autonoma capacità lesiva;
- tenuto conto di quanto precede il ricorso principale - in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune di Napoli nella memoria difensiva depositata il 12 febbraio 2009 - deve essere dichiarato inammissibile, in quanto le censure dedotte dalla ricorrente hanno ad oggetto la nota n. 7771 in data 24 luglio 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al recupero del locale di cui trattasi;
CONSIDERATO che anche il primo ricorso per motivi aggiunti risulta inammissibile per carenza di interesse ad agire, perché l’impugnata nota n. 964 in data 24 gennaio 2009, peraltro neppure indirizzata alla parte ricorrente, costituisce un atto interno all’Amministrazione intimata, privo di autonoma capacità lesiva per la ricorrente stessa;
CONSIDERATO, infine, che anche il secondo ricorso per motivi aggiunti, in accoglimento dell’eccezione formulata dal Comune di Napoli nella memoria depositata in data 1° luglio 2010, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti dagli atti di causa non si evince che il bene oggetto dell’ordine di sgombero abbia natura demaniale o patrimoniale indisponibile e la domanda di annullamento di tale provvedimento è finalizzata alla tutela del diritto soggettivo che la società ricorrente afferma di vantare in forza del subentro nel rapporto contrattuale di locazione tra l’Ente Collegi Riuniti Principe di Napoli ed il sig. Mario Izzo, sicché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2010, n. 1331);
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, fermo restando che - essendo la controversia relativa al secondo ricorso per motivi aggiunti attinente all’esercizio di un diritto soggettivo perfetto e, quindi, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario - la domanda può essere riproposta innanzi a tale giudice entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009;
- le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6588/2008 e sui ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15/07/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Storto, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2010
|
|