T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 luglio 2010 n. 16864
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
RO.NI.DI. S.r.l. (Avv. Luigi M. D’Angiolella) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli) c. Comune di Scafati (Avv. Domenico De Martino) c. U.T.G. - Prefettura
di Caserta, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa (N.C.) |
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1. Contratti della P.A. - Gara – Requisiti ex art. 75 D.P.R. 554/99 (ora art. 38 d.lgs. 163/06) - Possesso - Dichiarazione direttore tecnico - Necessità - Applicazione analogica al responsabile tecnico ex D.Lgs. 46/90 - Inammissibilità – Sussiste – Risoluzione del contratto – Motivata sulla circostanza che il responsabile tecnico è stato destinatario di informativa antimafia – Illegittimità – Sussiste – Ragioni
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2. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Risoluzione del contratto – Fondata sulla circostanza che il responsabile tecnico ha rapporti di parentela con pregiudicati – Insussistenza di prove certe – Illegittimità – Sussiste
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1. Ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 554/99 (ora art. 38 d.lgs. 163/06), solo i “direttori tecnici” sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla citata disposizione, senza che, in omaggio a principi di certezza nei rapporti giuridici, l’interprete possa, tanto in sede amministrativa che giurisdizionale, estendere siffatta disposizione in via analogica ai responsabili tecnici di cui alla l. 46/90: ne consegue l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto motivata sulla circostanza che il mero responsabile tecnico sia stato destinatario di informativa antimafia (1)
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2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia destinata al responsabile tecnico ex D.Lgs. 46/90fondata sulla circostanza che lo stesso ha rapporti di parentela con pregiudicati (nella specie si tratta del cognato) senza però fornire in merito elementi fattuali idonei e concreti a provare la sussistenza del suddetto rapporto oppure si sia limitata a richiamare fatti risalenti nel tempo (nella specie fatti avvenuti nel 1988)
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1. Cfr. TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 14 ottobre 2008, nm. 1821; TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, 14 aprile 2008, nm. 482 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 2738 del 2010, proposto da:
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RO.NI.DI. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Diana Domenico, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, col quale elettivamente domicilia in Napoli, Viale Gramsci 16;
contro
- Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- Comune di Scafati, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Martino, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Solimena, 155;
- U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della determina dirigenziale n. 71 del 05.03.2010, comunicata alla ricorrente in data 18.03.2010, con la quale la stazione appaltante rende noto alla ricorrente che “… la Prefettura di Salerno ha comunicato a questa stazione appaltante interdittiva antimafia nei confronti della società RO.NI.DI. srl sul presupposto che essa risulta destinataria di interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta con provvedimento del 28.09.2009” e dunque procede alla risoluzione del contratto; b) di detto provvedimento della Prefettura di Salerno, che richiama l’interdittiva della Prefettura di Caserta; c) degli atti della Prefettura di Caserta che dispongono l’interdittiva antimafia nei confronti della ditta RO.NI.DI. srl. Oltre che deagli atri atti a supporto, già impugnati con altro gravame, e dunque: c1) della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28.09.2009 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ex art. 4 del D.Lgs n. 490 dell’08.08.1994; c2) della nota N. 0251955/1-3 di prot. “P” del 31.03.2008 dei Carabinieri Comando Provinciale di Caserta; c3) della nota Prot. N. 0193681/08 del 30.09.2008 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Caserta; c4) della nota N. 0251955/1-9 di prot. “P” de1 22.06.2009 della Legione Carabinieri Campania - Comando Provinciale di Caserta; c5) della nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta del 25.09.2009 con la quale si concludono le indagini (all. 5 dei doc. depositati dalla. Prefettura); d) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Scafati e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, notificato il 13 maggio e depositato il 21 maggio 2010, la RO.NI.DI. s.r.l. ha impugnato, onde ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Comune di Scafati ha disposto nei suoi confronti la risoluzione del contratto di appalto (rep. n. 61 del 29 settembre 2009) di manutenzione straordinaria degli immobili comunali, il presupposto provvedimento antimafia emanato a suo carico dal Prefetto di Salerno sulla base di una preesistente informativa antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta (nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009), nonché quest’ultima informativa prefettizia, già impugnata con ricorso n. 345/10, unitamente agli atti preordinati,.
Hanno resistito in giudizio il Ministero dell’Interno ed il Comune di Scafati.
Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza in forma semplificata.
Va, preliminarmente, osservato che il provvedimento dell’amministrazione comunale è meramente consequenziale al provvedimento interdittivo del Prefetto di Salerno, il quale, a sua volta, è fondato unicamente sulla nota informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 recante comunicazione della sussistenza a carico della RO.NI.DI. s.r.l. delle cause interdittive di cui all’art 4 del d.lgs. n 490/94.
E’ verso quest’ultimo atto, pertanto, che si indirizzano innanzitutto le censure della ricorrente.
Il provvedimento antimafia interdittivo emesso dall’U.T.G. di Caserta, come risulta dal verbale del G.I.A. del 25 settembre 2009, è stato disposto «in considerazione dello stretto legame di parentela intercorrente tra il responsabile tecnico della società con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell’intera provincia, nonché per le frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l’altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia».
La ricorrente contesta entrambi i presupposti della misura interdittiva.
Da un lato, sostiene che il soggetto indicato come responsabile tecnico della società, in realtà, non sarebbe stato altro che il responsabile per la mera impiantistica ex 1. 46/90, il quale avrebbe prestato gratuitamente la sua opera per il tempo necessario a che l’azienda ottenesse l’autorizzazione per la esecuzione degli impianti interni, mentre direttore tecnico dell’impresa sarebbe stato lo stesso odierno amministratore ed attuale socio unico della società.
Dall’altro lato, sostiene che i controlli di polizia avrebbero coinvolto solo i fratelli del proprietario della società, i quali sarebbero estranei all’azienda, e che non ne sarebbero emersi, in ogni caso, elementi significativi di controindicazione ai fini della prevenzione antimafia.
L’impugnazione è fondata, nei termini appresso precisati.
Dai certificati camerali depositati in giudizio risulta che il Di Bernardo Flavio riveste nella società l’incarico di responsabile tecnico per le attività di impiantistica abilitate ex l. 46/90.
Tale incarico non va confuso con quello di direttore tecnico, cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, il quale può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa (art. 26 D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Essendo la qualificazione conseguita dall’impresa collegata al direttore tecnico che la consente (co. 4 dell’art. 26 cit.), la direzione tecnica risulta dal certificato della S.O.A.
Nell’attestazione di qualificazione del 15 novembre 2007 rilasciato alla ricorrente RO.NI.DI. il suo direttore tecnico risulta coincidere con il suo legale rappresentante, geom. Domenico Diana.
Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi di una impresa, la diversa rilevanza che assume la figura del direttore tecnico rispetto a quella del mero responsabile tecnico è attestata dal fatto che al primo, e non al secondo, si è costantemente riferita la disciplina legislativa che impone le dichiarazioni di insussistenza di cause impeditive alla partecipazione a gare di appalto (art. 75 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) (cfr. TAR Catania, sez. I, 14 ottobre 2008, n. 1821; TAR Palermo, sez. III, 14 aprile 2008, n. 482).
Ciò, peraltro, non rende automaticamente irrilevante qualsiasi pregiudizio dovesse emergere a carico del responsabile tecnico, ma si riflette in un aggravio dell’onere motivazionale in relazione al fatto che egli possa essere, a seconda dei casi, strumento o manifestazione della permeabilità dell’impresa ad interessi di consorterie criminali.
Nel caso in esame, invece, è, ancora più a monte, la stessa asserzione del suo (possibile) legame con gruppi camorristici a non reggere alle critiche di parte ricorrente.
Come si è detto, il G.I.A. si è limitato ad addurre a suo carico l’esistenza di uno «stretto legame di parentela ….. con elemento apicale di consorteria criminale egemone nell’intera provincia».
Tuttavia, da un lato, il legame di parentela, consistente in realtà in un rapporto di affinità (si tratta del cognato), non è stato qualificato col richiamo ad elementi fattuali idonei a lumeggiare concrete comunanze di interessi o di vita tra i due soggetti; dall’altro, la società ricorrente ha contestato espressamente anche la attendibilità del giudizio espresso sul cognato del responsabile tecnico, sostenendo che gli episodi che lo avrebbero visto coinvolto e condannato risalirebbero all’anno 1988 e, dunque, certamente non sarebbero più attuali, il che non ha trovato smentita alcuna da parte della amministrazione, che nulla ha dimostrato od allegato in senso contrario.
Se è vero, infatti, che negli atti istruttori si rinviene una nota del Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri (n. 0251955/1-3 di prot. “P” del 31 marzo 2008), in cui si afferma che il soggetto in questione sarebbe un «pluripregiudicato, elemento di spicco del clan camorristico dei “Casalesi”, condannato il 15.9.2005 dalla Corte di Assise di S.Maria C.V. alla pena di quattro anni di reclusione» (senza specificare il titolo del reato), è vero anche che la società ricorrente non nega la condanna, ma contesta l’attualità dei fatti, sostenendo che si tratterebbe di reati commessi, ormai, più di venti anni addietro.
A fronte di ciò, sarebbe spettato all’amministrazione dare dimostrazione del contrario, poiché dagli atti depositati in giudizio a fondamento del provvedimento impugnato non emergono altri elementi ed informazioni che consentano di sostenere che quel soggetto è un «elemento apicale di consorteria criminale»; e si sarebbe trattato, invero, di una dimostrazione agevole, se dalla sentenza di condanna fosse emerso un diverso contesto temporale dei fatti.
Nulla, invece, la amministrazione ha replicato alle contestazioni di controparte e nulla ha depositato in corso di causa a sostegno della sua affermazione, venendo meno al suo onere probatorio e così lasciando, in definitiva, quell’assunto al grado di mera petizione di principio.
Non regge alle censure neppure l’altro corno della motivazione del G.I.A. («frequentazioni di congiunti degli amministratori con soggetti, tra l’altro, gravati da sequestro di beni ai sensi della normativa antimafia»).
I congiunti in questione sono i fratelli dell’amministratore della società ricorrente e l’episodio nello specifico contestato è quello della frequentazione di uno dei essi con tale Reccia Luigi, colpito da provvedimento di sequestro a carico suo e della sua azienda in quanto ritenuto prestanome di Reccia Stefano.
La ricorrente sostiene che il sequestro fu originato da un caso di omonimia e che, pertanto, esso fu revocato nell’anno 2006 dal giudice penale con decreto n. 136/06: a dimostrazione, ha prodotto in giudizio un estratto del decreto di revoca del sequestro sui beni di Reccia Luigi nella procedura n. 62/05 R.G.M.P. a carico di Reccia Stefano (decreto che reca, in realtà, numero 101/07 R.D.), emesso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere; ha inoltre prodotto, in relazione al Reccia Luigi, certificato dei carichi pendenti del 12 febbraio 2010, da cui non risultano elementi significativi ai fini antimafia, e certificato negativo del casellario giudiziale di pari data e, in relazione alla ditta Caseificio Reccia s.r.l. (a suo tempo oggetto del sequestro in questione), certificato camerale del 19 gennaio 2010 recante nulla osta antimafia.
Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio dall’U.T.G., la circostanza dell’avvenuta revoca della misura patrimoniale, in disparte quali ne siano state le motivazioni (il decreto è stato prodotto nel presente giudizio privo della parte motiva), risulta totalmente obliata nel procedimento di emanazione del provvedimento prefettizio, con conseguente vizio di difetto di istruttoria; deve, per completezza, soggiungersi che neppure in corso di causa, al di là dell’ammissibilità di integrazioni postume della motivazione, la Prefettura ha giustificato perché l’episodio del sequestro, pur dopo la revoca, avrebbe mantenuto rilevanza ai fini in esame.
Per tali ragioni, l’impugnazione della nota prot. n. 743/12.B.16/ANT/AREA 1 del 28 settembre 2009 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta è fondata; ne segue la fondatezza anche della impugnazione dei conseguenti provvedimenti del Prefetto di Salerno e del Comune di Scafati, che, siccome privi di altra giustificazione, presentano il denunciato vizio di invalidità derivata.
Il ricorso va, dunque, accolto con annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati.
La specificità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 2738/10) e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. ----
Spese compensate. ----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
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