T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 16 luglio 2010 n. 3132
Pres.FF Goso – Rel. Goso
Lavanderia Industriale Cipelli srl ed altri (avv.ti Borsero, Merani) c. Azienda
Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino (avv. Di Palo)
e Lit srl (avv. Casavecchia) |
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1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse – Terzo classificato – Vizio comportante esclusione aggiudicatario – Aggiudicazione al secondo classificato – Difetto di interesse.
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2. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta economica – Necessità – Attività vincolata – Irrilevanza.
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3. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Cinque componenti – Numero non vincolante – Necessità composizione numerica dispari.
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4 . – Contratti p.a. – Commissione di gara – Presidente – E’ un membro – Mancata votazione – Irrilevanza.
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5. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Sospensione operazioni – Verbalizzazione misure adottate per garantire integrità offerte – Necessità.
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6. – Contratti p.a. – Annullamento aggiudicazione – Caducazione automatica contratto – Soltanto qualora ricorrente possa subentrare.
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1. – La terza classificata non ha interesse a dedurre un vizio che ove accolto comporterebbe l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, qualora per tale effetto la gara venga vinta dalla seconda classificata.
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2. – L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce compito proprio della commissione giudicatrice anche nella parte relativa alla valutazione dell’aspetto strettamente economico, benché si traduca nell’esercizio di attività vincolata.
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3. – L’indicazione contenuta nella legge, laddove si prevede che la commissione di gara possa essere composta di un numero massimo di cinque componenti, non è vincolante per quanto riguarda il numero massimo, ma è vincolante nella parte in cui si richiede che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti.
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4. – Il presidente della commissione di gara deve essere computato nel numero dei membri della commissione, anche qualora abbia deciso di non votare.
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5. – Nei casi in cui le operazioni di gara vengano sospese, è necessario che siano verbalizzate le specifiche misure adottate per garantire l’integrità delle offerte.
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6. – Nel caso di violazioni non gravi, la caducazione del contratto non consegue automaticamente all’annullamento dell’aggiudicazione, ma soltanto qualora la parte ricorrente abbia l’effettiva possibilità di subentrare nel contratto.
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