T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 16 luglio 2010 n. 3129
Pres.FF Goso – Rel. Malanetto
A.A.T. – Azienda Autonoleggio Torino (avv.ti Piacentini, Piterà) c. GTT spa
(avv.ti Dealessi, Benusiglio) e Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici e Coop. Sociale Servizi Associati – C.S.S.A. a rl (avv.ti Borsero,
Sticchi Damiani) |
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1. – Contratti p.a. – Appalto - Gara – Requisiti generali – Falso nella dichiarazione – Elemento soggettivo – Irrilevanza.
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2. – Contratti p.a. – Appalto - Gara – Requisiti partecipazione – Consorzio stabile strutturato in forma societaria – Requisiti generali – Possesso in capo a tutte le consorziate – Necessità.
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3. – Contratti p.a. – Appalto – Gara – Sanzione escussione cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità – Mancanza requisiti di ordine speciale – Tassatività.
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1. – La circostanza che il concorrente abbia dichiarato il falso in merito al requisito di cui all’art. 38 lett. g) d.lgs. 163/2006 rileva indipendentemente dalla presenza dell’elemento soggettivo in quanto in relazione all’addebito di false dichiarazioni ciò che rileva è soltanto l’obiettiva esistenza del falso.
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2. – Il consorzio stabile anche quando si struttura in forma societaria, è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a tutte le imprese consorziate.
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3. – Le sanzioni dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’autorità di vigilanza si riferiscono soltanto alle irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 d.lgs. 163/2006.
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