T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 luglio 2010 n. 16889
Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio
Fontana Costruzioni S.p.A. (Avv. Biagio Capasso) c. Provincia di Napoli (Avv.ti
Aldo Di Falco ed Antonino Cascone) c. Ministero dell’interno, Ministero
della Difesa, Ministero dell’economia e delle Finanze e Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)
c. Comando Generale dei carabinieri, Comando Provinciale dei carabinieri
di Napoli, Comando Provinciale dei carabinieri di Caserta, Prefettura di Napoli,
Prefettura di Caserta, Questura di Napoli, Questura di Caserta,
Comando Nucleo Polizia Tributaria della guardia di finanza di Caserta,
G.I.C.O. della guardia di finanza di Napoli, Direzione Investigativa Antimafia
di Napoli, C.E.D. del dipartimento della polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Guardia di Finanza di Napoli e guardia di finanza di Caserta (N.C.) |
|
1. Contratti della P.A. - Risoluzione del contratto di appalto - A seguito di informativa antimafia – Formulata in termini generici - illegittimità – Sussiste – Fattispecie
|
| |
|
2. Contratti della P.A. - Risoluzione del contratto di appalto - A seguito di informativa antimafia – Fondata su di un improvviso aumento di capitale – Obbligo di adeguata istruttoria - Sussiste – Risoluzione illegittima
|
|
1. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia ex art. 4 DLgs. 490/94, laddove la stessa sia formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, ovvero non sorretta da adeguata istruttoria e sufficiente motivazione in merito alla reale sussistenza del rischio di infiltrazione mafiosa nella società (Nella specie non sono stati indicati i nominativi dei soggetti sottoposti a controllo di Polizia insieme all’Amministratore della società esclusa dalla gara)
|
| |
|
2. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia tipica ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 490/94, laddove la stessa sia fondata sulla circostanza che nella società ci sia stato un improvviso aumento di capitale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’azienda e dai soci, senza che l’autorità giudiziaria abbia preventivamente controllato, se in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 6501 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: FONTANA COSTRUZIONI S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Biagio Capasso, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 19;
contro
- PROVINCIA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Di Falco ed Antonino Cascone, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Matteotti n.1 presso l’Avvocatura Provinciale; - MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; - COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI, COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI NAPOLI, COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CASERTA, PREFETTURA DI NAPOLI, PREFETTURA DI CASERTA, QUESTURA DI NAPOLI, QUESTURA DI CASERTA, COMANDO NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CASERTA, G.I.C.O. DELLA GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI, DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA DI NAPOLI, C.E.D. DEL DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO, GUARDIA DI FINANZA, GUARDIA DI FINANZA DI NAPOLI e GUARDIA DI FINANZA DI CASERTA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, recante la sussistenza, a carico della società ricorrente, dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
b) della nota dirigenziale della Provincia di Napoli prot. n. 84577.XI.07 del 21 settembre 2009, recante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;
c) della nota dirigenziale della Provincia di Napoli prot. n. 89036.XI.07 del 5 ottobre 2009, recante il diniego della sospensione del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;
d) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva, adottato con determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009;
e) di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenti all’informativa antimafia di cui alla lett. a).
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente è stata destinataria della determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009, recante la revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione stradale dell’Asse Mediano, in virtù dell’emissione da parte della Prefettura di Caserta dell’informativa prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009, in cui si evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994, relative al pericolo di infiltrazione mafiosa.
Avverso tale informativa prefettizia ed il conseguente provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, preceduto dalle note interlocutorie in epigrafe emarginate, insorge la ricorrente anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, formulando censure inerenti alla violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.
I Ministeri intimati, costituitisi in giudizio, resistono all’impugnativa avversaria depositando nota della Questura di Napoli (Divisione Anticrimine – Misure di Prevenzione Antimafia) del 31 dicembre 2009, nella quale sono meglio illustrati gli elementi di controindicazione gravanti sulla società ricorrente.
La Provincia di Napoli si è costituita con memoria, concludendo per il rigetto del gravame.
Parte ricorrente insiste nelle proprie ragioni con memoria conclusionale.
Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 26 maggio 2010.
La ricorrente incentra le sue critiche essenzialmente sull’informativa antimafia in epigrafe, che reputa illegittima per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre che per insussistenza del presupposto del condizionamento malavitoso, invocando a tal fine le recenti pronunce con cui questa Sezione ha annullato analoghi provvedimenti emanati nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta, e traendone altresì argomento per dedurre l’illegittimità derivata della determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Napoli ha disposto la revoca dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in suo favore.
Invero, parte ricorrente mostra di impugnare anche la nota della Questura di Napoli del 31 dicembre 2009, depositata in corso di giudizio; tuttavia questa esula dall’ambito dell’odierna cognizione, non configurandosi come autonomo provvedimento amministrativo, ma piuttosto come relazione esplicativa utile ai fini dell’istruttoria processuale.
Così perimetrato l’oggetto della controversia, si deve rilevare che la gravata informativa prefettizia prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 richiama nel preambolo i medesimi atti istruttori richiamati nelle informative antimafia di pari data (prot. n. 1242/12b.16/ANT/AREA 1^ e prot. n. 1502/12b.16/ANT/AREA 1^), emesse a carico della società ricorrente dalla Prefettura di Caserta ed a suo tempo annullate per vizi istruttori e motivazionali da questa Sezione con le sentenze nn. 519 e 520 del 28 gennaio 2010.
Ebbene, in relazione al caso di specie, il Collegio non può non attingere alle ragioni esposte nelle suddette sentenze e farle integralmente proprie ai fini dell’accoglimento della presente impugnativa, che si presenta fondata per gli stessi profili evidenziati nelle precedenti pronunce quanto ai collegamenti parentali, alle partecipazioni societarie, alle frequentazioni intrattenute dall’amministratore unico, nonché all’assetto finanziario della società ricorrente.
In particolare, senza che sia assolutamente trascurabile la portata delle altre, si presentano dirimenti le osservazioni rese da questo Tribunale con riguardo a tali ultimi due aspetti, di seguito testualmente riportate: “Quanto al fatto che il Ferrara Nicola sarebbe stato controllato con vari personaggi ritenuti vicini al gruppo criminoso del latitante Zagaria Michele, l’affermazione, contenuta originariamente nella citata nota del 16 marzo 2009 della Questura di Napoli – Squadra Mobile e quindi ripresa nella nota del 25 aprile 2009 della Divisione Polizia Anticrimine & Sezione Settore Informazioni Antimafia della stessa Questura, è formulata in termini generici che non consentono di apprezzarne il contenuto, poiché non indica il nominativo dei soggetti controindicati con i quali il Ferrara sarebbe stato controllato, non chiarisce in base a quali elementi sia stato possibile “ritenerli vicini” al predetto gruppo criminoso (se, cioè, essi annoverino condanne penali, rinvii a giudizio o precedenti di altro genere, ovvero la “notizia” provenga da fonti riservate), non precisa il tempo, il luogo o le circostanze del controllo (da cui dipende l’attualità dell’avvenimento e la possibilità di discorrere di vere e proprie frequentazioni o di semplici ed occasionali episodi). Si tratta, perciò, di affermazioni incapaci di offrire, nella loro indeterminatezza, elementi di giudizio ancorché indiziari, tanto è vero che le addotte circostanze non risultano affatto richiamate tra quelle assunte a supporto delle conclusioni raggiunte dal G.I.A. nella riunione del 3 luglio 2009. (…). “L’omessa rilevazione delle effettive modalità di aumento del capitale (pur risultanti dal verbale di assemblea), che invece avrebbe dovuto precedere ed indirizzare l’attività di indagine patrimoniale, e l’assenza di qualsiasi indicazione quantitativa e cronologica sulla consistenza dei flussi reddituali dei soci (l’amministrazione non ha precisato o documentato nulla, neppure in sede giudiziale), che rende nuda affermazione quella della sproporzione dell’aumento di capitale rispetto ai loro redditi, costituiscono anch’essi – al pari di quanto visto per la vicenda dell’acquisto di azienda – elementi sintomatici di eccesso di potere. L’amministrazione avrebbe dovuto, innanzitutto, verificare la forma deliberata di aumento di capitale, controllare la disponibilità di riserve e la loro provenienza. (…). Quindi, avrebbe dovuto controllare se, in relazione all’ammontare ed al periodo dei versamenti, questi fossero sostenibili o meno in base alla condizione economica e patrimoniale di chi li aveva effettuati. In ogni caso, resta escluso ogni automatismo valutativo, nel senso che, anche se fosse accertata, all’esito di una compiuta istruttoria, una notevole sproporzione tra le disponibilità economiche del Fontana Nicola ed il capitale da lui sottoscritto (ovvero, il che fa lo stesso, i pregressi versamenti in conto capitale) ciò non consentirebbe di concludere senz’altro che il denaro impiegato provenga in realtà dalla criminalità organizzata (e non invece, per fare un esempio astratto, dall’appropriazione di beni sociali o da evasione fiscale), con un passaggio logico che richiede, invece, la raccolta di indizi di contiguità e cointeressenze del socio in questione con la criminalità organizzata, i quali, nel caso in esame, non si sono rivelati, come si è detto, sufficienti. Né basta, a tale riguardo, il richiamo a fonti confidenziali (le non meglio specificate <> secondo cui la Fontana Costruzioni <>: nota della Questura di Napoli del 25 ottobre cit.), che, pur utile ad orientare le indagini, non può costituire un mezzo di prova utilizzabile nel procedimento amministrativo o in sede giurisdizionale.”.
In conclusione, resta confermata l’illegittimità della gravata informativa prefettizia per i suesposti vizi istruttori e motivazionali, che si riverbera, per derivazione, sulla conseguente determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli di revoca dell’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore della ricorrente.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso (come integrato dai motivi aggiunti), l’annullamento di tali atti, ferma restando la salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’autorità amministrativa dovesse emanare all’esito di una rinnovata istruttoria, emendata dagli evidenziati profili di illegittimità.
La delicatezza delle questioni trattate costituisce motivo particolare per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo dovrà essere rimborsato dalle amministrazioni soccombenti alla società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’informativa della Prefettura di Caserta prot. n. 1454/12b.16/ANT/AREA 1^ del 10 luglio 2009 e la determinazione dirigenziale della Provincia di Napoli n. 10781 del 6 ottobre 2009.
Condanna le amministrazioni soccombenti a rimborsare alla società ricorrente l’importo del contributo unificato. Spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 e 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2010
|
|