Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2010 - © copyright

 

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 7 luglio 2010 n. 2346
M. Nicolosi Pres. I. Correale Est.
River Piper S.r.l. (Avv.ti prof. A. Pecora e M. Salvatori) contro il Comune di Stia (Avv. M. Ferri) e
la Comunita' Montana del Casentino (non costituita) e nei confronti di Il Porto S.r.l. (non costituita)


Giustizia amministrativa – Interesse al ricorso avverso autorizzazione commerciale - Sussiste solo quando vengono alterate le pregresse condizioni di mercato incidendo immediatamente nella sfera giuridica dell'impresa in attività – Attività nel medesimo “segmento di mercato” e trattando “i medesimi prodotti” - Necessità

In materia di attività “commerciale” una lesione concreta dei diritti all'esercizio dell'attività economica derivanti da un titolo legittimamente rilasciato, e quindi la configurabilità di un interesse a ricorrere avverso l’atto autorizzativo, sussiste solo quando ciò altera le pregresse condizioni di mercato incidendo immediatamente nella sfera giuridica dell'impresa in attività, non solo nella prospettiva di sottrazione alle medesime di spazi commerciali, ma anche in termini di diversa situazione di svolgimento e di sviluppo della loro attività. Per sussistere l’interesse a ricorrere nel senso sopra evidenziato, quindi, deve individuarsi un provvedimento amministrativo che autorizza altra impresa ad operare sul medesimo “segmento di mercato”, trattando “i medesimi prodotti”.


N. 02346/2010 REG.SEN.
N. 02212/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2007, proposto da:

 

Lanini Stefano, nella qualità di legale rappresentante della società River Piper S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Attilio Pecora e Marco Salvadori, con domicilio eletto presso l’avv. Barbara Pescatori in Firenze, via Capo di Mondo, 62;

contro



- il Comune di Stia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Ferri, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Domestici in Firenze, via G. Marconi, 48;

 

- la Comunità Montana del Casentino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di
Il Porto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’ utorizzazione trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche” n.37 del 4.10.2007 per effettuare permanentemente attività di cinema, e attività di pubblico intrattenimento fino alle ore 3,30, ai sensi degli artt. 68-69 del TULPS presso il locale denominato Teatro Comunale nel Comune di Stia Piazza G.Mazzini, rilasciata dal Responsabile del Servizio Rag.Vivetta Santolini alla Società PORTO S.R.L. in persona del sig. PIERI Piero in qualità di legale rappresentante con sede legale in Ponte a Poppi via Roma n.226; atto solo ora conosciuto dal ricorrente;
- dell’”autorizzazione unica Suap n. 180/2007” del 5.10.2007 ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS per effettuare trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche nei locali posti nel Comune di Stia Piazza G.Mazzini n.11 come da licenza n.37/2007 rilasciata dal Comune di Stia in data 4.10.2007, rilasciata dal Dirigente del Settore Affari Generali Amministrativi e Finanziari della Comunità Montana del Casentino Sportello Unico delle Attività Produttive al sig. PIERI Piero in qualità di legale rappresentante della società “IL PORTO S.R.L.” con sede legale in Ponte a Poppi via Roma n.226; atto solo ora conosciuto dal ricorrente;
- della determina del Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Stia n. 783 del 26.9.2007, richiamata nel preambolo della autorizzazione trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche del Comune di Stia n.37/2007 del 4.10.2007, mai comunicata, con riserva di motivi aggiunti;
- della convenzione stipulata in data 27.9.2007 che regola i rapporti tra il Comune di Stia e il sig. PIERI Piero legale rappresentante della società Il Porto s.r.l., richiamata nel preambolo della autorizzazione trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche del Comune di Stia n.37/2007 del 4.10.2007, mai comunicata, sconosciuta al ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;
ove e per quanto occorra, della attestazione di agibilità rilasciata in data 27.9.2007, prot.n.5808 da Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Antonio Brogi, richiamata nel preambolo della autorizzazione trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche innanzi indicata, mai comunicata, sconosciuta al ricorrente, con riserva di motivi aggiunti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
nonché per l’annullamento
- delle seguenti” licenze per serate di intrattenimento” ex art.68 e seguenti TULPS e art. 19 D.P.R. n.616/77 per effettuare serate di intrattenimento rilasciate dal Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Stia Vivetta Santolini al Sig. PIERI Piero in qualità di amministratore legale rappresentante della società “IL PORTO S.R.L.” con sede legale in Ponte a Poppi via Roma n.226 relativamente al locale “Teatro Comunale” sito a Stia: licenza n.5 del 24.2.2007 per i giorni 24 febbraio e 3 marzo 2007 fino alle ore 3,00; n.6 del 8.3.2007 per i giorni 8, 10, 16, 17, 24, 31 marzo 2007 fino alle ore 3,00; n.10 del 31.5.2007 per i giorni 1, 2, 9, 16, 23, 30 giugno 2007 fino alle ore 3,00; atti solo ora conosciuti al ricorrente;
- delle note prot. n. 1108 del 23.2.2007, prot. n. 1399 del 7.3.2007, prot. n. 7 del 30.5.2007 a firma del Sindaco di Stia con cui si ordina al Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di rilasciare al sig. Pieri Piero l.r. della società Il Porto s.r.l. gli atti autorizzatori a svolgere serate danzanti presso il Teatro Comunale, rispettivamente per i giorni 24 febbraio e 3 marzo 2007, per il mese di marzo 2007 e per il mese di giugno 2007, nonostante i pareri sfavorevoli resi dal responsabile del procedimento del Servizio Attività Produttive per ciascuna delle autorizzazioni n. 5, n. 6 e n. 10 poi rilasciate; atti solo ora conosciuti dal ricorrente;
- della “licenza per serate di intrattenimento” ex art. 68 e seguenti TULPS e art. 19 D.P.R. n. 616/77, N. 7 del 6.4.2007 per effettuare serate di intrattenimento fino alle ore 3,00 nei giorni 7, 8, 14, 21, 24, 28, 30 aprile 2007 e 5, 12, 19, 26 maggio 2007, rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Stia Ing. Brogi Antonio al sig. Pieri Piero in qualità di amministratore legale rappresentante della società “IL PORTO S.R.L.” con sede legale in Ponte a Poppi via Roma n. 226 relativamente al locale “Teatro Comunale” sito a Stia; atto solo ora conosciuto dal ricorrente;
- della nota prot. n. 2013-2014 del 2.4.2007 a firma del Sindaco di Stia con cui si ordina al Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di rilasciare al sig. Pieri Piero l.r. della società Il Porto s.r.l. l’atto autorizzatorio a svolgere serate danzanti presso il Teatro Comunale nei mesi di aprile e maggio 2007, nonostante il parere sfavorevole del responsabile del procedimento del Servizio Attività Produttive del 2.4.2007; atto solo ora conosciuto dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale cautelare n. 1159/2007 del 24 dicembre 2007;
Vista la memoria di costituzione e risposta e difensiva del Comune di Stia, con la relativa documentazione;
Vista l’ulteriore memoria del Comune di Stia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 marzo 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 dicembre 2007 e depositato il successivo 21 dicembre, il sig. Stefano Lanini, nella sua qualità di rappresentante legale della River Piper srl, titolare del locale pubblico di intrattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande all’insegna “River Piper” in Castel S. Nicolò, aperto dal 1987 e unica discoteca nella vasta zona del Casentino, rappresentava che, in riferimento al periodo febbraio-maggio 2007 e da ottobre in poi permanentemente, il Comune di Stia aveva autorizzato lo svolgimento di attività di intrattenimenti danzanti e musicali nel “Cinema Teatro” di proprietà comunale, e che in seguito a ciò ne era conseguita una drastica ed immediata riduzione degli introiti relativi a tale sua discoteca, presumibilmente per trasferimento di clientela in tale nuova forma di attrazione.
Il ricorrente specificava che, tramite richiesta di accesso documentale del Silb-Confcommercio di Arezzo, aveva avuto modo di conoscere i relativi provvedimenti autorizzatori, di cui chiedeva l’annullamento, previa sospensione, lamentando quanto segue.
I –Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 80 – R.D. 6.5.1940, n.635, art. 141, sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001 – D.M. Interno 19.8.1996, n. 149). Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di istruttoria, Irragionevolezza)”.
Nelle autorizzazioni e licenze impugnate era assente il parere, obbligatorio e vincolante, di agibilità previsto dall’art. 80 TULPS ed espresso dalla Commissione di Vigilanza comunale o provinciale, parere che non poteva essere sostituito dalla relazione tecnica di un professionista abilitato per locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, prevista dall’art. 141, comma 2, R.D. n. 635/40, in quanto la stessa poteva sostituire esclusivamente le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 141, comma 1, R.D. cit. ma non detto parere di cui alla lettera a), relazione che, comunque, risultava del tutto assente per le licenze n. 5, n. 6, n.7 e n. 10 del 2007.
II – Violazione di legge (Legge 26.7.1965, n. 966, art. 4 – D.M. Interno 16.2.1982, punto 83) – Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di istruttoria, Irragionevolezza, Illogicità, Difetto di motivazione, Violazione del giusto procedimento)”.
Risultava assente anche il preventivo rilascio del certificato di prevenzione incendi, obbligatoriamente previsto dalle disposizioni in rubrica per locali con capienza superiore a 100 posti.
III. Violazione di legge (R.D. 18.6.1931, n. 773, art. 80 – R.D. 6.5.1940, n. 635, art. 141, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311 – D.M. Interno 19.8.1996, n. 149) – Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di istruttoria, Perplessità, Irragionevolezza) – Incompetenza – Violazione di legge (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, artt. 107, 50, 54)”.
Le medesime quattro licenze richiamate sub II erano state rilasciate a seguito di illegittimi ordini di volta in volta impartiti dal Sindaco, organo incompetente in materia, al Responsabile del Servizio Attività Produttive, peraltro in presenza di pareri sfavorevoli del Responsabile del procedimento. Le successive autorizzazioni n. 37 e n. 180 del 2007 erano state poi rilasciate in assenza del parere obbligatorio di agibilità della Commissione Provinciale di Vigilanza o nonostante il parere negativo reso da questa.
IV – Violazione di legge (Legge 26.10.1995, n. 447, artt. 6 e 8 – Legge Regionale della Toscana 1.12.1998, n. 89, art. 12, comma 2 lett. b e comma 6 – D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215) – Eccesso di potere (Carenza di istruttoria, Difetto di motivazione, Irragionevolezza, Illogicità, Irrazionalità, Perplessità).
Non risultava acquisita dal Comune di Stia l’apposita documentazione di impatto acustico, anche in relazione alla normativa a tutela dei frequentatori, disciplinata dal richiamato DPCM.
V – Violazione di legge (Legge 7.8.1990, n. 241, artt. 1, 2, 3 comma 1 –Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Costituzione Italiana) – Eccesso di potere (Perplessità, Difetto e insufficienza di istruttoria, Difetto di motivazione, Irragionevolezza, Illogicità, Irrazionalità”.
Le quattro su richiamate licenze erano state rilasciate anche in assenza di qualsivoglia preventivo provvedimento che poneva il Cinema Teatro di proprietà comunale nella disponibilità della società Il Porto srl.
Inoltre, il ricorrente lamentava anche i tempi troppo compressi entro i quali l’Amministrazione comunale aveva rilasciato i provvedimenti impugnati, oltretutto in assenza di qualsivoglia istruttoria.
VI – Violazione di legge (Legge 7.8.1990, n. 241, art. 3, comma 1 – Legge 26.10.1995, n. 447, art. 8 – Legge Regionale della Toscana 1.12.1998, n. 89, art. 12 – R.D. 18.6.1931, n.773, art. 80 – R.D. 6.5.1940, n. 635, art. 141 e segg, come succ. mod. e integrati – decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, artt. 107, 50, 54) – Eccesso di potere (Difetto di motivazione, Irragionevolezza, Illogicità, Carenza di istruttoria, Perplessità, Irrazionalità)”.
Il Comune non aveva valutato i prevalenti interessi pubblici alla tutela della sicurezza, della salute pubblica e dell’ambiente, come evidenziato in precedenza in ordine all’assenza della documentazione istruttoria proveniente dagli organi tecnici competenti, preferendo tutelare gli interessi economici del controinteressato, sulla base di ordini perentori del Sindaco e disattendendo i pareri negativi di volta in volta espressi dal Responsabile del procedimento.
VII – Violazione di legge (Legge 7.8.1990, n. 241, art. 7 e 8) – Eccesso di potere (Difetto ed erroneità di istruttoria – Violazione del giusto procedimento).
Non era stata data comunicazione di avvio dei procedimenti al SILB di Arezzo che pure aveva presentato note con cui aveva dimostrato di essere interessato ai procedimenti stessi.
Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente di questa Sezione rigettava la domanda cautelare ex art. 3 l.n. 205/2000;
Si costituiva in giudizio il Comune di Stia, rilevando l’infondatezza dei motivi di ricorso nonchè, preliminarmente: 1) la tardività dello stesso, in relazione all’autorizzazione n. 37/07, all’autorizzazione SUAP n. 180/07, alla determina n. 783/07, alla convenzione del 27.9.07, all’attestazione di agibilità del 27.9.07, atti impugnati dopo sessanta giorni dalle date di rispettiva emissione, non potendo costituire fatto idoneo alla riapertura dei termini l’istanza di accesso proposta da Silb Confcommercio di Arezzo; 2) la carenza di diritto soggettivo e/o interesse legittimo, in quanto nessun vantaggio poteva derivare al ricorrente dall’annullamento dei provvedimenti impugnati, concernenti di fatto la concessione di un bene pubblico tramite corretta gara di appalto cui avrebbe potuto partecipare anche la ricorrente; 3) la carenza di interesse attuale, in quanto gli atti impugnati avevano già esaurito la loro efficacia; 4) l’incompetenza del giudice adito, in quanto il ricorrente chiedeva la tutela di una posizione di “concorrenza” o “monopolio”, su cui non vi era giurisdizione del G.A.
Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2008, la trattazione dell’istanza cautelare era riunita al merito.
In prossimità della pubblica udienza, il Comune di Stia depositava un’ulteriore memoria con la quale insisteva nelle eccezioni e nelle sue tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2010 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Stia.
Non ritenendo di accogliere quella fondata sul difetto di giurisdizione, dato che è stato chiesto l’annullamento di specifici provvedimenti amministrativi in merito ai quali il ricorrente vanta una posizione di interesse legittimo, né quella sulla carenza di attualità del ricorso per cessata efficacia dei provvedimenti impugnati, dato che chiaramente il ricorrente ha evidenziato di riservarsi la richiesta di risarcimento del danno conseguente all’adozione dei provvedimenti in questione, da lui pure quantificato, né, infine, quella di tardività dello stesso, dato che, almeno per quel che riguarda le singole autorizzazioni impugnate, non è la data di loro emissione a costituire il termine iniziale dei sessanta giorni per la notificazione del gravame ma quella di effettiva conoscenza, il Collegio ritiene di soffermarsi su quella che evidenzia carenza di interesse a ricorrere.
Si ricorda, in merito, che nel processo amministrativo, le nozioni di legittimazione a ricorrere e di interesse a ricorrere (legitimatio ad causam) sono distinte tra loro, giacché la prima, ricavata dal processo civile, attiene all'astratta riferibilità del rapporto giuridico processuale al soggetto che agisce, mentre la seconda postula la dimostrazione della titolarità, da parte del soggetto che agisce, di una posizione giuridica differenziata rispetto all'atto impugnato (Cons. Stato, Sez. VI, 9.3.05, n. 976 e 12.3.02, n. 1452) Nel caso di specie, quindi, su tale specifico profilo è necessario soffermarsi in quanto è la contemporanea presenza di personalità, attualità e concretezza dell’interesse ad essere determinante ai fini di individuare la condizione di legittimità in esame.
In particolare, il Collegio ritiene di prendere in considerazione quest’ultimo aspetto, legato alla concretezza dell’interesse, per giungere alle relative conclusioni.
Sul punto, il ricorrente afferma che dai provvedimenti impugnati “…ha subito gravissimi danni economici per soli mancati incassi”, lamentando, in sostanza, una situazione di concorrenza creatasi con le – da lui ritenute – illegittime autorizzazioni all’apertura delle attività esercitate nel “Cinema Teatro” comunale di Stia, dato che la società River Piper srl gestiva “…l’unica discoteca nella vasta zona del Casentino”.
Il Collegio, in merito, evidenzia che la giurisprudenza, in punto di interesse a ricorrere in materia di attività “commerciale”, nel senso di attività sottoposta a regime concorrenziale, ha chiarito che una lesione concreta dei diritti all'esercizio dell'attività economica derivanti da un titolo legittimamente rilasciato, e quindi la configurabilità di un interesse a ricorrere, sussiste solo quando ciò altera le pregresse condizioni di mercato incidendo immediatamente nella sfera giuridica dell'impresa in attività, non solo nella prospettiva di sottrazione alle medesime di spazi commerciali, ma anche in termini di diversa situazione di svolgimento e di sviluppo della loro attività (Cons. Stato, Sez. V, 7.1.09, n. 20)
Di conseguenza, sussiste l'interesse degli operatori di un determinato settore economico a ricorrere contro le autorizzazioni al commercio rilasciate a terzi quando vanno ad incidere sul “segmento di mercato” nel quale essi agiscono (Cons. Stato, Sez. VI, 18.3.08, n. 1142).
Ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, quindi, i titolari di impresa sono portatori di una posizione che l'ordinamento riconosce meritevole di tutela nei confronti di atti suscettibili di restringere indebitamente gli spazi di mercato in cui operano, in particolare nel caso di autorizzazioni di nuovi esercizi commerciali, con la conseguenza che non è a tal fine necessario provare il potenziale sviamento della clientela, in quanto esso deve considerarsi in re ipsa, ma solo quando il nuovo esercizio tratta “i medesimi prodotti” (TAR Calabria, Rc, 19.1.08, n. 31).
Per sussistere l’interesse a ricorrere nel senso sopra evidenziato, quindi, deve individuarsi un provvedimento amministrativo che autorizza altra impresa ad operare sul medesimo “segmento di mercato”, trattando “i medesimi prodotti”.
Il Collegio, esaminando la fattispecie, ritiene che tale presupposto nel caso di specie non si sia verificato.
Infatti, lo stesso ricorrente afferma che la società River Piper srl gestisce – oltretutto in Comune diverso da quello di Stia - una “discoteca” con annessa somministrazione di alimenti e bevande, individuando così una ben precisa tipologia di esercizio, normalmente rivolta nei confronti di un pubblico giovanile orientato a trascorrere serate di ballo, a partire da orario inoltrato nella stessa.
Esaminando il contenuto delle documentazione depositata in giudizio, emerge che nello spazio del “Teatro comunale” in questione si era provveduto a rimuovere dalla platea le sedute precedentemente realizzate per fare posto ad un’area di movimento, con divanetti, presumibilmente per attività musicali e danzanti, lasciando in “galleria” le sedute per procedere alla proiezione di eventi cinematografici per dare luogo, così, ad un’offerta differenziata, anche in orari non contemporanei, ai fruitori.
Per quel che riguarda le autorizzazioni impugnate, il Collegio rileva che quella n. 37/2007 del 4 ottobre 2007, fa riferimento ad attività di cinema e attività (generica) di pubblico intrattenimento, non esclusivamente riferita a musica e danza, e quella n. 180/2007 si riferisce anch’essa a trattenimenti musicali e proiezioni cinematografiche.
Ciò in coerenza con il disciplinare della gara aggiudicata alla società Porto srl – come riportato anche sul punto nella convenzione tra le parti del 27.9.2007 - che prevedeva, al relativo art. 2, che l’oggetto della gestione dovesse riguardare “a) Programmazione e proiezioni cinematografiche, con esclusione di film ‘hard’ o a ‘luci rosse’; b) Programmazione e realizzazione di eventi culturali e spettacoli, c) Programmazione e realizzazione di spettacoli di teatro; d) Altre attività anche a valenza sociale”.
Come si vede, quindi, l’oggetto delle autorizzazioni in questione, che nelle premesse proprio l’aggiudicazione di tale gara richiamavano, era molto vario e differenziato e non coincideva con il “prodotto” commerciale offerto dalla ricorrente, che si limitava a serate in discoteca.
Ne consegue che il ricorrente, sotto tale profilo, poteva vantare esclusivamente un interesse di fatto, non qualificato nel senso sopra illustrato, coincidente con la concorrenza “indiretta” che possono farsi tra loro esercizi che offrono generi differenti di intrattenimento lasciati alla libera scelta degli avventori, spesso non coincidenti per gusti e fascia generazionale di riferimento. L’amministrazione comunale, sotto tale profilo, ben può creare servizi indifferenziati che la cittadinanza può scegliere, senza per questo incidere su posizioni di monopolio allo svago serale a favore di esercenti che si trovano a gestire locali, per diverse ragioni, punti di ritrovo fino ad allora senza alternative di genere.
Per quel che riguarda la proiezione cinematografica, in particolare, la stessa non può certo definirsi prodotto omogeneo a quello che offre una discoteca, che si rivolge ad un mercato tutt’affatto diverso che chiede una partecipazione “attiva” alla serata, per cui, in tale caso, non poteva individuarsi una posizione di concorrenza tra le due attività idonea a legittimare il presente ricorso.
Per la parte non riguardante le proiezioni cinematografiche, considerato che le autorizzazioni n. 5, n. 6, n. 7, n. 10 del 2007 facevano riferimento generico a “Serate di intrattenimento”, il Collegio rileva che il ricorrente non abbia dimostrato che in esse si sia svolta attività di ballo assimilabile a quella di una discoteca, atteso che il riferimento alle “serate danzanti” richiesta dalla controinteressate faceva ritenere il riferimento ad un pubblico diverso e di fascia generazionale diversa rispetto agli avventori di una discoteca.
Che, quindi, l’esercizio gestito dalla Piper River srl abbia subito delle flessioni nella media degli incassi per il periodo preso in considerazione è circostanza riconducibile all’esistenza di una proposta alternativa che però non si era insediata nel medesimo segmento di mercato, dato che le due attrattive non offrivano i medesimi prodotti e si riferivano ad un pubblico differenziato ovvero che poteva, scegliendo liberamente, visti gli orari non coincidenti, usufruire di entrambe le proposte commerciali, dando luogo ad una concorrenza “indiretta” che non è idonea, sotto lo specifico processuale preso in esame, a configurare una posizione giuridica qualificata da parte del ricorrente.
In tal senso, perciò, il ricorrente non poteva invocare, per la sua “legitimatio ad causam”, una pretesa al monopolio delle offerte di svago serali nell’intero territorio del Casentino, dato che l’alternativa proposta dal Comune di Stia non incideva sul solo pubblico delle discoteche ma su un pubblico più vasto, offrendo un’alternativa alla mera serata in discoteca che poteva consentire, anche al pubblico tipico di tale forma di attrazione, di rivolgersi ad un settore differenziato.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’unica parte costituita tra quelle intimate e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, Sezione 2^ dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per carenza di interesse.
Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune di Stia le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore
Pietro De Berardinis, Primo Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2010


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento