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| n. 7-2010 - © copyright |
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 5 luglio 2010 n. 2984
Pres. Bianchi – Rel. Malanetto
Lavanderia Industriale ipelli srl (avv. Gallo) c. Azienda Ospedaliera
Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (avv.ti Picco, Scaparone) |
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1. – Giustizia amministrativa – Controinteressati – Contratti p.a. - Esclusione dalla gara – insussistenza – Eccezione – Avvenuta aggiudicazione.
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2. – Contratti p.a. – Offerta tecnica – Esclusione dalla gara – Parziale difformità offerta – Mancanza clausola a pena di esclusione – Aliud pro alio – Insussistenza.
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1. – Nel caso di impugnazione dell’esclusione dalla gara di appalto, non vi sono controinteressati cui notificare il ricorso, salvo che sia già intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, nel qual caso è necessaria la notifica all’aggiudicatario.
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2. – La parziale difformità di alcuni capi di abbigliamento prodotti in sede di gara rispetto a quanto richiesto dal bando, in mancanza di una clausola a pena di esclusione, può incidere sulla valutazione tecnica ma non può comportare l’esclusione dalla gara facendo ricorso al principio aliud pro alio
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