T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 2 luglio 2010 n. 2982
Pres. F.F. Goso – Rel. Graziano
Marietta (avv.ti Delzanno, Pittalunga) c.
Regione Piemonte ( avv. Chesta) e Comune di San Pietro Mosezzo |
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1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Mutamento destinazione area – Esclusione.
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2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Per adeguare PRG al P.A.I. – Esclusione.
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3. - Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche regionali d’ufficio – Immediata operatività – Stralcio disposizioni – Significato diverso.
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1. – La Regione, ai sensi dell’art. 15 comma 15 LR Piemonte n. 56/77 nell’apportare modifiche d’ufficio ad un piano regolatore, non può incidere sulle destinazioni di area che sono di competenza dei Comuni.
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2. – Posto che il P.A.I. non è una legge e che l’art. 15 comma 15 LR Piemonte n. 56/77 consente l’intervento correttivo della Regione per adeguare il piano regolatore alle prescrizioni di legge, non è ammissibile un intervento ex officio per l’adeguamento al P.A.I.
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3. – Con le modifiche ex officio la Regione introduce delle variazioni imperative ed immediatamente efficaci, mentre con lo stralcio di alcune parti, la Regione provvede al loro rinvio al Comune per una nuova riflessione.
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