T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 14 giugno 2010 n. 1486
Pres. P. Numerico - Est. G. Flaim
P. di M. V. Sas (avv.ti M. Loy, S. P. Satta e S. Zucca) c/ COMUNE DI SINNAI -
Responsabile Settore Ll.Pp. e Serv.Tecn. del Comune di Sinnai, Responsabile del
Procedimento Amministrativo, Direttore Lavori Appalto Scuola Media Amat di
Sinnai, Coordinamento Esecuzione Lavori Scuola Media Amat (avv. U. Piroddi); REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (n.c.) e nei confronti di -I. C. S. M. (n.c.); Ing G. B. (Direttore dei Lavori) e Ing R. M. (Coordinatore della sicurezza) (avv.ti A. G. Grimaldi e M. Lai) |
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Processo amministrativo – Giurisdizione – Aggiudicazione – Revoca – In caso di rifiuto dell’impresa di stipulare il contratto - Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.
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Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia relativa alla contestazione dell’atto della stazione appaltante di revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto dell’impresa aggiudicataria di prestarsi alla stipulazione del contratto di appalto per rivendicazioni contrattuali (nella specie, l'impresa ricorrente aveva contestato, dopo l'aggiudicazione, i prezzi stabiliti dall'amministrazione appaltante, ritenendoli 'non remunerativi' e fuori mercato nonché la mancanza di alcune lavorazioni che non sarebbero state previste in progetto).
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(1) In argomento, v. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 21 aprile 2010 n. 2254, in questa rivista, secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di impugnazione della revoca dell’aggiudicazione definitiva, quando i contrasti tra l’aggiudicatario e la Stazione appaltante abbiano iniziato a manifestarsi in fase antecedente alla stipula del contratto, nella forma di una serie di contestazioni sul progetto posto a base di gara, a prescindere dall’avvenuta consegna anticipata dei lavori. Infatti, quando la condotta dell’aggiudicatario in fase successiva alla consegna anticipata, sia stata valutata dall’amministrazione al solo fine di rimuovere il provvedimento di aggiudicazione e determinare un diverso esito della gara, con conseguente aggiudicazione ad altro soggetto, l’atto della stessa amministrazione non può qualificarsi come recesso, né come risoluzione del rapporto contrattuale, non ancora sorto, ma come esercizio del potere di autotutela. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 892 del 2008, proposto da:
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P. di M. V. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Loy, Salvatore Paolo Satta e Sara Zucca, con domicilio eletto presso Michele Loy in Cagliari, via Palestrina N.22;
contro
-COMUNE DI SINNAI - Responsabile Settore Ll.Pp. e Serv.Tecn. del Comune di Sinnai, Responsabile del Procedimento Amministrativo, Direttore Lavori Appalto Scuola Media Amat di Sinnai, Coordinamento Esecuzione Lavori Scuola Media Amat, rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Piroddi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N.94;
-REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, non costituita in giudizio;
nei confronti di
-I. C. S. M., non costituita in giudizio;
- Ing G. B. (Direttore dei Lavori) e Ing R. M. (Coordinatore della sicurezza), rappresentati e difesi dagli avv. Anna Grazia Grimaldi e Massimo Lai, con domicilio eletto presso Anna Grazia Grimaldi in Cagliari, via Alagon N.1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della REVOCA dell’AGGIUDICAZIONE dei LAVORI di ADEGUAMENTO della SCUOLA MEDIA “AMAT” di SINNAI-ISTANZA RISARCITORIA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sinnai;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli Ingg. Guido Basciu e Roberto Manovella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/03/2010 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Satta Salvatore per la ricorrente, Grimaldi e Lai per i controinteressati e Piroddi per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I lavori di adeguamento normativo della scuola media Amat di via Trento in Sinnai vennero aggiudicati all'impresa ricorrente PR-IN.EL.ID di Settimo S. Pietro con determinazione n. 254 del 26 maggio 2008 (€ 279.216, al netto del ribasso del 15,556% sull'importo a base d'asta di € 328.857, a corpo).
La ricorrente dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva nella procedura di scelta del contraente per l'esecuzione di lavori "a corpo" per € 269.470 è stata convocata più volte dal comune per la stipula del contratto:
-con una prima nota del 28 maggio 2008 (di comunicazione dell'aggiudicazione) "con invito a volersi rendere disponibile per la stipulazione di formale contratto di appalto in data che verrà successivamente concordata, previo i seguenti adempimenti entro 10 giorni dal ricevimento della presente (produzioni di certificazioni, polizze, DURC, costituzione fondo per spese contrattuali, costituzione cauzione definitiva pari al 10%, piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131 lett. c) del comma 2 del codice 163/2006,…)
-con una seconda nota dell'11 luglio 2008, con convocazione per il 18/7 ore 11.30;
-con terza e quarta nota del 17 luglio e del 18 luglio 2008, con convocazione per il 22/7 ore 10.
Inizialmente l’aggiudicataria manifestava l'impossibilità di presentarsi alla stipula; poi frapponeva ostacoli di ordine giuridico e materiale.
In particolare il rappresentante legale della società, Mura Valerio, si è presentato il 22 luglio in comune, innanzi al vicesegretario generale dott.ssa Aresu, ma si è rifiutato di apporre la propria firma sul contratto d'appalto, ritenendo che la sottoscrizione non poteva venire se non fosse stata preventivamente esperita l'attività di cui all'articolo 71 del d.p.r. 554/99 (verbale concordato ed elenchi prezzi unitari).
Immediatamente il responsabile unico del procedimento, p.i. Mereu, con nota del 23 luglio 2008 convocava per l'8 agosto 2008 il rappresentante dell'impresa ricorrente per la firma del verbale di cui all'articolo 71 del d.p.r. 554/99, peraltro evidenziando che "con la firma del verbale di consegna dei lavori in data 1/7/08 si è adempiuto a detta incombenza". In ogni caso si accettava di provvedere anche ad un atto distinto, di pari contenuto.
In data 8 agosto 2008 il signor Mura Valerio si è presentato in comune ma si è rifiutato di apporre la propria firma sul verbale di cui all'articolo 71 del d.p.r. 554/99, sostenendo che prima della firma di detto documento si sarebbe dovuto procedere alla "revisione dei prezzi e delle quantità mediante una perizia al progetto" (di un progetto chiaramente visionato ed accettato, a corpo, prima della formulazione dell'offerta) –cfr. verbale della riunione, depositato in giudizio dal comune al n. 34-.
Un nuovo tentativo è stato compiuto il 12 agosto 2008, con convocazione di una nuova riunione, presenti tutti (responsabile dell'area tecnica comunale, direttore dei lavori, responsabile del procedimento nonché rappresentante legale e direttore tecnico dell'impresa), ma l'esito non è mutato in quanto Mura Valerio, legale rappresentante della società, si è nuovamente rifiutato di firmare il verbale di cui all'articolo 71 comma 1 del d.p.r. 554/99 insistendo nella tesi che prima della firma di detto documento si sarebbe dovuto procedere alla "revisione dei prezzi e delle quantità mediante una perizia di progetto".
A sua volta il direttore dei lavori, ingegner Basciu, evidenziava, con nota dell'11 agosto 2008, sia al comune che all'impresa,una serie di mancanze/difformità rispetto alle prescrizioni del "Piano di sicurezza e coordinamento" rilevate in cantiere; inoltre si evidenziava che nessun programma esecutivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 45 comma 10 del d.p.r. 554 / 99, era stato consegnato dall'impresa alla direzione lavori; veniva quindi imposto l’ordine di mettere immediatamente in sicurezza il cantiere ottemperando a tutte le prescrizioni impartite dall'ingegner Manovella, responsabile della sicurezza.
Con nota successiva, sempre del Direttore dei lavori, del 12 agosto 2008, indirizzata al comune, dopo aver analiticamente illustrato tutte le mancanze e gli "inadempimenti" dell'impresa, in considerazione dell'intervenuta consegna, con obbligo di tempestivo inizio lavori, veniva proposta al RUP la risoluzione del vincolo negoziale, qualificandoli "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori" . In particolare si censurava:
-l'impresa non ha posto in essere, a tutt'oggi, alcuna lavorazione attinente la fornitura e posa in opera dei materiali di cui si ostina a non presentare, nonostante le reiterate sollecitazioni in questo senso, la compionatura: in particolare degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti dei servizi igienici;
-la canala metallica delle dorsali elettriche non è conforme a quanto previsto in capitolato;
-le tubazioni posate all'interno dei servizi igienici non risultano certificate per uso sanitario, come previsto in capitolato;
-l'impresa disattende le istruzioni e gli ordini impartiti da questa D.L. non dandone riscontro, né tantomeno corso;
-l'impresa mostra scarsa dimestichezza con le procedure dei lavori pubblici, disconoscendo e confondendo i ruoli di D.L., RUP CSE (artt. 124,127,128 del d.p.r. 554/99);
-il contenuto della segnalazione (per presunte incongruenze nel progetto) all'ingegner Meloni, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, è in pieno contrasto con l'articolo 3 del capitolato speciale (schema di contratto), con gli articoli 15 e16 del DM19 aprile 2000 n. 145 e con le dichiarazioni rese dalla stessa ditta sia in fase di gara, sia successivamente nel verbale di consegna dei lavori;
-nessun programma esecutivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 45 comma 10 del d.p.r. 554/1999, è stato consegnato dall'impresa alla direzione lavori, benché richiesto già in sede di comunicazione di consegna lavori.
Già in precedenza, con nota del 7 agosto 2008, anche il coordinatore per la sicurezza ingegner Manovella, proponeva al RUP e alla D.L., con nota trasmessa anche all'impresa, la risoluzione del vincolo negoziale, a seguito di elencazione delle rilevate mancanze/difformità dalle prescrizioni del piano di sicurezza, rilevate in cantiere in sede di sopralluogo avvenuto il 6 agosto 2008 e qualificate come "grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei cantieri" in quanto perdurante inadempienza dell'impresa alle disposizioni già in precedenza impartite.
In altra nota sempre del Coordinatore per l'esecuzione ingegner Manovella, di pari data 7/8/08, indirizzata al RUP e al DL si segnalava che l'impresa non aveva ancora provveduto a trasmettere il POS aggiornato con le indicazioni richieste; POS che deve essere verificato dal Coordinatore per la sicurezza.
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Si evidenzia che la consegna dei lavori, in pendenza della stipulazione del contratto era, infatti, nel frattempo intervenuta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 129 del d.p.r. 554 / 1999, concordemente, con verbale dell’1 luglio 2008, sottoscritto dalle parti, con conferma della prevista cessazione di tutti i lavori al 29 ottobre 2008, come da articolo 22 del capitolato speciale d'appalto-schema di contratto (i lavori, infatti, dovevano compiersi in 120 giorni naturali e consecutivi).
Ne discende che i lavori ebbero immediatamente inizio.
Fin da subito sorgevano però contrasti:
*sia per il Comune (cioè per inadempimenti dell’aggiudicatario/consegnatario provvisorio):
-per il rifiuto di procedere alla stipula del contratto da parte dell’impresa;
- per la mancata produzione del POS (piano operativo di sicurezza) aggiornato da parte dell’impresa;
-per inadempimenti in materia di sicurezza rilevati in cantiere dal Responsabile ;
*sia per l'aggiudicatario definitivo (per asseriti inadempimenti comunali):
- richiesta di applicazione dell'articolo 71 3° comma del d.p.r. 554/1999, che recita “in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori”;
-richiesta di differire la stipula, opponendo contestazioni (sulle tipologie di lavori e misure) e chiedendo revisioni prezzi e perizie (strumenti tutti non ammissibili in questa tipologia di appalto –a corpo- oltretutto dopo aver accettato la partecipazione ad una gara, definita in tutti i suoi presupposti sia quantitativi/qualitativi che economici, accettata con un prezzo/corrispettivo globale "a corpo".
L’Amministrazione, inoltre, rilevava anche ulteriori inadempimenti (rilevata presenza in cantiere di soggetti non dipendenti della ditta, -che l'impresa in sede di giudizio giustificava con la stipula di un contratto di subappalto, ma inferiore alla soglia del 2% prevista all'articolo 118 11° comma del codice 163 / 2006, che sarebbe stato stipulato il 10 luglio 2008; peraltro tale contratto di subappalto è stato notificato al direttore lavori ing. Basciu solo il 14 novembre 2008 (cioè addirittura dopo la disposta revoca dell'aggiudicazione e l'intervenuta nuova aggiudicazione all'impresa Marras, che seguiva in graduatoria).
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In definitiva, a conclusione di questo rapido ma intenso contraddire, in data 14 agosto 2008 il dirigente dell'area tecnica, ing. Meloni (relativa comunicazione all'impresa ricorrente con raccomandata ricevuta il 22/8/2008), disponeva la revoca dell'aggiudicazione, atto qui impugnato, su proposta del responsabile unico del procedimento del 13/8.
Parimenti, con il medesimo provvedimento, veniva disposta l’escussione della cauzione provvisoria di cui alla polizza fideiussoria, nonché la segnalazione della revoca all'autorità di vigilanza sui lavori pubblici; inoltre la direzione lavori veniva incaricata della redazione dello stato di consistenza e della liquidazione delle opere eseguite a seguito del verbale di consegna provvisoria.
Successivamente il comune, in data 29 ottobre 2008, ha proceduto alla nuova aggiudicazione al secondo classificato (impresa Marras, il 29.10.08), che ha concluso i lavori il 16 aprile 2009 (cfr. certificato di regolare esecuzione del 27.5.2009, dep. Comune n. 71 del 12.2.10).
Il Comune ha provveduto a redigere lo “stato di consistenza” delle opere eseguite (in forza di consegna) dall’impresa ricorrente, quantificate (e pagate) in euro 29.295 ( importo successivamente rettificato in euro 33.353, il 23.10.2008 dalla Direzione Lavori).
Successivamente l’impresa ricorrente ha notificato il 27.10.2008 all’Amministrazione “recesso” ex art. 109 del Dpr 554/1999, norma che prevede, al 3° comma: “Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti (60 gg.), l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.”
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Con ricorso consegnato per la notifica il 13 novembre 2008 l'originario aggiudicatario revocato, ha impugnato la determinazione di revoca dell'aggiudicazione del 14 agosto 2008 e accessori, nonché di tutti gli atti presupposti (verbali delle riunioni dell'8 e del 12 agosto 2008; nota del direttore dei lavori del 13/8/08; nota del 28/7/08; nota del coordinatore per la sicurezza del 4/8/08 e del 7/8/08; nota del 13/8/08 del responsabile del procedimento); inoltre è stata impugnata la nuova aggiudicazione in favore della seconda classificata, nonché il verbale di consegna lavori al nuovo aggiudicatario e gli atti attestanti lo stato di consistenza del cantiere; infine si è impugnata anche la nota del 7/11/08 del responsabile dell'area tecnica con la quale è stato intimato alla ricorrente il ritiro dei materiali di sua proprietà ancora presenti in cantiere; nonché ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, collegato o dipendente da quelli impugnati.
Queste le censure:
1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 71 del d.p.r. 554/1999 e dell'articolo 93 del decreto legislativo 163/2006 - violazione della lex specialis di gara -eccesso di potere per pretestuosità dei motivi - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - sviamento;
2) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1-7-8-10 della legge 241/1990 e dell'articolo 97 della costituzione - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, giusto procedimento e contraddittorio dell'azione amministrativa - sviamento;
3) violazione dell'articolo 109 del d.p.r. 554/1999 e dell'articolo 1 della legge 241/1990 - violazione dei principi di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.
In ricorso si richiede anche risarcimento e la quantificazione di un maggior rimborso per opere eseguite e precisamente:
-il 10% a titolo di risarcimento;
-euro 127.263 per opere eseguite (asserito stato di consistenza cantiere).
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Si sono costituiti in giudizio sia il Comune che, autonomamente, il Direttore Lavori ed il Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione; tutti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia sorta successivamente alla definizione della procedura di scelta del contraente (aggiudicazione) e correlata ad inadempimenti dell'impresa, che assumono precisi connotati di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. La disposta revoca dell'aggiudicazione, in tal modo contestualizzata, non rientrerebbe nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo.
In ogni caso le difese dell'amministrazione e degli ingegneri hanno sostenuto, anche nel merito, la piena legittimità del provvedimento assunto, in considerazione:
-dell’elemento essenziale della qualificazione dell'appalto (a corpo e non a misura), con corrispettivo predeterminato ed accettato espressamente con la dichiarazione di partecipazione/offerta alla gara, ove la ricorrente espressamente attestava "di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto" (il ribasso era del 15,556% sull'importo di € 319.111), ai sensi dell'articolo 71 d.p.r. 554/99; anche il contratto successivamente stipulato con l'impresa Marras, sul punto all'articolo 3.3 disponeva esplicitamente "il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'articolo 53 quarto comma del codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.p.r. 554 / 1999, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori" (analoga previsione figura nello schema di contratto predisposto dall'amministrazione per la stipula con l'impresa ricorrente);
-delle gravi inadempienze connesse alla fase post-aggiudicazione, di esecuzione dei lavori avviata con la consegna provvisoria urgente.
All' udienza del 17 marzo 2010, udite le parti, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
L'Impresa ricorrente ha contestato, dopo l'aggiudicazione, i prezzi stabiliti dall'amministrazione appaltante, ritenendoli "non remunerativi" e fuori mercato nonché la mancanza di alcune lavorazioni che non sarebbero state previste in progetto (cfr. note del 17 luglio 2008; dell’ 1/7/2008; del 2/7 / 2008; 4/7/2008).
Il contratto era a corpo, con prezzo globale prefissato ed accettato (con ribasso del 15,556% per complessivi euro 279.216,15), insuscettibile di modifiche qualitative o quantitative –per voci e/o misure-; le opere risultavano dettagliatamente descritte nel progetto e nel capitolato specificamente accettati in sede di offerta.
L’impresa si è rifiutata anche di sottoscrivere il contratto (8 e 12 agosto 2008), dopo ripetuti inviti da parte dell’Amministrazione.
La condotta dell’impresa ha determinato un grave disservizio per il Comune con interruzione dei lavori già consegnati, analisi delle opere eseguite in forza di consegna, l’esame delle contestazioni contrattuali/progettuali, sopralluoghi per accertare le inadempienza di cantiere, redazione di stati di consistenza, nuova aggiudicazione, con coinvolgimento di un nuovo soggetto che aveva offerto un ribasso inferiore,..ecc., con allungamento dei tempi originariamente previsti per i lavori urgenti.
GIURISDIZIONE (eccezioni di controparti).
Effettivamente risulta che la controversia è sorta successivamente alla conclusione del procedimento, di evidenza pubblica, diretto alla selezione del contraente/aggiudicatario.
Si colloca, in particolare, in quella "fase intermedia" caratterizzata dal periodo intercorrente tra la disposta aggiudicazione “definitiva” e la stipula formale del contratto; fase nella quale già le reciproche pretese non sono più qualificabili come interesse legittimo, ma assumono già evidenti connotati di posizioni paritetiche, tra privato e amministrazione, e quindi di pieno diritto soggettivo (cfr. C.S. sez. V, 29 novembre 2004 )
Inoltre nel caso di specie va considerato un ulteriore rilevante dato che caratterizza la fattispecie e che rende ancor più rilevante quest'ultima caratteristica propria dei rapporti intersoggettivi: l'avvenuta “consegna” anticipata per l’avvio immediato dei lavori urgenti, al fine di concludere al più presto le opere di ristrutturazione previste in capitolato (in 4 mesi).
In sostanza in questa fase di transizione, benché anteriore alla stipula formale del contratto, assumono rilievo due aspetti:
a) l'avvenuta consegna provvisoria per il rapido avvio delle opere, urgenti in quanto correlate a rendere adeguata una struttura scolastica che avrebbe dovuto essere al più presto idonea ad ospitare le attività didattiche al fine di non pregiudicare l’anno scolastico; ciò ha comportato il sorgere, fin da quel momento (1.8.2008), di obbligazioni connesse e correlate all'avvio concreto delle opere, in sicurezza, con immediata decorrenza del termine per il computo della conclusione dei lavori (120 giorni); sotto tale profilo le posizioni delle parti assumono rilievo e consistenza di diritto soggettivo rientrando in una sfera connotata da comportamenti / adempimenti/ inadempimenti / obblighi / diritti;
b) l'obbligazione alla stipula del contratto, che consegue, di diritto, all’ intervenuta aggiudicazione -atto finale formale e sostanziale di conclusione della procedura ad evidenza pubblica di selezione del contraente per l'ente appaltante, che chiude la fase pubblicistica autoritativa- è una vera e propria pretesa dell'amministrazione ed il rifiuto del soggetto privato ad addivenire alla sottoscrizione del vincolo contrattuale non si giustifica, ancor più in un quadro di irragionevoli pretese di modifiche sostanziali (revisioni prezzi, perizie di variante) dello schema contrattuale, necessariamente coordinato al "progetto" a monte approvato e pienamente conosciuto, visionato ed accettato dal partecipante alla gara d'appalto (tramite la conoscenza degli atti fondamentali: bando, capitolato, elaborati tecnici progettuali,…). Ancor meno giustificata era la pretesa di opposizione alla sottoscrizione a causa della previa firma del verbale ex articolo 71 del d.p.r. 554 / 99, che l'amministrazione aveva già predisposto, anche in via autonoma (oltre che in fase di consegna).
Con l’inizio concreto dei lavori (per l'avvenuta consegna urgente, in considerazione della necessità di poter disporre al più presto della struttura scolastica adeguata) le posizioni delle parti private -come descritte nella parte in fatto- non assumono profili e connotati di interesse legittimo ma si qualificano in termini di diritto soggettivo, in quanto le questioni attengono ormai alla fase "esecutiva" del rapporto con la rilevanza delle posizioni di adempimento/inadempimento delle obbligazioni assunte con la consegna dei lavori (sia in materia di sicurezza, sia in materia di buona esecuzione, sia in materia di obbligazione alla stipula del vincolo conseguente all’aggiudicazione –contratto-).
Si evidenzia che, nel caso in esame, l’ appalto era "a corpo" e non a misura, e quindi ogni contestazione riferita a pretese economiche e/o di modifiche di materiali non poteva avere ingresso (quale causa di giustificato rifiuto), stante l'accettazione dell'importo qualificato espressamente come corrispettivo globale, insuscettibile di variazioni (cfr. art. 53 comma 4° del Codice 163/2006 “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” e art. 90 comma 5° del d.p.r. 554/1990).
In giurisprudenza si richiama, in materia del tutto affine, la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 29 novembre 2004 n. 7772 del 2004, che ha affermato l'insussistenza di giurisdizione (sia di legittimità che esclusiva) del giudice amministrativo dopo l’avvenuta conclusione del procedimento di selezione del contraente, con esplicitazione dei seguenti principi di diritto:
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di procedure a evidenza pubblica si limita alla fase di scelta del contraente, la quale si conclude con l'aggiudicazione definitiva, ma non riguarda la fase successiva.";
“Sfugge alla giurisdizione amministrativa per essere di competenza del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori pubblici per mancata stipulazione del contratto nel termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 109, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.”;
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e quella prevista dall'art. 6 comma 1, l. 21 luglio 2000 n. 205 si limitano alla fase di di scelta del contraente che si conclude con l'aggiudicazione definitiva (ed eventuale approvazione), senza riguardare anche la fase successiva, la quale termina con la stipulazione del contratto (ed eventuale approvazione), sicché per le controversie relative a quest'ultima fase occorre di volta in volta accertare la consistenza della relativa posizione coinvolta, essendo il criterio di riparto ancorato alla tradizionale distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi”;
“Allorché, disposta l'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione si limiti a prendere atto della volontà della società di sottrarsi alla stipulazione del contratto, ponendo in essere un atto paritetico di decadenza dall'aggiudicazione definitiva per inosservanza da parte della società dell'obbligo di prestarsi alla stipulazione, la relativa controversia coinvolge diritti soggettivi e non rientra, quindi, nella giurisdizione del g.a., anche in considerazione della circostanza che l'aggiudicatario in via definitiva, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione per la durata di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione, può pretendere lo scioglimento da ogni impegno, e tale posizione non può che qualificarsi di diritto soggettivo, in quanto il suo esercizio è rimesso unicamente al proprio potere potestativo, con conseguente soggezione dell'amministrazione”.
Anche la Corte di Cassazione (sez. un., 06 maggio 2005 , n. 9391 e 03 maggio 2005 , n. 9100) ha avuto modo di esprimersi sul punto affermando:
“In materia di appalto d'opere pubbliche, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto non v'è alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, ove l'accordo delle parti preveda l'impegno dell'impresa appaltatrice di accettare l'offerta di consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, allorché si discuta dell'inadempimento di quest'ultima rispetto a detto impegno e della risoluzione del rapporto (con conseguente incameramento della cauzione) dichiarata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 129, comma 7, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, siffatta controversia - essendo estranea alla tematica dell' aggiudicazione , ovvero del procedimento attraverso il quale la p.a. sceglie il proprio contraente - appartiene alla cognizione del giudice ordinario riguardando l'esecuzione del rapporto (sia pure anticipata rispetto alla piena efficacia dell' aggiudicazione stessa) “.
Certo non è applicabile al caso in esame la giurisprudenza in tema di revoca legittima di aggiudicazione, in forza di poteri autoritativi (come A.P. Consiglio Stato 05 settembre 2005 , n. 6, disposta per mancanza di adeguate risorse finanziarie, e analoghe). Peraltro la Cassazione ss.uu., in ordine alla revoca dell'aggiudicazione effettuata per sopravvenuti motivi di opportunità, fondati sulla diversa destinazione dei fondi assegnati, ritiene che la controversia rientri nell'ambito del “generale potere contrattuale di recesso (previsto, per i contratti di appalto di opere pubbliche, dall'art. 345 all. F della legge n. 2248 del 1865), sul cui esercizio sussiste la giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cassazione civile , sez. un., 17 dicembre 2008 , n. 29425) .
Un caso del tutto analogo a quello oggi in esame è stato trattato anche da T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 1278, che ha sostenuto in fattispecie di rifiuto dell’impresa alla stipula del contratto per rivendicazioni contrattuali, l’ inammissibilità , per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del ricorso proposto avverso l'atto di revoca dell'aggiudicazione di un appalto già effettuata in favore della ricorrente “in quanto la revoca per la sua natura impinge su una situazione di diritto soggettivo ormai consacrato in una regolare stipula del contratto, con la conseguenza che il gravame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”.
Per tutte le considerazioni esposte, sul ricorso va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa e contestualmente si individua il giudice ordinario come quello dotato del potere di cognizione.
Per la chiarezza della situazione al riguardo, tenuto conto della cospicua giurisprudenza formatasi su situazioni come quella prospettata, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
-dichiara competente il giudice ordinario, con assegnazione del termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio, in applicazione dell'articolo 50 del codice di procedura civile;
-condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controparti costituite delle spese di giudizio, quantificabili globalmente in € 10.000 (€ 5.000 in favore dell'amministrazione comunale e € 5.000 in favore della direzione lavori/sicurezza – ingg. responsabili)..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2010
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