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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 giugno 2010 n. 6018
G. Calvo Pres. U. De Carlo Est.
Autorità di Vigilanza Sulle Risorse Idriche e Sui Rifiuti (Avvocatura dello
Stato) contro la Regione Emilia Romagna (Avv.ti M.C. Lista, F. Mastragostino)


Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale - Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche – Natura e funzioni – Legittimazione attiva – Sussiste limitatamente agli atti assunti dai gestori di servizi idrici – Costituzione in ricorso avverso atto della Regione – Carenza di legittimazione - Sussistenza

L’Autorità di Vigilanza delle risorse idriche e sui rifiuti è stata soppressa ed al suo posto è stato insediato prima il Comitato per la Vigilanza dell’uso delle risorse idriche ( CO.VI.RI.) e poi la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ( CO.N.VI.RI.). Il Comitato prima e la Commissione poi non sono subentrati integralmente nelle funzioni prima attribuite all’Autorità. In sostanza si è voluto eliminare un organo che aveva assunto le caratteristiche di un’Authority ed al suo posto si è voluto creare un organismo con funzioni consultive e di vigilanza posto all’interno del Ministero dell’Ambiente cui si è data una limitata facoltà di proporre ricorsi giurisdizionali in virtù di quanto previsto al comma 7 dell’art. 161 del Codice ed in particolare di presentare ricorsi nei confronti di atti ritenuti illegittimi assunti dai gestori di servizi idrici. Peraltro la stessa Commissione non è stata ancora nominata poiché la designazione dei cinque membri è stata solo parziale. In una situazione siffatta deve ragionevolmente ritenersi che la Commissione non abbia la facoltà di impugnare un atto proveniente non da un gestore di servizi idrici, ma da una Regione, oltretutto in un momento in cui l’organo non è formalmente costituito non essendovi stata la nomina dei membri con decreto del Ministro dell’Ambiente. In una tale situazione di incertezza normativa e organizzativa sarebbe stato opportuno che la nuova costituzione fosse stata fatta direttamente dal Ministero dell’Ambiente sicuramente fornito di legittimazione, legittimazione di cui invece risulta priva in specie la Commissione


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 981 del 2006, proposto da: Autorità di Vigilanza Sulle Risorse Idriche e Sui Rifiuti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni 4;

contro



Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, piazza Aldrovandi 3;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del D.P.G.R. dell'Emilia Romagna n. 49 del 13.3.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori presenti gli avv.ti Zito dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e Cristiana Carpani, in sostituzione dell'avv. Mastragostino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



L’Autorità di Vigilanza delle risorse idriche e sui rifiuti proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il Decreto della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con cui era stato approvato il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
La Regione proponeva opposizione ai sensi dell’art. 10 DPR 1199\71 ed il ricorso veniva trasposto in sede giurisdizionale.
Successivamente per effetto di modifiche normative l’Autorità di Vigilanza delle risorse idriche e sui rifiuti veniva soppressa ed al suo posto veniva insediato prima il Comitato per la Vigilanza dell’uso delle risorse idriche ( CO.VI.RI.) e poi la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ( CO.N.VI.RI.) che si costituivano in giudizio dopo la loro costituzione.
Sul punto la Regione Emilia-Romagna poneva una questione preliminare circa la carenza di legittimazione attiva della Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che va esaminata prima di entrare nel merito del ricorso.
Afferma la Regione che non vi è una continuità tra l’Autorità che a suo tempo ha promosso il ricorso e la Commissione che ritiene di poter subentrare processualmente nei rapporti pendenti poiché non vi è successione in universum ius tra i due soggetti né tanto meno assorbimento.
L’Autorità di Vigilanza delle risorse idriche e dei rifiuti fu creata nel momento dell’originaria versione del T.U. sull’ambiente di cui al D.lgs. 152\06 e si poneva come sostituto di un organo che era previsto nella L. 36\94 ma con una serie di compiti molto più ampi definiti dall’art. 159 del Codice, con la previsione di una sua autonomia amministrativa e contabile e con l’espressa previsione della facoltà di proporre ricorsi innanzi al giudice amministrativo per i provvedimenti assunti in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del T.U.
Ulteriore specificazione delle funzioni dell’Autorità erano indicate in un D.M. attuativo del Codice che fu, però, dichiarato inefficace dal Ministero dell’Ambiente con comunicato del 26.6.06.
Successivamente il d,lgs. 284\06 ha modificato in alcune parti il Codice dell’Ambiente abrogando integralmente la disciplina dell’Autorità di Vigilanza delle risorse idriche e dei rifiuti e ricostituendo il vecchio Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e l’Osservatorio sui rifiuti.
Con il regolamento di cui al DPR 90\07 venne esplicitato che compito del Comitato era quello di vigilare sull’uso delle risorse idriche; le modifiche introdotte al Codice dell’Ambiente con il D.lgs. 4\08 attribuiscono al Comitato competenze di ausilio tecnico e consultivo in materia di adeguamento delle tariffe e funzioni di vigilanza sulla redazione dei piani di ambito con facoltà anche di proporre ricorsi giurisdizionali.
L’art. 9 bis D.L. 39\09 convertito in L. 77\09 ha soppresso il Comitato istituendo in sua vece la Commissione Nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche cui vengono trasferite le funzioni un tempo attribuite all’Autorità ma non in modo totale ma con un’indicazione specifica delle norme di legge nelle quali erano contenute.
Tra le norme del T.U. sull’Ambiente richiamate nella norma istitutiva della Commissione non vi è l’art. 160, che peraltro era stata in precedenza abrogata, la quale attribuiva una serie di competenza che facevano dell’Autorità di vigilanza un’Autorità indipendente prevedendo tra l’altro la facoltà di proporre ricorsi e di agire in giudizio.
Vi sarebbe quindi una carenza di legittimazione attiva da parte della Commissione poiché la stessa non sarebbe subentrata in modo integrale in tutte le competenze prima attribuite all’Autorità.
L’eccezione è fondata.
Il Comitato prima e la Commissione poi non sono subentrate integralmente nelle funzioni prima attribuite alla Autorità; se così fosse avvenuto sarebbe stato sufficiente prevedere l’estinzione dell’Autorità medesima prevedendo al suo posto l’istituzione del Comitato che subentrava in tutte le competenze e quindi in tutti i rapporti pendenti dell’Autorità, come normalmente avviene in caso di successione di enti.
Nel caso di specie vi è voluto eliminare un organo che aveva assunto le caratteristiche di un’Authority ed al suo posto si è voluto creare un organismo con funzioni consultive e di vigilanza posto all’interno del Ministero dell’Ambiente cui si è data una limitata facoltà di proporre ricorsi giurisdizionali in virtù di quanto previsto al comma 7 dell’art. 161 del Codice.
Questo è il testo della norma in questione: “I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6.
L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione , dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonchè dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.”
Si tratta della possibilità di presentare ricorsi nei confronti di atti ritenuti illegittimi assunti dai gestori di servizi idrici.
Va inoltre tenuto presente il fatto che l’art. 7 fa riferimento, per difetto di coordinamento legislativo, all’Osservatorio citato in passato nel precedente comma 6 ma oggetto di abrogazione da parte dello stesso D.L. che ha istituito la Commissione.
Inoltre la stessa Commissione non è stata ancora nominata poiché la designazione dei cinque membri è stata solo parziale.
In una situazione siffatta dove ragionevolmente deve ritenersi che la Commissione non abbia la facoltà di impugnare un atto proveniente da un gestore di servizi idrici, ma da una Regione, oltretutto in un momento in cui l’organo non è formalmente costituito non essendovi stata la nomina dei membri con decreto del Ministro dell’Ambiente.
Nell’atto di costituzione depositato dalla difesa erariale in data 11.3.2010 si dà atto della costituzione in giudizio da parte della Commissione in persona del legale rappresentante pro-tempore, ma in una situazione come quella descritta non è dato sapere chi sia il legale rappresentante pro-tempore.
In una tale situazione di incertezza normativa e organizzativa sarebbe stato opportuno che la nuova costituzione fosse stata fatta direttamente dal Ministero dell’Ambiente sicuramente fornito di legittimazione.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Le spese possono essere compensate poiché trattasi di decisione in rito.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione I,definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010



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