Felice Napolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
- U.T.G. Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
- Comune di Nola, non costituito;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Napoli prot. n. 36872/Area II/EE.LL. del 29.5.2009, con il quale, preso atto della dimissione di venti consiglieri comunali su trenta, si dispone la sospensione del Consiglio Comunale di Nola e si nomina il Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. Prefettura di Napoli e di Ministero dell'Interno;
Viste le produzioni delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente conseguiva l’elezione a Sindaco del Comune di Nola nella tornata elettorale del 2004;
- in data 8/4/2009 il Prefetto di Napoli convocava i comizi elettorali per il rinnovo degli organi elettivi nei giorni 6 e 7/6/2009 con l’eventuale ballottaggio il 20 e 21/6/2009;
- in data 29/5/2009, con atti autenticati dal Segretario comunale e depositati al protocollo comunale, 20 consiglieri (su 30 facenti parte del Consiglio comunale) rassegnavano le dimissioni dalla carica;
- nello stesso giorno, con decreto prefettizio prot. n. 36872 del 29/5/2009, veniva disposta la sospensione del Consiglio comunale e veniva nominato il Commissario per la provvisoria gestione dell’ente, ai sensi degli artt. 38, co. 8, e 141, co. 1, lett. b), n. 3, co. 3 e 7, del d. lgs. n. 267 del 2000;
- il ricorrente, con ricorso notificato l’8 e 9 giugno e depositato l’8/6/2009, contesta la propria rimozione forzata a distanza di pochi giorni dal termine istituzionale del proprio mandato;
- successivamente non è seguito il decreto ministeriale di scioglimento del Consiglio comunale, cessato per effetto del rinnovo delle elezioni amministrative;
- il ricorrente vanta la sussistenza e la permanenza di un interesse leso sotto il profilo morale dall’atto impugnato;
Rilevato che:
- la lesione prospettata dal ricorrente al prestigio ed all’immagine non risulta imputabile alla determinazione prefettizia, che non deriva da un giudizio di disvalore e non ha alcuna valenza soggettiva negativa, né tanto meno sanzionatoria, in quanto si preoccupa unicamente di salvaguardare la cura dell’interesse pubblico al regolare svolgimento e normale funzionamento dell’attività amministrativa;
- il dedotto pregiudizio è semmai riconducibile, sotto il profilo politico-amministrativo, non già al provvedimento prefettizio, quanto all’iniziativa posta a base del provvedimento stesso, e cioè alle dimissioni rassegnate dai consiglieri comunali, nonostante (o, probabilmente, proprio per) la imminenza delle consultazioni elettorali;
- tale imminenza non solo affievolisce oggettivamente l’interesse personale vantato dal ricorrente, ma influisce anche sull’esercizio della funzione autoritativa in quanto l’autorità prefettizia è chiamata a valutare la situazione complessiva ed adottare le conseguenti misure opportune nel brevissimo lasso di tempo imposto dalle circostanze;
- il ricorso in esame è stato presentato il giorno stesso delle elezioni ed appena tre giorni prima dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale;
Ritenuto pertanto che, ancor prima di evidenziare il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento, non censurabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che si manifesti una evidente illogicità ed ingiustizia, nonché la natura essenzialmente urgente e cautelare della determinazione prefettizia (cfr. Cons. St., sez. V, 28/7/2005, n. 4062), va rilevata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa la scadenza naturale del mandato ricoperto dal ricorrente;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione delle peculiarità e dell’esito processuale della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara l’improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario