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| n. 7 -2010 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 9 giugno 2010 n. 13340
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
F.lli Esposito S.r.l. (Avv. Corrado Diaco) c. Comune di Casoria (Avv.ti Mario D’Urso ed Antonio
D’Urso) c. Ufficio Territoriale del Governo di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli) |
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1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia atipica – Ex art. 1 septies D.L. 692/1982,– Natura – Carenza di lesività autonoma - Sussiste
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2. Processo amministrativo – Notifica ricorso – Presso domicilio dell’Amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato ex artt. 11 T.U. 1611/1933 e 9 L. n. 103/1979 – Costituzione in giudizio dell’Amministrazione – Sanabilità ex tunc della notifica
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3. Processo amministrativo – Notifica ricorso – Rinnovazione – Costituzione in giudizio – Sanabilità ex tunc della notifica – Efficacia
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4. Processo amministrativo – Informativa antimafia atipica – Notifica del ricorso – All’Ufficio periferico e non al Ministero – Legittimità – Sussiste – Ragioni
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5. Atti amministrativi - Informativa antimafia – Onere di istruttoria e di motivazione – Obbligo – Sussiste – Ragioni
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1. L’informativa antimafia atipica ex art. 1 septies D.L. 629/82 si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentale e, quale atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidonea a formare oggetto d'impugnazione giurisdizionale in via autonoma, per cui la sua capacità lesiva si concretizza soltanto con il successivo provvedimento comunale.
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2. La notifica del ricorso introduttivo del giudizio al T.A.R., proposto nei confronti di un’Amministrazione dello Stato o di un Ente pubblico rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, se fatta presso il domicilio reale dell’Amministrazione anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato come prescritto dagli artt. 11 T.U. 1611/1933 e 9 L. n. 103/1979, non comporta l’inammissibilità del ricorso ove l’intimato si sia costituito in giudizio, così sanando ex tunc la nullità della notificazione stessa (1)
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3. Viene sanato, con efficacia 'ex tunc', il vizio di nullità della notificazione dell'atto di impugnazione dalla costituzione in giudizio delle parti cui l'impugnazione è diretta o dalla rinnovazione della notificazione disposta dal giudice (2)
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4. È legittima la notifica del ricorso per l’impugnazione di un’informativa atipica ex art. 1 septies D.L. 629/82 effettuata all’Ufficio Territoriale del Governo e non anche al Ministero degli Interni, dal momento che il Prefetto nell’emanazione di informative antimafia esercita un potere funzionale e non delegato.
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5. L'informativa antimafia deve essere annullata quando sia affetta da difetto di motivazione e di istruttoria, fondandosi su circostanze di fatto che, pure considerate nella loro globalità, non sono in grado di far desumere l'esistenza anche solo di un tentativo di infiltrazione mafiosa. In particolare (come nella specie) il collegamento familiare, se in alcuni casi può assumere rilevanza e far presumere l'esistenza del collegamento criminale, richiede, tuttavia, l'esistenza a corredo di un quadro indiziario e fattuale particolarmente significativo.
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1. cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312; id. Sez. IV, 3 settembre 2001, n.4599; id., Sez. V, 10 maggio 1994, n. 450; id., Sez. IV, 13 febbraio 1984, n. 87. Adunanza Plenaria, 16 dicembre 1980, n. 52;
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3307; id., Sez. VI, 17 febbraio 1986, n. 121 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2987 del 2006, proposto da:
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F.lli Esposito S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Ferrara Anna , rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Diaco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, via dei Mille, n. 40;
contro
- Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore la Commissione straordinaria ai sensi degli artt. 143-144 d.lgs. 267/00, rappresentato e difeso dagli avv. Mario D’Urso ed Antonio D’Urso, con i quali elettivamente domicilia presso l’avv. Rosa Leggio in Napoli, via Monteoliveto n. 86;
- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 1;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della determinazione n. 12/06 adottata dal Comune di Casoria (Na) a firma del Dirigente p.t. V Settore a mezzo della quale sono revocate tutte le autorizzazioni rilasciate alla Impresa funebre F.lli Esposito Srl, notificata addì 15.3.2006; b) della nota dell’Ufficio TerritoriaIe del Governo di Napoli n. 200/Area 1 bis del 20.4.2005 emessa nei confronti della ricorrente società; c) se ed in quanto possa occorrere:
- della delibera n. 20 del 30.11.2005 della Commissione Straordinaria del Comune di Casoria, ivi compresi gli atti presupposti (parere reso da avvocato esperto in diritto amministrativo) se ed in quanto necessari;
- della nota del 4.4.2005 del Commissariato di P.S. di Afragola;
- della nota prot. 11410 dell’8.6.2005 a firma del Segretario Generale del Comune convenuto;
d) nonché di ogni atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. 12/06 del 13 marzo 2006 del dirigente del V Settore – Servizio commercio, notificata il successivo giorno 15 al legale rappresentante dell’impresa interessata, il Comune di Casoria revocava le autorizzazioni rilasciate alla impresa funebre F.lli Esposito s.r.l. ed in particolare l’autorizzazione n. 33/03 del 7 maggio 2003, per 1’esercizio di attività di agenzia di affari e commissioni per conto terzi nel settore servizio funebre, l’autorizzazione sanitaria n. 3044 del 7 maggio 2003 per l’autorimessa di carri funebri alla via P. Micca n. 10, l’autorizzazione dirigenziale del 10 novembre 2003, per condurre in esercizio l’attività di trasporti funebri, con mezzi propri, nell’ambito del territorio comunale, la comunicazione esercizio di vicinato prot. n. 10835 del 6 maggio 2003 per attività di vendita al dettaglio non alimentare alla via P. Micca n. 10 e la comunicazione di esercizio di vicinato prot. 10836 del 6 maggio 2003 per attività di vendita al dettaglio non alimentare alla via Delle Puglie n. 73.
Il provvedimento di revoca seguiva alla nota del 4 aprile 2005, Cat.Q.2.2/2005, con la quale il Commissariato P.S. di Afragola informava il sindaco del Comune di Casoria dell’esistenza di «una cointeressenza e un effettivo coinvolgimento operativo, nell’ambito dell’Impresa Funebre F.lli Esposito, di Di Paola Carmela, già destinataria di provvedimento di revoca di autorizzazione nel medesimo settore, come da determinazione dirigenziale n. 07/95, datata 8/3/2005, coniugata con Esposito Salvatore, già noto a codesto Ente», nonché alla comunicazione antimafia del 20 aprile 2005, prot. 200/Area 1 Bis, con cui il Prefetto di Napoli informava il Comune, ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 629/82, che sul conto della società F.lli Esposito s.r.l. sussisteva allo stato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
Come successivamente chiarito nel corso del presente giudizio, la citata determinazione n. 07/05 di revoca di autorizzazione a carico della ditta Di Paola Maria Carmela era stata adottata a seguito di informativa antimafia sul suo conto, resa con nota dell’U.T.G. di Napoli del 10 febbraio 2005, prot. n. 200/Area 1 Bis.
Col ricorso in esame la società F.lli Esposito ha impugnato il predetto provvedimento dirigenziale n. 12/06 di revoca delle autorizzazioni summenzionate, unitamente agli atti indicati in epigrafe, tra cui l’atto di indirizzo rivolto al competente dirigente dalla Commissione straordinaria al vertice del Comune di Casoria affinché fosse riattivato il procedimento di revoca delle autorizzazioni alla ricorrente, già due volte iniziato e poi archiviato senza l’adozione di alcun provvedimento.
Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sarebbero affetti da carenze istruttorie e motivazionali, contraddittorietà e sviamento di potere, in quanto, rispetto ai procedimenti in precedenza avviati e conclusi, non sarebbe intervenuta alcuna nuova istruttoria, il Comune avrebbe omesso di valutare autonomamente i fatti e, in ogni caso, non sarebbe esistito alcun elemento di collegamento con la criminalità organizzata.
Il ricorso, originariamente notificato (oltre che al Comune di Casoria) all’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli presso la sua sede in data 13 aprile 2006, e quindi depositato il 2 maggio 2006, è stato nuovamente notificato, il 17 maggio 2006, allo stesso Ufficio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli.
Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per difendere la legittimità del provvedimento impugnato e, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato correttamente presso l’Avvocatura dello Stato solo dopo la scadenza del termine di impugnazione.
La tardività della seconda notifica è stata eccepita anche dall’Avvocatura dello Stato nella memoria di costituzione per l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in cui ha altresì dedotto la tardività del gravame, con riferimento alla data di conoscenza dell’informativa prefettizia, ed il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, in quanto mero organo periferico del Ministero dell’Interno.
La ricorrente ha replicato con memoria depositata il 26 giugno 2006, sostenendo che la costituzione in giudizio dell’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato sanerebbe con effetto retroattivo il difetto di notifica e che l’evocazione in giudizio dell’organo periferico in luogo della amministrazione centrale, per il principio della inscindibilità della personalità giuridica dello Stato, non integrerebbe gli estremi dell’errore di identificazione del legittimato passivo.
La domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata respinta con ordinanza n. 1934 del 5 luglio 2006.
In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria con cui, evidenziando che l’informativa antimafia negativa nei confronti della F.lli Esposito sarebbe stata sostanziata dalla informativa prefettizia (nota U.T.G. di Napoli del 10 febbraio 2005) posta alla base della revoca dell’autorizzazione amministrativa nei confronti della ditta di Di Paola Maria Carmela, quale congiunta di Esposito Salvatore, e del connesso pericolo d’infiltrazione camorristica quali imprese entrambe riconducibili al predetto Esposito Salvatore, controindicato ai fini antimafia, ha reso noto che, nelle more del presente giudizio, l’informativa prefettizia a carico della ditta Di Paola è stata annullata per vizi istruttori e motivazionali, insieme al conseguente provvedimento di revoca delle autorizzazioni, con decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 285 del 26 gennaio 2010.
La ricorrente ha, perciò, concluso, ferme restando le censure proposte col ricorso, che, venuta meno la predetta informativa prefettizia, verrebbe meno e dovrebbe essere annullata anche la determina adottata dal Comune di Casoria oggetto di gravame.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente debbono essere esaminate le questioni processuali concernenti la domanda e la instaurazione del rapporto processuale, sollevate dalle parti resistenti.
Vanno disattese le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del gravame, rispettivamente sollevate con riferimento alla data in cui la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della informativa prefettizia ed al fatto che il ricorso, inizialmente notificato presso il domicilio reale dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, sarebbe stato nuovamente notificato presso l’Avvocatura dello Stato dopo che già era decorso il termine di impugnazione.
Quanto al primo aspetto, dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che dell’esistenza e del contenuto dell’informativa prefettizia la ricorrente era al corrente almeno dal 2-3 maggio 2005 (date in cui ne aveva preso visione ed estratto copia, come risulta dalla nota difensiva del 5 maggio 2005 nel procedimento di revoca dell’autorizzazione: doc. 13 della produzione di parte ricorrente); trattandosi, tuttavia, di una informativa antimafia resa ai sensi dell’art. 1 septies d.l. 629/82, la sua capacità lesiva si è concretizzata soltanto con il successivo provvedimento comunale.
Quanto al secondo aspetto, va osservato quanto segue.
L'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 ha esteso ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali l'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio amministrativo deve essere notificato, a pena di nullità, alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria alla quale è portata la causa (C.d.S., Ad. Plen., 6 giugno 1990, n. 5).
Costituisce principio generale del processo, e non soltanto del processo civile, quello secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, in quanto «se il vizio d'origine nell'atto è rimasto senza conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti, l'interesse ad una persistente rilevazione di nullità deve cedere di fronte alla realtà di una avvenuta sanatoria» (così C. Cost. n. 97 del 1967, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nei limiti in cui la norma escludeva la sanatoria della nullità della notificazione degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni qualora non fosse avvenuta presso la competente Avvocatura di Stato).
Ciò giustifica il prevalente orientamento secondo cui l’invalidità della notificazione effettuata nel domicilio reale dell’amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato, è sanata con effetto ex tunc dalla costituzione in giudizio della amministrazione irritualmente intimata (ex multis, C.d.S., sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 312; sez. IV, 3 settembre 2001, n.4599; sez. V, 10 maggio 1994, n. 450; sez. IV, 13 febbraio 1984, n. 87. Ad. plen., 16 dicembre 1980, n. 52), a prescindere dalla questione della sfera di applicazione della regola, testualmente riguardante i ricorsi nulli, piuttosto che la nullità della notificazione, dal r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (art. 17, co. 3: «la comparizione dell'intimato sana la nullità e la irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione»).
Nel caso in esame, lo scopo della realizzazione di un effettivo contraddittorio tra le parti può dirsi raggiunto, poiché l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio difendendo anche nel merito l’operato dell’amministrazione, dimostrando di essere in grado di esercitare il diritto di difesa, come in effetti lo ha esercitato.
Vero è che la rappresentazione in giudizio delle ragioni pubbliche è stata stimolata attraverso una nuova notificazione del ricorso, stavolta presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato; ma sarebbe paradossale riconoscere efficacia sanante ad una difesa “spontanea” da parte dell’amministrazione e negarla, invece, ad una difesa “sollecitata” dal privato mediante la reiterazione della notifica, seppur decorso il termine di impugnazione.
Se un dubbio può sorgere su una tale conclusione, esso è legato alla natura decadenziale del termine per proporre il ricorso giurisdizionale e dalla consumazione del potere di impugnazione che ne consegue: potendosi essere indotti a ritenere che, trattandosi di termine sottratto alla disponibilità delle parti, l’ammissibilità del ricorso richieda, comunque, che la costituzione del contraddittorio si realizzi entro quel termine, indipendentemente dal fatto che avvenga attraverso una valida notifica o mediante volontaria costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata, la quale, una volta spirato il termine, non potrebbe, comunque, accettare una invalida notificazione, anche se effettuata tempestivamente (TAR Campania Napoli, sez. I, 25 ottobre 1984, n. 519; id., sez. unica, 18 gennaio 1983, n. 12).
Si tratta, però, di una tesi risalente quanto minoritaria che non merita adesione, sia per le ragioni già esposte, sia perché sconfessata dal dato normativo.
A risolvere definitivamente ogni dubbio, infatti, soccorre la regola dell’art. 291 c.p.c.
Secondo il primo comma dell’art. 291 c.p.c. la rinnovazione iussu iudicis della notificazione nulla dell’atto introduttivo del giudizio impedisce ogni decadenza e, per costante orientamento giurisprudenziale, ciò avviene anche qualora la rinnovazione della notificazione sia effettuata spontaneamente dalla parte, anticipando quanto il giudice è tenuto a disporre.
La Corte di cassazione ha chiarito che la sanatoria (del vizio della originaria notificazione) riguarda anche il caso in cui la nuova notificazione sia intervenuta a termine ormai scaduto, in quanto essa, impedendo ogni decadenza, rende tempestiva la (primitiva) impugnazione (ex multis, Cass., sez. trib., 28 luglio 2003, n. 11623, relativa ad una ipotesi in cui la parte aveva assunto l’iniziativa della rinnovazione; Cass., sez. I, 29 novembre 2004, n. 22486; Cass., sez II, 26 marzo 2008, n. 7836); ciò coerentemente con la finalità della norma, che è proprio quella di salvaguardare gli effetti della prima notifica nulla mediante la sua rinnovazione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 291 c.p.c. anche al processo amministrativo – ora espressamente sancita dall'art. 46, comma 24, della l. 18 giugno 2009, n. 69 -, affermando, di conseguenza, che se la notificazione dell'atto di impugnazione è nulla il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio delle parti cui l'impugnazione è diretta o dalla rinnovazione della notificazione (C.d.S., sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3307; C.d.S., sez. VI, 17 febbraio 1986, n. 121).
Resta da esaminare l’ulteriore questione processuale concernente il fatto che evocato in giudizio è stato l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e non il Ministero dell’Interno, come ha rilevato l’Avvocatura dello Stato eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’organo periferico della amministrazione dell’Interno.
In base all'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, l'erronea individuazione dell'autorità amministrativa competente a stare in giudizio deve essere eccepita dall'Avvocatura dello Stato alla prima udienza con la contemporanea indicazione della persona cui l'atto doveva essere notificato, nel qual caso il giudice prescrive un termine entro cui rinnovare l'atto introduttivo; precisa la legge che «l’eccezione rimette in termini la parte».
L’erronea indicazione dell’organo convenuto in rappresentanza dell’amministrazione non dà luogo, dunque, ad inammissibilità del ricorso e non implica difetto di legittimazione passiva, ma una mera irregolarità rilevabile solo con le modalità e le conseguenze previste dalla norma testé citata.
Ne segue che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura dello Stato è priva di fondamento.
Occorre invece verificare se, essendosi l’Avvocatura dello Stato costituita in giudizio per l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e non anche per il Ministero dell’Interno, ricorrano o meno in concreto le condizioni perché il Tribunale assegni un termine alla ricorrente, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 260/58, perché provveda a rinnovare il ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno presso la stessa Avvocatura dello Stato.
La giurisprudenza, in particolare della Corte di Cassazione, ha più volte affermato che l’Ufficio Territoriale del Governo è privo d'autonoma soggettività e di capacità di resistere e di stare in giudizio, in quanto semplice ufficio periferico del Ministero dell'Interno, organo sovraordinato alla Prefettura ed unico competente ad esprimere la volontà dell'amministrazione rispetto ai terzi.
La medesima giurisprudenza ha ritenuto che tale principio soffra eccezione in tutti i casi in cui le articolazioni periferiche agiscano sulla base di un potere, non delegato ma funzionale, loro riconosciuto ex lege (Cass., sez. II, 24 settembre 2007, n. 19586; Cass., SS.UU., 14 febbraio 2006, n. 3117), il che avverrebbe, ad esempio, in tema di sanzioni per violazioni al codice della strada od in tema di sanzioni per violazioni alla normativa sugli assegni bancari, quando i Prefetti sono titolari di un autonomo potere, oltre che dispositivo, anche rappresentativo, in quanto abbiano essi stessi adottato ordinanze-ingiunzioni.
Nel caso, qui in esame, delle informative prefettizie antimafia c.d. atipiche o supplementari, emesse ai sensi dell'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, il potere di informativa in questione, originariamente spettante all’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, è successivamente stato attribuito al Ministro dell’Interno con facoltà di delega nei confronti dei Prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia (art. 2, comma 2-quater, del d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410).
Sebbene per tale ragione non possa certo affermarsi che le attribuzioni ex art. 1 septies d.l. 629/82 spettino ai Prefetti in via originaria, nondimeno la delega in questione, una volta esercitata con carattere di generalità, accresce la competenza della autorità prefettizia legittimandola ad agire con rilevanza esterna: gli elementi di fatto e le altre indicazioni utili di cui alla norma in questione sono raccolti, valutati e comunicati ai soggetti interessati dal Prefetto, al quale non può, dunque, negarsi né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale la natura di autorità emanante l’atto.
Tanto più ciò appare vero, in quanto lo stesso d.p.r. 6 giugno 1998, n. 252, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia, mostra di considerare il Prefetto come l’autorità naturalmente investita delle funzioni di verifica e di informativa antimafia, non soltanto ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, ma anche dell’art. 1 septies del d.l. 629/82, come emerge dal richiamo che alle disposizioni di quest’ultima previsione è effettuato nell’art. 10 (“Informazioni del prefetto”) del d.p.r. n. 252/98 (seppur al fine di limitare, al di fuori del caso delle procedure di appalto, la prassi di integrare le informazioni sulla sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa con ulteriori notizie circa i precedenti penali o di polizia dei soggetti controllati, prassi rammentata nella circolare del Ministero dell'Interno 18 dicembre 1998, n. 559, contenente istruzioni applicative del regolamento).
Gli uffici centrali dell’amministrazione dell’Interno restano, dunque, di norma estranei all’attività di prevenzione e cautela svolta localmente dalle Prefetture e voler imputare al Ministero gli atti posti in essere dal Prefetto ai sensi dell’art. 1 septies d.l. 629/82 si risolverebbe in una attribuzione che, alla luce di quanto detto, non trova idoneo riscontro nel dato normativo e fattuale.
Giova ricordare ancora che l’intimazione in giudizio della Prefettura non ha impedito alla Avvocatura dello Stato di difendere nel merito l’azione amministrativa, proprio perché questa azione appartiene non agli uffici centrali del Ministero ma alla Prefettura, in possesso di tutte le necessarie informazioni e alla quale spetta la decisione di emettere l’informativa supplementare in questa sede contestata.
Deve, pertanto, escludersi la necessità di rinnovare la notifica del ricorso introduttivo estendendola al Ministero dell’Interno.
2. Venendo al merito della vicenda, non è controverso che l’informativa prefettizia supplementare o atipica a carico della ricorrente società F.lli Esposito si basa sugli stessi elementi a fondamento della informativa prefettizia del 10 febbraio 2005 emanata nei confronti della ditta Di Paola Maria Carmela, in ragione della ritenuta sussistenza di una cointeressenza e di un coinvolgimento operativo nella ditta F.lli Esposito della Di Paola Carmela.
A tale conclusione l’autorità prefettizia risulta giunta sulla scorta delle dettagliate circostanze di fatto, di natura indiziaria ma nondimeno gravi, precise e concordanti, evidenziate nella relazione di servizio del 26 maggio 2005 redatta da agenti del Commissariato di P.S. di Afragola all’esito di un controllo presso la ditta Di Paola, che avvalorano l’ipotesi secondo cui la legale rappresentante della F.lli Esposito sarebbe stata una prestanome della famiglia Di Paola – Esposito e che non appaiono validamente contrastate mercé il semplice richiamo, nel gravame, a “buoni rapporti pregressi” e “rapporti di buon vicinato” tra le due signore, oltre all’assenza di un ruolo formale della Di Paola nella società F.lli Esposito o di contratti direttamente stipulati con la medesima società o terzi, data l’evidente incompatibilità che una formalizzazione di rapporti avrebbe avuto con il ricorso, invece, a soggetti interposti.
Quanto, tuttavia, ai possibili legami con la criminalità organizzata, nel corso del presente giudizio è stato documentato che l’informativa prefettizia a carico della ditta Di Paola è stata, nelle more, annullata con decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 285 del 26 gennaio 2010, che giudicando l’istruttoria condotta dall’amministrazione viziata da gravi lacune, ha ritenuto (evidentemente, allo stato degli atti) «immotivata e inattendibile la ricostruzione in base alla quale l’amministrazione è giunta ad affermare l’esistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa».
Essendo stata esclusa dal giudice di appello la rilevanza delle ragioni addotte, allo stato, per fondare un giudizio di controindicazione nei confronti della ditta Di Paola (seppure, si ripete, per insufficienze istruttorie e motivazionali che non precludono un rinnovo di quel giudizio, qualora emendabile dei vizi predetti), a fortiori quelle stesse ragioni non possono valere a pregiudicare l’odierna ricorrente.
Tanto basta per l’accoglimento della domanda demolitoria proposta col ricorso e l’annullamento, per l’effetto, della nota prefettizia e, per invalidità derivata, dei provvedimenti conseguentemente adottati dall’amministrazione comunale.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno, non quantificato né provato in giudizio e comunque non sorretto dal requisito della colpa dell’amministrazione, che va esclusa alla luce degli alterni esiti della vicenda giudiziaria che ha interessato la presupposta informativa antimafia a carico della ditta Di Paola,
3. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 2987/06) nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati .---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 14 e 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2010
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