T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 29 giugno 2010 n. 16449
Pres. R. Conti, est. A. Scafuri
Istituto Finanziario Mediterraneo S.p.a. (Avv. Ezio Maria Zuppardi, Maria Rita Collura
e Concetta Patti) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico) |
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Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Artt. 22 e ss. Legge 241/90 – Documenti in originale- Visione – Diniego – Illegittimità – Sussiste
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È illegittimo il diniego di accesso opposto dall’Amministrazione alla esibizione di documenti in originali in suo possesso (nella specie polize fidejussorie) dal momento che ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/90, il soggetto legittimato ad accedere alla documentazione amministrativa, ha diritto di prendere visione degli atti originali, dei quali ha potestà di acquisire la copia, ove ne proponga istanza, nè può l'amministrazione limitarsi ad esibire la copia degli atti stessi, con arbitraria limitazione del diritto di accesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2010, proposto da:
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Istituto Finanziario Mediterraneo Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Maria Zuppardi, Maria Rita Collura e Concetta Patti, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n.16;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale (avv. Guido Maria Talarico), con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia,81;
per l'annullamento del silenzio rigetto sulle istanze di accesso del 25-26 gennaio 2010 e del 12.2.2010 aventi ad oggetto i contratti di garanzia prestati dall’istituto ricorrente per i finanziamenti dei cd. Progetti AIFA 1 e 2;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto le memorie difensive;
Visto tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 il Cons. Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO in fatto che l’istituto ricorrente si duole del mancato riscontro alla sua istanza di acceso ex artt.22 e ss. della L.n.241/1990 alla documentazione in epigrafe indicata;
CONSIDERATO in diritto che:
- va premesso che il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto;
- l'interesse che sorregge il diritto di accesso è quello concretamente collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardino o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell'istanza;
- è indubbio che l’istituto ricorrente, avendo rilasciato le fideiussioni in questione ed essendo stata privato degli originali, ha un interesse giuridicamente rilevante a prenderne visione e copia e che quindi sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di accesso;
- l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, invero, l'obbligo dell'amministrazione di esibire i documenti che non siano espressamente esclusi e il caso di specie non rientra tra tali ipotesi tassative;
- d’altra parte la stessa Amministrazione ha riscontrato in modo favorevole l’originaria richiesta del 3.12.2009 indicando l’ufficio che aveva la materiale disponibilità della documentazione;
- per quanto riguarda i motivi ostativi (cfr. memoria di costituzione del 5.5.2010), si osserva che a nulla rileva l’opposto contenzioso in corso, laddove l’invocata esenzione ex art. 19 regolamento attuativo regionale della legge n. 241/1990 – non prodotto e riportato solo per stralcio – non può valere contro il disposto legislativo, senza tener conto di quanto eccepito – e non confutato – da parte attorea circa la portata della norma regionale, relativa alle sole ipotesi di tutela di interessi ivi esplicitamente indicate (pag. 3 memoria del 12.3.2010), tra cui non rientra quello di specie;
- del pari non può assumere rilievo la circostanza che gli atti de quibus siano stati emanati dallo stesso soggetto richiedente, odierno ricorrente, atteso quanto rappresentato da quest’ultimo in ordine all’attuale materiale indisponibilità (“eliminato dai propri archivi la stragrande maggioranza delle garanzie alcune delle quali non sono mai state restituite dai contraenti o dagli agenti”);
- tantomeno può assumere efficacia esimente l’avvenuto deposito nel collaterale processo monitorio, atteso la necessità di valutazione preventiva ai fini della difesa in giudizio e tenuto anche conto di quanto precisato dall’istituto ricorrente circa l’oggetto della richiesta circoscritto unicamente alla documentazione relativa ai progetti per i quali non ha ancora notizia di un contenzioso (memoria citata pag. 5);
- in definitiva non è dato al Collegio rinvenire ragioni che possano validamente frapporsi all’accesso alla documentazione richiesta dalla parte attrice;
- pertanto l’istanza di accesso è fondata e va accolta - per cui va ordinato alla Regione Campania di esibire gli atti di cui alle richieste del 25-26 gennaio 2010 e del 12.2.2010 in epigrafe indicate – con compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi.;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.VI
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe n. 1497/2010 e, per l'effetto, dichiara il diritto dell’Istituto Finanziario Mediterraneo S.p.A. ad accedere agli atti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2010
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