Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7 -2010 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 30 giugno 2010 n. 16463
Pres. A. Onorato, est. G. Nunziata
Papa Vittorio e Troncone Rita (Avv. Giovanni Paolozzi) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe
Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri,
Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci
e Gabriele Romano


1. Giurisdizione e competenza – Controversia – Occupazione sine titulo – Giurisdizione A.G.O. – Sussiste – Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Ordine di rilascio – Controversia – Preteso diritto alla prosecuzione del rapporto – Giurisdizione del Giudice amministrativo – Non sussiste

1. Sussiste la giurisdizione del A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati sine titulo, in quanto tali controversie si collocano all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale economica e popolare (1)

 

2. La controversia concernente l’impugnativa di un ordine di rilascio di un bene, nel quale l’interessato afferma la propria pretesa alla detenzione in base alla normativa sui rapporti di locazione, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

 

_________________________

 

1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. V, sentenza del 16 aprile 2010, n. 2005; id. sentenza del 6 aprile 2009, n. 1779; id. sentenza del 31 maggio 2007, n. 5867


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 10006 del 2003, proposto

dai Sigg. Papa Vittorio e Troncone Rita, rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Paolozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Centro Direz. Is.G1;

contro



Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato in Piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento n.8257 del 4/8/2003 del Comune di Napoli con cui è stato intimato il rilascio dell’alloggio condotto in locazione in Napoli – P.zza G. D’Annunzio n.16 (P.co Mila) – piano 5° - int.32.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.5512 del 2003 di accoglimento della domanda di sospensione in ragione del grave pregiudizio per parte ricorrente;
Vista la costituzione del Comune di Napoli;
Vista la memoria depositata dal Comune di Napoli;
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 17 giugno 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Espongono in fatto i ricorrenti di essere coeredi del defunto Papa Augusto e di condurre in locazione, giusto contratto stipulato il 4/5/1970, l’immobile oggetto del provvedimento impugnato, emesso sull’erroneo presupposto ch lo stesso fosse occupato senza titolo.
Il Comune di Napoli si è costituito per dedurre che l’immobile era stato trasferito al patrimonio indisponibile dell’Ente, di qui la diffida allo sgombero, e per eccepire il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse, dovendo la diffida essere seguita dall’ordinanza di sgombero.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO



1.Con il ricorso in esame parte ricorrente reclama il diritto ad occupare l’immobile.
2. In via preliminare il Collegio ricorda a stesso che di sovente (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 16.4.2010, n.2005; 6.4.2009, n.1779; 31.5.2007, n.5867) ha dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riguardo agli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente in mancanza di qualsivoglia titolo concessorio che, come tali, si collocano all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicché, per le controversie ad essi relative, non può valere la regola di riparto della giurisdizione elaborata dalla giurisprudenza per la testé detta materia.
2.1 Nella fattispecie in esame, tuttavia, evidenziato che non vi è alcuna concessione di bene in atto, dovendosi piuttosto far riferimento al criterio base di riparto quale imperniato sulla consistenza della posizione giuridica sostanziale fatta valere dall’attore (petitum sostanziale), il difetto di giurisdizione di questo giudice deve farsi derivare dalla circostanza che si ha riguardo ad un mero contratto di locazione, che parte ricorrente asserisce stipulato il 4/5/1970, e dunque ad un rapporto interprivatistico fondato su diritti ed obblighi corrispettivi, comec tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando neanche la circostanza che si tratterebbe di immobile trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli. Peraltro ragioni di uniformità nell’applicazione del diritto e di semplicità e chiarezza nella regola del riparto della giurisdizione inducono questo giudice ad aderire a questa autorevole indicazione, giudicando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso come proposto.
3. Per tali motivi deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2010


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento