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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 30 giugno 2010 n. 16480
Pres.
L. Nappi, est.
L. Pasanisi
Antonio Landolfo (Avv. Giuseppe Sartorio) c. A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda
Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)


Concorsi pubblici - Università - Assegnazione borsa di studio – Esclusione – Omessa produzione del certificato di famiglia da cui potere desumere posizione economica – Possibilità di ottenere tale requisito da altri documenti depositati – Illegittimità – Sussiste

È illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso per l’ottenimento di una borsa di studio per omessa produzione del certificato di stato di famiglia da cui procedere alla valutazione delle condizioni economiche patrimoniali dell’interessato, nel caso in cui tale requisito risulti comunque dagli atti depositati congiuntamente alla domanda di partecipazione al concorso: (nella specie, il ricorrente ha depositato modello ISEE dal quale si desume agevolmente la condizione economica dell’intero nucleo familiare).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 801 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Antonio Landolfo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Mille n. 16;

contro



A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici è domiciliata per legge in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:



1) del provvedimento, conseguito via web, di esclusione dal concorso indetto dall’A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, per l’assegnazione della borsa di studio per l' Anno Accademico 2009/2010;
2) della relativa graduatoria definitiva, resa pubblica il 3/12/2009, non ricomprendente il nominativo del ricorrente tra i vincitori del concorso in questione;
3) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Nonché, in sede di motivi aggiunti depositati in data 25 maggio 2010,
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) della disposizione n. 101 del 23/3/2010, a firma del Direttore Amministrativo dell’A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, con la quale è stata confermata l’esclusione del ricorrente dal concorso indetto per l’assegnazione della borsa di studio per l' Anno Accademico 2009/2010;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Vista la delibera n. 6 dell’8 marzo 2010 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale, con la quale la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126 D.P.R. n. 115/2002;
Vista l’istanza proposta dal difensore del ricorrente in data 1/6/2010, con la quale è stata chiesta la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute per patrocinio a spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva quanto segue:
- di avere partecipato al concorso indetto dall’A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, per l’assegnazione della borsa di studio per l' Anno Accademico 2009/2010, all’uopo effettuando le dovute operazioni di registrazione e presentando il relativo modulo domanda;
- che in tale modulo egli in particolare aveva dichiarato espressamente di essere già in possesso del numero di protocollo INPS dell’attestazione I.S.E.E. (n. 04475024), che il valore della scala di equivalenza era stato calcolato per un numero complessivo di tre persone (comprendente l’interessato, la madre pensionata e la sorella studentessa) e di essere orfano di un genitore;
- che successivamente egli aveva inoltrato, in data 30/9/2009, copia del modulo domanda già trasmesso, nonché del certificato di morte del genitore, del documento di riconoscimento e dell’attestazione I.S.E.E.;
- che tuttavia, con l’impugnato provvedimento, era stato escluso dal concorso in questione, con la seguente motivazione: «i redditi 2008 non sono quantificabili, in quanto il candidato non ha prodotto stato di famiglia con l’indicazione dello stato civile del genitore rimasto vedovo previsto dall’art. 14.6 del bando».
Il ricorrente deduceva quindi l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione con un unico, articolato, motivo di ricorso, rilevando che, ai sensi della stessa disposizione del bando richiamata dall’intimata amministrazione, la mancata produzione dello stato di famiglia (con l’indicazione dello stato civile del genitore rimasto vedovo) non sarebbe causa automatica di esclusione, ma dovrebbe essere valutata in base ai criteri generali fissati dal bando all’art. 4 ed inoltre che, nel caso di specie, sarebbero state comunque adeguatamente documentate le condizioni reddituali ed i componenti del “nucleo familiare convenzionale”, per cui la sua richiesta non avrebbe potuto avere esito negativo, sussistendo tutti i presupposti previsti dal bando.
2. L’A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione, sostanzialmente ribadendo che la mancata produzione dello stato di famiglia (con l’indicazione dello stato civile del genitore rimasto vedovo) costituirebbe causa automatica di esclusione dal concorso.
3. Con ordinanza n. 464 del 24/2/2010, questa Sezione, ritenendo il ricorso prima facie fondato in relazione alla dedotta, mancata, valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del candidato in base ai criteri generali previsti dal bando all’art. 4, accoglieva la domanda cautelare, ai fini del riesame.
4. Con i motivi aggiunti notificati il 20 maggio 2010 e depositati il successivo giorno 25, il ricorrente impugnava la disposizione n. 101 del 23/3/2010 dell’A.DI.S.U., con la quale era stata confermata, in sede di riesame, la sua esclusione dal concorso in questione, in quanto la mancata produzione del certificato di stato di famiglia, con l’indicazione dello stato civile del genitore rimasto vedevo, non consentirebbe di definire la consistenza del “nucleo familiare convenzionale” (cui farebbe riferimento l’art. 4 del bando) e quindi risulterebbe «impossibile per l’amministrazione procedere alla valutazione delle condizioni economico patrimoniali dell’interessato secondo i criteri generali fissati dal bando di concorso» (anche perché l’interessato non si sarebbe avvalso della possibilità di integrare, nei termini prescritti, la documentazione mancante).
Il ricorrente deduceva l’illegittimità di tale ulteriore provvedimento di esclusione con due distinti motivi di ricorso, da un lato evidenziando che l’Amministrazione non avrebbe potuto far altro che verificare la rispondenza del reddito relativo al 2008 del proprio nucleo familiare (pari ad euro 2.991,18) rispetto al limite massimo previsto dal bando (di euro 14.500,00) e, dall’altro, di avere presentato tutta la documentazione necessaria ai fini di una compiuta valutazione della propria situazione reddituale.
5. Alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, la causa veniva trattenuta per la decisione nel merito, sussistendone i presupposti di legge.
6. Alla luce di quanto precede, il ricorso introduttivo del giudizio è infatti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato è stato sostituito e superato dal nuovo provvedimento di esclusione, emanato con la disposizione n. 101 del 23/3/2010 (su cui si incentra ormai l’interesse del ricorrente), tale da rendere del tutto inutile qualsiasi pronuncia giurisdizionale sul punto (cfr. C.d.S., sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8966).
7. I motivi aggiunti sono invece fondati e devono essere accolti.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 4 del bando, il requisito del reddito deve essere documentato attraverso l’attestazione ISEE e non può superare il limite di euro 14.500,00. Inoltre, la scala di equivalenza riportata nell’attestazione ISEE deve essere calcolata in base al numero dei componenti il “nucleo familiare convenzionale” (per il quale si intende «quello composto dal candidato e da tutti coloro che, alla data di presentazione del modulo-domanda, risultino inclusi nello stato di famiglia anagrafico, anche se non legati da vincoli di parentela», ivi compreso «il soggetto con cui il genitore superstite eventualmente convive, in caso di candidato orfano di un genitore»).
Nella fattispecie in esame, l’interessato aveva tempestivamente presentato all’Amministrazione sia il modulo-domanda che l’attestazione ISEE, nei quali vengono rappresentati il nucleo familiare convenzionale (che risulta complessivamente composto solo da tre persone, senza la presenza di alcun altro soggetto) e la posizione reddituale per l’anno 2008 (inferiore al limite massimo previsto dal bando).
In applicazione della richiamata disposizione del bando, come dunque esattamente dedotto dal ricorrente con il primo motivo aggiunto, l’A.DI.SU. avrebbe dovuto, pur in mancanza del certificato di stato di famiglia con l’indicazione dello stato civile del genitore rimasto vedevo, verificare la rispondenza del requisito di reddito del nucleo familiare convenzionale del ricorrente (come risultante dagli atti e non contestato dall’amministrazione) rispetto al limite massimo fissato dal bando.
Inoltre, come dedotto con il secondo motivo, non sussiste una carenza documentale che l’interessato avrebbe dovuto integrare.
Dalla documentazione allegata al ricorso, risulta infatti che il ricorrente ha espressamente dichiarato nel modulo-domanda inoltrato via web in data 22/9/2009 di essere «già in possesso del numero di protocollo INPS dell’attestazione ISEE, che è 04475024» (ottemperando alla previsione di cui all’art. 4, co. 11, del bando, secondo cui «a pena di esclusione dal concorso, l’attestazione ISEE deve essere prelevabile in automatico negli archivi INPS per il 15 ottobre 2009»). Nel medesimo modulo-domanda, inoltre, vengono attestati il nucleo familiare e la condizione reddituale e lavorativa di ciascuno dei suoi tre componenti. Infine, il ricorrente ha comunque prodotto l’attestazione ISEE con raccomandata spedita il 30/9/2009.
L’impugnato provvedimento di esclusione è quindi illegittimo, sia perché, sul piano formale, l’amministrazione era in possesso della documentazione sufficiente per effettuare le valutazioni di sua competenza, sia perché, nella sostanza, il limite di reddito documentato è inferiore a quello massimo fissato dal bando.
In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie in esame, peraltro, la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed il suo difensore ha chiesto la liquidazione degli onorari e delle spese sostenute per il presente giudizio.
A tale riguardo, il Collegio – visti gli artt. 82, 130, 131 e 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – ritiene che la controversia non ha richiesto particolare impegno professionale e rilevante attività processuale e che gli importi spettanti al difensore devono essere ridotti della metà. Pertanto, appare congruo liquidare al difensore del ricorrente, a titolo di onorari, diritti e spese, la somma complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Tale somma complessiva, non risultando che sia stata anticipata dall’erario, deve essere corrisposta dall’A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, direttamente al difensore del ricorrente.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto annulla l’impugnata disposizione n. 101 del 23/3/2010.
Condanna la resistente A.DI.S.U. - Ateneo "Federico II" - Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, al pagamento, in favore del difensore del ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Referendario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2010



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