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| n. 7 -2010 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 22 giugno 2010 n. 2025
M. Nicolosi Pres. -
P. Grauso Est.
Delca Service di Corbo Antonietta & C. S.a.s. (Avv.
R. Botrugno) contro il Ministero della Difesa, (Avvocatura dello Stato) ed
il Ministero della Difesa Comando Militare Esercito "Toscana" (non
costituito) e nei confronti di Enter Price Service S.r.l. (Avv.ti E. Dalli
Cardillo, F. Ferrentino e L. Lentini) |
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1. Contratti della P.A. – Acquisizione in economia di
beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa -
Art. 5 del D.M. 16 marzo 2006 - Detta un criterio di priorità nell’invito
in favore delle imprese abilitate al mercato elettronico della P.A. ovvero
inserite negli elenchi dei fornitori – Si applica all’acquisizione di
servizi singolarmente individuati e non automaticamente anche nel caso di
unico lotto che ricomprenda una pluralità di servizi fra loro autonomi –
Iscrizione in un solo elenco – Sufficienza - Fattispecie
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2. Contratti della P.A. - Principio della pubblicità
delle sedute di gara - È senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara ivi
comprese le procedure di affidamento in economia – Quantomeno per la fase
di verifica dell’integrità dei plichi
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1. L’art. 5 del D.M. 16 marzo 2006, recante “Modalità e
procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di
organismi dell'Amministrazione della difesa” detta un criterio di priorità
nell’invito in favore delle imprese abilitate al mercato elettronico della
P.A., ovvero inserite negli elenchi annuali dei fornitori
dell’amministrazione. La norma è però suscettibile di piana applicazione
nella sola ipotesi in cui l’affidamento si riferisca all’acquisizione di
servizi singolarmente individuati, mentre non disciplina espressamente il
caso dell’affidamento in unico lotto che ricomprenda una pluralità di
servizi fra loro autonomi, benché in qualche misura complementari. In tale
evenienza (rinvenibile in specie) l’ordine di priorità stabilito dalla
disciplina regolamentare non può ritenersi violato ove l’amministrazione
procedente abbia rivolto l’invito a presentare offerte ad imprese, la cui
iscrizione nell’elenco copra almeno alcuno dei settori merceologici di
riferimento, a condizione che la scelta delle imprese da invitare non sia
affetta da irragionevolezza e sempre salva la successiva valutazione, da
operarsi in sede di esame delle offerte, circa l’idoneità
tecnico-patrimoniale del concorrente a svolgere in maniera utile ed
efficiente l’intero lotto di servizi e, in definitiva, circa la serietà ed
affidabilità dell’offerta medesima. È questa, infatti, l’opzione
ermeneutica che, in presenza di lotti unici non frazionabili, meglio
consente di attuare il principio della rotazione sancito per gli acquisti
in economia dall’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/06, evitando che
l’accorpamento dei servizi possa agire come fattore distorsivo della
concorrenza ma, al contempo, continuando a valorizzare il possesso
dell’iscrizione quale criterio preferenziale per la chiamata. Se, dunque,
la circostanza che la controinteressata sia iscritta nell’elenco dei
fornitori per i soli servizi di pulizia non rende, per ciò solo,
illegittima la sua partecipazione alla procedura, la medesima conclusione
vale, a maggior ragione, per la ricorrente principale, la cui iscrizione
abbraccia tutti i servizi richiesti dall’amministrazione, eccetto
l’attività di pulizia
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2. Il principio della pubblicità delle sedute di gara per
la scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è
senz'altro inderogabile in ogni tipo di gara ivi comprese le procedure di
affidamento in economia ex art. 125 Codice appalti, almeno per quanto
concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa e l'offerta economica, e la relativa
apertura
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2079 del
2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Delca Service di Corbo Antonietta & C. S.a.s., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avv. Renato Botrugno, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Riccardo Bianchini in Firenze, via Cavour 106;
contro
Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in
Firenze, via degli Arazzieri 4;
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Ministero della Difesa Comando Militare Esercito
"Toscana";
nei confronti di
Enter Price Service S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Eugenio Dalli Cardillo, Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Camporeggi 3;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
- del provvedimento di aggiudicazione
definitiva –non conosciuto- della gara bandita dal Ministero della Difesa,
Comando Militare Esercito “Toscana”– Ufficio Amministrazione per
l’affidamento in concessione in unico lotto dei servizi alberghieri per
foresteria, ristorazione, bar, pulizia locali, reception, gestione
attività sociali del Circolo Unificato dell’Esercito di Firenze.
Affidamento della gestione delle bouvette del Comando Militare Esercito
“Toscana”;
- per quanto occorre possa della lettera di invito nella
parte in cui non si conforma al principio di pubblicità delle sedute di
gara;
- di ogni atto e/o provvedimento antecedente, susseguente o
comunque connesso a quelli principalmente impugnati ivi compreso, ove
formalizzato, il contratto concernente l’affidamento dei servizi posti a
gara.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero
della Difesa e della Enter Price Service S.r.l.;
Visto il ricorso
incidentale proposto dalla Enter Price Service S.r.l.;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il dott. Pierpaolo Grauso
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 23-bis della
legge n. 1034/71, notificato il 10 dicembre 2009 e depositato in pari
data, la DELCA Service di Corbo Antonietta e C. S.a.s. (di seguito, DELCA
Service) – premesso di aver partecipato alla procedura indetta dal Comando
Militare Esercito “Toscana” per l’affidamento, relativamente all’anno
2010, dei servizi alberghieri, di ristorazione, bar, pulizia, reception e gestione delle attività sociali del Circolo Unificato
dell’Esercito di Firenze, e per l’affidamento della gestione della bouvette dello stesso Comando Militare Esercito “Toscana” –
esponeva che, non avendo ricevuto alcun riscontro circa l’esito della
propria offerta, aveva inoltrato istanza di accesso agli atti, apprendendo
dalla stazione appaltante che la procedura in questione era ancora
pendente; nell’imminenza della data di inizio dei servizi oggetto
dell’affidamento (1 gennaio 2010), essa ricorrente aveva quindi presentato
ulteriore richiesta di informazioni all’amministrazione procedente, la
quale, per le vie brevi, aveva reso noto che la gara si era conclusa con
l’aggiudicazione in favore dell’unica altra impresa – sconosciuta – che vi
aveva concorso. ricevuta tale notizia, e pur non conoscendo il nominativo
dell’impresa controinteressata, la DELCA Service si risolveva dunque ad
impugnare l’aggiudicazione definitiva, della quale chiedeva
l’annullamento, previa sospensiva. Con l’atto introduttivo del giudizio,
la ricorrente formulava altresì istanza volta al rilascio di misure
cautelari provvisorie inaudita altera parte.
Con decreto
presidenziale del 10 dicembre 2009, il tribunale disponeva l’acquisizione
di tutti gli atti della procedura di gara, anche allo scopo di integrare
il contraddittorio nei confronti dell’aggiudicataria; sospesa
interinalmente la procedura di affidamento, rimetteva inoltre le parti
dinanzi al collegio nella camera di consiglio dell’ 8 gennaio 2010, in
occasione della quale, tuttavia, la trattazione della domanda cautelare
veniva differita su richiesta della ricorrente, che si dichiarava
intenzionata a proporre motivi aggiunti.
Detta dichiarazione di
intenti veniva concretizzata con atto notificato il 16 e depositato il 25
gennaio 2010, mediante il quale la società ricorrente censurava, in via
preliminare, la stessa partecipazione alla gara dell’aggiudicataria Enter
Price Service S.r.l., il cui nominativo era frattanto emerso
dall’istruttoria. In immediata successione, era poi la controinteressata a
spiegare ricorso incidentale, avverso l’ammissione alla gara della
ricorrente principale, depositato il 4 febbraio 2010 ed anch’esso esteso
con la presentazione di ulteriori motivi, depositati il 16 febbraio.
Il susseguirsi di gravami incrociati faceva sì che, su istanza delle
parti, l’esame della domanda di sospensiva venisse di volta in volta
differito per la necessità di assegnare termini a difesa. Infine, la causa
veniva rinviata per la discussione di merito alla pubblica udienza del 20
maggio 2010, in esito alla quale il collegio decideva come da dispositivo,
depositato il 25 maggio.
DIRITTO
Come riferito in narrativa, la controversia
riguarda la procedura in economia indetta dal Comando Militare Esercito
“Toscana” per l’affidamento in unico lotto, dal 1 gennaio al 31 dicembre
2010, dei servizi alberghieri e di ristorazione, bar, pulizia dei locali, reception, gestione dell’attività sociali del Circolo Unificato
dell’Esercito di Firenze, nonché della gestione della bouvette dello stesso Comando Militare “Toscana”. In particolare, con l’atto
introduttivo del giudizio la ricorrente DELCA Service ha impugnato “al
buio” l’aggiudicazione definitiva del servizio, nonché la lettera di
invito, nella parte in cui non avrebbero fatto applicazione dei principi
generali in tema di pubblicità delle sedute di gara e di trasparenza ed
imparzialità del procedimento amministrativo, mentre, con l’atto di motivi
aggiunti, oltre ad estendere le predette censure alla mancata esternazione
delle ragioni poste dalla stazione appaltante a fondamento della selezione
delle offerte, ha inteso prioritariamente gravarsi nei confronti
dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria Enter Price Service S.r.l..
La controinteressata, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale –
poi arricchito da motivi aggiunti – avverso l’ammissione della ricorrente,
con il dichiarato intento di determinare l’improcedibilità per difetto di
interesse dell’impugnazione principale.
La natura delle questioni
sollevate impone di esaminare in via preliminare – e senza ordine di
priorità logico-giuridica – le censure mediante le quali ciascuna delle
contendenti mira a far accertare che la controparte è stata
illegittimamente ammessa alla gara, dovendosi escludere che possa trovare
applicazione l’effetto “paralizzante” invocato dalla ricorrente
incidentale ai fini di ottenere la declaratoria di improcedibilità del
ricorso principale. Qualora infatti, come nella specie, alla gara siano
ammesse le due sole offerte presentate dalle imprese in seguito coinvolte
nella lite, non si può affermare che l’interesse ad agire della ricorrente
principale venga meno in conseguenza dell’accoglimento del ricorso
incidentale proposto avverso la sua ammissione alla gara, e questo in
virtù della sopravvivenza dell’interesse “strumentale” vantato dalla
stessa ricorrente principale alla ripetizione della procedura, laddove le
censure rivolte nei confronti dell’ammissione della controparte/ricorrente
incidentale dovessero rivelarsi fondate (così Cons. Stato, A.P., 10
novembre 2008, n. 11, dal cui insegnamento non vi sono ragioni per
discostarsi).
Tanto precisato, i motivi di gravame reciprocamente
proposti dalle ricorrenti, principale e incidentale, avverso le rispettive
ammissioni alla gara indetta dal Comando Militare “Toscana” sono,
sostanzialmente, speculari: da un lato, DELCA Service – con i primi due
motivi aggiunti – sostiene che l’impresa aggiudicataria non avrebbe dovuto
essere invitata a presentare l’offerta, in quanto non iscritta all’Albo
Fornitori tenuto dalla stazione appaltante per nessuna delle categorie di
servizi oggetto dell’appalto, fatta eccezione per la pulizia dei locali;
il medesimo rilievo è svolto dalla Enter Price Service con riferimento
alla mancata iscrizione della DELCA Service nell’Albo Fornitori,
quantomeno in data anteriore alla predisposizione dell’elenco delle
imprese da invitare alla procedura ed alla trasmissione delle lettere di
invito (solo in epoca successiva DELCA Service avrebbe, infatti,
modificato il proprio oggetto sociale, allargandolo alle attività oggetto
dell’affidamento).
Le censure, che saranno esaminate congiuntamente,
sono reciprocamente infondate.
L’art. 5 del D.M. 16 marzo 2006,
recante “Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e
servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa”,
stabilisce, al comma terzo, che la scelta dell'impresa presso cui
effettuare l'acquisizione del servizio deve avvenire previa richiesta di
preventivi ad almeno cinque imprese, ed acquisizione di almeno tre
preventivi; le richieste di preventivi debbono essere inviate alle imprese
abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero a
quelle che abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate a seguito
della pubblicità di cui all’art. 8 dello stesso decreto (quest’ultimo
prevede che, entro il mese di gennaio di ciascun anno, con avvisi
pubblicati su almeno tre quotidiani, siano resi noti, ai sensi del
presente decreto, i settori merceologici per i quali gli organismi dotati
di autonomia amministrativa intendono fare ricorso all'acquisizione di
beni e servizi in economia durante l'anno). Soltanto laddove non siano
state individuate almeno cinque imprese abilitate al mercato elettronico
della pubblica amministrazione, ovvero non vi siano almeno cinque imprese
che abbiano richiesto di essere invitate, l'amministrazione può condurre
l'indagine mediante richiesta di preventivi a imprese comunque
individuate.
La disposizione, che detta un criterio di priorità
nell’invito in favore delle imprese abilitate al mercato elettronico della
P.A., ovvero inserite negli elenchi annuali dei fornitori
dell’amministrazione, è peraltro suscettibile di piana lettura nella sola
ipotesi in cui l’affidamento si riferisca all’acquisizioni di servizi
singolarmente individuati, mentre non disciplina espressamente il caso
dell’affidamento in unico lotto che però, come nella specie, ricomprenda
una pluralità di servizi fra loro autonomi, benché in qualche misura
complementari. In tale evenienza, ad avviso del collegio, l’ordine di
priorità stabilito dalla disciplina regolamentare non può ritenersi
violato ove l’amministrazione procedente abbia rivolto l’invito a
presentare offerte ad imprese, la cui iscrizione nell’elenco copra almeno
alcuno dei settori merceologici di riferimento, a condizione che la scelta
delle imprese da invitare non sia affetta da irragionevolezza (ad esempio,
perché l’imprenditore munito di iscrizione relativa ad un solo settore sia
invitato a discapito di quello iscritto in più settori, senza che
l’esclusione del secondo a vantaggio del primo sia adeguatamente
giustificata: ma non è di questo che si controverte nel presente
giudizio); e sempre salva la successiva valutazione, da operarsi in sede
di esame delle offerte, circa l’idoneità tecnico-patrimoniale del
concorrente a svolgere in maniera utile ed efficiente l’intero lotto di
servizi e, in definitiva, circa la serietà ed affidabilità dell’offerta
medesima. È questa, infatti, l’opzione ermeneutica che, in presenza di
lotti unici non frazionabili, meglio consente di attuare il principio
della rotazione sancito per gli acquisti in economia dall’art. 125 co. 11
del D.Lgs. n. 163/06, evitando che l’accorpamento dei servizi possa agire
come fattore distorsivo della concorrenza; ma, al contempo, continuando a
valorizzare il possesso dell’iscrizione quale criterio preferenziale per
la chiamata.
Se, dunque, la circostanza che la controinteressata Enter
Price Service sia iscritta nell’elenco dei fornitori per i soli servizi di
pulizia non rende, per ciò solo, illegittima la sua partecipazione alla
procedura, la medesima conclusione vale, a maggior ragione, per la
ricorrente principale, la cui iscrizione abbraccia tutti i servizi
richiesti dall’amministrazione, eccetto l’attività di pulizia (per inciso,
le certificazioni camerali in atti confermano che si tratta di attività
presenti nell’oggetto sociale della ricorrente da epoca anteriore
all’avvio della procedura de qua).
Venendo all’esame dei
rimanenti motivi di ricorso principale, con le censure dedotte nell’atto
introduttivo la DELCA Service lamenta che le fasi di apertura dei plichi
contenenti le offerte e verifica della documentazione prodotta dai
concorrenti, nonché di apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, non si siano svolte in seduta pubblica, in violazione dei
principi generali di pubblicità delle sedute di gara, di trasparenza ed
imparzialità del procedimento amministrativo, valevoli per ogni tipo di
procedura volta alla stipula di contratti pubblici.
La doglianza è
fondata.
Per consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza
amministrativa, il principio della pubblicità delle sedute di gara per la
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è senz'altro
inderogabile in ogni tipo di gara, almeno per quanto concerne la fase di
verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione
amministrativa e l'offerta economica, e la relativa apertura (fra le
altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11
maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388). E, del resto, che il
principio di pubblicità, così declinato, si applichi anche alle pur
semplificate procedure di affidamento in economia, lo si ricava con tutta
chiarezza dal citato art. 125 co. 11 D.Lgs. n. 163/06, che, nell’indicare
i principi ispiratori di dette procedure, menziona espressamente quello di
trasparenza, del quale la pubblicità costituisce ineludibile corollario
(risultandone in tal modo confermata l’affermazione contenuta nell’art. 2
del medesimo D.Lgs. n. 163/06, in forza del quale la pubblicità appartiene
al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di
affidamento di opere, servizi e forniture).
Alla luce di tali rilievi,
incorre dunque nella denunziata illegittimità la condotta
dell’amministrazione resistente, la quale ha proceduto all’apertura delle
buste contenenti le offerte ed alla verifica dei documenti ivi contenuti
in seduta riservata, anziché pubblica.
Alla violazione del principio
di trasparenza afferisce, altresì, il terzo motivo aggiunto
all’impugnazione principale, mediante il quale è dedotto l’assoluto
difetto di motivazione della preferenza accordata dalla commissione di
gara all’offerta presentata dall’aggiudicataria Enter Price Service. Anche
tale profilo di censura è fondato.
La copia del “verbale di
ricognizione preventivi” del 25 novembre 2009, in atti, attesta che il
seggio di gara, dopo aver provveduto all’apertura dei plichi “A” e ed alla
successiva apertura delle buste “B” (offerta tecnica) e “C” (offerta
economica), e passando all’esame delle offerte presentate da DELCA Service
ed Enter Price Service, ha dapprima verificato la conformità delle offerte
stesse ai requisiti di massima richiesti dalla lettera di invito, per poi
concludere che “l’offerta tecnico-economica più vantaggiosa per l’A.D. è
stata quella presentata dalla Ditta Enter Price Service SRL”; a tale
periodo segue, nel documento in questione, un omissis. Le
conclusioni della commissione non sono, tuttavia, assistite da alcun
supporto motivazionale, né è dato sapere se le ragioni della scelta siano
state volutamente celate nel documento reso disponibile al collegio:
nell’uno e nell’altro caso, il risultato non cambia, nel senso che la
mancata conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell’aggiudicazione
impedisce il controllo di legittimità sulla determinazione assunta, il cui
fondamento non è desumibile aliunde. Ne risulta palese la
violazione dell’obbligo di motivazione gravante in termini generali sulla
P.A., senza che l’omissione possa dirsi giustificata dal carattere
semplificato della procedura in questione, carattere che – lo si ripete –
non esime la stazione appaltante dall’esternare le ragioni delle proprie
scelte in forma comprensibile all’esterno.
In forza, e nei limiti, di
tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione principale proposta
dalla società DELCA Service deve essere accolta, con conseguente
annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.
Le spese di lite
seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, respinto il ricorso
incidentale, accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla gli
atti e provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente e
la controinteressata, in solido, alla rifusione delle spese processuali,
che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre al rimborso forfettario
delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo
Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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