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n. 7 -2010 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 8 giugno 2010 n. 282
M. Perrelli Pres. - I. Caso Est.
Ferrari V. (Avv. G. Manfredi) contro il Comune di Agazzano (Avv. F. Anteli) ed il Responsabile del Settore Politiche territoriali del Comune di Aguzzano (non costituito)


1. Edilizia ed urbanistica – Nozione di pertinenza – Vi rientrano solo i manufatti di dimensioni modeste e per questo inidonei ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio – Sanzione demolitoria per un portico - Legittimità

 

2. Autorizzazione e concessione – Mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale - Regione Emilia Romagna - Richiede la sola d.i.a. anche ove determini un incremento di carico urbanistico - Carenza della stessa. - Va sanzionata in via pecuniaria e non ripristinatoria

 

 

1. In materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire “pertinenza” solo i manufatti di dimensioni modeste e per questo inidonei ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio. In specie pertanto appare legittima l’applicazione della sanzione demolitoria per un “portico” realizzato in assenza di titoli abilitativi difatti, indipendentemente dalla possibilità di sua utilizzazione autonoma, è oggettivo e considerevole l’impatto sul territorio che deriva in via stabile dalla realizzazione di una struttura di superficie pari ad oltre 70 mq. e di altezza compresa tra 2,48 m. e 3,90 m..

 

2. L’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 dispone che “le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività”. L’art. 8, comma 1, della legge Reg. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 prevede che “salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività: a) …; b) …; c) …; d) …; e) …; f) …; g) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere; h) …”; il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “il Consiglio comunale con deliberazione procede entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono sottoposti a permesso di costruire”. Ne consegue che, in assenza di una determinazione di carattere generale del singolo ente locale (nella circostanza insussistente), il mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale, ovvero senza opere edilizie, richiede in ambito regionale la sola d.i.a., anche ove determini un incremento di carico urbanistico, sicché in specie la carenza della d.i.a. avrebbe dovuto essere sanzionata in via pecuniaria invece che con il ripristino dell’uso originario.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 306 del 2009 proposto da

Ferrari Vittoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Manfredi ed elettivamente domiciliato in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;

contro



il Comune di Agazzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Antelmi ed elettivamente domiciliato in Parma, via della Repubblica n. 97, presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi; il Responsabile del Settore Politiche territoriali del Comune di Agazzano;

per l'annullamento



- quanto all’atto introduttivo della lite - del provvedimento del Responsabile del Settore Politiche territoriali del Comune di Agazzano prot. n. 5298, r.o. n. 1209, in data 25 settembre 2009, con cui viene ordinata la demolizione del “portico” realizzato sul mapp. 25 del fg. 33 del Catasto terreni e viene altresì ordinato il “ripristino della destinazione d’uso dei locali situati al piano cantinato” del fabbricato insistente sul detto mappale;
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 27 novembre 2009 - del verbale di sopralluogo del Responsabile del Settore Politiche territoriali del Comune di Agazzano in data 24 settembre 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Agazzano;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 27 novembre 2009;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 25 maggio 2010 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



A seguito di sopralluogo effettuato in data 24 settembre 2009, il Responsabile del Settore Politiche territoriali del Comune di Agazzano accertava che sul mapp. 25 del fg. 33 del Catasto terreni era stato realizzato un “portico” con struttura in legno delle dimensioni di 12,25 m. per 6,24 m. (da pilastro a pilastro) e di altezza di 2,48 m. sottotrave e di 3,90 m. nel colmo della copertura, e si era inoltre dato luogo al cambio di destinazione d’uso, senza opere murarie, da cantina ad abitazione di un piano terreno/seminterrato di fabbricato a destinazione residenziale. Indi, richiamata la circostanza che detti interventi risultavano privi di titolo abilitativo, l’Amministrazione comunale ordinava al ricorrente, proprietario dell’area, la demolizione del “portico” e il ripristino della destinazione d’uso dei locali situati al piano cantinato del fabbricato (v. provvedimento prot. n. 5298, r.o. n. 1209, in data 25 settembre 2009, a firma del Responsabile del Settore Politiche territoriali).
Avverso il provvedimento comunale ha proposto impugnativa l’interessato. Oltre a dedurre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, egli lamenta l’errata applicazione di un regime sanzionatorio/ripristinatorio che è proprio degli interventi soggetti a permesso di costruire, mentre sarebbe stata nella fattispecie sufficiente la d.i.a., a fronte della riconducibilità del “portico” (da adibire al riparo delle due autovetture di famiglia) alla installazione degli impianti tecnologici o alle opere pertinenziali di cui all’art. 8, comma 1, lett. i) ed e), della legge reg. n. 31 del 2002 e della riconducibilità della nuova destinazione del piano cantinato alla fattispecie del cambio di destinazione d’uso senza opere di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), della legge reg. n. 31 del 2002. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Agazzano, resistendo al gravame.
Successivamente, con atto di “motivi aggiunti” depositato il 27 novembre 2009 il ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale di sopralluogo del 24 settembre 2009. Contesta, in particolare, la circostanza che il “portico”, per essere privo di tamponature, possa generare volume – e quindi costituire opera che incide sul territorio in misura superiore al 20% della volumetria del fabbricato di riferimento –, come erroneamente ipotizzato dal verbale. Conclude, poi, per l’annullamento degli atti impugnati.
L’istanza cautelare del ricorrente è stata parzialmente accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2009 (ord. n. 230/09).
All’udienza del 25 maggio 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Osserva il Collegio che, quanto – innanzi tutto – all’abuso inerente il c.d. “portico”, il ricorrente assume trattarsi di un manufatto che necessiterebbe di una semplice denuncia di inizio attività, la cui assenza non comporta quindi la sanzione demolitoria bensì quella pecuniaria. Viene richiamato a tal fine, in particolare, l’art. 8, comma 1, della legge reg. n. 31 del 2002, laddove include, tra gli interventi soggetti a d.i.a., le “opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’allegato alla presente legge” (lett. l) e la “installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti” (lett. i).
La questione è infondata.
Per costante giurisprudenza, in materia urbanistica, a differenza che nella materia civilistica, possono costituire “pertinenza” solo i manufatti di dimensioni modeste e per questo inidonei ad alterare in modo significativo l’assetto del territorio (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 gennaio 2010 n. 41); il che, indipendentemente dalla possibilità di utilizzazione autonoma del manufatto in esame, depone per la correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione comunale, a fronte dell’oggettivo considerevole impatto sul territorio che deriva in via stabile dalla realizzazione di una struttura di superficie pari ad oltre 70 mq. e di altezza compresa tra 2,48 m. e 3,90 m., mentre non assume rilievo l’eventuale non superamento del limite del 20% di volumetria rispetto al fabbricato principale, per essere tale ulteriore parametro (risultante dalla disciplina regionale) finalizzato alla determinazione delle dimensioni da valere in senso relativo – nei confronti cioè dell’immobile al cui servizio l’opera è destinata –, ferma restando tuttavia la necessità di tenere conto anche del fondamentale parametro delle dimensioni in senso assoluto, entrambi i criteri indispensabili per l’individuazione dei casi di pertinenza urbanistica (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2006 n. 3490) mentre solo quello “relativo” si presenta regolato in modo analitico dalla disciplina regionale. Né è pertinente il rinvio all’ipotesi della realizzazione di impianti tecnologici, nella fattispecie invero insussistente per un manufatto con funzione di mero riparo di mezzi o persone.
Non è meritevole di accoglimento neppure la censura imperniata sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In simili casi la natura vincolata dell’atto priva di utilità la partecipazione del privato, dovendo l’Amministrazione agire a seguito dell’accertata abusività dell’opera, senza margini di discrezionalità (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2010 n. 1277). In ogni caso, opererebbe la norma di chiusura di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, alcun elemento essendo emerso circa una possibile diversa conclusione del procedimento.
Quanto, poi, al mutamento di destinazione d’uso dei locali del piano cantinato, l’interessato assume ricorrere la fattispecie di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), della legge reg. n. 31 del 2002, sicché la carenza della d.i.a., e non del permesso di costruire, avrebbe dovuto essere sanzionato in via pecuniaria invece che con il ripristino dell’uso originario.
La questione è fondata.
Dispone l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 che “le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività”. Prevede, poi, l’art. 8, comma 1, della legge Reg. Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 che “salvo più restrittive previsioni di cui al comma 2, sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività: a) …; b) …; c) …; d) …; e) …; f) …; g) i mutamenti di destinazione d’uso senza opere; h) …”; il successivo comma 2, inoltre, stabilisce che “il Consiglio comunale con deliberazione procede entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a stabilire quali tra gli interventi di cui al comma 1, lettere b), e) e g), sono sottoposti a permesso di costruire”. Ne consegue che, in assenza di una determinazione di carattere generale del singolo ente locale (nella circostanza insussistente), il mutamento di destinazione d’uso c.d. funzionale, ovvero senza opere edilizie, richiede in ambito regionale la sola d.i.a., anche ove determini un incremento di carico urbanistico, effetto che impone – è vero – la corresponsione degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge reg. n. 31/2002 (“Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione … agli interventi … che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di: a) …; b) un mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali; c) …”), ma senza per questo incidere sulla tipologia di titolo abilitativo necessario, che si è visto trovare la sua esaustiva regolamentazione nel precedente art. 8. Né induce ad altra conclusione il disposto dell’art. 19 della medesima normativa laddove, al comma 1, stabilisce che “sono soggette a Denuncia di inizio attività (D.I.A.), se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all’intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera qualora comportino mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico urbanistico”, diverso essendo l’ambito di operatività delle «variazioni minori in corso d’opera» rispetto a quello dei cambiamenti di destinazione d’uso autonomamente realizzati, e libero essendo evidentemente il legislatore regionale, a fronte di situazioni differenziate, nel graduare l’impiego delle varie categorie di titoli edilizi, in esito a scelte discrezionali condizionate dal solo limite della non manifesta irragionevolezza, oltre che dai vincoli derivanti dalla legge statale.
E’ pur vero che nel verbale di sopralluogo viene richiamata l’ulteriore circostanza ostativa dell’altezza dei locali (2,30 m.) inferiore a quella prescritta per l’uso abitativo. Sennonché, l’atto impugnato pone a fondamento dell’ordine di ripristino della destinazione d’uso precedente la sola “…assenza dei titoli abilitativi a costruire …”, non anche la sussistenza di preclusioni di ordine igienico-sanitario né eventuali contrasti con le previsioni del piano regolatore, e neppure viene fatto rinvio a quel verbale, onde la motivazione del provvedimento repressivo restringe l’abuso a presupposti che si è visto inesistenti. Non è dunque possibile assegnare rilievo alle considerazioni in tal senso espresse dalla difesa dell’Amministrazione comunale, stante la notoria inammissibilità dell’integrazione postuma, in sede giudiziale, della motivazione dell’atto amministrativo attraverso la specificazione di nuovi elementi di fatto, principio che va mantenuto fermo anche dopo la dequotazione dei vizi formali operata dalla legge n. 15 del 2005 (v. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009 n. 6997 e 19 agosto 2009 n. 4993).
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla censura che investe l’ordine di ripristino della destinazione d’uso dei locali del piano cantinato, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite restano integralmente compensate, con declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui dispone il ripristino della destinazione d’uso dei locali del piano cantinato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Compensa le spese di lite e dichiara irripetibile il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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