REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 613 del 2010, proposto da: Abruzzese Trasporti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Spolverato, con domicilio eletto presso Debora Caldini in Firenze, via di Camporeggi, 3;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di Lucca; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Sgroi, Antonello Zaffina, Francesco Falso, Silvano Imbriaci, Patrizia Colella, con domicilio eletto presso Ufficio Legale I.N.P.S. in Firenze, via dei Vecchietti, N.13;
nei confronti di
Francesco Tempestini;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
l’accertamento del diritto all’accesso agli atti della Società ricorrente, previo annullamento del provvedimento n. 12918 prot. 4300/17.2.2010, comunicato in data 23.2.2010, con cui la Direzione provinciale dell’Inps di Lucca ha negato ad Abruzzese Trasporti il diritto di accesso agli atti posti alla base del verbale di accertamento n. 506 Isp. adottato dall’INPS – sede di Lucca il 16 dicembre 2009, prot. 115206/12.2009, e la condanna dell’Amministrazione convenuta a permettere l’esame e la copia dei documenti richiesti..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
con ricorso notificato il 24.3.2010 e depositato il successivo 21.4.2010, la società ricorrente - premesso di aver ricevuto un diniego alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata nei confronti dell’amministrazione adita – ha impugnato il provvedimento di diniego all’accesso n. 12918 del 17.2.2010, formulato dalla amministrazione, lamentando la illegittimità della condotta della amministrazione per violazione di legge e chiedendo l’accertamento del diritto alla ostensione.
Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Nel corso dell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il collegio che il diniego di accesso agli atti sia illegittimo.
Invoca l’amministrazione la inostensibilità degli atti in ragione della necessità di tutelare la riservatezza dei dichiaranti.
Osserva in proposito il collegio che la stringata motivazione del provvedimento può trovare solo parziale conferma nella legislazione attuale.
Invero, la società ricorrente è stata oggetto di un verbale di accertamento, dal quale è derivata l’applicazione di sanzioni. Le esigenze di difesa devono essere bilanciate con le ragioni di riservatezza invocate.
Ritiene in proposito il collegio che possa trovare applicazione il DM 757 del 4.11.1994, atteso che si verte in ipotesi in cui la conoscenza degli atti potrebbe essere causa di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro. Non vale, in proposito, quando addotto dai ricorrenti in merito alla inapplicabilità della norma, in ragione del fatto che la società sarebbe stata sanzionata per comportamento di lavoratori non alle proprie dipendenze, circostanza che, ad avviso della medesima società, precluderebbe l’applicazione della suddetta normativa. Invero, risulta dagli atti che la sanzione è stata contestata, tra l’altro, proprio per la dissimulazione del rapporto lavorativo, che sarebbe, in realtà, intercorrente con la ditta oggi ricorrente. Trova quindi applicazione il DM 757/1994.
Tuttavia, come detto, la norma va contemperata con le esigenze difensive, e, sotto tale profilo, l’INPS avrebbe dovuto compiere una valutazione in concreto della potenziale lesività delle dichiarazioni per i dichiaranti medesimi. In sostanza il diniego di accesso può essere giustificato (e motivato) nei limiti in cui in concreto le affermazioni siano in grado di svelare la identità dei dichiaranti.
Una volta omissate le parti utili ad identificare i dichiaranti, le restanti parti delle dichiarazioni poste a fondamento della sanzione devono ritenersi accessibili. Ciò, ovviamente, nei limiti della possibilità ontologica di tale scissione contenutistica. Sul punto, però, l’amministrazione nulla ha detto, limitandosi ad un generico riferimento alle ragioni di riservatezza.
Vi è quindi un vizio di motivazione e di istruttoria, che determina anche la violazione delle relative disposizioni, e, quindi, l’amministrazione dovrà valutare e motivare se in concreto vi siano parti dei verbali accessibili senza mettere a rischio il disvelamento della identità dei dichiaranti, che in astratto potrebbero essere oggetto di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro. In questi limiti, dunque, la pretesa è fondata.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, nei sensi ed ai fini appena indicati.
Si ritiene sussistere giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sezione prima – accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna l’amministrazione al riesame della istanza, al fine di verificare la parziale ostensibilità in concreto dei documenti, nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Riccardo Giani, Primo Referendario
Alessio Liberati, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2010