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| n. 6 -2010 - © copyright |
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO -
SEZIONE III - Sentenza 16 giugno 2010 n. 1891
Pres. Giordano -
Est. Simeoli
Istituto Policlinico San Donato S.p.a. ed altri (Avv. V.
Avolio /Regione Lombardia (Avv. V. Mameli) |
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Sanità pubblica - Strutture pubbliche erogatrici del
servizio sanitario - Impresa pubblica - Inconfigurabilità - Conseguenze –
Disciplina concorrenza- Inapplicabilità
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Le strutture pubbliche erogatrici di servizi sanitari non
possono essere considerate imprese pubbliche, in quanto l’attività
esercitata non è qualificabile quale attività economica di carattere
imprenditoriale. Di conseguenza alle strutture in questione non è
applicabile la normativa comunitaria inerente la tutela della concorrenza
e il divieto di aiuti di Stato(nella specie numerose strutture private
accreditate del SSN, eccepivano l’incompatibilità con il diritto
comunitario della normativa italiana che impone uno sconto percentuale
fisso sulla remunerazione delle prestazioni specialistiche e diagnostica
di laboratorio nei confronti delle sole strutture sanitarie private
accreditate determinando una discriminazione in danno delle stesse).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1235 del
2007, proposto da:
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ISTITUTO POLICLINICO SAN DONATO S.p.A. – Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Cod. Fisc. 05853360153), con sede
legale in San Donato Milanese (MI), Via Morandi n. 30, in persona del suo
presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI
S.p.A. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Cod. Fisc.
05849220156), con sede legale in Milano, Via Riccardo Galeazzi n. 4, in
persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO CLINICO
SAN SIRO S.p.A. (Cod. Fisc. 01977210150), con sede legale in Milano, Via
Monreale n. 18, in persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli,
ISTITUTO CLINICO SANT’AMBROGIO S.p.A. (Cod. Fisc. 00858290158), con sede
legale in Milano, Via Faravelli n. 16, in persona del suo presidente Prof.
Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO S.p.A. (Cod. Fisc.
08086250159), con sede legale in Vigevano (PV), C.so Pavia n. 84, in
persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO DI CURA
CITTA’ DI PAVIA S.r.l. (Cod. Fisc. 00182770180), con sede legale in Pavia,
Viale Parco Vecchio n. 27, in persona del suo presidente Prof. Avv.
Giuseppe Rotelli, ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.p.A. (Cod. Fisc. 00854080157),
con sede legale in Monza (MI), Via Zucchi n. 24, in persona del suo
presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA
S.p.A. (Cod. Fisc. 00226780138), con sede legale in Como, Via
Castelcarnasino n. 10, in persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe
Rotelli, ISTITUTO CLINICO PROF. “E. MORELLI” S.p.A. (Cod. Fisc.
00303270185), con sede legale in Pavia, Piazza XXIV Maggio n. 13, in
persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, ISTITUTO CLINICO
CITTA’ DI BRESCIA S.p.A. (Cod. Fisc. 00585540172), con sede legale in
Brescia, Via Gualla n. 15, in persona del suo presidente Prof. Avv.
Giuseppe Rotelli, POLICLINICO SAN MARCO S.r.l. (Cod. Fisc. 05946720587),
con sede legale in Osio Sotto - Località Zingonia (BG), Corso Europa n. 7,
in persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, POLICLINICO SAN
PIETRO S.p.A. (Cod. Fisc. 00468460167), con sede legale in Ponte San
Pietro (BG), Via Forlanini n. 15, in persona del suo presidente Prof. Avv.
Giuseppe Rotelli, ISTITUTO CLINICO S. ANNA S.p.A. (Cod. Fisc.
00298670175), con sede legale in Brescia, Via del Franzone n. 31, in
persona del suo presidente Prof. Avv. Giuseppe Rotelli, CASA DI CURA
AMBROSIANA S.P.A. (Cod. Fisc. 03463750152), con sede legale in Cesano
Boscone (MI), Piazza Mons. Moneta n. 1, in persona del suo legale
rappresentante avv. Grazia Maria Dente, CLINICA CASTELLI (Cod. Fisc.
00455110183), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 11, in persona
del suo legale rappresentante Ing. Andrea Moltrasio, CLINICHE GAVAZZENI
S.P.A. (Cod. Fisc. 00468520168), con sede legale in Bergamo, Via M.
Gaavazzeni n. 21, in persona del suo legale rappresentante dott. Giorgio
Ferrari, COF Lanzo Hospital S.P.A. (Cod. Fisc. 00192700136), con sede
legale in Lanzo Intelvi (CO), Località Monte Caslè, in persona del suo
legale rappresentante rag. Sergio Meschina, HABILITA S.P.A. (Cod. Fisc.
00765430160), con sede legale in Zingonia (BG), Via Bologna n. 1, in
persona del suo legale rappresentante dott. Roberto Rusconi, IGEA S.P.A.
(Cod. Fisc. 02031760156), con sede legale in Milano, Via Marcona n. 69, in
persona del suo legale rappresentante dott. Renzo Erba, CASA DI CURA
PRIVATA LE TERRAZZE S.R.L. (Cod. Fisc. 01994660122), con sede legale in
Cunardo (VA), Via U. Foscolo 6/b, in persona del suo legale rappresentante
sig. Donato Rita, CASA DI CURA QUARENGHI S.R.L. (Cod. Fisc. 00404280166),
con sede legale in S. Pellegrino Terme (BG), Via S. Carlo n. 70, in
persona del suo legale rappresentante dott.ssa Michèle Quarenghi, EUKOS
S.P.A. (Cod. Fisc. 13222010152), con sede legale in Milano, Via Pier
Lombardo n. 22, in persona del suo legale rappresentante dott. Generoso
Galluccio, CASA DI CURA SANTA RITA S.P.A. (Cod. Fisc. 09444340153), con
sede legale in Milano, Via Catalani n. 20, in persona del suo legale
rappresentante dott. Francesco Pipitone, CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.
(Cod. Fisc. 04774260584), con sede legale in Salice Terme (PV), Viale dei
Salici n. 35, in persona del suo legale rappresentante dott. Giuseppe
Croce Bermondi, CASA DI CURA VILLA GEMMA S.P.A. (Cod. Fisc. 00303450175),
con sede legale in Gardone Riviera (BS), Via Zanardelli n. 101, in persona
del suo legale rappresentante rag. Luigi Bersi, CASA DI CURA LA CITTADELLA
SOCIALE S.R.L. (Cod. Fisc. 00420630188), con sede legale in Pieve del
Cairo (PV), Via Avanza n. 8, in persona del suo legale rappresentante ing.
Giuseppe Arduino, ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI S.P.A. (Cod. Fisc.
00340810126), con sede legale in Castellana (VA), Via Gerenzano n. 2, in
persona del suo legale rappresentante dott. Luciano Angelici, POLICLINICO
DI MONZA Casa di Cura Privata S.P.A. (Cod. Fisc. 11514130159), con sede
legale in Monza (MI), Via Amati n. 111, in persona del suo legale
rappresentante dott. Giampaolo Vergani, CAM Centro Analisi Monza S.P.A.
(Cod. Fisc. 0967150152), con sede legale in Monza (MI), Via Missori n. 9,
in persona del suo legale rappresentante dott.ssa Maria Cristina Bozzola,
HUMANITAS MIRASOLE S.P.A. (Cod. Fisc. 10125410158), con sede legale in
Rozzano (MI), Via Manzoni n. 56, in persona del suo legale rappresentante
dott. Ivan Michele Colombo, DELTA MEDICA S.R.L. (Cod. Fisc. 01579220177),
con sede legale in Rozzano (MI), Viale Toscana n. 35/37, in persona del
suo legale rappresentante dott.ssa Grazia Russo, FLEMING RESEARCH S.R.L.
(Cod. Fisc. 04962000156), con sede legale in Milano, Via Bianca Maria n.
35, in persona del suo legale rappresentante dott. Carlo Roccio, ISTITUTO
LOMBARDO PER LA MEDICINA IPERBARICA S.R.L. (Cod. Fisc. 07458920159), con
sede legale in Milano, V.le Premuda n. 34, in persona del suo legale
rappresentante dott. Paolo Binda Zane, MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. (Cod.
Fisc. 01979600150), con sede legale in Milano, Via Fantoli n. 16/15, in
persona del suo legale rappresentante dott. Daniele Schwarz, CLINICA SAN
CARLO CASA DI CURA POLISPECIALISTICA (Cod. Fisc. 07410110154), con sede
legale in Paderno Dugnano (MI), Via Ospedale n. 21, in persona del suo
legale rappresentante dott.ssa Patrizia Bernardelli, ISTITUTO EUROPEO DI
ONCOLOGIA S.R.L. (Cod. Fisc. 08691440153), con sede legale in Milano, Via
Filodrammatici n. 10 e CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO S.P.A. (Cod. Fisc.
13055640158), con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10 in
persona del loro legale rappresentante dott. Carlo Ciani, FONDAZIONE
CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR (Cod. Fisc. 03064280153), con sede
legale in Milano, Via Olgettina n. 60, in persona del suo legale
rappresentante dott. Renato Botti, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
Vincenzo Avolio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Milano, viale Gian Galeazzo n. 16;
contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa
dagli avv. Valentina Mameli, Raffaela Schiena, domiciliata presso gli
uffici della avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi n.
22
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A.S.L. PROVINCIA DI BERGAMO, non costituita in giudizio;
I.C.P. - ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO, non costituiti in
giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
dell’efficacia,
- della Deliberazione della Giunta Regionale
n. VIII/4239 del 28 febbraio 2007, recante “Attuazione del comma 796,
dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e
prime integrazioni alla D.G.R. n. VIII/3776/2006 “Determinazioni in ordine
alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l’esercizio
2007”, pubblicata nel B.U.R.L. del 12 marzo 2007 nelle seguenti
parti:
A) punto 3, il quale dispone “di dare attuazione alla lettera o)
del comma 796 dell’art. 1 della l. 27.12.2006 n. 296 che prevede che
“dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private
accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto
del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento
degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del
Ministro della Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20
per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di
laboratorio dal medesimo decreto”, relativamente all’intero esercizio
2007, come segue:
- lasciando a disposizione delle ASL il 2% di sconto
dovuto dalle strutture private accreditate per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale per definire con gli erogatori in sede di
negoziazione 2007 degli specifici progetti finalizzati a risolvere
squilibri domanda offerta e criticità di durata dei tempi d’attesa;
-
dando mandato alle ASL, in sede contrattuale, di ridurre del 9% la quota
di risorse contrattabili per le prestazioni di laboratorio analisi e di
prevedere uno sconto del 9% che gli erogatori dovranno applicare alle
fatturazioni delle prestazioni di diagnostica di laboratorio; la
percentuale così applicata in termini di riduzioni contrattuali e di
sconto alle valorizzazioni calcolate sulla base del tariffario oggi in
vigore in Regione Lombardia è del 18% e non del 20% in quanto mediamente
il tariffario regionale, per quanto riguarda la branca di laboratorio
analisi, è superiore del 10% rispetto al DM 1996;
- le risorse
derivanti dallo sconto sulle prestazioni di laboratorio sono acquisite al
governo del sistema”;
B) Allegato 1 nella parte relativa a “Farmaci a
somministrazione diretta ospedaliera (File F)”, secondo cui “nei limiti
della complessiva compatibilità di sistema si conferma che la spesa per
tali farmaci possa crescere a livello regionale fino ad un massimo del 3 %
rispetto alla spesa sostenuta nel 2006. Ai fini del mantenimento
dell’equilibrio di sistema si definiscono, al fine del rimborso ai
soggetti erogatori, le seguenti soglie di regressione tariffaria:
-
fino ad un valore di produzione di File F pari al 98% rispetto al valore
2006, non si applica la regressione;
- se il valore di produzione è
compreso tra il 98% e il 103% rispetto al valore 2006, si applica la
regressione massima al 30%;
- se il valore di produzione è compreso tra
il 104% e il 110% rispetto al valore 2006, si applica la regressione
massima del 45%”.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il
dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La legge n. 296 del 2006 ha stabilito quanto
segue: A) all’art. 1, comma 796, lett. o), ha disposto che “fatto salvo
quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture
private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese
per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2
per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal
decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”; B)
all’art. 1, comma 796, lett. l), punto 2, ha richiesto alle Regioni la
presentazione di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci
innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l’acquisto dei farmaci.
2. Con il ricorso in esame le
società istanti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale
della Lombardia n. 8/4239 del 28 febbraio 2007, che ha dato attuazione
alla norma di cui alla legge statale 27 dicembre 2006, n. 296 in materia
di tariffe sanitarie. In particolare, costituiscono oggetto di
impugnazione due specifiche previsioni della citata deliberazione e cioè
il “punto 3” del deliberato e parte dell’Allegato 1. Con il “punto 3.”
della deliberazione n. 8/4239 la Giunta Regionale della Lombardia ha dato
attuazione all’art. 1, comma 796, lett. o) della legge statale n. 296/06,
il quale prevede che le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario
Nazionale, “praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal d.m.s. 22 luglio 1996,
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 150 della G.U. n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”. Il “punto
3.” indica quindi gli effetti operativi dell’attuato sconto. L’Allegato 1
alla citata deliberazione regionale viene invece impugnato limitatamente
alla sua parte inerente i “Farmaci a somministrazione diretta ospedaliera
(File F)”, ove si stabilisce che il rimborso ai soggetti erogatori avverrà
senza alcuna regressione fino ad un ammontare pari al 98% rispetto al
valore di farmaci erogati nel 2006, mentre si applicherà una regressione
tariffaria massima del 30% per il valore compreso tra il 98 e il 103%
rispetto al valore 2006 e la regressione massima del 45% per il valore di
produzione compreso tra il 104 e il 110%. Le doglianze mosse avverso il
“punto 3” della deliberazione gravata hanno ad oggetto da un lato, la
prima censura, un’ipotesi di violazione di legge, mentre le altre quattro
mirano a porre in luce la illegittimità costituzionale della norma di
legge statale cui la delibera regionale ha dato attuazione, ricavandone la
illegittimità derivata del provvedimento medesimo.
3. Le censure
sollevate dalle parti sono state già esposte nella sentenza non definitiva
n. 313/2008, con la quale la Sezione ha respinto il primo motivo di
ricorso e accolto il sesto motivo, per l’effetto annullando in parte qua
la impugnata deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.
8/4239 del 28 febbraio 2007, limitatamente alla parte dell’Allegato 1
inerente i “Farmaci a somministrazione diretta ospedaliera (File
F)”.
Per la restante parte, quella inerente ai motivi 2-5 di ricorso,
la Sezione ha ritenuto che l’art. 1, comma 796, lett. o) legge 296/06
presentasse, sotto distinti profili, dubbi non manifestamente infondati di
illegittimità costituzionale. Assumendo la relativa questione di
costituzionalità rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio,
poiché con la delibera impugnata la Giunta Regionale della Lombardia ha
dato specifica attuazione a detta disposizione normativa, il Collegio con
separata ordinanza (n. 30/2008) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della citata norma, con remissione degli atti alla Corte
costituzionale.
4. Con sentenza n. 94/2009, la Consulta ha respinto
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera
o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117, terzo comma, e 119 della
Costituzione.
5. Riassunto il presente giudizio, la controversia è
stata nuovamente discussa all’odierna udienza del 15 aprile
2010.
6. Orbene, la sopra riferita pronuncia della Consulta
comporta, con tutta evidenza, il rigetto dei restanti motivi di ricorso
non ancora scrutinati (secondo, terzo, quarto e quinto), con i quali le
ricorrenti evidenziavano specifici profili di contrasto tra la normativa
di legge citata e le norme costituzionali, mirando a far discendere dalla
incostituzionalità della norma di legge la illegittimità derivata
dell’atto amministrativo che ad essa aveva dato applicazione.
Sennonché
l’esito dell’incidente di costituzionalità non consente ancora la
definizione del presente giudizio.
7. Difatti, nella memoria
depositata il 1° aprile 2010, le società ricorrenti hanno chiesto al
Collegio di formulare domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee affinché quest’ultima possa valutare la
conformità della menzionata normativa italiana (che impone uno sconto
percentuale fisso sulla remunerazione delle prestazioni specialistiche e
diagnostica di laboratorio nei confronti delle sole strutture sanitarie
private accreditate determinando una discriminazione in danno delle
stesse) rispetto alle norme del Trattato, relativamente alla libera
prestazione dei servizi (art. 49 e 50), alla concorrenza (art. 81), agli
aiuti di stato (art. 87).
Si deduce a questi fini: - che il sistema
sanitario nazionale è un sistema composto da una pluralità di soggetti
pubblici e privati che, in condizione di parità tra loro, concorrono alla
erogazione di un servizio di interesse generale, con l’obiettivo di
elevare al massimo il livello di qualità ed efficienza dello stesso; -
che, in ambito comunitario, si è affermato il carattere economico anche
dei servizi di interesse generale, tra cui vanno ricondotti i servizi
sociali e sanitari, a prescindere dalle funzioni di solidarietà
eventualmente perseguite; - che costituisce attività economica qualsiasi
attività che consista nell’offrire beni o servizi su di un determinato
mercato; - che è esclusa l’applicazione delle norme sulla concorrenza
previste dal Trattato per le sole attività svolte da soggetti pubblici che
si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri; - che
la natura economica delle prestazioni sanitarie è costruita su di una
nozione estensiva della remunerazione intesa in senso rigorosamente
obiettivo, non occorrendo che il servizio sia pagato da coloro che ne
usufruiscono; - che la normativa in commento configura un aiuto di stato
in quanto non giustificato dalla necessità di compensare ulteriori costi
aggiuntivi che quelle imprese erano chiamate a sostenere.
Il Collegio
ritiene che la questione di “pregiudizialità comunitaria” sia destituita
di fondamento per le ragioni che seguono.
8. Il Trattato CE
riconosce agli Stati membri alcune aree di competenza riservata, per le
quali il diritto comunitario non può dispiegare i suoi effetti. Tra queste
rientra l’organizzazione dei propri servizi sanitari e di assistenza
sociale. Difatti, ai sensi dell’art. 168 TFUE, paragrafo 7, “l’azione
dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la
definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la
fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità
degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e
dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate”
(l’ex art. 152, paragrafo 5, TCE similmente prevedeva: “l'azione
comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le
competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di
servizi sanitari e assistenza medica”). L’ordinamento comunitario, in
sostanza, riconosce il diritto alla salute ma “riserva” agli Stati membri
l’organizzazione dei relativi servizi che potranno, pertanto, essere
conformati secondo le risorse disponibili ed il livello delle prestazioni
che ciascuno di essi riterrà di garantire.
Il rapporto tra sistemi
nazionali d’assistenza sanitaria e concorrenza è, nel quadro europeo,
diversificato. La diversità dei modelli organizzativi dei servizi sanitari
nazionali non viene, del resto, messa in discussione dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia la cui giurisprudenza, al contrario, afferma che
gli Stati possono opzionare come meglio credono il proprio modello
organizzativo di assistenza e sicurezza sociale. Ecco allora che, in
alcuni Stati, la sanità pubblica è finanziata esclusivamente dalle imposte
(senza una correlazione diretta tra ciò che il cittadino paga e
l'effettiva percezione di prestazioni sanitarie); altrove, sono in vigore
sistemi misti finanziati in buona parte attraverso la costituzione di
rapporti di tipo assicurativo, supportati sussidiariamente dal ricorso al
gettito fiscale (con contributo commisurato allo specifico rischio
coperto).
8.1. Il nostro Servizio sanitario nazionale, sino al 1998,
era finanziato dallo Stato con le entrate derivanti dalla fiscalità
generale. A partire dal d.lgs. 56/2000, il livello di governo competente
(le Regioni) è anche il principale responsabile del finanziamento dei
servizi sanitari. Le Regioni, difatti, cui spetta garantire i mezzi per
l’erogazione dell’assistenza sanitaria, utilizzano tre canali di
finanziamento: entrate proprie (aventi natura tributaria o
extratributaria), quote di compartecipazione al gettito di tributi
erariali (compartecipazione IVA, addizionale IRPEF) e (eventualmente)
contributi perequativi ai sensi dell’art. 119, comma II e III,
Cost.
L’art. 1 d.lgs. n. 502 del 1992, collega l’individuazione dei
livelli essenziali ed uniformi d’assistenza, assicurati dal S.s.n. alla
contestuale individuazione delle risorse destinate al S.s.n., in modo da
contemperare la tutela della salute pubblica postulata dall’art. 32 cost.
con l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, attraverso un
bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri
interessi costituzionali protetti, che si pongono come limiti di utilità
solidale alla libertà d’iniziativa economica fissati dallo stesso art. 41
Cost.
Il sistema della legge n. 833/78 si fondava sulla esclusività
dell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle strutture
pubbliche, per cui la struttura privata convenzionata poteva intervenire
solo laddove l’erogazione della prestazione all’esterno fosse stata
previamente e motivatamente autorizzata dall’Amministrazione. All’epoca,
il rapporto tra USL e Centri esterni era riconducibile ad una concessione
di pubblico servizio; vigeva un sostanziale regime di monopolio pubblico
nel quale i rapporti tra concedente e concessionario, regolati da rigide
convenzioni, erano nel senso di assoluta preminenza del primo sul
secondo.
La riforma del S.s.n. del 1992 ha sostituito il sistema della
concessione-convenzione con quello di accreditamento, portando
all’introduzione di un regime di concorrenza amministrata tra strutture
pubbliche e private (alcuni autori preferiscono, difatti, parlare di
“quasi” mercato dal momento che il non soddisfacente funzionamento di
alcune strutture pubbliche e la carenza di risorse ha minato di fatto il
disegno di una effettiva concorrenza). Il sistema sanitario, dunque,
ispirandosi ai principi e modelli tipici dei Paesi di Common Law, richiede
per i soggetti erogatori di prestazioni a carico del S.s.n. due distinti
ma collegati presupposti: l’autorizzazione (provvedimento autoritativo con
effetti abilitativi che riguarda qualsiasi struttura sanitaria che intenda
operare a livello territoriale, il cui rilascio richiede come unico
presupposto l’accertamento di requisiti di carattere igienico-sanitario
della struttura); l’accreditamento (costitutivo di un rapporto
privatistico conformato da esigenze di carattere programmatorio, sia sotto
il profilo del contenuto economico del contratto, ai sensi dell’art. 8
quinques, sia riguardo ad esigenze di distribuzione delle prestazioni
sanitarie su base regionale e distrettuale).
Nel perseguire l’obiettivo
di fondo di migliorare l’efficienza e l’economicità del servizio reso alla
collettività introducendo, sia pure gradualmente, nel sistema elementi di
concorrenzialità, il modello delineato si basa, dal lato dell’offerta, su
una sostanziale parità tra istituzioni pubbliche e private nella
erogazione competitiva delle prestazioni agli assistiti, e, dal lato della
domanda, sulla libertà di scelta riservata all’utente di rivolgersi alla
struttura di fiducia per la fruizione dell’assistenza.
L’equilibrio di
tale nuovo sistema è affidato a vari strumenti.
Da una parte è previsto
un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda. Per quanto
riguarda le quantità delle prestazioni, è devoluta alla programmazione
sanitaria, sulla base dei dati epidemiologici, la fissazione tra l’altro
dei livelli uniformi di assistenza sanitaria (fatta salva la potestà delle
regioni di prevedere livelli superiori con il proprio autofinanziamento);
è inoltre prevista la elaborazione di protocolli diagnostici e
terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella
prescrizione delle prestazioni. Per quanto riguarda il costo delle
medesime, vengono predeterminate le tariffe in base alle quali sono
pagate, in un regime di sostanziale monopolio, le prestazioni a carico del
servizio sanitario.
Dall’altra parte, sono contemplati i controlli
dell’offerta, per quanto riguarda la fissazione e la verifica degli
“standards” qualitativi minimi, il regime di accreditamento, la
liquidazione delle spese basata (anche per le istituzioni pubbliche) sulla
remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate.
Il
raggiungimento degli obiettivi è, dunque, fondamentalmente affidato al
funzionamento, sia pure con i notevoli correttivi, di meccanismi di
mercato, imperniati sulla responsabilizzazione, da una parte, delle
istituzioni sanitarie pubbliche, indirizzate verso un modello aziendale
attento alle esigenze della produttività e della economicità, e dall’altra
parte sull’apertura della competizione con (e tra) le istituzioni
sanitarie private, svincolate da un ruolo sussidiario rispetto alle
strutture pubbliche e nello stesso tempo dalla protezione insita nel
regime concessorio delle convenzioni.
Il sistema attraverso il quale
vengono remunerate le prestazioni rese dalle strutture, che erogano
assistenza ospedaliera e ambulatoriale, è individuato nell’art. 8 sexies
della vigente versione del d.lgs. n. 502 del 1992. Il corrispettivo pagato
a fronte dell’erogazione delle suddette attività salutari si traduce in
una forma di retribuzione specifica, ovvero in un prezzo finale che
risulta essere pari ad un ammontare predeterminato nei contratti di cui
all’art. 8 quinquies. Esso si compone di due tipologie retributive,
entrambe da definirsi in sede di conclusione di detti accordi
contrattuali: la prima, quella destinata alle strutture che assicurano la
spedalità, determinata sulla base di tariffe predefinite per prestazioni:
la seconda, quella che assicura l’erogazione del corrispettivo per le
funzioni assistenziali rese dalle strutture ambulatoriali, calcolata in
rapporto al costo standard di produzione del relativo programma
assistenziale.
8.2. In Italia, dunque, al fine di far fronte al
problema della crescente spesa pubblica sanitaria, la riforma ha sì
introdotto elementi di concorrenzialità nella gestione dei relativi
servizi, superando il regime rigido monopolio pubblico, ma senza con
questo addivenire ad un regime puro di mercato. Il sistema misto
pubblico-privato costituisce, piuttosto, uno strumento correttivo
correlato alla introduzione di meccanismi di gestione orientati
all'efficienza ed alla programmazione delle procedure di erogazione delle
prestazioni. Persistono, infatti, stringenti ragioni di tipo economico a
giustificare la sottrazione dei servizi sanitari alle forze del libero
mercato, venendo in questione tipologie di “beni” che per le loro
particolari caratteristiche non consentono un’allocazione efficiente delle
risorse disponibili nell'ambito di un contesto economico di tipo
concorrenziale, ma generano, piuttosto, rilevanti casi di “fallimento del
mercato”.
Passiamo ora allo scrutinio degli asseriti profili di
contrasto con il diritto comunitario.
9. Secondo la consolidata
giurisprudenza comunitaria, gli articoli 49 TFUE (ex art. 43 TCE) e 56 (ex
art. 49 TCE) impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà di
stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e devono essere
considerate come tali tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono
meno attraente l’esercizio di tale libertà (Cfr. CGCE sentenza 15 gennaio
2002, causa C-439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto 22). La
libera prestazione dei servizi impone non solo l’eliminazione di qualsiasi
discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un
altro Stato membro a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione
di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente
ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa è
tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del
prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente
servizi analoghi (CGCE, sentenze 20 febbraio 2001, causa C-205/99, Analir
e a., Racc. pag. I-1271, punto 21; 5 dicembre 2006, cause riunite C-202/04
e C-94/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 56, nonché 11 gennaio
2007, causa C-208/05, ITC, Racc. pag. I-181, punto 55). Inoltre, secondo
una costante giurisprudenza, l'art. 49 CE osta all’applicazione di
qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la
prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di
servizi puramente interna ad uno Stato membro (CGCE sentenze Kohll, punto
33, nonché Smits e Peerbooms, punto 61).
9.1. Una restrizione delle
riferite libertà, tuttavia, può essere giustificata qualora risponda a
ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il
conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario
per il suo raggiungimento (CGCE, sentenze 5 giugno 1997, causa C-398/95,
SETTG, Racc. pag. I-3091, punto 21; Cipolla e a., cit., punto 61, nonché
13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium
e a., Racc. pag. I-11135, punto 39).
Nel caso di specie, l’inconferenza
del richiamo operato dalle società ricorrenti al divieto di restrizioni
risulta dallo svolgersi la prestazione dei servizi sanitari nel quadro
(sopra tratteggiato) di un assetto organizzativo pubblicistico finanziato
dalla imposizione fiscale e caratterizzato dalla programmazione del numero
e dell'attività dei soggetti erogatori, in modo da evitare il rischio di
una sottoutilizzazione delle strutture pubbliche; dalla ripartizione
preventiva della domanda tra un numero chiuso di soggetti erogatori e
dalla facoltà di scelta dell'assistito solo all'interno del novero delle
strutture accreditate; dalla remunerazione in base al sistema a tariffa,
allo scopo di ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e
suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di
volumi massimi delle prestazioni erogabili; assetto organizzativo in cui
le strutture private di spedalità, una volta accreditate
dall’Amministrazione sanitaria, in base ad una loro libera scelta, sono da
ritenersi imprese che svolgono la loro attività all’interno del sistema
pubblico di programmazione della spesa sanitaria da parte dello Stato
(ispirato alla salvaguardia dei vincoli di spesa pubblica).
Con la
norma statale in commento, in definitiva, il legislatore ordinario ha
inteso conseguire la finalità, espressamente dichiarata, di garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009. La misura introdotta, dunque,
può ritenersi giustificata da una ragione imperativa di interesse
pubblico, vale a dire l’esigenza di garantire l’equilibrio finanziario del
settore sanitario con un intervento che appare proporzionato ed adeguato a
garantire la realizzazione di tale obiettivo (giunge a tale conclusione
anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
con la sentenza N. 94/2010).
10. Con riferimento alle ulteriori
argomentazioni sviluppate dalle società istanti (secondo cui la norma
statale che impone uno sconto percentuale fisso sulla remunerazione delle
prestazioni specialistiche e diagnostica di laboratorio nei confronti
delle sole strutture sanitarie private configurerebbe un aiuto di stato
per le strutture pubbliche), la qualificazione di “aiuto di Stato”
richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dalla disposizione
del Trattato. Innanzi tutto, secondo la giurisprudenza comunitaria, deve
trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse
statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli
scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve concedere un vantaggio al
suo beneficiario; in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la
concorrenza. Vengono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi
forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate
imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa
beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
Per
contro, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato
come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle
prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi
di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un
vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di
collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a
quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito
di applicazione dell'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE). Tuttavia, affinché,
in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla
qualificazione di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti. In
primo luogo, l'impresa beneficiaria di una siffatta compensazione deve
essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio
pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo
luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione
devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al
fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire
l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la
compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o
in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di
utile ragionevole per il suddetto adempimento. In quarto luogo, la
compensazione dovrebbe essere determinata sulla base di un'analisi dei
costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente
dotata di mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di
servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali
obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di
utile ragionevole per l'adempimento dei detti obblighi (cfr. CGCE 21 marzo
1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta
, Racc. pag.
I-959, punto 25; 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 20; 16 maggio 2002, causa
C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 68, nonché 24
luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium
Magdeburg, Racc. pag. I-7747, punto 74).
10.1. Orbene, osserva il
Collegio che, sia con riguardo alla nozione di aiuto di stato, sia
relativamente all’interpretazione dell’art. 106 TFUE (ex art. 86 TCE), è
preliminare considerare che l’applicabilità di tali disposizioni dipende
dalla presenza di un’impresa.
Secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia, la nozione d’impresa, nell’ambito del diritto comunitario della
concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle
sue modalità di finanziamento (11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job
Centre, Racc. pag. I-7119, punto 21; sentenza del Tribunale 2 luglio 1992,
causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931,
punto 50, e 30 marzo 2000, causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali/Commissione, Racc. pag. II-1807, punto 36). Ciò che
caratterizza la nozione di attività economica è l’offerta di beni o
servizi su un determinato mercato (in tal senso, sentenza della Corte 18
giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto
36).
10.2. Nel settore dell'organizzazione dei servizi sanitari, le
norme statali subiscono l'influenza del diritto comunitario della
concorrenza solo quando si accerti la qualificazione “economica” (ovvero
imprenditoriale) dell'attività svolta da organismi e istituti predisposti
o integrati all'uopo dallo Stato. Giova sul punto ricordare che, per
“servizi di interesse generale” si intendono le prestazioni di servizi
destinabili o meno alla vendita, considerati dalle autorità pubbliche
degli Stati membri come aventi un interesse generale e sottoposti per tale
ragione ad obblighi specifici di servizio pubblico. Tale ampia espressione
concerne sia i servizi di mercato che quelli non di mercato; una
definizione di essi, è stato notato, non è presente nel Trattato ma è
“ricavata” per generalizzazione da quella di “servizi di interesse
economico generale” (che è invece espressamente richiamata: articoli 14
(ex art. 16 TCE) e 106 TFUE (ex art. 86 TCE). La distinzione fra servizi
di natura economica e servizi di natura non economica è assai rilevante in
quanto non tutti sono soggetti alle stesse norme del Trattato. I principi
di non discriminazione e di libera circolazione delle persone valgono per
l'accesso a tutti i tipi di servizi; le norme sugli appalti pubblici si
applicano alle forniture, servizi e lavori acquisite da enti pubblici
nella prospettiva di fornire servizi sia di natura economica che non
economica. Per contro, la libertà di fornire servizi, il diritto di
stabilimento, le norme sulla concorrenza e sugli aiuti di stato si
applicano soltanto alle attività economiche (la stessa Commissione europea
ha, in passato, escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 86.2 TCE,
oltre alle prerogative intrinseche degli Stati, le attività non
industriali o commerciali esercitate da enti con funzioni prevalentemente
sociali: cfr. comunicazione 20 settembre 2000).
10.3. Relativamente
alla definizione della rilevanza economica del servizio di interesse
generale (come trasporti, servizi postali, energia, gas, comunicazioni
elettroniche, approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti,
radiodiffusione), è pacifico assumere tale carattere quando esso possa
essere gestito in forma imprenditoriale, ovvero quando sussistano i
requisiti della professionalità, dell'organizzazione e della svolgimento
con metodo economico di una attività diretta alla produzione o allo
scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.). Secondo alcuni autori,
rilevanza economica va riconosciuta non solo a quei servizi in cui sia
configurabile una gestione imprenditoriale, in cui la tariffa richiesta
all'utente finale assolva la funzione di coprire integralmente i costi
dell'attività, ma anche a quei servizi a carattere erogativo rispetto
all’utenza finale che, in considerazione delle forme di esternalizzazione
di cui l’ente pubblico si avvale per la gestione, presuppone la creazione
di un mercato “a monte”, sul presupposto che vi siano nel mercato
operatori potenziali disposti a gestirlo a fronte di una copertura
integrale o parziale dei costi da parte della fiscalità generale. A questa
stregua, quindi, deve distinguersi sul piano della rilevanza economica
tra: - servizi pubblici che possono essere svolti in maniera remunerativa
rispetto all’utenza finale di cui è palese la natura economica
(imprenditoriale); - servizi pubblici, che pur riconducibili alla
categoria dei servizi privi di rilevanza economica, potrebbero acquisire
una rilevanza economica ove l’amministrazione li affidasse alla gestione
di soggetti privati; - servizi in cui l'assenza di operatori, anche
potenziali, determina la necessità di una gestione esclusivamente
pubblica.
In definitiva, per i servizi privi di rilevanza economica
l’assenza di un mercato concorrenziale non dipende solo dal carattere
obiettivo del servizio, ma deriva anche dalla gestione prescelta
(soggetto, forma di gestione, destinatari). In tal senso, è stato
condivisibilmente notato come anche l’identificazione tra servizi sociali
(ovvero quelli aventi ad oggetto ad oggetto la soddisfazione di bisogni
primari della persona costituzionalmente tutelati, tali da giustificare
una disciplina speciale rispetto a quella generale ispirata alla
promozione della concorrenza) e servizi privi di rilevanza economica è
impropria sia per eccesso che per difetto. “Per eccesso, poiché non è
affatto scontato che i servizi sociali non possano avere carattere
economico, o meglio non possano essere gestiti in forma d'impresa; per
difetto, laddove, nell'ambito dei servizi privi di rilevanza economica
possono essere considerati, ad esempio anche i servizi culturali,
educativi e ricreativi”.
10.4. Siamo ora in grado di tirare
conclusivamente le fila del discorso. La qualificazione, in termini
economici o meno, dell’attività esercitata dalle strutture pubbliche
erogatrici di servizi sanitari passa attraverso la valutazione di precisi
elementi di riferimento alla cui stregua ricostruire le caratteristiche
organizzative dei servizi.
Nel caso che ci occupa, sussistono decisivi
parametri strutturali e funzionali che depongono nel senso del carattere
non imprenditoriale dell’attività in questione. Le strutture pubbliche del
SSN non costituiscono imprese o associazioni di imprese (anche nella
nozione presa in considerazione delle regole comunitarie in materia di
concorrenza) dal momento che: - svolgono una funzione di carattere
esclusivamente sociale, basata sul principio della solidarietà, sprovvista
di ogni scopo di lucro, dove le prestazioni sono previste dalla legge ed
erogate gratuitamente indipendentemente dalla loro remuneratività,
assicurando la copertura universale dei cittadini il cui benessere è in
linea con gli obiettivi posti dagli articoli 2 e 3 Cost.; - il
finanziamento proveniente dalla fiscalità generale consente la
redistribuzione del reddito da soggetti economicamente più abbienti ad
altri che, in mancanza di questo meccanismo ed in ragione dei loro mezzi e
condizioni di salute, sarebbero privati della necessaria tutela; - la
disciplina legale regolamenta gli aspetti qualitativi e quantitativi delle
prestazioni da erogare; - l’attività dei gestori è, pertanto, sottoposta
ad un pieno e pervasivo controllo statale senza che essi abbiano alcuna
possibilità di influire sull’impiego dei fondi pubblici e sulla
determinazione dell’entità delle prestazioni; - la funzione esclusivamente
sociale svolta è assolutamente prevalente rispetto alle ragioni che
militerebbero a favore di una gestione economica dell'attività in
questione e ciò fa sì che le strutture pubbliche non sono in effettiva
concorrenza né tra loro né con gli istituti privati per quanto riguarda
l'erogazione delle prestazioni legali ed obbligatorie di tipo medico; -
gli elementi pro-concorrenziali introdotti dal legislatore vanno collocati
all’interno delle politiche di contenimento della spesa e di
implementazione dell'efficienza e non sono in grado di trasfigurare un
regime ancora fortemente permeato da elementi solidaristici e
re-distributivi.
Soltanto ove il legislatore nazionale mutasse in
maniera sostanziale le caratteristiche strutturali di tale sistema,
conformando in termini economici l'attività delle strutture sanitarie
pubbliche, diverrebbe ineludibile l'applicazione delle regole del Trattato
applicabili alle imprese. La distinzione tra attività economiche e non
economiche, in tal senso, ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non
è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse
generale di natura non economica (cfr. il Libro Verde sui servizi di
interesse generale: COM-2003-270).
11. Sussistono giusti motivi per
compensare interamente le spese di lite tra le parti, attesa la oggettiva
difficoltà delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe:
Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite
tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli,
Referendario, Estensore
Raffaello Gisondi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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