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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 18 giugno 2010 n. 1259
Giuseppe Romeo – Presidente, Alessio Falferi – Estensore
Canale e altro (avv.ti S. Dattola e P. Garofalo) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato), T.E.R.N.A. s.p.a. (avv.ti G. Bruno, M. Carbone, F. Di Stefano, F. Passeggio e F. Schifino)


1. Processo – Processo amministrativo – Elettrodotto inamovibile – Servitù permanente – Imposizione – Opere necessarie – Provvedimenti – Controversie – Art.23-bis, l. n.1034 del 1971 – Applicazione.

 

2. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione di energia elettrica – Servitù di elettrodotto aereo – Basamento – Realizzazione – E’ fisiologica alla costituzione della servitù.

 

 

1. Le previsioni di cui all’art 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, trovano applicazione nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti relativi alle opere necessarie alla imposizione di servitù permanente di elettrodotto inamovibile.

 

2. In tema di servitù di elettrodotto aereo, la realizzazione del basamento e, quindi, l’occupazione di una porzione di suolo è fisiologica alla costituzione della servitù, con la conseguenza che il sacrificio imposto in relazione all’area occupata dal basamento trova ristoro nella determinazione dell’indennità, che, necessariamente, deve tener conto di tale occupazione.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2006, proposto da:

 

Canale Giuseppe, Canale Elio, Canale Tiziana, Canale Domenico Alessandro e Canale Erika, rappresentati e difesi dagli avv. Silvio Dattola, Paola Garofalo, con domicilio eletto presso Paola Garofalo in Catanzaro, via A.Turco N.71;

contro



-Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Ministero Ambiente e Tutela del Territorio, Prefettura di Catanzaro;

 

-T.E.R.N.A. S.p.A. Sede di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, Filomena Passeggio, Francesco Schifino, con domicilio eletto presso Francesco Schifino in Catanzaro, via Nunzio Nasi, 18;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



-del provvedimento rep. N. 83 dell’11.10.2005, registrato il 27.10.2005 della Prefettura di Catanzaro, con il quale è stata imposta a favore di TERNA la servitù perpetua di elettrodotto su immobili siti nel Comune di Maida;
-del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio n. ATE/6102 del 7.10.2002 e della successiva proroga prot. n. DEC/DDD/2005/00482 del 5.10.2005, aventi efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;
-del piano particolareggiato di esecuzione approvato dal Provveditorato Regionale alla OO.PP per la Calabria –NOS di Catanzaro;
dell’ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano prot. n. 32/espr. Del 29.6.2004;
-di ogni altro atto connesso, presupposto, e consequenziale.
Nonché per il risarcimento dei danni subiti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di T.E.R.N.A. S.p.A. Sede di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato in data 5-11 gennaio 2006, Canale Giuseppe, Canale Elio, Canale Tiziana, Canale Domenico Alessandro e Canale Erika espongono di essere comproprietari di un terreno nel Comune di Maida di complessivi mq. 33,663, attraversato da un impianto di irrigazione a pioggia con idranti.
Con provvedimento n. 32/espr. Del 17.11.2003, notificato in data 24.12.2003, il Prefetto di Catanzaro autorizzava T.E.R.N.A. S.p.A. ad occupare in via d’urgenza, tra gli altri, anche gli immobili dei ricorrenti, al fine di iniziare i lavori di costruzione dell’elettrodotto a 380 KV in doppia e triplice terna Laino-Feroleto-Rizziconi e raccordo all’esistente 380 KV Laino Rossano, visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n. 6102 del 7.10.2002, di autorizzazione ai detti lavori, decreto avente valore di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità.
Venendo a scadenza i termini indicati nel decreto del 7.10.2002, il Ministero dell’Ambiente provvedeva prorogare gli stessi con provvedimento del 5.10.2005.
Su tali presupposti, proseguono i ricorrenti, era assunto il provvedimento n. 83 dell’11.10.2005 con il quale è stata imposta la servitù perpetua di elettrodotto inamovibile sugli immobili siti nel Comune di Maida, tra i quali quelli dei ricorrenti medesimi.
Avverso tale ultimo provvedimento, unitamente a quelli meglio specificati in epigrafe, insorgono i ricorrenti, i quali ne chiedono l’annullamento, denunciando i seguenti motivi: “1.Violazione di legge – Eccesso di potere – Sviamento- Travisamento dei fatti; 2. Eccesso di potere– Travisamento dei fatti – Falso presupposto; 3. Violazione di legge. Eccesso di Potere – Sviamento; 4. Eccesso di potere – Contraddittorietà – illogicità -Irragionevolezza. 5. Violazione di legge – Eccesso di potere – Illogicità – Difetto di motivazione; 6. Violazione di legge – Disparità di trattamento – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta.”
I ricorrenti svolgono anche domanda di risarcimento danni ed istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Resistono in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, i quali chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque infondato.
Si è costituita in giudizio, altresì, T.E.R.N.A. – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la quale, previo invito alla verifica della tempestività del deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 23 bis, legge n. 1034/1971 e , in difetto, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, respinge tutte le argomentazioni dei ricorrenti, perché infondate ed insiste perché il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, comunque, respinto.
Con atto per motivi aggiunti depositati in data 22 marzo 2006, i ricorrenti, con riferimento al provvedimento prot. 6102 di data 7.10.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed al successivo provvedimento di proroga del 5.10.2005, entrambi impugnati con il ricorso introduttivo, deducono l’ulteriore vizio di “Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione dell’art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 – Violazione dell’art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. mod. – Violazione degli artt. 10 e 11 della l. 22 ottobre 1971, n. 865”.
Alla Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006, i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 22 aprile 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



In considerazione di quanto rilevato da T.E.R.N.A. S.p.A. in tutti i propri atti difensivi, è necessario, preliminarmente, verificare la tempestività del deposito del ricorso, in relazione al termine dimidiato di cui all’art. 23 bis, comma 2, legge n.1034/1971. Invero, le previsioni di cui al citato art 23 bis, nel testo introdotto dall’art. 4, legge 21 luglio 2000, n. 205, trovano applicazione nelle controversie –come quella in esame- aventi ad oggetto provvedimenti relativi alle opere necessarie alla imposizione di servitù permanente di elettrodotto inamovibile (TAR Catanzaro, sez. I, 22 luglio 2009, n. 788).
Il ricorso, notificato in data 5-11 gennaio 2006, risulta depositato presso questo Tribunale in data 18 gennaio 2006, con la conseguenza che il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso è stato rispettato.
Sotto questo specifico profilo, pertanto, il ricorso è ammissibile.
Ancora in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di tardività sollevata da T.E.R.N.A. S.p.A. con riferimento al decreto Ministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto n. 6102 del 7.10.2002.
A tale proposito, la società resistente precisa che il decreto di autorizzazione è stato pubblicato sul BUR Calabria in data 16.12.2002, sicché il termine decadenziale per impugnare il detto provvedimento decorreva dal 17.12.2002 ed è quindi abbondantemente scaduto. Inoltre, il provvedimento di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, notificato ai ricorrenti in data 24.12.2003, recava notizia del decreto n. 6102/2002.
L’eccezione di tardività del ricorso con riferimento al decreto Ministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto è fondata.
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla società resistente, il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto, provvedimento avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, n. 23 del 16 dicembre 2002. Il ricorso, come precisato in precedenza, è stato notificato solamente in data 5-11 gennaio 2006, quindi ben oltre il termine di cui all’art. 21 legge n. 1034/1971 (in questo senso vedasi TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 marzo 2003, n. 845; id 17 aprile 2003, n. 1299). Giova, inoltre, precisare come il decreto prefettizio di autorizzazione all’occupazione d’urgenza, notificato al sig. Canale Giuseppe in data 30 dicembre 2003, reca precisa indicazione del decreto n. 6102/2002 del Ministero, con specificazione dell’efficacia dello stesso quale dichiarazione di indifferibilità ed urgenza.
Con riferimento al detto provvedimento, pertanto, il ricorso, comprensivo dei vizi dedotti con l’atto per motivi aggiunti, deve essere dichiarato irricevibile.
Passando al merito, deve rilevarsi come sia infondata l’eccezione, mossa dalla società resistente, di inammissibilità del ricorso per eccessiva genericità dei vizi dedotti e per la mancata indicazione delle norme di legge pretesamente violate. Per quanto, infatti, nel ricorso introduttivo difetti l’indicazione specifica della normativa che il provvedimento impugnato avrebbe violato, le censure mosse dai ricorrenti risultano sufficientemente delineate, di modo che è possibile comprendere e definire la tipologia di vizio asserita in ricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto con gli stessi si attuerebbe una vera e propria espropriazione, in considerazione del fatto che i tralicci di sostegno occupano ben 130 mq. di terreno.
La censura è destituita di fondamento.
In primo luogo deve osservarsi come la realizzazione dei basamenti dei sostegni sia imprescindibile nella costituzione di qualunque servitù di elettrodotto aereo. La realizzazione del basamento e, quindi, l’occupazione di una porzione di suolo è, infatti, fisiologica alla costituzione della servitù, con la conseguenza che il sacrifico imposto in relazione all’area occupata dal basamento trova ristoro nella determinazione dell’indennità, che, necessariamente, deve tener conto di tale occupazione (per tutte Cass. Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8097). Ciò, evidentemente, non implica che la servitù di elettrodotto, solo per il fatto che il basamento del traliccio occupi una porzione di terreno, si trasformi in espropriazione.
La censura è, quindi, infondata e deve essere respinta.
Il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, considerato che con gli stessi si denuncia essenzialmente lo stesso vizio. I ricorrenti affermano che sul terreno interessato dal provvedimento impugnato insiste un impianto di irrigazione forzata e, conseguentemente, il terreno di cui trattasi è da qualificarsi come “irriguo”. Ciononostante, l’Amministrazione procedente, come si evincerebbe dallo stralcio di indennità offerta, muovendo da un falso presupposto, avrebbe considerato il terreno in parola come seminativo e non irriguo, con la conseguenza di abbattere illegittimamente l’indennità spettante ai ricorrenti medesimi. Sotto questo profilo, pertanto, sarebbe evidente l’eccesso di potere, sub specie di travisamento dei fatti e falso presupposto, contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto la procedura avrebbe senza dubbio avuto un altro corso, così come la determinazione dell’indennità.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Invero, pur prescindendo dalla prova in ordine alla effettiva natura del terreno de quo, i ricorrenti sostenendo che il terreno doveva essere considerato irriguo e non seminativo, contestano, come espressamente dagli stessi riconosciuto, la determinazione dell’indennità. Come noto, però, la determinazione dell’indennità, concernendo diritti soggettivi perfetti, è devoluta alla giurisdizione della giudice ordinario, ex art 53, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 e art 34, D.Lgs. n. 80/1998 e ss.mm., non potendo, quindi, avere ingresso in questa sede ogni considerazione in ordine alla misura della stessa (per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5335; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 maggio 2008, n. 441).
La considerazione dei ricorrenti in ordine al fatto che, ove il terreno fosse stato correttamente qualificato come irriguo, anche il procedimento avrebbe avuto altro corso, oltre a non essere supportata da alcuna prova in tal senso, non fornisce nemmeno elementi in ordine ai termini di una diversa conclusione del procedimento. Quanto dedotto dai ricorrenti, pertanto, si traduce in una mera petizione di principio.
Quanto, infine, al fatto che nel verbale di consistenza si dia correttamente atto della presenza di un impianto irriguo, non comporta, evidentemente, il riconoscimento della qualità irrigua del terreno, né, tanto meno, consente di affermare – come vorrebbero i ricorrenti – l’esistenza di una contraddittorietà “interna” tra lo stesso verbale e il provvedimento impugnato, nel quale il terreno è considerato seminativo.
Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia un eccesso di potere, sotto il profilo del mancato, o comunque scorretto, contemperamento di interessi in gioco, in considerazione del fatto che, da tempo, sui terreni in oggetto era prevista la realizzazione di una azienda agrituristica. A detta dei ricorrenti, infatti, la realizzazione dell’elettrodotto qui contestato, impedirebbe, per vari motivi, tra cui l’inquinamento elettromagnetico ed acustico, la realizzazione del progetto di riconversione programmato da tempo.
La censura è infondata.
Con il presente motivo i ricorrenti denunciano un eccesso di potere, in quanto la discrezionalità esercitata dall’Amministrazione sarebbe stata sproporzionata rispetto al fine pubblico perseguito, e non sarebbe stato correttamente effettuato il contemperamento di interessi pubblici e privati.
Per suffragare le proprie doglianze, i ricorrenti affermano che sui terreni in oggetto sarebbe in atto un progetto di riconversione a fini turistici.
Peraltro, di tale riconversione non è offerta alcuna prova, così come nulla è allegato in ordine al preteso inquinamento elettromagnetico e acustico che impedirebbe la (solo dedotta) realizzazione dell’azienda agrituristica in presenza dell’elettrodotto contestato. Del resto, tali ultimi aspetti sono stati valutai in sede di rilascio del parere V.I.A., parere che non risulta impugnato in questa sede, e nemmeno contestato sotto alcun profilo.
Anche in questa circostanza, pertanto, i ricorrenti si limitano a denunciare una data situazione, senza peraltro allegare alcun fatto idoneo a supportare le affermazioni.
Il vizio denunciato, pertanto, è del tutto insussistente.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, si afferma che per un terreno qualificato seminativo della estensione di soli mq. 10.321, intestato a tale Giglioti Rachele, è stata determinata un’indennità di euro 2.950,19, mentre per il terreno dei ricorrenti, anch’esso qualificato seminativo, dell’estensione di ben 33.663 mq., è stata determinata un’indennità di soli euro 2.902,27. A fronte di ciò, i ricorrenti denunciano una disparità di trattamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, anche in considerazione del fatto che, come più volte detto, il terreno doveva considerarsi irriguo.
Il motivo è evidentemente inammissibile.
I ricorrenti, denunciano una disparità di trattamento con riferimento alla determinazione dell’indennità, facendo riferimento all’importo determinato per altro soggetto interessato dall’elettrodotto. E’ chiaro che, anche in questo caso, si contesta il “quantum” dell’indennità, doglianza questa che, come già precisato in precedenza, non può trovare ingresso in questa sede, essendo tutte le questioni inerenti la determinazione dell’indennità devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti, detto della irricevibilità dello stesso con riferimento al decreto ministeriale n. 6102 del 7.10.2002 per la ragioni in precedenza specificate, residuano da esaminare i vizi relativi al provvedimento di proroga prot. n. DEC/DDD/2005/00482 del 5.10.2005, con il quale il termine per le espropriazione e per i lavori è stato prorogato dal 7.10.2005 al 7.4.2006.
I motivi dedotti con l’atto per motivi aggiunti sono inammissibili.
Invero, con l’atto per motivi aggiunti notificato in data 14 marzo 2006, i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, affermano che anche con riferimento alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità di cui al decreto prot. n. DEC/DDD/2005/00482 del 5.10.2005, non è stato loro comunicato l’avviso di avvio del procedimento.
Deve, peraltro, rilevarsi come il provvedimento di proroga in questione sia stato impugnato con il ricorso introduttivo e che la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 poteva essere dedotta già in quella sede. Come correttamente rilevato dalla società resistente, infatti, l’istituto dei motivi aggiunti fu inizialmente introdotto per consentire al ricorrente di meglio precisare i profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati non immediatamente percepibili al momento dell’introduzione del giudizio, alla luce della produzione in causa di atti e documenti previamente non conosciuti, ma non per integrare il contenuto del ricorso principale, traducendosi, altrimenti, l’istituto dei motivi aggiunti in uno strumento per eludere la regola del termine di decadenza per impugnare (per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3265).
Il vizio denunciato nel ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato.
Alla infondatezza, inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per come chiarito in precedenza, consegue la reiezione della domanda di risarcimento danni formulata dai ricorrenti.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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