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| n. 6 -2010 - © copyright |
T.A.R. CALABRIA - CATANZARO -
SEZIONE I - Sentenza 18 giugno 2010 n. 1259
Giuseppe Romeo –
Presidente, Alessio Falferi – Estensore
Canale e altro (avv.ti S.
Dattola e P. Garofalo) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato), T.E.R.N.A.
s.p.a. (avv.ti G. Bruno, M. Carbone, F. Di Stefano, F. Passeggio e F.
Schifino) |
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1. Processo – Processo amministrativo – Elettrodotto
inamovibile – Servitù permanente – Imposizione – Opere necessarie –
Provvedimenti – Controversie – Art.23-bis, l. n.1034 del 1971 –
Applicazione.
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2. Servizi pubblici – Servizio di somministrazione di
energia elettrica – Servitù di elettrodotto aereo – Basamento –
Realizzazione – E’ fisiologica alla costituzione della servitù.
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1. Le previsioni di cui all’art 23-bis, l. 6 dicembre
1971 n.1034, trovano applicazione nelle controversie aventi ad oggetto
provvedimenti relativi alle opere necessarie alla imposizione di servitù
permanente di elettrodotto inamovibile.
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2. In tema di servitù di elettrodotto aereo, la
realizzazione del basamento e, quindi, l’occupazione di una porzione di
suolo è fisiologica alla costituzione della servitù, con la conseguenza
che il sacrificio imposto in relazione all’area occupata dal basamento
trova ristoro nella determinazione dell’indennità, che, necessariamente,
deve tener conto di tale occupazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 65 del
2006, proposto da:
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Canale Giuseppe, Canale Elio, Canale Tiziana, Canale
Domenico Alessandro e Canale Erika, rappresentati e difesi dagli avv.
Silvio Dattola, Paola Garofalo, con domicilio eletto presso Paola Garofalo
in Catanzaro, via A.Turco N.71;
contro
-Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in
Catanzaro, via G.Da Fiore; Ministero Ambiente e Tutela del Territorio,
Prefettura di Catanzaro;
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-T.E.R.N.A. S.p.A. Sede di Roma, rappresentato e difeso
dagli avv. Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone, Filippo Di Stefano, Filomena
Passeggio, Francesco Schifino, con domicilio eletto presso Francesco
Schifino in Catanzaro, via Nunzio Nasi, 18;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
-del provvedimento rep. N. 83
dell’11.10.2005, registrato il 27.10.2005 della Prefettura di Catanzaro,
con il quale è stata imposta a favore di TERNA la servitù perpetua di
elettrodotto su immobili siti nel Comune di Maida;
-del decreto del
Ministero dell’Ambiente e della Tutele del Territorio n. ATE/6102 del
7.10.2002 e della successiva proroga prot. n. DEC/DDD/2005/00482 del
5.10.2005, aventi efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;
-del
piano particolareggiato di esecuzione approvato dal Provveditorato
Regionale alla OO.PP per la Calabria –NOS di Catanzaro;
dell’ordinanza
prefettizia di esecutorietà del piano prot. n. 32/espr. Del
29.6.2004;
-di ogni altro atto connesso, presupposto, e
consequenziale.
Nonché per il risarcimento dei danni
subiti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti
di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di T.E.R.N.A.
S.p.A. Sede di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile
2010 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5-11 gennaio 2006,
Canale Giuseppe, Canale Elio, Canale Tiziana, Canale Domenico Alessandro e
Canale Erika espongono di essere comproprietari di un terreno nel Comune
di Maida di complessivi mq. 33,663, attraversato da un impianto di
irrigazione a pioggia con idranti.
Con provvedimento n. 32/espr. Del
17.11.2003, notificato in data 24.12.2003, il Prefetto di Catanzaro
autorizzava T.E.R.N.A. S.p.A. ad occupare in via d’urgenza, tra gli altri,
anche gli immobili dei ricorrenti, al fine di iniziare i lavori di
costruzione dell’elettrodotto a 380 KV in doppia e triplice terna
Laino-Feroleto-Rizziconi e raccordo all’esistente 380 KV Laino Rossano,
visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio n.
6102 del 7.10.2002, di autorizzazione ai detti lavori, decreto avente
valore di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità.
Venendo a
scadenza i termini indicati nel decreto del 7.10.2002, il Ministero
dell’Ambiente provvedeva prorogare gli stessi con provvedimento del
5.10.2005.
Su tali presupposti, proseguono i ricorrenti, era assunto il
provvedimento n. 83 dell’11.10.2005 con il quale è stata imposta la
servitù perpetua di elettrodotto inamovibile sugli immobili siti nel
Comune di Maida, tra i quali quelli dei ricorrenti medesimi.
Avverso
tale ultimo provvedimento, unitamente a quelli meglio specificati in
epigrafe, insorgono i ricorrenti, i quali ne chiedono l’annullamento,
denunciando i seguenti motivi: “1.Violazione di legge – Eccesso di
potere – Sviamento- Travisamento dei fatti; 2. Eccesso di potere–
Travisamento dei fatti – Falso presupposto; 3. Violazione di legge.
Eccesso di Potere – Sviamento; 4. Eccesso di potere – Contraddittorietà –
illogicità -Irragionevolezza. 5. Violazione di legge – Eccesso di potere –
Illogicità – Difetto di motivazione; 6. Violazione di legge – Disparità di
trattamento – Irragionevolezza – Ingiustizia manifesta.”
I
ricorrenti svolgono anche domanda di risarcimento danni ed istanza di
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Resistono in
giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro e il
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, i quali chiedono
che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e comunque
infondato.
Si è costituita in giudizio, altresì, T.E.R.N.A. – Rete
Elettrica Nazionale S.p.A., la quale, previo invito alla verifica della
tempestività del deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 23 bis,
legge n. 1034/1971 e , in difetto, alla dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, respinge tutte le argomentazioni dei ricorrenti, perché
infondate ed insiste perché il ricorso sia dichiarato inammissibile, e,
comunque, respinto.
Con atto per motivi aggiunti depositati in data 22
marzo 2006, i ricorrenti, con riferimento al provvedimento prot. 6102 di
data 7.10.2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
ed al successivo provvedimento di proroga del 5.10.2005, entrambi
impugnati con il ricorso introduttivo, deducono l’ulteriore vizio di
“Violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione
dell’art. 9 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 – Violazione dell’art. 71
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e succ. mod. – Violazione degli artt.
10 e 11 della l. 22 ottobre 1971, n. 865”.
Alla Camera di Consiglio
del 23 febbraio 2006, i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza di
sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
All’udienza del 22
aprile 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In considerazione di quanto rilevato da
T.E.R.N.A. S.p.A. in tutti i propri atti difensivi, è necessario,
preliminarmente, verificare la tempestività del deposito del ricorso, in
relazione al termine dimidiato di cui all’art. 23 bis, comma 2, legge
n.1034/1971. Invero, le previsioni di cui al citato art 23 bis, nel testo
introdotto dall’art. 4, legge 21 luglio 2000, n. 205, trovano applicazione
nelle controversie –come quella in esame- aventi ad oggetto provvedimenti
relativi alle opere necessarie alla imposizione di servitù permanente di
elettrodotto inamovibile (TAR Catanzaro, sez. I, 22 luglio 2009, n.
788).
Il ricorso, notificato in data 5-11 gennaio 2006, risulta
depositato presso questo Tribunale in data 18 gennaio 2006, con la
conseguenza che il termine di 15 giorni per il deposito del ricorso è
stato rispettato.
Sotto questo specifico profilo, pertanto, il ricorso
è ammissibile.
Ancora in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione
di tardività sollevata da T.E.R.N.A. S.p.A. con riferimento al decreto
Ministeriale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell’elettrodotto n. 6102 del 7.10.2002.
A tale proposito, la società
resistente precisa che il decreto di autorizzazione è stato pubblicato sul
BUR Calabria in data 16.12.2002, sicché il termine decadenziale per
impugnare il detto provvedimento decorreva dal 17.12.2002 ed è quindi
abbondantemente scaduto. Inoltre, il provvedimento di autorizzazione
all’occupazione d’urgenza, notificato ai ricorrenti in data 24.12.2003,
recava notizia del decreto n. 6102/2002.
L’eccezione di tardività del
ricorso con riferimento al decreto Ministeriale di autorizzazione alla
costruzione ed esercizio dell’elettrodotto è fondata.
Come si evince
dalla documentazione prodotta dalla società resistente, il provvedimento
con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’elettrodotto, provvedimento
avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dell’opera, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria, n. 23 del 16 dicembre 2002. Il ricorso, come precisato
in precedenza, è stato notificato solamente in data 5-11 gennaio 2006,
quindi ben oltre il termine di cui all’art. 21 legge n. 1034/1971 (in
questo senso vedasi TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 marzo 2003, n.
845; id 17 aprile 2003, n. 1299). Giova, inoltre, precisare come il
decreto prefettizio di autorizzazione all’occupazione d’urgenza,
notificato al sig. Canale Giuseppe in data 30 dicembre 2003, reca precisa
indicazione del decreto n. 6102/2002 del Ministero, con specificazione
dell’efficacia dello stesso quale dichiarazione di indifferibilità ed
urgenza.
Con riferimento al detto provvedimento, pertanto, il ricorso,
comprensivo dei vizi dedotti con l’atto per motivi aggiunti, deve essere
dichiarato irricevibile.
Passando al merito, deve rilevarsi come sia
infondata l’eccezione, mossa dalla società resistente, di inammissibilità
del ricorso per eccessiva genericità dei vizi dedotti e per la mancata
indicazione delle norme di legge pretesamente violate. Per quanto,
infatti, nel ricorso introduttivo difetti l’indicazione specifica della
normativa che il provvedimento impugnato avrebbe violato, le censure mosse
dai ricorrenti risultano sufficientemente delineate, di modo che è
possibile comprendere e definire la tipologia di vizio asserita in
ricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti sostengono l’illegittimità
dei provvedimenti impugnati in quanto con gli stessi si attuerebbe una
vera e propria espropriazione, in considerazione del fatto che i tralicci
di sostegno occupano ben 130 mq. di terreno.
La censura è destituita di
fondamento.
In primo luogo deve osservarsi come la realizzazione dei
basamenti dei sostegni sia imprescindibile nella costituzione di qualunque
servitù di elettrodotto aereo. La realizzazione del basamento e, quindi,
l’occupazione di una porzione di suolo è, infatti, fisiologica alla
costituzione della servitù, con la conseguenza che il sacrifico imposto in
relazione all’area occupata dal basamento trova ristoro nella
determinazione dell’indennità, che, necessariamente, deve tener conto di
tale occupazione (per tutte Cass. Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8097).
Ciò, evidentemente, non implica che la servitù di elettrodotto, solo per
il fatto che il basamento del traliccio occupi una porzione di terreno, si
trasformi in espropriazione.
La censura è, quindi, infondata e deve
essere respinta.
Il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso
possono essere trattati congiuntamente, considerato che con gli stessi si
denuncia essenzialmente lo stesso vizio. I ricorrenti affermano che sul
terreno interessato dal provvedimento impugnato insiste un impianto di
irrigazione forzata e, conseguentemente, il terreno di cui trattasi è da
qualificarsi come “irriguo”. Ciononostante, l’Amministrazione procedente,
come si evincerebbe dallo stralcio di indennità offerta, muovendo da un
falso presupposto, avrebbe considerato il terreno in parola come
seminativo e non irriguo, con la conseguenza di abbattere illegittimamente
l’indennità spettante ai ricorrenti medesimi. Sotto questo profilo,
pertanto, sarebbe evidente l’eccesso di potere, sub specie di
travisamento dei fatti e falso presupposto, contraddittorietà ed
irragionevolezza, in quanto la procedura avrebbe senza dubbio avuto un
altro corso, così come la determinazione dell’indennità.
Entrambi i
motivi sono inammissibili.
Invero, pur prescindendo dalla prova in
ordine alla effettiva natura del terreno de quo, i ricorrenti
sostenendo che il terreno doveva essere considerato irriguo e non
seminativo, contestano, come espressamente dagli stessi riconosciuto, la
determinazione dell’indennità. Come noto, però, la determinazione
dell’indennità, concernendo diritti soggettivi perfetti, è devoluta alla
giurisdizione della giudice ordinario, ex art 53, comma 3, d.P.R. n.
327/2001 e art 34, D.Lgs. n. 80/1998 e ss.mm., non potendo, quindi, avere
ingresso in questa sede ogni considerazione in ordine alla misura della
stessa (per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n.
5335; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 8 maggio 2008, n. 441).
La
considerazione dei ricorrenti in ordine al fatto che, ove il terreno fosse
stato correttamente qualificato come irriguo, anche il procedimento
avrebbe avuto altro corso, oltre a non essere supportata da alcuna prova
in tal senso, non fornisce nemmeno elementi in ordine ai termini di una
diversa conclusione del procedimento. Quanto dedotto dai ricorrenti,
pertanto, si traduce in una mera petizione di principio.
Quanto,
infine, al fatto che nel verbale di consistenza si dia correttamente atto
della presenza di un impianto irriguo, non comporta, evidentemente, il
riconoscimento della qualità irrigua del terreno, né, tanto meno, consente
di affermare – come vorrebbero i ricorrenti – l’esistenza di una
contraddittorietà “interna” tra lo stesso verbale e il provvedimento
impugnato, nel quale il terreno è considerato seminativo.
Con il terzo
motivo di ricorso, si denuncia un eccesso di potere, sotto il profilo del
mancato, o comunque scorretto, contemperamento di interessi in gioco, in
considerazione del fatto che, da tempo, sui terreni in oggetto era
prevista la realizzazione di una azienda agrituristica. A detta dei
ricorrenti, infatti, la realizzazione dell’elettrodotto qui contestato,
impedirebbe, per vari motivi, tra cui l’inquinamento elettromagnetico ed
acustico, la realizzazione del progetto di riconversione programmato da
tempo.
La censura è infondata.
Con il presente motivo i ricorrenti
denunciano un eccesso di potere, in quanto la discrezionalità esercitata
dall’Amministrazione sarebbe stata sproporzionata rispetto al fine
pubblico perseguito, e non sarebbe stato correttamente effettuato il
contemperamento di interessi pubblici e privati.
Per suffragare le
proprie doglianze, i ricorrenti affermano che sui terreni in oggetto
sarebbe in atto un progetto di riconversione a fini
turistici.
Peraltro, di tale riconversione non è offerta alcuna prova,
così come nulla è allegato in ordine al preteso inquinamento
elettromagnetico e acustico che impedirebbe la (solo dedotta)
realizzazione dell’azienda agrituristica in presenza dell’elettrodotto
contestato. Del resto, tali ultimi aspetti sono stati valutai in sede di
rilascio del parere V.I.A., parere che non risulta impugnato in questa
sede, e nemmeno contestato sotto alcun profilo.
Anche in questa
circostanza, pertanto, i ricorrenti si limitano a denunciare una data
situazione, senza peraltro allegare alcun fatto idoneo a supportare le
affermazioni.
Il vizio denunciato, pertanto, è del tutto
insussistente.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso, si afferma che
per un terreno qualificato seminativo della estensione di soli mq. 10.321,
intestato a tale Giglioti Rachele, è stata determinata un’indennità di
euro 2.950,19, mentre per il terreno dei ricorrenti, anch’esso qualificato
seminativo, dell’estensione di ben 33.663 mq., è stata determinata
un’indennità di soli euro 2.902,27. A fronte di ciò, i ricorrenti
denunciano una disparità di trattamento, irragionevolezza ed ingiustizia
manifesta, anche in considerazione del fatto che, come più volte detto, il
terreno doveva considerarsi irriguo.
Il motivo è evidentemente
inammissibile.
I ricorrenti, denunciano una disparità di trattamento
con riferimento alla determinazione dell’indennità, facendo riferimento
all’importo determinato per altro soggetto interessato dall’elettrodotto.
E’ chiaro che, anche in questo caso, si contesta il “quantum”
dell’indennità, doglianza questa che, come già precisato in precedenza,
non può trovare ingresso in questa sede, essendo tutte le questioni
inerenti la determinazione dell’indennità devolute alla giurisdizione del
giudice ordinario.
Per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti,
detto della irricevibilità dello stesso con riferimento al decreto
ministeriale n. 6102 del 7.10.2002 per la ragioni in precedenza
specificate, residuano da esaminare i vizi relativi al provvedimento di
proroga prot. n. DEC/DDD/2005/00482 del 5.10.2005, con il quale il termine
per le espropriazione e per i lavori è stato prorogato dal 7.10.2005 al
7.4.2006.
I motivi dedotti con l’atto per motivi aggiunti sono
inammissibili.
Invero, con l’atto per motivi aggiunti notificato in
data 14 marzo 2006, i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 7
della legge n. 241/1990, affermano che anche con riferimento alla proroga
della dichiarazione di pubblica utilità di cui al decreto prot. n.
DEC/DDD/2005/00482 del 5.10.2005, non è stato loro comunicato l’avviso di
avvio del procedimento.
Deve, peraltro, rilevarsi come il provvedimento
di proroga in questione sia stato impugnato con il ricorso introduttivo e
che la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 poteva essere dedotta già
in quella sede. Come correttamente rilevato dalla società resistente,
infatti, l’istituto dei motivi aggiunti fu inizialmente introdotto per
consentire al ricorrente di meglio precisare i profili di illegittimità
dei provvedimenti impugnati non immediatamente percepibili al momento
dell’introduzione del giudizio, alla luce della produzione in causa di
atti e documenti previamente non conosciuti, ma non per integrare il
contenuto del ricorso principale, traducendosi, altrimenti, l’istituto dei
motivi aggiunti in uno strumento per eludere la regola del termine di
decadenza per impugnare (per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, 24
maggio 2010, n. 3265).
Il vizio denunciato nel ricorso per motivi
aggiunti deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
In
conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile, in
parte inammissibile e in parte infondato.
Alla infondatezza,
inammissibilità ed irricevibilità del ricorso, per come chiarito in
precedenza, consegue la reiezione della domanda di risarcimento danni
formulata dai ricorrenti.
Sussistono giustificati motivi per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile, in parte
inammissibile e in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010
con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Giovanni
Iannini, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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