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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 11 giugno 2010 n. 372
Pres. ed est. P.G. Lignani
E. S.r.l. (avv. F. Muzi) c/ Collegio dei Direttori Perugia; Direzione
Provinciale del Lavoro Perugia; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale (Avv.
Distr. St.); INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv.ti M.
Arlotta, A. Coretti e R. Lini); INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (avv.ti A. Bellucci, B. D'Elia e P. Rossi)


Competenza e giurisdizione - Emersione di lavoro irregolare – Domanda dell’impresa – Procedura – Giurisdizione G.O.

La controversia relativa al diniego di ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare, ex art. 1, commi 1192 e ss., L.27 dicembre 2006 n. 296, rientra nella giurisdizione del giudice civile del lavoro.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 96 del 2009, proposto da: E. S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Muzi, con domicilio eletto presso Federico Muzi in Perugia, via Campo di Marte, 14/I;

contro



Collegio dei Direttori Perugia; Direzione Provinciale del Lavoro Perugia; Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Perugia, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14; INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Mirella Arlotta, Antonietta Coretti, Riccardo Lini, con domicilio eletto presso Mirella Arlotta in Perugia, via Canali,1; INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Bellucci, Bruno D'Elia, Pasquale Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Bellucci in Perugia, via G.B. Pontani n. 12;

per l'annullamento



del provvedimento del Collegio dei Direttori prot.n. 074/08/72 (rigetto istanze emersione lavoro irregolare).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) all’art. 1, commi 1192 e seguenti, istituisce una procedura per la c.d. “emersione del lavoro nero”, allo scopo di incentivare ed agevolare la regolarizzazione amministrativa, previdenziale e assicurativa dei rapporti di lavoro subordinato costituiti irritualmente.
La società ricorrente, nei cui confronti era stato accertato l’impiego di manodopera irregolare, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di “emersione” per usufruire delle inerenti agevolazioni.
La richiesta è stata respinta dall’organo competente, un collegio composto dai direttori delle sedi provinciali del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.
2. Il diniego viene impugnato davanti a questo Tribunale amministrativo dalla società interessata.
Resistono al ricorso le pubbliche amministrazioni indicate in epigrafe.
3. Il Collegio ritiene di essere carente di giurisdizione nella controversia in esame.
Questa rientra infatti fra le «controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie» che per l’art. 442 c.p.c. sono di competenza del giudice civile del lavoro e seguono il relativo rito speciale.
Non pare dubbio che le disposizioni dell’art. 1, commi 1192 ss., vadano ad integrare il sistema complessivo delle leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenza e previdenza obbligatoria, quali norme speciali che accedono alla normativa generale.
4. D’altra parte, non sembra neppure che la posizione della parte privata si possa qualificare come interesse legittimo, per farne derivare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti la legge non attribuisce all’autorità amministrativa alcun margine valutativo, che giustifichi la qualificazione del rapporto come interesse legittimo. Se vi sono i presupposti indicati dal comma 1192, l’accesso alle agevolazioni è un diritto del datore di lavoro. Si potrà discutere (e in effetti si discute) dell’interpretazione della norma, ma in ogni caso la questione, pur controversa, riguarda un diritto soggettivo.
5. Non rileva in contrario il fatto che nel provvedimento impugnato sia stato indicato, quale rimedio esperibile, il ricorso al T.A.R..
Ed invero, il riparto delle giurisdizioni è sottratto alla disponibilità delle parti. Pertanto, se nella fattispecie è stata data una indicazione errata, ciò potrà avere rilievo ai fini delle spese legali, ma non può costituire ostacolo a che il giudice adito si dichiari carente di giurisdizione.
6. Per quanto possa occorrere, si ricorda che questo Collegio ha deciso nello stesso senso un’analoga controversia, con sentenza n. 560/2008, pubblicata l’11 settembre 2008, passata in giudicato.
7. Alla declaratoria di difetto di giurisdizione consegue l’applicabilità dell’art. 59, legge n. 69/2009, concernente la prosecuzione della controversia davanti alla giurisdizione designata (nella specie, quella civile del lavoro).
Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale dichiara il difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010




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