Sielte S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo
Cancrini, Emilia Piselli, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso
l’avv. Fabio Fantini in Torino, via S. Agostino, 12;
contro
Autostrada Torino Savona S.p.A.,
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto
presso il medesimo in Torino, corso Re Umberto, 27;
nei confronti di
Infracom Italia S.p.A., rappresentata e
difesa dall'avv. Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso l’avv.
Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
degli atti e delle operazioni della gara
indetta ed esperita dalla Autostrada Torino Savona S.p.A. per
l'affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi
dell'art. 11 l. 531/82, rete ed impianti di telecomunicazione, impianto
SOS W.B.E. L2030160ATS, nella parte in cui si è fatto luogo all'ammissione
della Infracom Italia S.p.A: attuale aggiudicataria provvisoria;
di
tutti i verbali di gara;
del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria;
della nota prot. DG/AC/AP/aa-01291 dd. 26.3.2010, con la
quale è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria disposta di
confronti della Infracom Italia S.p.A.;
di ogni atto presupposto,
consequenziale o comunque connesso;.
Visto il ricorso ed i motivi
aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della
causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte
ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada
Torino Savona S.p.A. e di Infracom Italia S.p.A.;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente
incidentale Infracom Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Simona
Rostagno, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Simona Rostagno in
Torino, corso Re Umberto, 77;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 17 giugno 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Rammentato che la
giurisprudenza comunitaria ha epurato l’applicazione dell’art. 90, comma 8
del Codice dei contratti da ogni automatismo ai fini dell’esclusione dalle
gare di soggetti in collegamento con l’affidatario di incarichi di
progettazione, avendo statuito che “Contrasta con il diritto comunitario
una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di
parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto
assoluto di partecipare in modo simultaneo e concorrente a una medesima
gara d'appalto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di
controllo o che siano tra loro collegate, senza lasciare loro la
possibilità di dimostrare che detto rapporto non ha influito sulla
indipendenza e segretezza nella elaborazione delle rispettive offerte”(
Corte giustizia CE, sez. IV, 19 maggio 2009 , n. 538);
segnalato che
anche il Giudice d’appello si è attestato sulla medesima linea
argomentativa precisando che “Non sussiste alcuna incompatibilità, ai
sensi dell'art. 17, comma 9, l. 109/1994 nel caso in cui difettino indizi
seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla
gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo
determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia
ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la
concorrenza” (Consiglio Stato , sez. V, 15 gennaio 2008 , n.
36);
Considerato che l’Amministrazione, in seno al procedimento di
annullamento dell’aggiudicazione a seguito dell’esposto della ricorrente,
ha adeguatamente valutato e motivato:
1. che il progetto è stato
redatto tra il 2003 e il 2005, ossia in un arco di tempo nel quale la
società di progettazione per la quale il progettista operava non aveva
alcun rapporto di controllo o collegamento con l’aggiudicataria, i
fenomeni di incorporazione e controllo azionario essendo, infatti, sorti a
partire dal 14.5.2008 quando il professionista rivestì la carica di
presidente e amministratore della Multilink Toscana S.p.A., posseduta dal
socio unico Infracom Network S.p.A. poi incorporata dalla Infracom Italia
S.p.A. controinteressata, solo nel 22.7.2009;
2. quest’ultima ha
dimostrato che il possedere il controllo della Multilink toscana S.p.A.
non ha prodotto alterazioni della concorrenza essendo state le offerte
formulate con tecnologie e conoscenze molto diverse rispetto a quelle
considerate al tempo della redazione del progetto, come comprove: a. che
l’entità dei ribassi esposti dai concorrenti è molto elevata rispetto alla
base d’asta; b. che l’offerta della controinteressata e quella della
ricorrente si differenziano per poco più di un punto percentuale, il che
induce ad escludere che la controinteressata sia stata avvantaggiata dalla
eventuale anticipata pregressa conoscenza dei contenuti della
progettazione;
reputato pertanto il gravame non sostenuto da idoneo
fumus di fondatezza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte – Prima Sezione – respinge la proposta domanda cautelare.
La
presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del
giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Richard Goso,
Presidente FF
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola
Malanetto, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010