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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Ordinanza 18 giugno 2010 n. 461
R. Goso Pres.ff - A. Graziano Est.
Sielte S.p.A. (Avv.ti A. Cancrini, E. Piselli, F. Vagnucci) contro l’Autostrada Torino Savona S.p.A. (Avv. B. Sarzotti) e nei confronti di Infracom Italia S.p.A. (Avv.ti M. Spatocco, S. Rostagno)


Contratti della p.a. - Art. 90, comma 8 del Codice dei contratti – Interpretazione - Giurisprudenza comunitaria - Ha epurato l’applicazione dell’art. 90, comma 8 del Codice dei contratti da ogni automatismo ai fini dell’esclusione dalle gare di soggetti in collegamento con l’affidatario di incarichi di progettazione – Assenza di indizi seri, precisi e concordanti circa una violazione della concorrenza – Partecipazione alla gara - Legittimità

 

 

La giurisprudenza comunitaria ha epurato l’applicazione dell’art. 90, comma 8 del Codice dei contratti da ogni automatismo ai fini dell’esclusione dalle gare di soggetti in collegamento con l’affidatario di incarichi di progettazione. Pertanto non sussiste alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 90 cit. (che riproduce il previgente art. 17, comma 9, l. 109/1994) nel caso in cui difettino indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 429 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Sielte S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Emilia Piselli, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Fantini in Torino, via S. Agostino, 12;

contro



Autostrada Torino Savona S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Re Umberto, 27;

nei confronti di



Infracom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso l’avv. Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



degli atti e delle operazioni della gara indetta ed esperita dalla Autostrada Torino Savona S.p.A. per l'affidamento dei lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi dell'art. 11 l. 531/82, rete ed impianti di telecomunicazione, impianto SOS W.B.E. L2030160ATS, nella parte in cui si è fatto luogo all'ammissione della Infracom Italia S.p.A: attuale aggiudicataria provvisoria;
di tutti i verbali di gara;
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;
della nota prot. DG/AC/AP/aa-01291 dd. 26.3.2010, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione provvisoria disposta di confronti della Infracom Italia S.p.A.;
di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Torino Savona S.p.A. e di Infracom Italia S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Infracom Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Simona Rostagno, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Simona Rostagno in Torino, corso Re Umberto, 77;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rammentato che la giurisprudenza comunitaria ha epurato l’applicazione dell’art. 90, comma 8 del Codice dei contratti da ogni automatismo ai fini dell’esclusione dalle gare di soggetti in collegamento con l’affidatario di incarichi di progettazione, avendo statuito che “Contrasta con il diritto comunitario una disposizione nazionale che, pur perseguendo gli obiettivi legittimi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilisca un divieto assoluto di partecipare in modo simultaneo e concorrente a una medesima gara d'appalto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che detto rapporto non ha influito sulla indipendenza e segretezza nella elaborazione delle rispettive offerte”( Corte giustizia CE, sez. IV, 19 maggio 2009 , n. 538);
segnalato che anche il Giudice d’appello si è attestato sulla medesima linea argomentativa precisando che “Non sussiste alcuna incompatibilità, ai sensi dell'art. 17, comma 9, l. 109/1994 nel caso in cui difettino indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato, abbia rivestito un ruolo determinante nell'indirizzo delle scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza” (Consiglio Stato , sez. V, 15 gennaio 2008 , n. 36);
Considerato che l’Amministrazione, in seno al procedimento di annullamento dell’aggiudicazione a seguito dell’esposto della ricorrente, ha adeguatamente valutato e motivato:
1. che il progetto è stato redatto tra il 2003 e il 2005, ossia in un arco di tempo nel quale la società di progettazione per la quale il progettista operava non aveva alcun rapporto di controllo o collegamento con l’aggiudicataria, i fenomeni di incorporazione e controllo azionario essendo, infatti, sorti a partire dal 14.5.2008 quando il professionista rivestì la carica di presidente e amministratore della Multilink Toscana S.p.A., posseduta dal socio unico Infracom Network S.p.A. poi incorporata dalla Infracom Italia S.p.A. controinteressata, solo nel 22.7.2009;
2. quest’ultima ha dimostrato che il possedere il controllo della Multilink toscana S.p.A. non ha prodotto alterazioni della concorrenza essendo state le offerte formulate con tecnologie e conoscenze molto diverse rispetto a quelle considerate al tempo della redazione del progetto, come comprove: a. che l’entità dei ribassi esposti dai concorrenti è molto elevata rispetto alla base d’asta; b. che l’offerta della controinteressata e quella della ricorrente si differenziano per poco più di un punto percentuale, il che induce ad escludere che la controinteressata sia stata avvantaggiata dalla eventuale anticipata pregressa conoscenza dei contenuti della progettazione;
reputato pertanto il gravame non sostenuto da idoneo fumus di fondatezza;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione – respinge la proposta domanda cautelare.
La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Richard Goso, Presidente FF
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
Paola Malanetto, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2010





 

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