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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 maggio 2010 n. 1466
A. Radesi Pres. - S. Lomazzi Est.
Comune di Buti (Avv. L. Bimbi) contro Assicurazioni Generali spa (Avv. C. Nardi)


Contratti della P.A. – Forma scritta - Necessità – Contestualità dei consensi – Art. 1326 c.c. - Non è necessaria –– Piena ed inequivoca conformità tra proposta ed accettazione - Necessità

 

 

Nei contratti stipulati con Soggetti pubblici è richiesta la forma scritta a pena di nullità, la quale tuttavia non implica la contestualità dei consensi, potendo la volontà dei contraenti risultare anche da documenti distinti (nel caso di specie ex art.17 del R.D. n.2440 del 1923), purchè concludenti, secondo il modello dello scambio di proposta con accettazione conforme, ex art.1326 c.c.. In relazione ad una transazione, in mancanza di piena ed inequivoca conformità tra proposta ed accettazione l’accordo non può quindi intendersi perfezionato, in adesione al principio di certezza dei rapporti giuridici.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2001, proposto da:

Comune di Buti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro



Assicurazioni Generali spa, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Nardi, con domicilio eletto presso Carlo Nardi in Firenze, via dei Servi, 28;

per l'accertamento



del diritto di credito afferente a oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni, con maggiorazione di interessi e rivalutazione, in riferimento alla rilasciata concessione edilizia n.33 del 22 agosto 1996,

per la condanna,

previa applicazione dell’art.8, commi 2 e 3 della Legge n.205 del 2000,



della Assicurazioni Generali spa al pagamento delle relative somme.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assicurazioni Generali spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori L. Bimbi e L. Caruso, delegato da C. Nardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il Comune di Buti rilasciava la concessione edilizia n.33 del 22 agosto 1996 alla Toscana Costruzioni sas, per la realizzazione di un fabbricato con sette alloggi; contestualmente venivano stipulate, tra la predetta Ditta, il Comune e Assicurazioni Generali spa, due polizze fideiussorie n.961210237 e n.961210238, concernenti tra l’altro il pagamento, in relazione al suindicato titolo edilizio, rispettivamente degli oneri di urbanizzazione ed eventuali sanzioni e del costo di costruzione, con ipotetiche sanzioni, da parte della Ditta medesima al Comune.
Nel 1998, al mancato versamento, scaduti i termini della seconda, terza e quarta rata degli oneri di urbanizzazione, il Comune chiedeva il pagamento ad Assicurazioni Generali spa per €28.359,48 (all’epoca in lire), equivalenti all’importo delle predette tre rate, maggiorato del 100% a titolo di sanzione per ritardo, ex art.3 della Legge n.47 del 1985; nel 2000 inoltre l’Amministrazione, non ricevuta alla scadenza dei termini la seconda rata relativa al costo di costruzione, domandava alla Società assicuratrice il pagamento anche della suddetta somma, maggiorata del 50% e poi del 100%, per sanzionare il ritardo, ai sensi del predetto art.3 della Legge n.47 del 1985, per l’importo complessivo di €4.889,28 (già in lire).
A fronte dell’inerzia di Assicurazioni Generali spa, il Soggetto pubblico presentava ricorso, volto all’accertamento del diritto di credito per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, con relative sanzioni, con riferimento alla suindicata concessione edilizia n.33 del 1996, per €28.359,48 ed €4.889,28, maggiorati di interessi e rivalutazione, con contestuale condanna al relativo pagamento da parte della medesima Società assicuratrice.
L’Amministrazione ha sostenuto in via pregiudiziale la legittimazione passiva di Assicurazioni Generali spa, che in base all’art.5 delle due polizze, non gode del beneficio di preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c.; nel merito il ricorrente ha richiamato la disposizione contenuta nell’art.3, comma 2 della Legge n.47 del 1985, che fissa nella maggiorazione del 100% dell’importo dovuto, la sanzione per l’ultimo ritardo; si è inoltre riaffermata la correttezza della richiesta di pagamento alla Società convenuta, una volta scaduto il cennato termine; si è in ultimo evidenziato il rigetto della proposta transattiva di Assicurazioni Generali spa per £40.000.000, al fine di evitare un danno erariale.
Con ordinanza n.738 del 2001 la Sezione respingeva la domanda del ricorrente per la condanna provvisionale ex art.8, commi 2 e 3 della Legge n.205 del 2000, in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva in giudizio Assicurazioni Generali spa, deducendo in rito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di negozi giuridici di diritto privato, estranei alle materie di urbanistica ed edilizia.
Nel merito la Società faceva presente che si era perfezionata una transazione tra la stessa ed il Comune, con accordo per un pagamento di £40.000.00, mediante nota del 15 dicembre 1999 del Soggetto privato che fungeva da proposta e successivo foglio di accettazione del Soggetto pubblico del 23 dicembre 1999; che la sanzione poteva consistere unicamente in una maggiorazione del 20%, prevista per il primo ritardo, essendo imputabili i successivi alla colpevole mancata richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione; che in ogni caso trattasi di debiti di valuta, sui quali dunque vanno calcolati solo gli interessi legali.
L’interessato, in data 23 marzo 2009, richiedeva la fissazione dell’udienza, in riscontro all’avviso di cui all’art.9, comma 2 della Legge n.205 del 2000.
Con successiva memoria il Comune replicava agli assunti della controparte, affermando in rito che la controversia attiene a questione rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; nel merito che per i contratti stipulati con Soggetti pubblici è richiesta dalla legge la forma scritta a pena di nullità; che tra le parti era solo intercorso uno scambio di corrispondenza, in fase di trattative, non andate a buon fine per il pericolo di danno erariale; che comunque Assicurazioni Generali spa non aveva pagato alcunché; che il Comune medesimo non era obbligato a rivolgersi subitaneamente alla Società sua garante.
Nell’udienza dell’11 febbraio 2010 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Invero va premessa la legittimazione passiva di Assicurazioni Generali spa, del resto non contestata, e precisato che il richiamo alla mancata previsione del beneficio di preventiva escussione può attenere semmai al merito della controversia.
Occorre poi evidenziare in rito che trattasi degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle relative sanzioni, rientranti nella materia dell’edilizia e dunque nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998, come risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.204 del 2004 (cfr. Corte Cass., SS.UU., n.22514 del 2006).
Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti e va pertanto accolto.
Al riguardo è necessario rilevare che nei contratti stipulati con Soggetti pubblici è richiesta la forma scritta a pena di nullità, la quale tuttavia non implica la contestualità dei consensi, potendo la volontà dei contraenti risultare anche da documenti distinti (nel caso di specie ex art.17 del R.D. n.2440 del 1923), purchè concludenti, secondo il modello dello scambio di proposta con accettazione conforme, ex art.1326 c.c. (cfr., tra le altre, Corte Cass., SS.UU., n.3132 del 1994).
Orbene nel caso di specie risulta che Assicurazioni Generali spa ha inviato al Comune una nota del 15 dicembre 1999 (cfr. all.10 al ricorso), dichiarandosi disponibile al versamento di £40.000.000, a saldo e stralcio di ogni ulteriore richiesta, pur ribadendo il contenuto del precedente foglio del 3 dicembre 1998, ove era manifestato l’intento di effettuare il pagamento per la minor somma di £34.407.928, relativa alla seconda, terza e quarta rata degli oneri di urbanizzazione, con maggiorazione sanzionatoria solo del 20% e diritti di segreteria (cfr. all.5 al ricorso); che inoltre il Comune rispondeva con missiva del 23 dicembre 1999 (cfr. all.11 al ricorso), rilevando che l’importo proposto di £40.000.000 non soddisfaceva pienamente le proprie attese e pur tuttavia veniva accettato in via transattiva, rimanendo in attesa del versamento della predetta somma a saldo e stralcio di ogni ulteriore richiesta.
Pur ben consapevole della causa negoziale del contratto di transazione, la quale presuppone il reciproco parziale sacrificio degli interessi delle parti, al fine appunto di prevenire o di porre termine a una lite (cfr. art.1965 c.c), il Collegio ritiene, alla luce degli evidenziati contenuti delle predette note, che l’accordo in questione non si sia perfezionato, per difetto della piena ed inequivoca conformità tra il foglio del 15 dicembre 1999 della Società assicuratrice ed il foglio del 23 dicembre 1999 del Comune, come invece richiesto dalla norma suindicata, in adesione al principio di certezza dei rapporti giuridici.
Con riferimento ai cennati fogli giova ancora evidenziare che gli stessi non sembrano comunque riguardare la somma domandata per il mancato pagamento del costo di costruzione e della relativa sanzione, essendo stato il predetto importo richiesto in epoca successiva (nel 2000) ed apparendo le clausole satisfattorie apposte nei fogli stessi in ogni caso riferite agli oneri di urbanizzazione.
Vanno dunque prese in esame le due polizze fideiussorie n.961210237 e n.961210238 del 1996, stipulate tra Assicurazioni Generali spa, Toscana Costruzioni sas e Comune di Buti, quali contratti trilaterali a causa mista, con funzioni di assicurazione tra la prima e la seconda parte e di garanzia tra la prima e la terza, in relazione al rapporto di credito/debito intercorrente tra il Soggetto pubblico e la Ditta costruttrice.
Nel caso di specie il Comune poteva rivolgersi indifferentemente alla Toscana Costruzioni sas o alla Assicurazioni Generali spa (cfr. polizze fideiussorie ed in particolare l’art.5, all.1 e 2 al ricorso), senza alcun obbligo negoziale o di legge di dover richiedere i pagamenti in questione, al primo ritardo della Ditta costruttrice, ad Assicurazioni Generali spa (cfr. diffusamente sul punto anche Cons. Stato, V, n.4025 del 2007), tenuto conto inoltre che nelle predette polizze è espressamente affermato, senza ulteriori distinguo, che le stesse coprono anche le sanzioni amministrative, per il ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nella misura stabilita dall’art.3 della Legge n.47 del 1985.
Va altresì precisato che l’obbligazione di garanzia, in quanto accede al debito principale sorto con riferimento agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, va considerato debito di valore; dunque le relative somme vanno rivalutate, secondo gli indici ISTAT, dal giorno del mancato pagamento a quello di deposito della presente sentenza; agli importi risultanti vanno aggiunti gli interessi, computati al saggio legale, dal predetto deposito all’effettivo soddisfo.
La garanzia per le sanzioni va invece considerata come debito di valuta; quindi le corrispondenti somme devono essere maggiorate degli interessi legali, dalla scadenza del termine di cui all’art.3, comma 2c della Legge n.47 del 1985 all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.



Accoglie il ricorso n.1153/2001 indicato in epigrafe e per l’effetto dichiara sussistente il diritto di credito vantato dalla parte ricorrente e condanna la parte resistente al pagamento delle relative somme.
Condanna Assicurazioni Generali spa al pagamento in favore del Comune di Buti delle spese di giudizio, che liquida in €3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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