REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1153 del
2001, proposto da:
Comune di Buti, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso
la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;
contro
Assicurazioni Generali spa, rappresentata e
difesa dall'avv. Carlo Nardi, con domicilio eletto presso Carlo Nardi in
Firenze, via dei Servi, 28;
per l'accertamento
del diritto di credito afferente a oneri di
urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni, con
maggiorazione di interessi e rivalutazione, in riferimento alla rilasciata
concessione edilizia n.33 del 22 agosto 1996,
per la
condanna,
previa applicazione dell’art.8, commi 2 e 3 della Legge
n.205 del 2000,
della Assicurazioni Generali spa al pagamento
delle relative somme.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assicurazioni
Generali spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il
dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori L. Bimbi e L.
Caruso, delegato da C. Nardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Buti rilasciava la concessione
edilizia n.33 del 22 agosto 1996 alla Toscana Costruzioni sas, per la
realizzazione di un fabbricato con sette alloggi; contestualmente venivano
stipulate, tra la predetta Ditta, il Comune e Assicurazioni Generali spa,
due polizze fideiussorie n.961210237 e n.961210238, concernenti tra
l’altro il pagamento, in relazione al suindicato titolo edilizio,
rispettivamente degli oneri di urbanizzazione ed eventuali sanzioni e del
costo di costruzione, con ipotetiche sanzioni, da parte della Ditta
medesima al Comune.
Nel 1998, al mancato versamento, scaduti i termini
della seconda, terza e quarta rata degli oneri di urbanizzazione, il
Comune chiedeva il pagamento ad Assicurazioni Generali spa per €28.359,48
(all’epoca in lire), equivalenti all’importo delle predette tre rate,
maggiorato del 100% a titolo di sanzione per ritardo, ex art.3 della Legge
n.47 del 1985; nel 2000 inoltre l’Amministrazione, non ricevuta alla
scadenza dei termini la seconda rata relativa al costo di costruzione,
domandava alla Società assicuratrice il pagamento anche della suddetta
somma, maggiorata del 50% e poi del 100%, per sanzionare il ritardo, ai
sensi del predetto art.3 della Legge n.47 del 1985, per l’importo
complessivo di €4.889,28 (già in lire).
A fronte dell’inerzia di
Assicurazioni Generali spa, il Soggetto pubblico presentava ricorso, volto
all’accertamento del diritto di credito per oneri di urbanizzazione e
costo di costruzione, con relative sanzioni, con riferimento alla
suindicata concessione edilizia n.33 del 1996, per €28.359,48 ed
€4.889,28, maggiorati di interessi e rivalutazione, con contestuale
condanna al relativo pagamento da parte della medesima Società
assicuratrice.
L’Amministrazione ha sostenuto in via pregiudiziale la
legittimazione passiva di Assicurazioni Generali spa, che in base
all’art.5 delle due polizze, non gode del beneficio di preventiva
escussione di cui all’art.1944 c.c.; nel merito il ricorrente ha
richiamato la disposizione contenuta nell’art.3, comma 2 della Legge n.47
del 1985, che fissa nella maggiorazione del 100% dell’importo dovuto, la
sanzione per l’ultimo ritardo; si è inoltre riaffermata la correttezza
della richiesta di pagamento alla Società convenuta, una volta scaduto il
cennato termine; si è in ultimo evidenziato il rigetto della proposta
transattiva di Assicurazioni Generali spa per £40.000.000, al fine di
evitare un danno erariale.
Con ordinanza n.738 del 2001 la Sezione
respingeva la domanda del ricorrente per la condanna provvisionale ex
art.8, commi 2 e 3 della Legge n.205 del 2000, in ragione della mancata
costituzione in giudizio della controparte.
Si costituiva in giudizio
Assicurazioni Generali spa, deducendo in rito l’inammissibilità del
ricorso, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo,
trattandosi di negozi giuridici di diritto privato, estranei alle materie
di urbanistica ed edilizia.
Nel merito la Società faceva presente che
si era perfezionata una transazione tra la stessa ed il Comune, con
accordo per un pagamento di £40.000.00, mediante nota del 15 dicembre 1999
del Soggetto privato che fungeva da proposta e successivo foglio di
accettazione del Soggetto pubblico del 23 dicembre 1999; che la sanzione
poteva consistere unicamente in una maggiorazione del 20%, prevista per il
primo ritardo, essendo imputabili i successivi alla colpevole mancata
richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione; che in ogni caso
trattasi di debiti di valuta, sui quali dunque vanno calcolati solo gli
interessi legali.
L’interessato, in data 23 marzo 2009, richiedeva la
fissazione dell’udienza, in riscontro all’avviso di cui all’art.9, comma 2
della Legge n.205 del 2000.
Con successiva memoria il Comune replicava
agli assunti della controparte, affermando in rito che la controversia
attiene a questione rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo; nel merito che per i contratti stipulati con Soggetti
pubblici è richiesta dalla legge la forma scritta a pena di nullità; che
tra le parti era solo intercorso uno scambio di corrispondenza, in fase di
trattative, non andate a buon fine per il pericolo di danno erariale; che
comunque Assicurazioni Generali spa non aveva pagato alcunché; che il
Comune medesimo non era obbligato a rivolgersi subitaneamente alla Società
sua garante.
Nell’udienza dell’11 febbraio 2010 la causa veniva
discussa e quindi trattenuta in decisione.
Invero va premessa la
legittimazione passiva di Assicurazioni Generali spa, del resto non
contestata, e precisato che il richiamo alla mancata previsione del
beneficio di preventiva escussione può attenere semmai al merito della
controversia.
Occorre poi evidenziare in rito che trattasi degli oneri
di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle relative sanzioni,
rientranti nella materia dell’edilizia e dunque nella giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. n.80
del 1998, come risultante a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n.204 del 2004 (cfr. Corte Cass., SS.UU., n.22514 del
2006).
Nel merito il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di
seguito esposti e va pertanto accolto.
Al riguardo è necessario
rilevare che nei contratti stipulati con Soggetti pubblici è richiesta la
forma scritta a pena di nullità, la quale tuttavia non implica la
contestualità dei consensi, potendo la volontà dei contraenti risultare
anche da documenti distinti (nel caso di specie ex art.17 del R.D. n.2440
del 1923), purchè concludenti, secondo il modello dello scambio di
proposta con accettazione conforme, ex art.1326 c.c. (cfr., tra le altre,
Corte Cass., SS.UU., n.3132 del 1994).
Orbene nel caso di specie
risulta che Assicurazioni Generali spa ha inviato al Comune una nota del
15 dicembre 1999 (cfr. all.10 al ricorso), dichiarandosi disponibile al
versamento di £40.000.000, a saldo e stralcio di ogni ulteriore richiesta,
pur ribadendo il contenuto del precedente foglio del 3 dicembre 1998, ove
era manifestato l’intento di effettuare il pagamento per la minor somma di
£34.407.928, relativa alla seconda, terza e quarta rata degli oneri di
urbanizzazione, con maggiorazione sanzionatoria solo del 20% e diritti di
segreteria (cfr. all.5 al ricorso); che inoltre il Comune rispondeva con
missiva del 23 dicembre 1999 (cfr. all.11 al ricorso), rilevando che
l’importo proposto di £40.000.000 non soddisfaceva pienamente le proprie
attese e pur tuttavia veniva accettato in via transattiva, rimanendo in
attesa del versamento della predetta somma a saldo e stralcio di ogni
ulteriore richiesta.
Pur ben consapevole della causa negoziale del
contratto di transazione, la quale presuppone il reciproco parziale
sacrificio degli interessi delle parti, al fine appunto di prevenire o di
porre termine a una lite (cfr. art.1965 c.c), il Collegio ritiene, alla
luce degli evidenziati contenuti delle predette note, che l’accordo in
questione non si sia perfezionato, per difetto della piena ed inequivoca
conformità tra il foglio del 15 dicembre 1999 della Società assicuratrice
ed il foglio del 23 dicembre 1999 del Comune, come invece richiesto dalla
norma suindicata, in adesione al principio di certezza dei rapporti
giuridici.
Con riferimento ai cennati fogli giova ancora evidenziare
che gli stessi non sembrano comunque riguardare la somma domandata per il
mancato pagamento del costo di costruzione e della relativa sanzione,
essendo stato il predetto importo richiesto in epoca successiva (nel 2000)
ed apparendo le clausole satisfattorie apposte nei fogli stessi in ogni
caso riferite agli oneri di urbanizzazione.
Vanno dunque prese in
esame le due polizze fideiussorie n.961210237 e n.961210238 del 1996,
stipulate tra Assicurazioni Generali spa, Toscana Costruzioni sas e Comune
di Buti, quali contratti trilaterali a causa mista, con funzioni di
assicurazione tra la prima e la seconda parte e di garanzia tra la prima e
la terza, in relazione al rapporto di credito/debito intercorrente tra il
Soggetto pubblico e la Ditta costruttrice.
Nel caso di specie il Comune
poteva rivolgersi indifferentemente alla Toscana Costruzioni sas o alla
Assicurazioni Generali spa (cfr. polizze fideiussorie ed in particolare
l’art.5, all.1 e 2 al ricorso), senza alcun obbligo negoziale o di legge
di dover richiedere i pagamenti in questione, al primo ritardo della Ditta
costruttrice, ad Assicurazioni Generali spa (cfr. diffusamente sul punto
anche Cons. Stato, V, n.4025 del 2007), tenuto conto inoltre che nelle
predette polizze è espressamente affermato, senza ulteriori distinguo, che
le stesse coprono anche le sanzioni amministrative, per il ritardato
pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nella
misura stabilita dall’art.3 della Legge n.47 del 1985.
Va altresì
precisato che l’obbligazione di garanzia, in quanto accede al debito
principale sorto con riferimento agli oneri di urbanizzazione ed al costo
di costruzione, va considerato debito di valore; dunque le relative somme
vanno rivalutate, secondo gli indici ISTAT, dal giorno del mancato
pagamento a quello di deposito della presente sentenza; agli importi
risultanti vanno aggiunti gli interessi, computati al saggio legale, dal
predetto deposito all’effettivo soddisfo.
La garanzia per le sanzioni
va invece considerata come debito di valuta; quindi le corrispondenti
somme devono essere maggiorate degli interessi legali, dalla scadenza del
termine di cui all’art.3, comma 2c della Legge n.47 del 1985 all’effettivo
soddisfo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso n.1153/2001 indicato in epigrafe
e per l’effetto dichiara sussistente il diritto di credito vantato dalla
parte ricorrente e condanna la parte resistente al pagamento delle
relative somme.
Condanna Assicurazioni Generali spa al pagamento in
favore del Comune di Buti delle spese di giudizio, che liquida in
€3.000,00 (Tremila/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010
con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Ezio
Fedullo, Consigliere
Silvio Lomazzi, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)