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T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 1 giugno 2010 n. 352
Pres. P.G. Lignani; Est. P. Ungari
D. B. (avv.ti G. Gatti e M. Gatti) c/ il Comune di Collazzone (avv. C.
Alberto Franchi)


Ambiente – Abbandono di rifiuti - Proprietario del terreno – Responsabilità soggettiva – In presenza di contratto di affitto d’azienda - Sussiste – Ragioni - Fattispecie

In tema di responsabilità per abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, quando l’attività implicante una gestione non corretta dei rifiuti è svolta da un soggetto che ha la disponibilità del fondo in forza di un contratto stipulato con il proprietario, su quest’ultimo grava un dovere, sanzionabile dalla P.A. ex art. 192, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull’utilizzazione del bene e nella tempestiva segnalazione all’autorità dei comportamenti dannosi o pericolosi del terzo (nella specie, il proprietario aveva stipulato contratto di affitto di azienda di allevamento di suini ed era stato ritenuto responsabile dal Comune per le irregolarità nella gestione dei rifiuti riscontrate nell’attività aziendale)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 54 del 2010, proposto da: D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Gatti, Margherita Gatti, con domicilio eletto presso Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63;

contro



Comune di Collazzone, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Alberto Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto Franchi in Perugia, via XX Settembre, 76;

per l'annullamento



dell'ordinanza n. 41 prot. 6331 adottata dal Sindaco del Comune di Collazzone in data 13 novembre 2009, notificata il 16 novembre 2009, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Collazzone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, sig. Boccali, dopo aver esercitato per molti anni attività di allevamento di suini in Collazzone, località Santa Liberata, alla fine del 2008 ha affittato l’azienda al sig. Tenerini.
2. Un sopralluogo effettuato da agenti e tecnici del Comune e della provincia di Perugia in data 22 settembre 2009 ha portato a riscontrare nell’azienda una serie di irregolarità (cfr. rapporto prot. 6243 in data 10 novembre 2009).
Tra le conseguenze di detto accertamento, vi è stata l’adozione dell’ordinanza n. 41 - prot. 6331 - in data 13 novembre 2009 (notificata al ricorrente in data 16 novembre 2009), con la quale il Sindaco di Collazzone ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante:
a) il ripristino dei teli in PVC della pozza di accumulo giornaliera e delle due lagune di stoccaggio dei liquami, al fine di garantire l’impermeabilizzazione delle stesse;
b) la delimitazione della pozza e delle lagune con apposita recinzione ed alberatura;
c) la messa in opera di aste graduate stabili nella pozza e nelle lagune;
d) il ripristino della condotta per il convogliamento del liquame dai capannoni di allevamento verso la prima pozza di accumulo.
Per la realizzazione degli interventi viene previsto un termine di novanta giorni.
L’ordinanza prevede anche la sistemazione del motore di un trattore - che, tramite pompa, convoglia i liquami dalla pozza alle lagune - in modo che non disperda olio sul terreno; tuttavia, il ricorrente afferma di aver già eseguito l’intervento e di non avere interesse a contestare detta prescrizione.
3. Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 41/2009.
Sottolinea anzitutto di non essere legittimato ad adempierne le prescrizioni, il cui onere grava sull’affittuario che ha il controllo e la responsabilità esclusiva dell’azienda.
Lamenta poi che il provvedimento sia privo di motivazione, in violazione dell’articolo 3 della legge 241/1990.
Infine, sostiene che le prescrizioni siano viziate da irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, in quanto:
- la necessità di adempiere nel periodo invernale rende le prescrizioni sub a) e c) gravose, trattandosi di svuotare completamente le vasche (lagune) di stoccaggio e la pozza di accumulo, tanto più in una stagione che ha registrato precipitazioni al di sopra della media;
- anche la prescrizione sub d) appare estremamente gravosa se non irrealizzabile durante la stagione piovosa;
- la prescrizione sub b), appare ingiustificata, dato che le vasche si trovano al margine di un bosco di alto fusto.
4. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Collazzone.
5. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per omessa impugnazione del rapporto in data 10 novembre 2009 e del verbale di sopralluogo in data 22 settembre 2009, concernenti gli accertamenti presupposti all’ordinanza impugnata, e per omessa notificazione del ricorso alla Provincia di Perugia, al cui Corpo di Polizia sono soprattutto imputabili detti accertamenti.
Infatti, detti atti hanno natura endoprocedimentale ed il loro contenuto è stato recepito nel provvedimento impugnato, di modo che non vi era necessità di impugnazione degli atti presupposti né di assicurare il contraddittorio nei confronti della Provincia. D’altra parte si tratta di atti meramente descrittivi e, infine, il loro contenuto non è in contestazione mentre le censure si rivolgono esclusivamente ai provvedimenti adottati dal Comune.
6. Nel merito, il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
6.1. L’ordinanza richiama genericamente il T.U.E.L. di cui al d.lgs. 267/2000, il T.U.LL.SS. di cui al r.d. 1265/1934 ed il regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.
Il potere esercitato sembra più puntualmente riconducibile all’articolo 192 del d.lgs. 163/2006, che, dopo aver sancito il divieto di “abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo”, prevede che il sindaco disponga, nei confronti del responsabile della violazione “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. le operazioni necessarie “alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”.
6.2. Quanto alla legittimazione passiva del ricorrente, non sembra che il ricorrente possa considerarsi esente da colpa ed estraneo rispetto alla responsabilità connesse alla gestione dei reflui zootecnici.
Questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare (cfr. sent. 11 maggio 2005, n. 263) che, quando l’attività implicante una gestione non corretta dei rifiuti è svolta da un “soggetto che ha la disponibilità del fondo in forza di un contratto stipulato con il proprietario” (come avviene nel caso in esame) su quest’ultimo grava “un dovere di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull’utilizzazione del bene, oltre che nella tempestiva segnalazione all’autorità dei comportamenti dannosi o pericolosi del terzo”.
Nel caso in esame, pur in presenza del rapporto di affitto dell’azienda, la responsabilità dello smaltimento dei reflui (e quindi anche del loro corretto stoccaggio) è rimasta in capo al ricorrente, o quanto meno da esso condivisa con l’affittuario. Ciò sembra desumibile :
- dal contratto di affitto in data 1 dicembre 2008, in cui si legge (articolo 6) che “La parte concedente si impegna a mettere a disposizione i terreni necessari e le relative autorizzazioni per garantire la regolare pratica della fertirrigazione. Nel caso in cui le autorizzazioni e i terreni dovessero venire meno, le parti concordano di ridefinire l’importo del canone di affitto, alla luce dei maggiori costi che potrebbero derivare dallo smaltimento dei reflui presso il depuratore”;
- dalla scrittura privata in pari data, volta a regolare tra le stesse parti, “fino a quando il sig. Boccali sarà partecipe dell’attività apportando il proprio lavoro”, la ripartizione dei ricavi e dei costi derivanti dal contratto di soccida stipulato con la società che ritira i suini ingrassati nell’allevamento, in cui viene precisato (punto 3) che il ricorrente è il “responsabile per la fertirrigazione”;
- dal fatto che le comunicazioni relative alla pratica della fertirrigazione, su terreni tanto propri quanto di proprietà altrui, risultano effettuate dal ricorrente, anche per l’annata in corso al momento del sopralluogo che ha originato l’ordinanza impugnata.
Sotto un diverso, concorrente profilo, va sottolineato che gli interventi prescritti dall’ordinanza vanno al di là dell’ordinaria manutenzione che spetta all’affittuario.
6.3. Le considerazioni esposte conducono anche ad escludere che vi sia stato un difetto di partecipazione (ancorché una censura al riguardo non venga specificamente dedotta, ma soltanto incidentalmente adombrata nelle argomentazioni del ricorso).
Infatti, risulta che il ricorrente sia stato presente al sopralluogo (cfr. rapporto prot. 6243/2009; nonché verbale del Corpo di Polizia Provinciale in data 27 novembre 2009, concernente accertamento di sanzioni amministrative pecuniarie, prodotto dallo stesso ricorrente), e che si sia anche recato negli uffici della Provincia in data 30 ottobre 2009 per consegnare i registri relativi all’allevamento suinicolo (cfr. verbale in data 27 novembre 2009, citato). Da qui, è agevole affermare che si sia realizzata la partecipazione prevista dall’articolo 192, del d.lgs. 152/2006, e che, comunque il ricorrente abbia avuto un’adeguata possibilità di presentare ogni opportuna osservazione o richiesta prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata.
6.4. La motivazione delle prescrizioni appare adeguata.
Il rapporto prot. 6243/2009 descrive la situazione dell’azienda ed indica puntualmente gli interventi da effettuare, precisandone le ragioni. In particolare, viene precisato (e documentato con fotografie) che il telo di impermeabilizzazione della pozza e delle vasche è deteriorato e non più aderente alle pareti, che la condotta di convogliamento presenta dei fori dai quali fuoriescono i liquami, e che il rispetto delle prescrizioni impartite è richiesto dall’articolo 9, commi 6, 13 e 15, della d.G.R. 1492/2006 (oltre che dalle concessioni edilizie n. 171/1987 e n. 171/1992, per quanto concerne la pozza e le vasche).
Peraltro, riguardo all’esigenza di rispettare detti parametri della disciplina regionale, il ricorrente non ha svolto alcuna confutazione.
6.5. Le censure legate all’intempestività delle prescrizioni ed alla ristrettezza del termine per adempiere, scontano, riguardo all’impermeabilizzazione, una errata presupposizione.
Non può negarsi che lo svuotamento delle lagune mediante utilizzo agronomico dei liquami (fertirrigazione), durante il periodo previsto (inverno), comporterebbe difficoltà operative (o addirittura, può ipotizzarsi, contrasterebbe con il c.d. blocco agronomico).
Ma lo svuotamento può ugualmente essere effettuato mediante conferimento dei liquami ad impianti di depurazione a mezzo di autobotti.
Detta soluzione comporta certamente costi maggiori, ma l’esigenza di tutela ambientale (del terreno e delle falde acquifere) e sanitaria sottesa al provvedimento non tollera dilazioni nell’adempimento degli interventi di ripristino, e non deve quindi tener conto dell’interesse del destinatario (si ripete, corresponsabile della situazione contraria alla normativa) a minimizzare i relativi costi economici. In definitiva, la censura in esame finisce col sottolineare un profilo più di opportunità che di legittimità del provvedimento (anche la relazione tecnica dell’agronomo Fiocchetti, in data 18 febbraio 2010, conclude nel senso che “per il sig. Boccali il momento migliore …” per effettuare gli interventi prescritti “ …sarebbe quindi a seguito dell’utilizzazione agronomica dei reflui …”).
D’altro canto, per quanto concerne anche il ripristino della condotta, non sono stati evidenziati motivi in base ai quali il termine di 90 giorni (oltre tutto, compatibile con il completamento del ciclo di ingrasso dei suini eventualmente in corso al momento dell’adozione dell’ordinanza) possa ritenersi incongruo in relazione all’entità dei lavori da effettuare.
6.6. Resta da esaminare la censura incentrata sull’inutilità della schermatura delle vasche mediante alberature (in ordine alla recinzione, evidentemente indispensabile per la sicurezza, non si controverte).
La presenza di un bosco nelle vicinanze non è dimostrata dal ricorrente.
In ogni caso, la schermatura (come detto, richiesta dalla disciplina regionale) non può essere assicurata da una vegetazione collocata ad una certa distanza e comunque in corrispondenza di un solo lato delle vasche.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Collazzone della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per spese di giudizio, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2010



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