REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 758 del 2008, proposto da: Capo Martino S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo Fanzini, Galeazzo Bignami, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;
contro
Comune di Comacchio, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Balli, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot.23935 del 21 maggio 2008 del Comune di Comacchio, recante reiezione a Denuncia di inizio attività n.199/08 presentata all'odienra ricorrente in data 08 aprile 2008;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Comacchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Alla DIA presentata dalla Società odierna ricorrente in data 8 aprile 2008 (e integrata il 14.4.08), per cambio d’uso di tre negozi in appartamenti, il comune di Comacchio ha opposto in data 21 maggio 2008, con il diniego impugnato, l’art.36, punto3, della NTA vigenti, che, per tutelare la vocazione turistico – commerciale dei piani terra, vieta tali cambi di destinazione, e che, secondo il Comune medesimo, sarebbe applicabile in salvaguardia alla fattispecie in quanto adottato il 23 aprile 2008, prima del perfezionamento per “silentium” della suddetta DIA.
L’opponente sostiene, tra l’altro, che, poiché la delibera consiliare di adozione del 23 aprile 2008 è divenuta esecutiva, per pubblicazione in data 13/6/2008, soltanto il 23 giugno 2008, non era possibile la sua applicazione in salvaguardia alla DIA presentata il giorno 8 aprile e perfezionata “per silentium” dopo 30 giorni.
Resiste il Comune.
Contrariamente all’assunto della difesa comunale, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la immediata eseguibilità delle deliberazioni consiliari deve essere oggetto di votazione a maggioranza, del che non vi è traccia nella fattispecie, ove nessuna motivazione è esplicitata sulle ragioni dell’urgenza e nessuna parte del dispositivo reca la clausola di immediata eseguibilità. In mancanza di tali indefettibili elementi, è del tutto indifferente il mero richiamo normativo all’art. 134/4° del TUEL, norma che si limita ad individuare i presupposti di legge della immediata eseguibilità, ed il cui mero richiamo non può quindi in alcun modo implicare ex sé un successivo deliberato favorevole sul punto.
E’ dunque palesemente erroneo il presupposto – applicabilità in salvaguardia della variante adottata il 23 aprile 2008 – su cui pretende di sostenersi l’impugnato diniego del 21 maggio 2008.
Il carattere assorbente di tale motivo di ricorso (il primo) esime il Collegio dal pronunciare sugli altri.
Le spese vanno compensate in via equitativa, avuto riguardo alle caratteristiche complessive della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2010