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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 8 giugno 2010 n. 13020
Pres. A. Guida, est. F. Guarracino
Terzo Millennio S.a.s. (Avv. Daniele Marrana) c. Comune di Somma Vesuviana (Avv. Arcangelo D'Avino)


Processo amministrativo - Gara - Esclusione - Impugnazione - Infondatezza – Motivi demolitori dell’intera gara - Inammissibilità - Legittimazione ad agire - Non sussiste - Interesse strumentale - Insufficienza

 

 

Appurata l’insussistenza di una posizione legittimante in capo al soggetto escluso da una procedura di aggiudicazione - nella specie a seguito di legittima valutazione di anomalia dell’offerta - insorge un ostacolo pregiudiziale di rito alla possibilità di valutare nel merito le censure rivolte in via subordinata, dal medesimo soggetto, avverso la gara nella sua interezza, a prescindere dalla sussistenza di un interesse strumentale, ossia dalla prospettiva del vantaggio consistente nella possibilità di partecipare all’eventuale ripetizione della gara. Difatti il partecipante escluso si trova, rispetto alla procedura, nella stessa posizione di un quisque de populo, portatore di un interesse di mero fatto, non configurabile come posizione legittimane solo in virtù dell’utilità che lo stesso può conseguire con l’annullamento della gara ed il suo rinnovo. Diversamente opinando, ossia elevando il c.d. interesse strumentale a surrogato della posizione legittimane, si finisce con il piegare l’esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di oggettiva verifica del rispetto della legalità, che il nostro ordinamento notoriamente non contempla. (1)

 

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8969; id. C.d.S., sez. IV, 26 novembre 2009, nn. 7442 e 7443

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 906 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Terzo Millennio S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe Morelli, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Daniele Marrama, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via Posillipo n.147;

contro



Comune di Somma Vesuviana, in persona del sindaco pro tempore dott. Raffaele Allocca, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo D'Avino, presso il cui studio selettivamente domicilia in Napoli, via della Cavallerizza n. 60;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



Quanto al ricorso introduttivo:
a) del bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 Serie speciale Appalti e Contratti Pubblici il 02/12/2009 - con cui l’Amministrazione resistente ha dato avvio alla procedura aperta volta all’individuazione del contraente per “la gestione di aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura,installazione e gestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico” nel proprio territorio e del relativo disciplinare e capitolato speciale d’appalto; b) di ogni atto della procedura aperta; c) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
a) del provvedimento di cui al verbale del 10.2.2010 con il quale la commissione ha disposto l'esclusione di Terzo Millennio s.a.s. dalla gara; b) di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



La ricorrente ha impugnato col ricorso introduttivo il bando e relativo disciplinare di una procedura aperta indetta, col sistema di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa, dal Comune di Somma Vesuviana per l’affidamento in concessione quinquennale della “gestione di aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura, installazione e gestione convenzionata di parcometri e servizio ausiliari del traffico”, dolendosi della imposizione di requisiti di partecipazione sproporzionati ed illogici rispetto all’importo del contratto.
In particolare ha contestato la legittimità delle prescrizioni concernenti: l’aver maturato, nel triennio precedente, un fatturato minimo di € 1.000.000,00, al netto dell’IVA, di cui almeno 300.0000,00 euro annuali quale fatturato derivante dalla gestione di servizi analoghi; l’aver prestato, nel triennio precedente, servizi di gestione aree di sosta a pagamento con l’utilizzo di parcometri e ausiliari del traffico in cinque comuni, di cui almeno tre con popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti; il non avere avuto, nel triennio precedente, contenziosi giudiziari con amministrazioni pubbliche nella esecuzione dei servizi oggetto della procedura in questione; l’aver effettuato, sempre nel triennio precedente, servizi di installazione, gestione e manutenzione parcometri per almeno 25 parcometri annui.
Successivamente, la ricorrente è stata esclusa dalla gara con provvedimento comunicatole con nota prot. 3694 del 18 febbraio 2010, depositato agli atti dal Comune di Somma Vesuviana in sede di sua costituzione in giudizio con memoria difensiva.
Con ordinanza n. 565 del 11.3.2010 la domanda cautelare proposta col ricorso è stata respinta.
Con motivi aggiunti notificati il 23 marzo 2010 e depositati il successivo giorno 26, la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di esclusione per invalidità derivata dai vizi di legittimità della lex specialis dedotti col ricorso introduttivo.
Il ricorso non merita accoglimento.
L’esclusione dalla gara della ricorrente è stata disposta in relazione a due soltanto delle prescrizioni della lex specialis contestate col gravame, sulle quali solo si concentra, dunque, l’interesse all’esame delle doglianze proposte, non avendo le restanti clausole prodotto alcuna lesione.
In particolare, come risulta dalla comunicazione prot. 3694 del 18 febbraio 2010, il provvedimento di esclusione è sorretto dalla seguente motivazione: “1) Mancanza del possesso del requisito richiesto dal bando di gara di attestati di almeno 5 comuni in cui viene effettuato servizio specifico di gestione aree a pagamento con parcometro (la ditta ne possiede solo 4); 2) Mancanza del possesso del requisito richiesto dai bando di gara dell’attestazione che almeno 3 comuni hanno popolazione dì almeno 40000 abitanti (la ditta non esercita attività in nessun comune avente tali caratteristiche)”.
Il primo motivo di esclusione deriva dall’applicazione di una prescrizione che, quanto al numero di attestazioni da produrre in gara, non forma oggetto di specifica censura.
Stabiliva infatti l’art. 4 del disciplinare, punto secondo lett. i), che a pena di esclusione la busta “A” dovesse contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/00, concernente «l’effettuazione di servizi di gestione aree di sosta a pagamento con l’utilizzo di parcometri e ausiliari del traffico, resi annualmente nel periodo anni 2006/2007/2008, in cinque Comuni di cui almeno tre con popolazione pari o superiore di 40.000 abitanti con indicazione dell’ente ed il numero degli ausiliari utilizzati. (allegare certificazione Enti concedenti)».
La ricorrente, invocando il fatto che il Comune di Somma Vesuviana conterebbe soltanto 30.000 abitanti, ha censurato la clausola unicamente per la presunta irragionevolezza della prescrizione che tre dei cinque comuni dovessero avere popolazione pari o superiore a 40.000 abitanti, senza però muovere alcuna critica al fatto che la pregressa esperienza nel servizio dovesse, comunque, essere certificata da cinque amministrazioni locali (laddove le attestazioni prodotte in gara dalla ricorrente ammonterebbero soltanto a quattro, circostanza questa incontestata in giudizio).
Per altro verso, deve osservarsi che l’affermazione della ricorrente secondo cui il comune di Somma Vesuviana avrebbe una popolazione di 30.000 abitanti non risulta in alcun modo documentata e contrasta con quanto certificato dall’ufficiale di anagrafe l’8 marzo 2010 in merito alla consistenza, alla data del 31 dicembre 2008, della popolazione residente nel comune, pari a 34.754 unità.
Quest’ultima circostanza rende non manifestamente irragionevole la clausola che, onde assicurarsi la partecipazione alla gara di soggetti che avessero gestito servizi analoghi in termini quantitativi, prescriveva che la maggioranza delle attestazioni di servizio dovesse provenire da amministrazioni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti, con prescrizione restata del tutto inosservata dalla odierna ricorrente, che (secondo quanto affermato nel provvedimento di esclusione e non contestato nel presente giudizio) non ha documentato attività in comuni aventi tali caratteristiche.
Da ciò l’infondatezza anche delle censure direttamente riguardanti il secondo motivo di esclusione.
Tanto basta perché il gravame non possa essere accolto.
Una volta legittimamente escluso dalla gara, infatti, il concorrente non è legittimato a contestarne eventuali diversi profili in virtù di un preteso interesse, strumentale ma giuridicamente rilevante, ad ottenerne la riedizione integrale.
Merita, infatti, adesione il più recente orientamento giurisprudenziale che, a fronte del ripetersi di azioni giudiziali che, strumentalizzando ogni possibile illegittimità od irregolarità delle procedure di gara, anche quando il ricorrente non ne abbia sofferto danno, è tornato a ribadire il tradizionale orientamento secondo cui il soggetto legittimamente escluso dalla procedura rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali, venendo ridotto dall’esclusione a portatore di un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi altro operatore del medesimo settore che non abbia partecipato alla gara (C.d.S., sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8969; con più ampia motivazione, C.d.S., sez. IV, 26 novembre 2009, nn. 7442 e 7443).
Deve, infine, notarsi che un eventuale accoglimento delle censure assorbite (siccome non conferenti con le motivazioni dell’esclusione) non comporterebbe l’annullamento integrale della procedura di gara, ma soltanto l'espunzione dalla lex specialis dei contestati requisiti soggettivi di ammissione; ciò senza considerare il fatto che, anche nel caso di annullamento della gara e riedizione integrale della stessa, l’odierna ricorrente comunque continuerebbe a non possedere i requisiti, come detto legittimamente richiesti, per i quali già una volta è stata esclusa dalla procedura.
Per tutte queste ragioni, in definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Vanno del pari disattese le pretese risarcitorie, non essendo dimostrata l’ingiustizia del danno lamentato dalla ricorrente.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione delle menzionate oscillazioni giurisprudenziali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe (n. 906/2010). ---
Spese compensate. ---
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





 

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