Ciccarelli Concetta, rappresentata e difesa dall'avv.
Innocenzo Calabrese, con domicilio eletto unitamente al predetto in
Napoli, via De Gasperi n.55 c/o Avv.A.Jossa;
contro
Ministero Beni Attivita' Culturali, in
persona del Ministro p.t.; Soprintendenza Benti Ambientali e Paesaggistici
e Patrimonio Storico Artististico di Napoli e Provincia, in persona del
Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Angelo D'Amico, con
domicilio eletto presso Angelo D'Amico in Napoli, Avv:Ra Stato via Diaz
n.11;; Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco p.t., non
costituito;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del provvedimento della Soprintendenza
n.prot. n.23505 del 13.9.2007 di diniego compatibilita'
ambientale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e Attivita'
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 la
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La ricorrente presentava istanza di accertamento
in conformità ex art.36 DPR n.380/01 (pratica n.55/07 prot.13546), per
sanare un torrino scala nonché alcuni balconi realizzati a modifica di un
immobile edificato, giusta permesso di costruire n.156/99, in Somma
Vesuviana, in via Scotola n.35, in zona vincolata. La Commissione
Edilizia, nella seduta del 10.07.2007 (cfr. verbale n.79), visto il parere
favorevole dell’UTC, rilasciava parere favorevole alla sanatoria,
“considerato che i volumi e le superfici non incidono sui parametri
urbanistici”.
Con il provvedimento impugnato, tuttavia, la
Soprintendenza riteneva improcedibile il procedimento di sanatoria, ai
sensi dell’art.167 comma 5 del D.lgs.n.142/04, in quanto “si tratta di
intervento che comporta un aumento di volumetria, non sanabile ai sensi
dell’art.167 lett.a) comma 1”.
Con il presente ricorso la Signora
Concetta Ciccarelli ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendone
l’illegittimità sotto vari profili e, in particolare, argomentando che il
torrino scala costituisce in realtà un volume tecnico- in quanto ha la
funzione di garantire l’accesso dal primo piano al lastrico solare- nonché
circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato.
L’amministrazione
statale si è costituita in giudizio, e con memoria depositata in data
11.03.2010 ha eccepito che l’art.167 lett.a) non fa alcuna differenza tra
tipologie di volumi, ritenendoli tutti non sanabili.
Con ordinanza
n.3585/2007 del 6.12.2007 la sezione ha respinto l’istanza di sospensione
del provvedimento impugnato ed alla odierna udienza la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento, stante
l’infondatezza di tutti i motivi proposti.
In particolare:
a) se è
vero che, in via interpretativa, secondo parte della giurisprudenza
farebbero eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica
in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i
soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano
comportato nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez.
IV, 16 febbraio 2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03
novembre 2009, n. 6827; ma, per una interpretazione secondo cui il
concetto di “volume” rilevante a fini paesaggistici è autonomo da quello
rilevante a fini edilizi v. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 17 febbraio
2010 , n. 963), tuttavia ad avviso del Collegio gli interventi realizzati
non possono essere considerati “volume tecnico”. Tale nozione, infatti,
può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una
propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a
contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze
tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez.
IV, 05 agosto 2009, n. 4738). Se, pertanto, è evidente che tale nozione
non possa essere applicata ai balconi realizzati (su cui, peraltro, nulla
si dice nei motivi di ricorso), per quanto riguarda il torrino scala già
si è espressa la giurisprudenza, secondo cui “ non costituisce volume
tecnico (come tale non computabile nella volumetria dell'edificio) un vano
scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici
necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un
appartamento ad una terrazza praticabile” (Consiglio Stato , sez. V, 26
luglio 1984 , n. 578).
b) il provvedimento impugnato è adeguatamente
motivato, in relazione al contrasto dell’intervento con i limiti posti
dall’art.167 comma 4 lett.a) del D.lvo n.42/04, che precludono in radice
la valutazione della compatibilità dell’intervento con l’assetto
paesaggistico preesistente;
c) la censura relativa alla carenza di
istruttoria è inammissibile per genericità e comunque infondata: il
provvedimento impugnato si inserisce, infatti, nella sequenza volta al
controllo della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata
dall’amministrazione locale, senza che a quest’ultima possa attribuirsi un
ruolo tale da ingenerare nella ricorrente un legittimo affidamento al
mantenimento di una situazione di fatto contraria alla normativa vigente.
Proprio per tale motivo, infine, la Soprintendenza non aveva alcun obbligo
di evidenziare l’interesse pubblico prevalente su quello privato,
trattandosi di intervento in radice non sanabile ai sensi del citato
art.167 D.lvo 42/04, che – al di fuori di ipotesi marginali - ha tipizzato
la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto
ad interventi edilizi non preventivamente assentiti rispetto all'interesse
del privato a conseguire la sanatoria di opere abusive (T.A.R. Lombardia
Brescia, sez. I, 19 marzo 2008, n. 317) .
In conclusione, il ricorso
deve essere respinto.
Le spese, ai sensi dell’art.91 cpc., seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, Napoli, III sezione, respinge il ricorso.
Condanna parte
ricorrente alle spese di lite, nella misura di euro1500,00 (millecinque),
oltre Iva e Cap come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella
camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei
Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri,
Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario,
Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)