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| n. 6 -2010 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III
BIS - Sentenza 16 giugno 2010 n. 18131
Pres. Speranza – Est.
Calveri
OC&M s.r.l. (Prof. Avv. Clarizia) c/ ENIT (Avvocatura dello
Stato) +SDI International (Prof. Avv. Tedeschini – Avv. Seghini) |
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1. Contratti P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale –
Amministratore cessato dalla carica nel triennio – Dichiarazione diretta e
personale – Necessità.
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2. Processo Amministrativo – Contratti P.A. –
Aggiudicazione - Annullamento – Applicabilità della Direttiva 66/2007–
Conseguenze – Poteri del giudice – Declaratoria di inefficacia del
contratto – Limiti – Modalità di caducazione dell’appalto.
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3. Processo Amministrativo - Contratti P.A. –
Annullamento aggiudicazione –D.lgs. 53/2010 – Natura processuale –
Conseguenze – Applicabilità a giudizi in corso.
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1. In tema di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione a gare di appalto, , deve essere escluso il concorrente che
ha presentato una dichiarazione dell’amministratore unico in carica,
attestante in modo generico l’insussistenza delle condizioni di
esclusione, ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, senza alcun riferimento
alla situazione del precedente amministratore unico cessato nel triennio.
Una dichiarazione di tal genere, infatti, non è idonea ad essere riferita
a soggetti diversi dal sottoscrittore della medesima, e non consente alla
stazione appaltante di procedere con completezza alla verifica dei
prescritti requisiti atteso che, la sussistenza dei requisiti di moralità,
concernendo qualità personali di soggetti legati all’impresa concorrente,
non può che essere attestata con dichiarazione diretta e personale dei
soggetti interessati.
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2. In caso di annullamento dell’aggiudicazione, l’
applicazione diretta della Direttiva n. 66 del 2007 - decorso inutilmente
il termine di trasposizione senza che lo Stato italiano abbia adottato le
corrispondenti disposizioni normative – consente la declaratoria di
inefficacia del contratto stipulato, ma non è idonea ad attribuire al
giudice amministrativo anche i poteri di merito per decidere le modalità
di tale caducazione dell’appalto.
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3. Il nuovo art. 245-ter, introdotto con il D.lgs.
53/2010, ai sensi del quale”Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis
e 245-quater, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva
stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la
decorrenza, tenendo conto, in particolare,degli interessi delle parti,
dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione
del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in
cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la
gara e la relativa domanda si stata proposta”, è certamente da
qualificarsi norma processuale con conseguente applicazione ai giudizi in
corso. La disposizione, infatti si rivolge al giudice, rafforzando il suo
ruolo decisorio nell’esercizio di una giurisdizione in materia
d’aggiudicazione di appalti pubblici che viene certamente configurata di
giurisdizione esclusiva, ma anche di merito in virtù degli incisivi poteri
attribuitigli proprio dalla norma de qua in ordine alla valutazione,
all’opportunità ed alla convenienza di mantenere l’efficacia del contratto
stipulato ovvero di porla nel nulla eventualmente con effetto retroattivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del
2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Opportunity Communication & Marketing s.r.l., in
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., mandataria
del costituendo raggruppamento temporaneo con le imprese Soleil 2000
s.r.l. ed Euro Target s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;
contro
ENIT - Ente Nazionale Italiano per il
Turismo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia
per legge;
nei confronti di
SDI International s.r.l., in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Fabiana Seghini, ed
elettivamente domiciliata preso lo studio del primo in Roma, Largo
Messico, n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
- del provvedimento di aggiudicazione
definitiva della gara in favore della SDI International s.r.I.;
- della
nota ENIT prot. UREM/4278 del 28 dicembre 2009. con la quale è stata
comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara alla SDI International
s.r.l.;
- di tutti i verbali delle sedute della commissione di
gara;
- della determinazione del Direttore Generale n. 103/2009, con la
quale è stata nominata la commissione di gara:
- di ogni atto
presupposto. connesso e comunque consequenziale;
nonché
per la
declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di
appalto stipulato con la SDI International s.r.l..
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di
ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo e di SDI International
s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale notificato in data 23 aprile
2010;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 5 maggio
2010;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 27 maggio 2010
il cons. Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come
specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 10 febbraio
2010, il costituendo RTI tra le imprese Opportunity Communication &
Marketing s.r.l., designata mandataria, Soleil 2000 s.r.l. ed Euro Target
s.r.I., impugna i provvedimenti in epigrafe, e in particolare il
provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della
controinteressata SDI International s.r.l., della gara d’appalto, indetta
dall’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – “,per l’affidamento delle
attività inerenti alla ideazione, progettazione, costruzione, allestimento
e funzionamento dello ‘stand italia’ per la partecipazione alle principali
fiere turistiche internazionali in programma in Italia, nei paesi europei
ed extraeuropei nel biennio 2010/2011”, per l’importo massimo stimato
in € 10.050.000,00.
1.1.- Premette, in fatto, di avere partecipato alla
procedura selettiva, basata sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, e di essersi
collocata al secondo posto della graduatoria di gara.
Soggiunge che,
all’esito dell’accesso agli atti di gara, è venuta a conoscenza di
numerosi vizi nella documentazione presentata dall’aggiudicataria, che ne
avrebbero dovuto determinare l’esclusione dalla procedura.
1.2.-
Formula, in diritto, sette motivi di gravame, con l’ultimo dei quali è
dedotta la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e delle
direttive 2007/66/CE e 89/665/CEE, per avere la stazione appaltante
ingiustificatamente disatteso il termine dilatorio per la stipula del
contratto di appalto (procedendo alla stipula addirittura il giorno
successivo a quello in cui è stata disposta l’aggiudicazione), e privando
la società ricorrente della possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso
prima di detta stipulazione.
In forza di tali violazione, chiede che,
previo annullamento dei provvedimenti impugnati, venga dichiarata la
nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto stipulato con
la SDI International.
1.3.- Con motivi aggiunti notificati in data 5
maggio 2010, il raggruppamento ricorrente, nella sopravvenienza del d.lgs.
n. 53/2010, che ha recepito nell’ordinamento la precettata direttiva
2007/66/CE, avanza domanda di conseguimento dell’aggiudicazione e di
subentro nel contratto d’appalto, anche ai sensi dell’art. 245-ter del d.lgs. n. 163/2006 (norma introdotta dall’ora citato d.lgs. n.
53).
1.4.- Intanto, con ricorso incidentale notificato in data 23
aprile 2010, la società aggiudicataria, all’esito dell’accesso agli atti
della Commissione di gara e alla documentazione quivi prodotta dalla
società ricorrente, impugna gli atti già gravati da quest’ultima,
nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale.
1.5.- Alla udienza
pubblica del 27 maggio 2010, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è
trattenuto in decisione.
2.- Il Collegio ritiene di esaminare con
priorità il ricorso incidentale, con il quale la controinteressata SDI
International, aggiudicataria della gara d’appalto di cui in premessa,
contesta la legittimazione della ricorrente principale alla partecipazione
alla gara.
Sostiene che la stessa ricorrente principale verserebbe, in
parte, negli stessi vizi dalla medesima imputati all’aggiudicataria
(mancata presentazione di idonea dichiarazione in ordine all’insussistenza
in capo all’amministratore unico, cessato dalla carica, di non versare in
una delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
mancata presentazione di regolare Documento Unico di regolarità
Contributiva; violazione del punto B.a) n. 5 della lettera di invito); con
la conseguenza che l’accoglimento di tali motivi farebbe venir meno ogni
interesse strumentale della ricorrente principale alla ripetizione di una
gara dalla quale sarebbe stata esclusa prima dell’aggiudicazione della
gara medesima alla deducente incidentale.
2.1.- Oppone la ricorrente
principale che tale ricorso incidentale, nei termini proposti, sia
irricevibile e/o inammissibile in quanto notificato oltre il termine
decadenziale di quarantacinque giorni prescritto dal combinato disposto
degli artt. 37, comma 3, r.d. n. 1054/1924 e 23-bis della legge n.
1034/1971; oppone altresì l’ulteriore preclusione all’esame del ricorso
incidentale in quanto depositato oltre il termine decadenziale di cinque
giorni desumibile dalle norme testé enunciate.
2.1.1.- L’eccezione
pregiudiziale è fondata.
Come argomentato dalla difesa della
ricorrente, sulla base di pertinente giurisprudenza anche di questo
Tribunale (sent. Sez. II-ter, 31 luglio 2009, n. 7747), posto che
il termine di trenta giorni per la notifica del ricorso incidentale di
primo grado decorre, ai sensi dell'art. 37 del r.d. n. 1054/1924, dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso principale, e che nel
rito speciale di cui all’art. 23-bis della legge n. 1034/1971, il
dimezzamento dei termini processuali include anche quello di deposito del
ricorso principale, stabilito di conseguenza in quindici giorni, il
termine complessivo per la notifica del ricorso incidentale è di
quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso principale (dovendosi
sommare tale termine di quindici giorni a quello di trenta previsto per la
notifica del ricorso incidentale).
Nel caso all’esame, considerato che
il ricorso introduttivo è stato notificato in data 10 febbraio 2010, il
ricorso incidentale avrebbe dovuto notificarsi entro il successivo 27
marzo; poiché la notifica è invece intervenuta solo il 23 aprile 2010, non
può dubitarsi dell’inutile spirare del previsto termine perentorio, con
conseguente inammissibilità per tardività dell’impugnativa incidentale.
2.1.2.- Peraltro - e come sotto altro verso eccepito - il ricorso
incidentale è inammissibile per tardività del deposito, essendo questo
intervenuto oltre il previsto termine decadenziale di cinque giorni, così
ridotto (rispetto all’ordinario termine di dieci giorni) in base al rito
speciale del precitato art. 23-bis della legge n.
1034/1971.
Risulta infatti che tale ricorso è stato depositato in data
30 aprile 2010, e quindi oltre il termine di cinque giorni dalla notifica
del medesimo, intervenuta, come si è riferito, il precedente 23
aprile.
2.2.- In relazione al ricorso incidentale, la difesa della
controinteressata ha tenuto ad evidenziare, in sede di discussione orale
alla pubblica udienza di trattazione, che l’eventuale dichiarazione
dell’inammissibilità del ricorso incidentale non farebbe venir meno
l’interesse a far valere quest’ultimo come memoria difensiva.
In
proposito, è agevole osservare che l’inammissibilità del ricorso
incidentale conduce al totale svuotamento di significato di tale strumento
processuale, essendo esso funzionalizzato a neutralizzare l’iniziativa
giurisdizionale avviata con il ricorso introduttivo. Non ha quindi rilievo
attribuire al ricorso incidentale dichiarato inammissibile la funzione di
memoria difensiva, essendo questa mirata a riassumere, o anche ad
esplicitare più compiutamente gli assunti difensivi contenuti nel ricorso;
obiettivi processuali questi che non sono consoni all’impugnativa
incidentale che è diretta al diverso e più incidente risultato di
contrastare in radice il ricorso.
3.- Tanto opportunamente
premesso, e acclarata l’inammissibilità dell’impugnativa incidentale, può
esaminarsi il merito del ricorso principale.
3.1.- Con il primo motivo
è dedotta la violazione dell’art. 38 del d.lgs n. 163/2006 e dell’art. 6.1
del bando di gara, in quanto la società controinteressata, in sede di
prequalifica, si è limitata a presentare una dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con la quale
l’amministratore unico ha dichiarato genericamente “l’insussistenza
delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i”, omettendo però di attestare l’insussistenza di dette
condizioni di esclusione con specifico riguardo anche al precedente
amministratore unico, cessato dalla carica due mesi prima della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara. In tal modo
sarebbe stata disattesa la prescrizione del precitato art. 38, comma 1,
lett. c), nella parte in cui è statuito che “l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, da ciò
evincendosi che avrebbe dovuto comunque farsi specifico riferimento alla
posizione del precedente amministratore.
Si soggiunge poi nella memoria
conclusiva che, anche in sede di comprova dei requisiti dichiarati, sono
stati presentati i certificati del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti relativi all’amministratore in carica, ma non anche al precedente
amministratore unico cessato dalla carica.
La difesa della
controinteressata confuta l’assunto sostenendo che la dichiarazione
prodotta dall’amministratore unico sarebbe comunque sufficiente a
ricoprire anche il triennio precedente e che comunque, ove avesse ritenuto
insufficiente tale dichiarazione, la stazione appaltante avrebbe potuto
chiedere l’integrazione documentale, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n.
163/2006.
3.1.1. – Il motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di
aderire alla posizione ermeneutica sulla disposizione legislativa di cui
si contesta la violazione secondo cui “le dichiarazioni da rendere ai
sensi del predetto art. 38, comprese quelle riguardanti la posizione di
tutti gli amministratori o rappresentanti cessati nel triennio, sono
obbligatorie giacché la loro finalità non è solo di garanzia sull'assenza
di ostacoli pure di natura etica all'aggiudicazione del contratto, ma
anche di ordinaria verifica sull'affidabilità dei soggetti partecipanti,
(Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 374); con la conseguenza che tale
mancata dichiarazione costituisce motivo di esclusione” (Tar Abruzzo,
Pescara, I, 2 novembre 2009, n. 646).
Nel caso all’esame, si è in
presenza di una generica dichiarazione dell’amministratore unico in carica
senza alcun riferimento alla situazione del precedente amministratore
unico.
La genericità della dichiarazione dà corpo al dedotto profilo di
censura circa la sua non idoneità ad essere riferita a soggetti diversi
dal sottoscrittore della medesima, non consentendo alla stazione
appaltante di procedere con completezza alla verifica dei prescritti
requisiti, dal momento che è stata omessa l’indicazione dell’esistenza di
amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente.
Va poi
soggiunto che nel caso si è in presenza dell’ulteriore violazione degli
artt. 38, comma 3, e 48 del d.lgs. n. 163/2006, dal momento che dopo
l’intervenuta aggiudicazione in favore della SDI è stata presentata, in
sede di comprova dei requisiti dichiarati, la documentazione (certificati
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti) del solo amministratore
in carica, ma non di quello cessato.
Né possono apprezzarsi le
argomentazioni opposte ex adverso.
Si è già riferito in ordine
all’insufficienza della dichiarazione generica resa dal rappresentante
legale della società aggiudicataria in ordine alla sussistenza di
requisiti di moralità professionale richiesti dal più volte menzionato
art. 38; requisiti che, concernendo qualità personali di soggetti legati
all’impresa concorrente, non possono che essere attestati con
dichiarazione diretta e personale dei soggetti interessati.
Peraltro -
come in proposito riferito dalla ricorrente, richiamando a sostegno
puntuali pareri dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - l’attestazione del possesso dei requisiti in
questione, inerendo a profili strettamente personali, possono non essere a
conoscenza del rappresentante legale dell’impresa, in quanto avulse dal
contesto dell’organizzazione aziendale.
Che la dichiarazione in
questione debba direttamente provenire dai soggetti interessati è poi
dimostrato dal fatto che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n.
163/06, è l’interessato che, con la dichiarazione sostitutiva, deve
indicare anche “le eventuali condanne per le quali abbia beneficialo
della non menzione”. Ora, secondo la corretta annotazione contenuta in
ricorso, trattandosi di condanne non riportate nel casellario giudiziale,
è evidente che solo il soggetto che le ha riportato ne ha conoscenza
diretta e personale, sicché solo egli è nella condizione di rendere in
proposito una dichiarazione veritiera e completa.
Posto quindi, in
conclusione, che l’aggiudicataria non aveva in alcun modo comprovato il
possesso del requisito di ordine generale prescritto dall’art. 38, comma
1, lett. c), Codice dei contratti con riferimento all’amministratore unico
cessato dalla carica, non è invocabile la possibilità per la stazione
appaltante di disporre l’integrazione documentale, essendo evidente che
consentire all’impresa partecipante alla gara di integrare (recte:
presentare ex novo) documentazione mancante, oltre il termine
fissato dal bando di gara, avrebbe dato luogo alla violazione della parcondicio tra i concorrenti alla procedura concorsuale.
3.2.-
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 163/2006 e
del’art. 6.1., lettere a) e b) del bando di gara, per non avere la
controinteressata allegato alla domanda di partecipazione e alla
dichiarazione del legale rappresentante il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Si sostiene, in particolare, che il bando di gara
prevedeva, all’art. 8, che le partecipanti, oltre a rendere una
dichiarazione attestante il possesso del requisito di cui alla lettera i)
del precitato art. 38, avrebbero dovuto presentare anche il DURC, mentre
la controinteressata ha allegato solo due documenti recanti
“attribuzione del codice identificativo pratica”.
Si soggiunge
che, anche in sede di comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del
d.lgs. n. 163/2006, la controinteressata non avrebbe dimostrato il
possesso della regolarità contributiva; infatti, l’unico documento
attestante la regolarità contributiva della medesima si riferisce alla
data del 29 aprile 2009 (antecedente alla data di pubblicazione del bando)
per la posizione INAIL, e alla data del 10 settembre 2009 (antecedente
all’aggiudicazione provvisoria) per la posizione INPS.
3.2.1.- Il
motivo non è fondato.
Come ben oppone la difesa della controinteressata
non è rispondente che la normativa di gara (art. 8 del bando) prevedesse
l’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione alla gara il
Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiedendo invece che “la
documentazione di seguito specificata”, tra cui la “documentazione
amministrativa” (da inserire nella busta A) “dovrà essere resa in
forma di dichiarazione sostituiva di certificazioni e dell’atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.”
Orbene, l’aggiudicataria ha presentato dichiarazione di non
aver commesso violazioni rispetto alla normativa vigente in materia di
regolarità contributiva; l’aver presentato anche due documenti recanti
“attribuzione del codice identificativo pratica” costituisce, come a
ragione si oppone, un mero surplus documentale, non espressivo del
significato attribuitole dalla ricorrente.
Quanto poi alla denunciata
circostanza che la documentazione presentata per attestare la regolarità
contributiva della SDI non fosse idonea a dimostrare il possesso del
requisito per tutta la durata della procedura di gara, trattandosi di
documentazione intervenuta in data antecedente all’aggiudicazione della
gara e in parte perfino prima della pubblicazione del bando, si osserva
quanto segue. La controinteressata ha documentato di avere inoltrato due
successive richieste di DURC (rispettivamente in data 9 ottobre 2009 e 15
dicembre 2009), che non sono state però esitate dagli enti previdenziali
nel previsto termine di trenta giorni; su dette richieste si è formato, ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale 24 ottobre 2007, il silenzio assenso equivalente a certificazione
di regolarità contributiva.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso è
dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.lgs. n.
163/2006 e dell’art. 6.3 del bando di gara per avere, la SDI, presentato
la certificazione di sistema di qualità non conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC
17000.
Si sostiene in particolare che il certificato prodotto dalla
controinteressata non sarebbe idoneo a certificare il possesso del
requisito di qualità prescritto dal bando in quanto emesso da un organismo
non riconosciuto dal SINCERT per il rilascio di certificazione di sistemi
di gestione per la qualità (SGQ). Si richiama in proposito la
determinazione del Consiglio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici n. 11/2003 nella parte in cui si afferma che “la
certificazione può essere rilasciata da un organismo accreditato nel
settore EA 28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari
degli accordi MLA EA, purché esso dimostri di operare in conformità al
suddetto documento SINCERT RT-05”, mentre, l’organismo di
certificazione utilizzato dalla SDI (TUV CERT des TUV HESSEN) non
opererebbe in conformità al suddetto regolamento.
Oppone in proposito
la controinteressata che la certificazione rilasciata per il settore EA 28
viene concessa solo ed esclusivamente per le “Imprese di costruzione,
installatori di impianti e servizi”; che, non trattandosi nella specie
di un appalto in materia di lavori edili, il bando di gara non prevede che
le imprese partecipanti debbano essere in regola con la certificazione di
qualità per il settore EA 28, prevedendo solamente che l’impresa sia in
possesso della certificazione di sistema qualità in conformità alle norme
europee della serie.
Conseguirebbe che la ricorrente, non svolgendo
lavori edili, ha la certificazione di qualità per i settori di competenza
(EA 35 “settori professionali d’impresa”). Ora, come si può
evincere dallo stessa comunicazione del SINCERT del 3 aprile 2007,
richiamata dalla ricorrente, “si conferma che l’organismo di
Certificazione TUV CERT — Zertifizieruhgsstelle fur Managementsysteme des
TUV HESSEN è accreditata dall’ente di accreditamento tedesco TGA, per i
seguenti schemi e settori: - Certificazione di sistemi di gestione per la
qualità (SGQ) Settori EA (...) 17 (..) 35 (…). Ciò premesso si dichiara
che le certificazioni rilasciate, in relazione agli schemi, e settori
suddetti, da TUV CERT — Zertifizieruhgsstelle fur Managementsysteme des
TUV HESSEN recanti il logo di accreditamento TGA sono da ritenersi
altrettanto affidabili (“equally reliable”) — in termini di conformità ai
requisiti delle norme e Guide internazionali applicabili — che le
certificazioni emesse sotto accreditamento SINCERT e recanti il
logo del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’accordo multilaterale
EA”.
Di conseguenza sarebbe affatto regolare il certificato
prodotto dalla SDI.
3.3.1.- L’assunto confutativo svolto dalla
controinteressata non è idoneo a contrastare i profili di censura dedotti
con il motivo all’esame, che trovano ulteriore conferma nelle
controdeduzioni svolte dalla difesa della ricorrente, laddove si afferma
che la ricostruzione operata da controparte risulta smentita dalla
documentazione versata in atti.
Si afferma in particolare che la
certificazione ISO presentata dalla SDI, recante la data del 13 giugno
2007, delinea chiaramente il “campo di applicazione” al quale si
riferisce, definito “produzione, assemblaggio e installazione di
allestimenti per fiere, congressi e eventi”, che inerisce proprio al
settore EA-28, avente ad oggetto, “imprese di costruzione, installatori
di impianti e servizi”
Si soggiunge, e condivisibilmente, che in
presenza di tale espressa indicazione nel certificato presentato da SDI,
risulta del tutto vano il tentativo di questa di ricondurre l’oggetto
della certificazione all’ambito dei “settori professionali
d’impresa”. Infatti, detto certificato è espressamente riferito
all’attività di costruzione, assemblaggio e installazione di allestimenti
(coincidente con l’oggetto del settore EA-28), in relazione al quale,
tuttavia, l’organismo certjficatore “TUV CERT ... des TUV HESSEN non è
riconosciuto da SINCERT per il rilascio di certificazioni di SGO, in
conformità al regolamento tecnico RT-05, ai sensi della determinazione n.
11/2003 del 15 maggio 2003 del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici” (cfr. comunicazione SINCERT del 3 aprile
2007).
Può quindi concludersi sul punto che l’aggiudicataria era in
possesso di certificazione non idonea ad integrare il possesso del
requisito di qualità prescritto dal bando di gara.
Tale conclusione non
può essere vinta dalle argomentazioni svolte dalla stazione appaltante
secondo cui la non conformità del certificato di SDI al regolamento
tecnico RT-05 costituisce deduzione sfornita di prova, “non rivestendo
alcuna efficacia probatoria, al riguardo, la comunicazione asseritamente
proveniente dal SINCERT in data 3 aprile 2007, trattandosi di
documentazione cronologicamente anteriore al certificato de
quo”.
Valgano in proposito le osservazioni formulate dalla difesa
della ricorrente, che, a conferma dell’attendibilità e dell’attualità
della comunicazione del SINCERT del 3 aprile 2007, riferisce come
quest’ultima risulti tuttora pubblicata e rinvenibile sul sito internet
dello stesso organismo che ha rilasciato il certificato ISO presentato
dalla SDI.
Quanto poi alla circostanza che la comunicazione del SINCERT
(in data 3 aprile 2007) sia antecedente alla certificazione rilasciata dal
TUV Hessen (in data 13 giugno 2007), essa è confermativa del fatto che
detta certificazione è stata rilasciata quando lo stesso TUV Hessen non
era riconosciuto dal SINCERT ai fini del rilascio di certificazioni in
SGQ.
3.4.- Le considerazioni conclusive che precedono portano
all’accoglimento del quarto motivo di ricorso, con il quale è dedotta la
violazione e la falsa dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e
dell’art. 13 del bando di gara per avere la contro interessata presentato
la cauzione provvisoria ridotta del 50% ancorché fosse priva di regolare
certificazione EN ISO 9001.
Dispone infatti la disposizione del
precitato art. 75 che “l’importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.”
Poiché il certificato
prodotto dalla SDI, in sede di gara, non è risultato idoneo a dimostrare
il possesso del sistema di qualità conforme alle normative europee, la
prestazione di una cauzione dimidiata non è conforme né alla riportata
prescrizione del d.lgs. n. 163/2006, né a quella del bando di
gara.
3.5. La fondatezza del primo, terzo e quarto motivo di ricorso
spingono ad assorbire i rimanenti motivi ad eccezione dell’ultimo, e cioè
del settimo, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 10 del
d.lgs. n. 163/2006 e delle direttive 2007/66/CE e 89/665/CEE per avere
l’ente resistente ingiustificatamente disatteso il termine dilatorio per
la stipula del contratto di appalto.
Si riferisce in proposito che
l’aggiudicazione definitiva della gara è stata comunicata alla ricorrente
in data 28 dicembre 2008, ma che l’ENIT ha proceduto alla stipula del
contratto il giorno successivo, così privando la ricorrente della
possibilità di avvalersi dei mezzi di ricorso prima dell’intervenuta
stipulazione.
Tale circostanza varrebbe a rendere il contratto di
appalto nullo, invalido e comunque inefficace, ai sensi della direttiva 11
dicembre 2007 n. 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha
modificato le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE “per quanto riguarda il
miglioramento dell‘efficacia delle procedure di ricorso in materia
d‘aggiudicazione degli appalti pubblici”; tanto alla stregua delle
argomentazioni che seguono.
Tra le modifiche apportate al testo della
direttiva 89/665/CEE rileverebbero, in particolare, quelle introdotte con
gli articoli 2 bis e 2 quinquies.
L’art. 2 bis,
comma 2, della direttiva (recante “Termine sospensivo”) dispone che
“la conclusione di un contratto in seguito alla decisione di
aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non
può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni
civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di
aggiudicazione dell‘appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati
interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica,
oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima
dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di
aggiudicazione dell‘appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o
di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data
di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto”.
Ai
sensi dell’artico 2 quinquies (“Privazione di effetti”)
“Gli Stati membri assicurano che un contralto sia considerato privo di
effetti da un organo di ricorso indipendente dall’‘amministrazione
aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di
una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti: [...
j
b) in caso di violazione dell‘articolo 1, paragrafo 5,
dell‘articolo 2, paragrafo 3, o dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della
presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l’offerente che
presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipula del contratto quando tale violazione si aggiunge ad una
violazione della direttiva 2004/17/CE, se quest‘ultima violazione ha
influito sulle opportunità dell‘offerente che presenta ricorso di ottenere
l’appalto”.
Ad avviso della deducente poiché le riferite
disposizioni recano un contenuto dettagliato e particolareggiato,
indicando con precisione le norme interne che gli Stati membri sono tenuti
ad adottare, esse sono dotate di effetto diretto e sono quindi
direttamente applicabili alla fattispecie oggetto della presente
impugnativa.
La diretta applicabilità della normativa comunitaria
risulterebbe peraltro dal fatto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della
direttiva 2007/66/CE, “Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 20 dicembre 2009” e che
il termine di trasposizione è decorso senza che lo Stato Italiano abbia
adottato le corrispondenti disposizioni attuative.
Soggiunge poi il
raggruppamento ricorrente che, anche a prescindere da quanto dedotto in
tema di violazione della precitata direttiva comunitaria, il contratto de quo sarebbe nullo, invalido ed inefficace anche ai sensi
dell’art. 11, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006, il quale dispone che
“il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell‘articolo 79, salvo motivate ragioni di
particolare urgenza che non consentono all‘amministrazione di attendere il
decorso del predetto termine”.
L’effetto caducatorio del contratto
non potrebbe del resto essere escluso dalla sussistenza di motivate
ragioni di particolare urgenza che avrebbero consentito di disattendere il
suddetto termine, non potendosi nella specie dette ragioni configurarsi,
in relazione all’oggetto di un appalto consistente in una serie di
prestazioni finalizzate alla partecipazione ad una serie di eventi
(“principali fiere turistiche”) indeterminati e comunque tra loro
del tutto autonomi ed indipendenti, che avranno luogo nel biennio
2010/2011.
La prospettazione difensiva è resistita dalle controparti
eccependosi:
a.- da parte della stazione appaltante, l’inammissibilità
del motivo per carenza di giurisdizione del giudice adito, nel rilievo,
sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che
rientra nella cognizione dell’A.G.O. la domanda tesa a conseguire la
declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o l’annullamento del
contratto di appalto pubblico, risultando la giurisdizione (esclusiva) del
G.A. circoscritta agli atti della procedura all’evidenza pubblica, che si
conclude con il provvedimento di aggiudicazione definitiva (Cass. S.U.
19805/2008; 27 169/2007; 6068/2009 e 29425/2008; nonché Cons. St., Ad.
Plen. n. 9/2008 e Cons. St. Sez. V, n. 3070/2009).
La direttiva 2007/66 ex adverso richiamata non varrebbe a radicare la giurisdizione del
giudice amministrativo sulla sorte del contratto già stipulato, in quanto
le disposizioni di tale direttiva hanno acquisito efficacia diretta solo a
decorrere dal 20 dicembre 2009 (termine, inutilmente spirato, della
trasposizione), sicché esse non possono trovare applicazione nelle gare
d’appalto indette (come la presente) prima di tale data (cfr. Corte di
Giustizia U.E., sentenza 15 ottobre 2009, causa C- 138/08, secondo la
quale le direttive in materia di appalti non sono applicabili nei
confronti di una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice
prima della scadenza del termine per la trasposizione ditali
direttive);
b.- da parte della controinteressata, che nessuna
violazione alle normative richiamate sarebbe stata effettuata in quanto il
contratto è stato stipulato prima del prescritto termine di trenta giorni
in quanto il calendario dell’ENIT aveva previsto l’allestimento degli
stand fieristici oggetto dell’appalto all’inizio del gennaio 2010, donde
l’urgenza di sottoscrivere il contratto affinché la SDI potesse sin da
subito iniziare a lavorare.
Non vi sarebbe stata peraltro la richiamata
violazione della normativa comunitaria. Ciò in ragione del fatto che
l’art. 2 bis della direttiva 89/655/CEE, introdotto dalla Direttiva
2007/66/CE, che individua “in dieci giorni civili” lo spazio
temporale non disponibile per la conclusione del contratto
dall’intervenuta aggiudicazione, non distinguerebbe tra aggiudicazione
provvisoria e aggiudicazione definitiva; consegue che, essendo la
ricorrente venuta presumibilmente a conoscenza dell’aggiudicazione
provvisoria in favore della SDI in data 12 dicembre 2009, i dieci giorni
terminavano il successivo 22 dicembre 2009. Poiché il contratto è stato
stipulato in data 29 dicembre 2009, e quindi dopo il decorso del previsto
termine di dieci giorni, non vi è spazio per dedurre l’inosservanza della
sopra citata normativa comunitaria.
3.5.1.- Tutte le eccezioni
variamente opposte dalle controparti sono da disattendere.
3.5.2.- Ad
iniziare da quelle che fanno leva sul difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale secondo cui
sono riservate al giudice ordinario le controversie relative al contratto
stipulato all’esito della gara per la scelta dell’impresa
aggiudicataria.
Deve invero rammentarsi che erano state le Sezioni
Unite della Cassazione, con la sentenza n. 27169 del 28 dicembre 2007 (cui
si è adeguato l’orientamento successivo della Corte, cui ha fatto
riferimento l’ente resistente), a perimetrare il raggio di cognizione del
giudice amministrativo in materia di appalti pubblici e a frenarne la
tendenza espansiva includente la sorte del contratto dopo l’aggiudicazione
della gara.
E’ del resto noto che, con la decisione dell’adunanza
plenaria n. 9 del 30 luglio 2008, il Consiglio di Stato, aderendo al
menzionato arresto giurisprudenziale, ha preservato – con evidente
soluzione di compromesso – la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta materia, ma solo nella sede del giudizio di esecuzione
del giudicato.
Va peraltro significativamente soggiunto che proprio di
recente il Giudice della giurisdizione, con ordinanza n. 2906 in data 10
febbraio 2010, sottoponendo a rivisitazione il proprio precedente
orientamento dicotomico in materia di appalti pubblici fondato sulla
distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi (con conseguente
necessità della celebrazione di due distinti processi: dinanzi al giudice
amministrativo per l’annullamento della gara d’appalto, dinanzi al giudice
ordinario per la rimozione del contratto oggetto dell’appalto), ha
stabilito che è il giudice amministrativo l’organo giurisdizionale
deputato a garantire la tutela piena in tema di aggiudicazione
illegittima, dovendosi radicare in capo a detto giudice anche i poteri
caducatori del contratto concluso sulla base di una aggiudicazione
siffatta.
Tale revirement, sostanzialmente anticipatorio della
disciplina sugli appalti pubblici posta con il d.lgs. n. 53 del 20 marzo
2010, con cui si darà di lì a breve attuazione alla direttiva 2007/66/Ce,
si riassume in quel che, nell’ordinanza n. 2906/2010, la Corte individua
quali “Effetti orizzontali della Direttiva n. 66 del 2007”, e che,
per i riflessi sulla vicenda all’esame, si ritiene di dover riportare per extenso:
“La più volte citata Direttiva CE n. 66 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 2007 sul miglioramento delle
procedure di ricorso in caso di aggiudicazione di appalti pubblici, pur se
non autoesecutiva, ha inciso sul sistema di tutela del soggetto
danneggiato da procedure violative dei principi della concorrenza,
prevedendo che gli Stati membri della CE assicurino a questo di ricorrere
a un unico "organo di ricorso indipendente dall'amministrazione
aggiudicatrice" (art. 2, quinquies, comma 1); tale organo, "se un
risarcimento danni viene domandato a causa dì una decisione presa
illegittimamente" dall'ente aggiudicante, deve anzitutto annullare tale
provvedimento (art. 2, comma 6), potendo poi disporre che il contratto
stipulato sia considerato privo di effetti (art. 2, quinquies comma 1),
prendendo in considerazione eventuali "esigenze imperative connesse ad un
interesse generale", che impongano il mantenimento degli effetti del
contratto e riservando ai diritti nazionali la disciplina delle
conseguenze di un contratto, di cui sia stata decisa comunque la prevista
privazione di effetti.
L'art. 3 della Direttiva citata
stabilisce il termine entro il quale gli Stati membri devono "mettere in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi" ad essa "entro il 20 dicembre 2009", ma tali
norme attuative non sono state ancora emesse.
La mancata
tempestiva trasposizione nel diritto interno di Direttive CE costituisce
condotta inadempiente dello Stato che dà diritto ai soggetti lesi da tale
omissione o ritardo non solo al risarcimento del danno ((Cass. 22 ottobre
2009 n. 2440, S.U. 17 aprile 2009 n. 9147) ma anche al diritto di chiedere
alle autorità dello Stato - amministrative e/o giurisdizionali - di
conformarsi, nella loro attività, ai principi sanciti dalle stesse
direttive CE per le loro disposizioni chiare, incondizionate e scadute,
con conseguenti effetti orizzontali di esse nei confronti dei singoli
cittadini che ordinariamente sono invece vincolati alla sole norme dei
Regolamenti CE. Alla luce delle considerazioni già svolte per le quali vi
è giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla richiesta
di tutela risarcitoria in forma specifica, che si esplica e realizza, con
la domanda di caducazione del contratto corrispondente alla "privazione di
effetti" di cui alla citata Direttiva n. 66/2007, per l'appalto concluso
in attuazione di una gara svoltasi con procedura illegittima,
l'applicazione della norma comunitaria oggi incide nel sistema
giurisdizionale interno non solo in ordine ad una interpretazione comunque
ispirata dalle normative comunitarie, ma anche per la concreta disciplina
del ricorso che non può che essere quella che si attende sia trasposta nel
diritto interno.
Se il giudizio amministrativo viene limitato
all'affidamento e alla mera sostituzione dell'aggiudicatario
illegittimamente scelto con il ricorrente, impedendosi al giudice di
"disporre" la reintegra del bene della vita in concreto protetto dagli
interessi legittimi riconosciuti come lesi nella medesima sentenza da esso
emessa, cioè quello di eseguire i lavori oggetto del contratto di appalto
precluso dal medesimo atto negoziale nelle more del giudizio stipulato
dall'aggiudicatario scelto illegittimamente, si perviene ad una
conclusione che è difforme dal sistema costituzionale e comunitario oggi
vincolante per cui devono riconoscersi i poteri cognitivi del giudice
amministrativo nella fattispecie concreta.
Inoltre la
trattazione disgiunta delle due domande ritarda, con la esigenza di adire
altro giudice con le stesse finalità, la soddisfazione delle posizioni
soggettive a tutela delle quali si è agito in giudizio, in contrasto, come
già detto, con i principi del giusto processo e della ragionevole durata
di esso e con quello di effettività delle azioni esercitate.
In
conclusione, può quindi affermarsi che "la esigenza della cognizione dal
giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell'affidamento
dell'appalto, per le illegittime modalità con sui si è svolto il relativo
procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del
provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo
stesso giudice adito per l'annullamento degli atti di gara, che abbia
deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del
contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato
nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto
eventualmente stipulato dall'aggiudicante con il concorrente alla gara
scelto in modo illegittimo.
La posizione soggettiva del
ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle
posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento
dell'aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso
dall'aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva
CE n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla
connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di
regola da un solo giudice.
Tale soluzione è ormai ineludibile
per tutte le controversie in cui la procedura di affidamento sia
intervenuto dopo il dicembre 2007, data dell'entrata in vigore della
richiamata normativa comunitaria del 2007 e, comunque, quando la tutela
delle due posizioni soggettive sia consentita dall'attribuzione della
cognizione al giudice amministrativo di esse nelle materie di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e possa essere
effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi
dall'aggiudicante con l'aggiudicatario prima o dopo l'annullamento degli
atti di gara, fermo restando il potere del giudice amministrativo di
preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici
oggetto di controversia, un'eventuale reintegrazione per equivalente, se
richiesta dal ricorrente in via subordinata".
Tutti gli assunti
argomentativi della Corte procedono dal dato, evidenziato nell’ordinanza
medesima, che la direttiva n. 66/2007 dia rilievo con chiarezza ai
principi tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla
Costituzione, cui essa si ispira, in rapporto alla effettività della
tutela del bene della vita a base e oggetto delle posizioni soggettive
azionate nel caso concreto e al fine di garantire la ragionevole durata
del processo, ciò conducendo all’estensione dei poteri cognitivi dei
giudici amministrativi in ordine alla caducazione del contratto concluso
per effetto di una procedura illegittima di affidamento
dell'appalto.
Ciò consente – riandando all’esame delle argomentazioni
svolte dalla stazione appaltante – di rigettarle non potendosi denegare,
alla luce delle considerazioni che precedono, che il giudice
amministrativo, disponendo di giurisdizione esclusiva e quindi di
cognizione piena, può annullare gli atti di gara e dichiarare privo di
effetti il contratto stipulato.
Non è poi predicabile l’inapplicabilità
del direttiva 2077/66 alla fattispecie all’esame, asserita con rilievo al
fatto che la decisione dell’amministrazione è intervenuta prima della
scadenza del termine per la trasposizione della direttiva, perché – in
disparte la considerazione che gli atti impugnati sono stati adottati
oltre il termine (20 dicembre 2009) fissato per il suo recepimento negli
Stati membri (l’aggiudicazione della gara è intervenuta il 28 dicembre
2009, la conclusione del contratto il successivo giorno 29) – la
Cassazione ha stabilito che la cognizione piena del giudice
amministrativo, in relazione alla direttiva 2077/66, inerisce a tutte le
procedure concorsuali intervenute dopo l’entrata in vigore della direttiva
(dicembre 2007), e quindi anche prima del summenzionato termine di
recepimento.
3.5.3.- Anche le considerazioni variamente svolte dalla
controinteressata non sono suscettibili di favorevole
apprezzamento.
Quanto a quella diretta a confutare la violazione
dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006 (censura dedotta dalla
ricorrente in via gradata con il settimo motivo di ricorso), posto che
l’amministrazione procedente ha disatteso il prescritto termine dilatorio
di trenta giorni concludendo anzi tempo il contratto, non è dato rinvenire
le “motivate ragioni di particolare urgenza” che non avrebbero
consentito all’amministrazione di disattendere il predetto termine,
individuate nella circostanza che il calendario dell’ENIT prevedeva
l’organizzazione di alcune manifestazioni già fin dai primi giorni di
gennaio.
Infatti, come efficacemente replicato dalla difesa della
ricorrente, anche a voler ipotizzare la necessità di partecipare ad un
evento nel mese di gennaio 2010, la circostanza non avrebbe potuto
giustificare la stipula del contratto di appalto riferito all’intero
biennio 2010/2011, potendo la stazione appaltante affidare in via
d’urgenza, e sotto le riserve di legge, l’esecuzione delle sole
prestazioni necessarie per la partecipazione al singolo evento che avrebbe
avuto luogo nel mese di gennaio; affidamento del resto compatibile con le
caratteristiche dell’appalto, consistente in prestazioni finalizzate alla
partecipazione ad eventi fieristici tra loro del tutto autonomi da
svolgersi nel biennio 2010/2011.
Sul punto priva di pregio è poi
l’argomentazione giustificatoria svolta dall’ente resistente, secondo cui
“l‘attesa del termine dilatorio invocato dalla parte ricorrente avrebbe
esposto l’ENIT alle domande risarcitorie dei concorrenti e, soprattutto,
dell‘aggiudicataria, attesa l’impossibilità, per fatto imputabile alla
stazione appaltante, di dare esecuzione all ‘intera prestazione oggetto
del bando”.
Anche su tale prospettazione ha buon gioco la difesa
della ricorrente che imputa alla stazione appaltante “il totale
ribaltamento della normativa di settore, che preclude” alla
medesima “di cristallizzare la posizione dell’aggiudicatario prima che
i concorrenti interessati abbiano avuto la possibilità di adire il giudice
amministrativo, proprio al fine di evitare sia il radicamento del
pregiudizio arrecato dalla illegittima aggiudicazione, sia di esporre la
stazione appaltante alle conseguenti pretese risarcitorie per equivalente
monetario, con conseguente duplicazione degli oneri gravanti sulla
committenza”.
Quanto all’ulteriore argomentazione confutativa del
settimo motivo di ricorso, svolta dalla controinteressata e tesa a
dimostrare la mancata violazione nella specie dell’art. 2 bis della
direttiva 89/655/CEE, introdotto dalla direttiva 2007/66/CE, essa muove
dal dato erroneo che, non distinguendosi in tale direttiva tra
aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva, il termine
sospensivo di dieci giorni per la conclusione del contratto potrebbe farsi
decorrere anche dalla data di conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria;
consegue che, essendo questa intervenuta in data 12 dicembre 2009 con
stipulazione del contratto il successivo giorno 29 dicembre, non vi
sarebbe stato alcun superamento del previsto termine dilatorio di dieci
giorni.
Invero, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza
amministrativa (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 13
novembre 2009 , n. 1871), negli appalti pubblici l’aggiudicazione
provvisoria e quella definitiva costituiscono atti distinti per struttura
e funzione, avendo la prima natura di atto meramente endoprocedimentale e
la seconda di atto conclusivo (provvedimento finale) della procedura
concorsuale di scelta del contraente.
Consegue che l’atto avente
preminente rilievo e significato giuridico è l’aggiudicazione definitiva,
in forza del carattere costitutivo che le è proprio (carattere peraltro
rinforzato dal Codice dei contratti: in tal modo Tar Abruzzo, L'Aquila, 6
marzo 2010 n. 175) a fronte del carattere procedimentale
dell’aggiudicazione provvisoria.
In coerente applicazione dei riferiti
principi non può residuare alcun dubbio, contrariamente a quanto sostenuto
dalla difesa della controinteressata, che l’espressione usata dalla
direttiva a proposito della “decisione di aggiudicazione”, cui far
conseguire il previsto termine dilatorio per “la conclusione di un
contratto”, non possa che fare riferimento al provvedimento amministrativo
dotato di carattere conclusivo e definitivo, e quindi all’aggiudicazione
definitiva. E poiché quest’ultima è stata comunicata alla ricorrente in
data 28 dicembre 2009 è evidente la violazione del termine sospensivo
previsto dalla summenzionata norma comunitaria .
3.6.- Tanto premesso,
la fondatezza del settimo motivo porta all’accoglimento del ricorso e al
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, tra cui segnatamente
il provvedimento definitivo della gara in favore della società
controinteressata.
In applicazione diretta della direttiva n. 66 del
2007 – le cui disposizioni “chiare, incondizionate e scadute”, come
affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 2906/2010, esplicano
“effetti orizzontali … nei confronti dei singoli cittadini che
ordinariamente sono invece vincolati alla sole norme dei Regolamenti
CE”- va disposta la privazione di effetti del contratto stipulato
(art. 2, quinquies, comma 1), non potendosi apprezzare – alla
stregua delle considerazioni già svolte – la sussistenza di “esigenze
imperative connesse ad un interesse generale” che impongano il
mantenimento degli effetti del contratto.
Va poi soggiunto – solo per incidens, e con valore di obiter dictum, atteso che la
domanda avanzata con il ricorso include la sola “declaratoria di
nullità, invalidità e inefficacia del contratto stipulato con SDI
Internazional s.r.l.”, nulla rivendicando in ordine alla sorte del
contratto – che l’applicazione diretta della direttiva de qua non è
idonea ad attribuire al giudice amministrativo anche i poteri di merito
per decidere le modalità di tale caducazione dell'appalto, “essendo
dalla direttiva riservata ai singoli Stati membri, il potere di regolare
le modalità di attuazione della normativa comunitaria del 2007
nell'ordinamento interno”.
3.7.- La richiesta di conseguimento
dell’aggiudicazione e di subentro nel contratto di appalto costituisce
invece oggetto dei motivi aggiunti, notificati dal raggruppamento
ricorrente in data 5 maggio 2010.
3.7.1.- Con detti motivi si premette
che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. n. 53 del 20
marzo 2010, che ha recepito nell’ordinamento la direttiva 2007/66/CE
.
In particolare, l’art. 10 di detto decreto, introduce nel d.lgs. n.
163/2006 il nuovo art. 245-ter, ai sensi del quale ‘Fuori dei
casi indicati dagli articoli 245-bis e 245-quater, comma 3, il giudice che
annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli
interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di
conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di
esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto,
nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di
rinnovare la gara e la relativa domanda sia stata proposta”.
Tanto
premesso, in ragione dei medesimi motivi dedotti con il ricorso
introduttivo, la società ricorrente formula ulteriore domanda di
conseguimento dell’aggiudicazione e di subentro nel contratto di appalto,
anche ai sensi del precitato art 245-ter, manifestando in tal senso
la propria disponibilità.
Afferma la sussistenza dei presupposti per il
subentro nel rapporto contrattuale, essendo risultata seconda nella
graduatoria di gara, con conseguente diretto affidamento della commessa
all’esito dell‘annullamento dell‘aggiudicazione alla SDI.
Soggiunge che
il subentro della ricorrente nel contratto di appalto corrisponde anche
all’interesse della committente, avendo questa instaurato un rapporto
contrattuale con un soggetto che ha del tutto omesso di attestare e
comprovare i requisiti partecipativi e che, quindi, doveva essere escluso
dalla gara.
Sottolinea poi che il contratto di appalto oggetto della
procedura selettiva attiene a prestazioni finalizzate alla partecipazione
ad eventi fieristici tra loro del tutto autonomi che avranno luogo nel
biennio 2010/2011, allo stato neppure specificamente determinati.
E’
pertanto pacifica la possibilità del subentro poiché le prestazioni
eventualmente già eseguite dalla SDI non rivestirebbero alcuna incidenza
sul prosieguo della fase esecutiva.
Da ultimo, evidenzia la particolare
gravità della condotta dell’ENIT, che, a fronte del carattere
parcellizzato delle attività richieste, non ha esitato, il giorno
successivo all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, a vincolare
l’amministrazione per l’intero biennio di durata dell’affidamento, in
totale spregio dei termini dilatori prescritti dalla legge a garanzia
della tutela delle posizioni soggettive dei concorrenti.
Pur tuttavia,
il risarcimento in forma specifica, attraverso il subentro nel contratto
di appalto, cui mira principaliter la proposizione dei motivi
aggiunti, non consenterebbe l’integrale reintegro della posizione della
ricorrente, considerato che, nelle more del giudizio, la SDI ha comunque
eseguito una pur limitata porzione della commessa.
In relazione alle
prestazioni eseguite nel periodo di vigenza contrattuale, la deducente
chiede il risarcimento per equivalente monetario del danno a titolo di
lucro cessante da liquidarsi con i criteri affermati dalla giurisprudenza
amministrativa, in base ai quali il danno viene fatto coincidere con
l’utile che il concorrente illegittimamente pretermesso avrebbe conseguito
in caso di affidamento della commessa, quantificato, anche in via
equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura del 10% dell’importo
dell’appalto lato o nel diverso importo ritenuto di giustizia.
La
deducente chiede altresì la rifusione del danno emergente costituito dalle
spese sostenute per la partecipazione alla procedura selettiva - relative
ai costi di predisposizione del progetto, alle spese per viaggi, agli
oneri fideiussori, etc. – pari a euro 50.000,00.
3.7.2.-
Preliminarmente all’esame di merito dei motivi aggiunti, il Collegio deve
darsi carico delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dei medesimi
opposte dalla controinteressata, sintetizzate nel modo che segue:
a.-
l’art. 8, comma 1, lettera c, del predetto d.lgs. n. 53/2010, nel
sostituire il comma 2 dell’art. 245 del d.lgs. 163 2006, ha introdotto il
comma 2- quinquies, del seguente testuale tenore: “I termini
processuali sono stabiliti in: (...) d) quindici giorni per la
proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti già
impugnati”.
Ancorché trattasi di norma processuale, e quindi
astrattamente applicabile, la stessa non potrebbe trovare applicazione nel
presente giudizio in quanto inerente una fase processuale allo stato già
superata e dunque disciplinata, in maniera non più modificabile, dalla
precedente normativa in materia. Comunque, atteso che i motivi aggiunti
proposti avverso gli atti già impugnati devono essere proposti nel termine
di quindici giorni, non può consentirsi all’interpretazione che tale
termine decorra dall’entrata in vigore della legge stessa, perché se così
fosse verrebbe di fatto esteso il petitum già cristallizzatosi con
la proposizione del ricorso introduttivo, con grave lesione del diritto di
difesa della contro interessata;
b.- ove dovesse ritenersi applicabile
al presente giudizio la nuova formulazione dell’art. 245 del d.lgs. n.
163/2006, i motivi aggiunti sarebbero infondati (recte:
inammissibili) non potendo trovare applicazione alla fattispecie l’art. 10
del d.lgs. n. 53/2010, trattandosi di norma di diritto sostanziale da
applicarsi alle nuove procedure di gara e non a quelle che si sono già
concluse con l’aggiudicazione definitiva.
3.7.3.- Le eccezioni, siccome
formulate, non hanno pregio.
La prima di esse si diparte da un
presupposto non rispondente, e cioè che i motivi aggiunti abbiano ad
oggetto gli atti già impugnati con il ricorso principale.
Invero, è
fuor di dubbio che tali atti (in primis, l’aggiudicazione
definitiva in favore di SDI) hanno costituito oggetto specifico del
ricorso principale, conclusosi con l’accoglimento delle tesi e delle
richieste quivi formulate (l’annullamento degli atti impugnati e la
declaratoria di “privazione di effetti” del contratto stipulato, secondo
la locuzione impiegata dall’art. 2 quinquies della direttiva n.
66/2007). Consegue che nessuna necessità vi era di impugnare quegli atti,
in ragione del fatto che se pure essi figurano nell’intestazione dei
motivi aggiunti, in omaggio a una diffusa prassi difensiva, è pur vero che
detti atti non costituiscono l’obiettivo dell’azione impugnatoria, che a
rigore sarebbe stata in tal senso vanamente proposta.
Quel che
diversamente sostanzia e spiega, nel caso all’esame, la proposizione dei
motivi aggiunti è la domanda figurante alla fine delle premesse del
ricorso, esplicitata con la locuzione “nonché con il presente
atto”, e orientata al “conseguimento dell’aggiudicazione”, al
“subentro nel contratto di appalto,e in via subordinata”, alla
“condanna la risarcimento del danno per equivalente monetario”.
Trattasi di nuova domanda, strettamente interconnessa con quelle proposte
nel ricorso introduttivo; consegue, alla stregua di quanto si dirà oltre,
che i motivi aggiunti sono, sotto il rilevato profilo, pienamente
ammissibili.
Ad uguale conclusione deve pervenirsi per l’ulteriore
eccezione che oppone l’inapplicabilità alla vicenda che ne occupa
dell’art. 10 del d.lgs. n. 53/2010 che ha introdotto nel Codice dei
contratti l’art. 245-ter.
Anche in un tal caso deve contestarsi
che l’applicazione al presente giudizio del nuovo art. 245-ter trovi ostacolo nella natura della norma, individuata quale norma
sostanziale non suscettibile di disciplinare procedure di gara già
concluse con l’aggiudicazione definitiva.
Giova riportare il testo
della nuova norma: “Fuori dei casi indicati dagli articoli 245-bis e
245-quater, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva
stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la
decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti,
dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione
del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in
cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la
gara e la relativa domanda sia stata proposta”.
Trattasi di norma
che, rivolgendosi al giudice e rafforzandone il ruolo decisorio
(nell’esercizio di una giurisdizione in materia d’aggiudicazione di
appalti pubblici che viene certamente configurata di giurisdizione
esclusiva, ma anche di merito in virtù degli incisivi poteri attribuitigli
proprio dalla norma de qua in ordine alla valutazione,
all’opportunità e alla convenienza di mantenere l'efficacia del contratto
stipulato ovvero di porla nel nulla, eventualmente anche con effetto
retroattivo), è certamente – contrariamente a quanto sostenuto dal difesa
della contro interessata – da qualificarsi norma processuale con
conseguente sua applicazione ai giudizi in corso.
3.7.4.- Il rigetto
delle eccezioni di inammissibilità dei proposti motivi aggiunti porta
all’accoglimento delle domande con essi formulate in ordine al subentro
nel contratto d’appalto del raggruppamento ricorrente, ai sensi dell’art.
245-ter del d.lgs. n. 163/2006, avendo quest’ultimo dichiarato la
propria disponibilità in tal senso, nonché al risarcimento del danno per
equivalente monetario limitatamente alle prestazioni eseguite dalla
controinteressata nel periodo di vigenza contrattuale.
Quanto, in
particolare, al subentro nel contratto (ipotesi sostanziale di
risarcimento in forma specifica) esso è reso possibile dalla sussistenza
dei presupposti partitamente enunciati dalla difesa della società
ricorrente (cfr. supra p. 3.7.1.-), cui vanno aggiunti, sulla base
delle proposizioni normative di cui si compone il più volte menzionato
art. 245-ter, gli ulteriori e necessari presupposti dell’effettiva
possibilità per la ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei
vizi riscontrati nel giudizio, dello stato di esecuzione del contratto (in
relazione ad eventi fieristici autonomi tra di loro e da svolgersi
nell’arco del biennio 2010-2011), nonché della circostanza che
l’aggiudicazione illegittima, nei termini accertati, non comporta
l’obbligo di rinnovare la gara.
In relazione al momento operativo del
subentro, esso va correlato agli eventi fieristici da svolgersi nel
periodo di riferimento, a decorrere dalla notificazione della presente
decisione a cura della parte ricorrente. La società aggiudicataria porterà
a conclusione l’evento che eventualmente sia in corso di svolgimento al
momento della detta notificazione.
3.7.5.- Sussistono anche le
condizioni per il riconoscimento del risarcimento per equivalente
monetario a titolo di lucro cessante, limitatamente al periodo di
svolgimento del contratto da parte della società
controinteressata.
Dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati si è
diffusamente argomentato in sede di esame del ricorso principale, con
l’apprezzamento di vizi che avrebbero dovuto portare all’esclusione della
aggiudicataria dalla partecipazione alla procedura concorsuale.
E’
certa la correlazione causale tra la mancata esclusione dalla gara della
SDI e il mancato affidamento della commessa in favore del raggruppamento
ricorrente, graduatosi secondo in graduatoria.
E’ poi sussistente
l’elemento soggettivo della colpa in capo alla stazione appaltante,
riveniente sia dall’evidente violazione della normativa di gara, sia
soprattutto – come evidenziato dalla ricorrente – da una condotta
connotata da particolare gravità in relazione alla non giustificabile
decisione di stipulare il contratto d’appalto con la controinteressata il
giorno successivo dell’aggiudicazione definitiva.
Per le considerazioni
che precedono va riconosciuto il risarcimento per equivalente monetario
per il periodo di esecuzione del contratto protrattosi fino al subentro in
quest’ultimo della OC&M.
Sull’entità di tale risarcimento il
Collegio non ritiene però di poter aderire ai criteri indicati dalla
società deducente con riferimento al quantum indicato (10%
dell’importo dell’appalto).
E’ noto, quanto al lucro cessante, e cioè
all'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in
caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell'azione
amministrativa, che esso è generalmente reputato pari al 10% dell’offerta
formulata dall’impresa (e non all’importo dell’appalto); criterio questo
cui fa riferimento la giurisprudenza in applicazione analogica dell'art.
345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche,
e ora sostanzialmente riprodotto dall'art. 122 del regolamento emanato con
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (recante il regolamento di attuazione della
legge quadro sui lavori pubblici), che quantifica in tale misura il danno
risarcibile a favore dell'appaltatore in caso di recesso della P.A. (ciò
sia allo scopo di ovviare ad indagini alquanto difficoltose ed aleatorie
sia allo scopo di cautelare la P.A. da eventuali richieste di liquidazioni
eccessive).
E’ però altrettanto noto come la giurisprudenza riconosca
la spettanza nella sua interezza dell'utile di impresa nell’indicata
misura del 10% (che è quella rivendicata dalla società ricorrente) qualora
l'impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed
i mezzi, lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi.
Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta -
come avvenuto nel caso di specie, non potendosi ritenere che tale prova
sia stata offerta attraverso la mera elencazione “di concomitanti
procedure selettive”, cui la ricorrente avrebbe potuto partecipare - è
da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e
manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori (o servizi o
forniture), così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità;
in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in
misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa (cfr. in tal senso, e tra le
molte, CdS, IV, n. 6666/2003).
Sulle somme liquidate, afferenti il
risarcimento del danno e che perciò consistono in un debito di valore,
deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
I.S.T.AT., da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte
dell'impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria e fino alla
data di deposito della presente decisione (data quest'ultima che
costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale,
il debito di valore si trasforma in debito di valuta).
Ovviamente, la
condanna al risarcimento pecuniario è pronunciata nei confronti della sola
amministrazione soccombente, avendo questa dato causa al comportamento
illecito.
3.7.6.- Quanto infine al rivendicato danno emergente,
consistente nelle spese o costi sostenuti per la preparazione dell'offerta
e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione (cfr. art. 2,
comma 7, della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 25
febbraio 1992, 92/13/CEE), esso non può trovare apprezzamento per
l’intuitiva ragione che il subentro nel contratto non ha vanificato le
spese e i costi sostenuti per la partecipazione alla gara.
4- In
definitiva, e alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso va
accolto con le modalità specificate in motivazione.
Quanto alle spese
di giudizio e agli onorari di causa, essi si determinano in ragione della
soccombenza, che vede nella medesima posizione sia l'amministrazione
appaltante che la società controinteressata, le quali debbono essere
condannate, ognuna per la metà e in solido tra di loro, alla refusione
delle spese di lite in favore del raggruppamento vittorioso in ragione di
complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, così
dispone:
a.- dichiara inammissibile per tardività il ricorso
incidentale proposto da SDI International s.r.l.;
b.- accoglie il
ricorso principale proposto da Opportunity Communication & Marketing
s.r.l. e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati e dichiara il
contratto concluso tra ENIT e SDI International s.r.l. privo di
effetti;
c.- accoglie i motivi aggiunti proposti da Opportunity
Communication & Marketing s.r.l. e, per l’effetto dichiara il subentro
di detta società nel contratto stipulato il 29 dicembre 2009 tra ENIT e
SDI International s.r.l. nei tempi e con le modalità stabiliti in parte
motiva;
d.- condanna l’ente resistente al pagamento in favore della
società ricorrente del risarcimento del danno per equivalente,
limitatamente al periodo specificato in parte motiva e con le modalità e i
criteri di calcolo quivi indicati;
e.- condanna l’amministrazione
appaltante e la controinteressata, in solido tra di loro, al pagamento, in
favore della parte ricorrente, delle spese di lite quantificate in
complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento
dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino,
Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2010
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
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