T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 7 giugno 2010 n. 12659
Pres. Est. Onorato
B. Sammarco (Avv. S. Di Cunzolo) c/ Ministero per i Beni e Le Attività Culturali (Avv. Distr. Stato) |
|
1. Accesso agli atti amministrativi – Giudizio civile od amministrativo pendente – Istanza di accesso - Azione ex art. 25 l. 241/90 – Ammissibilità – Ragioni - Fattispecie.
|
| |
|
2. Accesso agli atti amministrativi – Domanda di accesso – Autonomia – Conseguenze – G.A. – Sindacato – Limiti – Posizione giuridica sottostante – Fondatezza - Irrilevanza.
|
|
1. L’accesso ai documenti amministrativi e il rimedio speciale di cui all’art. 25 l. 241/90 devono ritenersi consentiti anche in pendenza di un giudizio civile o amministrativo ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono anche essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice. Infatti, resta al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex art.25 cit. o di tentare di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente, mediante esibizione istruttoria. (Nella specie non può ritenersi legittimo il diniego di accesso ai documenti relativi ai lavori per il recupero di alcuni edifici negli scavi di Pompei fondato sull’assunto che tale documentazione potrebbe creare pregiudizio e turbativa ad un ricorso al Capo dello Stato ancora pendente).
|
| |
|
2. L'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda ex art. 25 della l. 241/90, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto ad un eventuale giudizio principale pendente. Pertanto, l'accoglimento della domanda di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2779 del 2010, proposto da:
|
| |
|
Bruno Sammarco, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso Anita Taglialatela in Napoli, via Carbonara N. 33;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Soprintendenza Per i Beni Archeologici di Pompei (Autonoma) e Napoli;
per l’annullamento del provvedimento 6 maggio 2010 n. 0016145 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata all’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza 8 aprile 2010,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-La parte ricorrente ha chiesto alla Soprintendenza ai BB.AA. di Napoli e Pompei alcuni documenti concernenti attività dalla stessa svolte ed inerenti ai lavori di recupero ed adeguamento funzionale ai fini istituzionali degli edifici demaniali di Porta Stabia e S. Paolino negli scavi di Pompei.
La Soprintendenza ha, tuttavia, rigettato la domanda con la nota impugnata nella quale, preso atto del parere contrario del Direttore dei lavori, ha rilevato che il rilascio della documentazione «potrebbe creare pregiudizio e turbativa ad un procedimento amministrativo (ricorso impugnato al Capo dello Stato) ad hoc promosso dalla S.V. ed il cui esito non è ancora noto ufficialmente» e che «tanto»«va a tutela sia dell’Amministrazione coinvolta sia del dante causa».
Di qui il ricorso in esame che risulta palesemente fondato.
2-Il Collegio rileva innanzitutto che la motivazione del provvedimento impugnato, per come è formulata, risulta di ben difficile comprensione: non è, infatti, agevole ricostruire a quale titolo sia stato consultato il Direttore dei lavori né in quale soggetto debba identificarsi il non altrimenti descritto «dante causa».
Del pari, risultano inspiegate le ragioni per cui la conoscenza di documenti pubblici, quali sono «il certificato di collaudo provvisorio» ed «i verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata», possa addirittura «creare pregiudizio e turbativa».
Risulta, pertanto, evidente la violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241, secondo il quale l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.
3-Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse giuridicamente qualificato che ha indotto la parte ricorrente a proporre la domanda di accesso in quanto nella stessa è stato specificato l’uso (del tutto lecito) che lo stesso intende fare della documentazione: far valere titoli professionali altrimenti non comprovabili ed ottenere il pagamento di quanto assume essergli dovuto.
E’, pertanto, del tutto evidente che l’arch. Sammarco, essendone titolare, ha agito quale portatrice di quell’ «interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso», che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un «interesse personale e concreto»), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
4-Nè l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04).
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per «documento amministrativo» soggetto alla disciplina della predetta legge si intende «ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (Cons. Stato sez. VI n. 7301/03; sez. V n. 3249/03; sez. IV n. 961/03).
5-L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'ente dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti.
Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, «deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici».
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati «giudiziari» e c.d. «supersensibili» (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).
6-Certo è, infine, che non può costituire ostacolo all’accesso la circostanza che è già pendente un contenzioso tra il ricorrente e l’Amministrrazione.
Con l'introduzione dell'azione a tutela dell'accesso, il legislatore ha inteso assicurare all'amministrato la trasparenza della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo (Cfr. Cons. Stato sez. V 9 gennaio 2004 n. 14).
Di conseguenza, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio civile o amministrativo ordinario, all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso possono anche essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice.
La pendenza di un’azione giudiziaria non opera, quindi, preclusivamente né alla sussistenza del diritto di accesso previsto dalla l. 7 agosto 1990 n.241 né all'ammissibilità dell'azione prevista dall'art.25 della stessa legge, restando al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi della tutela giurisdizionale ex art.25 cit. o di tentare di conseguire la conoscenza dei documenti amministrativi nel giudizio pendente, mediante esibizione istruttoria (Cons. Stato, IV, 27 novembre 1996, n.1252).
Inoltre, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 21 dicembre 2002 , n. 1070).
Tutto ciò per non dire che nella fattispecie la consultazione della documentazione richiesta potrebbe risultare utile alla parte ricorrente per valutare l’opportunità e l’effettiva esperibilità di rimedi giurisdizionali ulteriori anche dinanzi ad Autorità giudiziarie diverse da quella già adita.
7-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il mal motivato provvedimento di reiezione.
Per l'effetto, deve essere ordinato all’Amministrazione intimata di consentire entro tre giorni alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata.
8-Non può essere invece accolta l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni in quanto questi ultimi neppure si verificheranno se, come necessario, l’Amministrazione provvederà a quanto ordinatole nel brevissimo tempo che le è stato assegnato.
9-Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione Quinta, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, previo annullamento del diniego contento nel provvedimento 6 maggio 2010, ordina alla Soprintendenza per i beni ambientali e culturali di Napoli e Pompei di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, di tutta la documentazione richiesta con l’ istanza di accesso, a tali fini, assegna alla stessa il termine di giorni 3 (tre) decorrente dalla data di notificazione della presenta a cura della parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000 (mille).
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2010
|
|