T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 14 maggio 2010 n. 1456
A. Radesi Pres. S. La Guardia Est.
R. Senesi (Avv. J. Mottillo) contro il Comune di San Gimignano (Avv. L. Piochi) |
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1. Autorizzazione e concessione – DIA - Art. 84, comma 7, della L.R. Toscana n. 1/05 – Dispone che il superamento del termine di venti giorni non preclude in ogni caso la potestà di controllo del Comune e la adozione dei pertinenti provvedimenti sanzionatori – Previa attivazione del procedimento di autotutela – Non è necessaria
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2. . Autorizzazione e concessione – DIA relativa ad un impianto solare/fotovoltaico realizzato all’interno dell’unità di paesaggio UP 10 “San Gimignano” del P.S. in zona classificata come “aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta” – Annullamento per contrasto con la normativa del vigente regolamento edilizio e con il regolamento urbanistico adottato – Legittimità - Fattispecie
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1. Nella Regione Toscana l’art. 84, comma 7, della legge reg. n. 1/05 prevede, in riferimento alla D.I.A., che il superamento del termine di venti giorni non preclude in ogni caso la potestà di controllo del Comune e la adozione dei pertinenti provvedimenti sanzionatori, con la conseguenza che la repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa non deve sottostare all’esercizio dell’autotutela
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2. È illegittima la D.I.A., relativa ad un impianto solare/fotovoltaico realizzato all’interno dell’unità di paesaggio UP 10 “San Gimignano” del piano strutturale, in zona classificata come “aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta” e collocato in un sito in diretto rapporto visivo con il centro storico di S. Gimignano, per contrasto con la normativa del vigente regolamento edilizio e con il regolamento urbanistico adottato. L’art. 134 del regolamento edilizio vigente difatti, pur testualmente riferito agli impianti “solari termici”, appare, stante la ratio, chiaramente riferibile in generale agli impianti solari, compresi i fotovoltaici, e, comunque, non risolutivo, atteso il contestato contrasto anche con la più recente normativa introdotta con il regolamento urbanistico adottato ossia con l’art. 121, richiamato nel provvedimento, il quale esclude l’installazione degli impianti in area agricola definita a maglia fitta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 354 del 2010, proposto da: Roberto Senesi, rappresentato e difeso dall'avv. Josef Mottillo, con domicilio eletto presso Emanuele Savina in Firenze, via A. Giacomini 25;
contro
Comune di San Gimignano in Persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate, 31;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 06 del 30/11/2009 emessa dal Dirigente del Settore Servizi per il Territorio del Comune di San Gimignano, notificata in data 11 Dicembre 2009, in forza della quale si ordinava al signor Senesi Roberto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 132, comma 2, della L.R. 1/2005:
“La rimozione dell’impianto SOLARE/FOTOVOLTAICO come meglio descritto in oggetto ed eseguito in Loc. Monteoliveto-Barbiano ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente. In caso di inottemperanza si procederà all’acquisizione del resede avente superficie di mq. 600,00 pari a 10 volte la superficie complessiva interessata dall’impianto ed individuata nella tavola unica allegata alla DIA, come previsto ai sensi dell’art. 132 comma 3 della L.R. 1/2005”; nonché di ogni altro provvedimento antecedente, conseguente, connesso, ancorché non conosciuto..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Gimignano in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori J. Mottillo e L. Piochi.;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, e ritenuto e considerato quanto segue.
Viene impugnata l’ordinanza con la quale il Comune di San Gimignano ha ordinato la rimozione dell’impianto solare/fotovoltaico installato dal ricorrente su terreno di proprietà, a seguito di presentazione, il 5.03.2009, di apposita D.I.A., evidenziando che l’impianto, realizzato all’interno dell’unità di paesaggio UP 10 “San Gimignano” del piano strutturale, in zona classificata come “aree agricole dei sistemi collinari a maglia fitta” e collocato in un sito in diretto rapporto visivo con il centro storico di S. Gimignano, era in contrasto con la normativa del vigente regolamento edilizio e con il regolamento urbanistico adottato.
Il provvedimento richiama, inoltre, la precedente diffida, notificata il 13.07.2009, ad eseguire i lavori, che è motivata (v. doc. 3 del ricorrente) col “contrasto con quanto previsto dall’art. 121 del Regolamento Urbanistico adottato in data 11.02.2009 con Del. C.C. n. 6 e con l’art. 134, comma 9 del Regolamento Edilizio Comunale Vigente”.
Con il primo e secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 19, 20, 21 e 21 quinquies legge n. 241/90 sostenendo, con distinte ma convergenti argomentazioni, che il Comune non avrebbe potuto sanzionare l’opera senza aver previamente proceduto all’annullamento della D.I.A., cui l’intervento eseguito è conforme. Tali censure sono chiaramente infondate in quanto, anche indipendentemente dal condiviso più recente orientamento giurisprudenziale che considera la D.I.A. edilizia non un provvedimento amministrativo a formazione tacita ma un atto privato che tale rimane anche dopo decorso il termie di venti giorni, nella Regione Toscana l’art. 84, comma 7, della legge reg. n. 1/05 prevede, in riferimento alla D.I.A., che il superamento del termine di venti giorni non preclude in ogni caso la potestà di controllo del Comune e la adozione dei pertinenti provvedimenti sanzionatori, con la conseguenza che la repressione dell’attività edilizia contrastante con la normativa non deve sottostare all’esercizio dell’autotutela (cfr. la sentenza di questa Sezione 7.08.2009 n. 1361)
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 134 reg. edilizio vigente, risulta infondato, in quanto la norma, pur testualmente riferita agli impianti “solari termici”, appare, stante la ratio, chiaramente riferibile in generale agli impianti solari, compresi i fotovoltaici, e, comunque, non risolutivo, atteso il contestato contrasto anche con la più recente normativa introdotta con il regolamento urbanistico adottato (il cui art. 122, norma transitoria relativa alle pratiche edilizie in itinere, prevede che restano salve solo le denunce di inizio attività in relazione alle quali fossero già decorsi, alla data di adozione del regolamento, venti giorni dalla presentazione), ossia con l’art. 121, richiamato nel provvedimento, il quale esclude l’installazione degli impianti in area agricola definita a maglia fitta.
Con i motivi 4, 5 e 6 si denuncia l’illegittimità, sotto vari profili, dell’art. 121 del regolamento urbanistico adottato, ma tali censure risultano tardive. Il ricorso è stato notificato l’8.02.2010; il nuovo regolamento urbanistico è stato adottato con deliberazione consiliare n. 6 dell’11.02.2009, pubblicata all’albo pretorio dal 18.02.2009 al 5.03.2009 e sul BURT dell’11.03.2009 ed il suo art. 121 doveva essere impugnato quantomeno nel termine di sessanta giorni decorrenti dal 13.07.2009, data di notifica della diffida ad eseguire i lavori di cui alla DIA, che di detto art. 121 ha fatto applicazione, ponendolo a fondamento dell’atto. Nella parte in cui tende all’annullamento del predetto art. 121 il ricorso va, quindi, dichiarato irricevibile.
La domanda di risarcimento del danno risulta, sfuggendo l’atto impugnato alle censure dedotte, anch’essa priva di fondamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile quanto all’impugnazione dell’art. 121 Regolamento Urbanistico e lo respinge per il resto, compresa la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di San Gimignano la somma complessiva di euro 2.000 (duemila), oltre I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese di giudizio comprendenti gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
Gianluca Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
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