T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 25 maggio 2010 n. 214
M. Perrelli Pres. I. Caso Est.
G.S.A. - Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. (Avv.ti D. Colella, C.
Tangari ed E. Torsello) contro il Comune di Piacenza (Avv. E. Vezzulli) e nei
confronti di Euro & Promos Group S.c.p.a., (Avv.ti A. Piazza R. Arcangeli) |
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1. Contratti della p.a. – Verifica dell’anomalia – Giustificazioni successive - Possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime - È però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero – Assenza – Inammissibilità chiarimenti – È legittima
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2. Contratti della p.a. – Verifica dell’anomalia - Tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera – Funzione di parametro legale – Scostamento - Può essere accettato solo con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale - Fattispecie
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1. Non appare censurabile la decisione di ritenere inammissibili i chiarimenti forniti da una ditta in sede di verifica dell’anomalia, laddove tali chiarimenti hanno di fatto rivelato l’inattendibilità di una delle voci costitutive dell’offerta, senza addurre elementi che ne consentissero la compensazione con l’eventuale minor costo di altre voci. Difatti se anche le “giustificazioni” sopravvenute possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime, nel rispetto della credibilità complessiva dell’offerta, è però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero
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2. In tema di verifica dell’anomalia se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono, per alcune voci, dati non inderogabili, è altrettanto vero che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (v. art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006) e che di conseguenza lo scostamento dalle voci di costo suscettibili di deroga può essere accettato solo se puntualmente giustificato, con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale, perché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali, onde l’offerta che si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minore rispetto a quello assunto a livello statistico (e su di un campione certamente rappresentativo) dalle tabelle ministeriali, per essere plausibile è necessario sia accompagnata da significativi ed univoci dati probatori. A tal proposito l’incidenza dell’assenteismo rilevata nel precedente triennio, in quanto relativa ad un periodo temporale eccessivamente esiguo, può costituire tutt’al più un dato probabilistico a valere per il futuro dell’azienda, non già un’oggettiva dimostrazione della sussistenza di un valore connaturato all’ordinario andamento dell’attività aziendale, sicché non è sufficiente addurre simili limitati precedenti per evincerne, con un apprezzabile tasso di verosimiglianza, il presumibile reiterarsi del fenomeno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 336 del 2009 proposto da
G.S.A. - Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Franco Naccari, difesa e rappresentata dall’avv. Domenico Colella, dall’avv. Carlo Tangari e dall’avv. Ester Torsello, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, borgo Felino n. 46;
contro
il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Elena Vezzulli ed elettivamente domiciliato in Parma, via Cantelli n. 9, presso lo studio dell’avv. Paolo Zucchi;
nei confronti di
Euro & Promos Group S.c.p.a., in persona del Consigliere delegato Sergio Emidio Bini, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Piazza e dall’avv. Raffaella Arcangeli, ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Federica Ceresini;
per l'annullamento
- quanto all’atto introduttivo della lite - del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012» (nota prot. n. 0071912 in data 16 ottobre 2009 del Comune di Piacenza), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, ivi compresi tutti i verbali della Commissione relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla società ricorrente;
- quanto all’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 gennaio 2010 - della determinazione dirigenziale della Direzione operativa Servizi alla persona e al cittadino del Comune di Piacenza n. 2326 del 17 dicembre 2009 (comunicata con nota prot. n. 90723 del 28 dicembre 2009), con cui l’appalto è stato aggiudicato alla Euro & Promos Group S.c.p.a.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 21 gennaio 2010;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e della Euro & Promos Group S.c.p.a.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Euro & Promos Group S.c.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza in data 11 maggio 2010 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Riferisce la società ricorrente che il Comune di Piacenza indiceva una gara per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012»; che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; che, ammessa alla procedura selettiva, la ricorrente conseguiva, per il progetto tecnico, il punteggio di 54,375 e, per l’offerta economica, il punteggio di 35,280, a fronte della dichiarazione di offerta di un prezzo orario pari a “€ 16,440, ribassato rispetto all’importo orario a base d’asta pari ad € 16,45 oltre Iva di legge (per un importo complessivo a base d’asta pari ad € Euro 436.925,00 oltre Iva di legge, di cui € 435.925,00 soggetti a ribasso ed € 1.000,00 oneri di sicurezza per eliminazione rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta)”; che, per effetto della sommatoria dei suddetti punteggi, essa si classificava al primo posto della graduatoria provvisoria; che con nota prot. n. 0055722 del 3 agosto 2009 il Comune di Piacenza formulava, ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, una richiesta di integrazione delle giustificazioni allegate all’offerta economica, e quindi, acquisita in data 10 agosto 2009 una relazione della ditta, convocava il legale rappresentante della stessa per un’audizione ex art. 88, comma 4, del d.lgs. n. 163 cit. (v. nota prot. n. 0058702 del 20 agosto 2009), avvenuta il successivo 27 agosto; che, infine, ritenendo si trattasse di offerta anomala, disponeva l’esclusione della società ricorrente dalla gara (v. nota prot. n. 0071912 in data 16 ottobre 2009); che, in particolare, il giudizio di anomalia si fondava su un duplice ordine di considerazioni, e cioè - in primo luogo - per il fatto che nelle giustificazioni integrative risultava indicato “un impiego diverso delle figure professionali rispetto a quello originariamente enunciato” nelle giustificazioni preventive allegate all’offerta economica, e - in secondo luogo - perché il tasso di assenteismo “utilizzato per la formulazione dell’offerta è ben al di sotto della media di assenteismo prevista dalla tabella ministeriale di riferimento”. Deduce l’interessata:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi in materia di anomalia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Con riferimento alla presunta discordanza tra giustificazioni preventive e giustificazioni integrative, quanto alle modalità di impiego della manodopera, giova rammentare in via generale il costante principio secondo cui le giustificazioni preventive non costituiscono un vincolo tale da non poter essere superate e all’occorrenza modificate da quelle successive, purché naturalmente non venga variata l’offerta stessa; deve, dunque, escludersi che la sola divergenza fra taluni dati riportati nelle giustificazioni possa determinare ex se la valutazione di anomalia dell’offerta. Nella fattispecie, a ben vedere, l’offerta della ricorrente è rimasta del tutto immutata, ammontando sempre ad € 16,440 il prezzo orario proposto; né, comunque, essa è stata oggetto di stravolgimento alcuno. In ogni caso, il rilievo mosso dall’Amministrazione è infondato anche nel merito, posto che il bando di gara non prevedeva l’obbligo per le imprese partecipanti di distinguere il “monte ore lavorate” tra pulizie ordinarie e straordinarie, né tanto meno di specificare la distribuzione - per livelli - degli addetti allo svolgimento delle ore destinate alle pulizie ordinarie e straordinarie; ed inoltre nelle giustificazioni integrative successivamente fornite alla stazione appaltante rimangono immutati i dati inseriti nell’offerta economica, restando fissi sia il monte ore complessivo annuale che la suddivisione delle ore tra 2° e 3° livello.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi in materia di anomalia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Sviamento di potere.
Il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui rileva la presunta anomalia dell’offerta sul mero presupposto che il costo della manodopera indicato da quest’ultima sia “non in linea con il costo medio dell’ora lavorativa quantificato nelle tabelle ministeriali approvate con DM 25/02/2009”, e ciò, in particolare, perché il tasso di assenteismo considerato risulta inferiore a quello riportato nelle tabelle ministeriali di riferimento. E’ noto, infatti, che i costi orari riportati nelle predette tabelle non costituiscono parametri inderogabili, onde può considerarsi congrua l’offerta che da essi si discosti, tanto più a fronte di puntuali giustificazioni del concorrente. Nella circostanza, a ben vedere, la ricorrente ha puntualmente documentato l’incidenza in termini percentuali assai ridotti, rispetto a quanto previsto dalle tabelle ministeriali, delle ore di assenza (per malattia, infortunio, maternità) del personale della società Eurosafety Soc. coop., destinata a svolgere il servizio in caso di aggiudicazione; in particolare, dal calcolo della media delle assenze operato a consuntivo per l’ultimo triennio (2006/2008) è emersa una percentuale del tasso di assenteismo pari al 2,3% rispetto al 6,5% della tabella di riferimento, il che costituisce il frutto della peculiare organizzazione aziendale dei turni di lavoro e dei cicli di ferie, che consente una sensibile riduzione delle ore perse per malattia. Né i dati analiticamente provati dalla ricorrente hanno ricevuto specifica contestazione da parte della Commissione, che si è limitata ad indicare le ragioni per le quali gli stessi non fossero condivisibili (inferiorità del tasso di assenteismo indicato rispetto a quello riportato nelle tabelle), sicché la finalità del contraddittorio instaurato è stata del tutto vanificata, riducendolo ad un mero simulacro che rivela non rispettata in modo sostanziale la disciplina normativa.
Conclude dunque la società ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Piacenza, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2009 (ord. n. 236/09), e poi accolta dal giudice d’appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, ord. 25 gennaio 2010 n. 391/10).
Successivamente, avendo l’Amministrazione comunale aggiudicato l’appalto alla Euro & Promos Group S.c.p.a. (v. determinazione dirigenziale della Direzione operativa Servizi alla persona e al cittadino n. 2326 del 17 dicembre 2009, comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 90723 del 28 dicembre 2009), l’interessata proponeva “motivi aggiunti” (atto depositato il 21 gennaio 2010). Oltre a far valere in via derivata i vizi già dedotti con l’atto introduttivo della lite, deduce:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché degli artt. 86 e segg. del d.lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento di potere.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta classificata al sesto posto della graduatoria di merito, con offerta economica coincidente con quella della ricorrente. A differenza di quest’ultima, però, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori della tabella ministeriale è stato ritenuto “lieve” (si trattava di uno scarto di €/h 0,50 a fronte dello scarto della ricorrente pari a €/h 0,70), con ciò rivelando una evidente disparità di trattamento tra le due concorrenti.
Si è costituita in giudizio la Euro & Promos Group S.c.p.a., opponendosi all’accoglimento del ricorso. La stessa ha anche proposto ricorso incidentale, nell’assunto che la G.S.A. - Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. p.a. non avrebbe comunque potuto essere ammessa alla gara; a tal fine, deduce:
1) Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006. Violazione delle norme di gara. Falsa dichiarazione. Illegittimità derivata.
La ricorrente è controllata dalla Cagliostro Consulting S.r.l. e dalla Gruppo Servizi Associati Operations S.r.l., proprietarie del 98% del capitale sociale; a loro volta, poi, le stesse sono interamente controllate da due società fiduciarie, la Istifid S.p.A. e la Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. Il non avere informato il Comune di Lignano Sabbiadoro – con il quale ha sottoscritto un contratto per il servizio di pulizie – dell’intestazione fiduciaria delle azioni e dell’identità dei fiducianti, e l’avere reso al Comune di Piacenza la falsa dichiarazione dell’insussistenza della violazione del divieto di intestazione fiduciaria, come è evidente, integra la causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 163/2006.
2) Violazione del punto n. 3 delle norme di gara. Violazione dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Violazione del punto n. 9, lett. B), delle norme di gara. Violazione della par condicio tra i concorrenti. Illegittimità derivata.
La ricorrente e la consorziata Eurosafety, in violazione del punto n. 3 delle norme di gara, hanno reso le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 per le sole fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; analoghe dichiarazioni, invece, difettano per le altre cause di esclusione previste dalla suindicata disposizione. Inoltre, in violazione del punto n. 9, lett. B), delle norme di gara, non risulta allegata all’offerta la dichiarazione sostitutiva della consorziata Eurosafety circa l’assenza di domande di concordato preventivo.
3) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità derivata.
Poiché l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 impone alle imprese concorrenti di comprovare l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento a tutti i soggetti cui l’impresa conferisce il potere di rappresentanza, alle relative dichiarazioni sostitutive avrebbero dovuto nella fattispecie provvedere anche i sigg.ri Alessandro Pedone e Massimo Dall’Agata, nonostante gli stessi non risultino dalle visure camerali allegate all’offerta della GSA. In effetti, ambedue hanno presenziato al contraddittorio con la stazione appaltante qualificandosi l’uno come Direttore della GSA e l’altro come Direttore tecnico della Eurosafety, ma elementi in tal senso si ricavano anche da altre gare e vicende contrattuali.
All’udienza in data 11 maggio 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Esclusa dalla gara d’appalto per l’affidamento del «servizio di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia delle palestre scolastiche di proprietà dell’Amministrazione comunale e provinciale in orario extrascolastico per il periodo intercorrente dalla data del verbale di consegna degli impianti al 30 giugno 2012» perché autrice di un’offerta considerata anormalmente bassa, la società ricorrente impugna le determinazioni assunte dal Comune di Piacenza, anche nella parte relativa alla successiva aggiudicazione del contratto ad altra ditta; adduce, in particolare, che – per essere rimasta immutata l’offerta – alcun rilievo avrebbe dovuto essere assegnato alla variazione delle “giustificazioni” inizialmente fornite, che neppure lo scostamento dal costo orario della manodopera fissato dalle apposite tabelle ministeriali sarebbe stato idoneo a rivelare in sé significativi profili di anomalia a fronte della derogabilità di simili parametri e della dimostrata capacità della ditta di fruire di un tasso di assenteismo inferiore a quello ordinario, che con evidente disparità di trattamento infine si sarebbe giudicata seria e attendibile l’offerta economica – di pari valore – formulata dall’aggiudicataria dell’appalto. Quest’ultima, a sua volta, propone ricorso incidentale, imputando all’Amministrazione di avere ammesso alla gara l’altra ditta nonostante la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, comma 3, della legge n. 55 del 1990, nonostante l’omessa esibizione delle dichiarazioni “sostitutive” inerenti alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonostante l’assenza della dichiarazione della consorziata Eurosafety circa l’insussistenza di procedure di concordato preventivo, nonostante la mancata produzione della prescritta dichiarazione da parte di due soggetti risultati titolari di ampi poteri di rappresentanza delle società di appartenenza.
Ritiene il Collegio che, stante l’infondatezza del ricorso principale, si possano esaminare in via prioritaria le censure ivi formulate, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale (v. Cons. Stato, Ad. plen., 10 novembre 2008 n. 11).
Nel merito, va premesso che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1040), le valutazioni svolte dall’Amministrazione appaltante in sede di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e quindi sfuggono al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivate, salvo che non siano in modo palese irragionevoli, irrazionali, illogiche, arbitrarie ovvero si fondino su di un evidente travisamento dei fatti. Fermo restando, poi, che l’offerta non è suscettibile di modificazione, il giudizio di anomalia – preordinato, come è, a stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno – deve essere globale e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia quelli che militano a favore, sia quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme, sì da rivelarsi consentito che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inverosimili, l’impresa dimostri, anche a mezzo di una variazione della prospettazione delle originarie “giustificazioni”, che per converso altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146).
Venendo, allora, al primo dei due capi di motivazione su sui si regge il giudizio di offerta anormalmente bassa, si tratta di accertare se correttamente è stata valutata inammissibile la modifica delle “giustificazioni” in un primo tempo rese dalla ditta quanto alle modalità di impiego del personale. A corredo dell’offerta economica, in particolare, si era precisato che 17 unità di addetti di II livello retributivo sarebbero stati utilizzati per 7.200 ore complessive al costo orario di € 14,30, che un addetto di III livello retributivo sarebbe stato utilizzato per 1.300 ore complessive al costo orario di € 14,93, che gli addetti di II livello retributivo sarebbero stati utilizzati per 835 ore anche in interventi di pulizia straordinaria; successivamente, in sede di ulteriori chiarimenti e di contraddittorio finale, la ditta rettificava tali indicazioni, in quanto le 835 ore della pulizia straordinaria venivano suddivise tra l’addetto di III livello (385,25 ore) e gli addetti di II livello (449,75 ore), mentre l’impiego degli addetti di II livello veniva incrementato di 385,25 ore nel servizio ordinario, a compensazione del corrispondente minore impiego dell’addetto di III livello.
Ora, è pur vero che la redistribuzione del personale tra servizio ordinario e servizio straordinario non determinava un mutamento del numero complessivo di ore lavorate da parte delle due tipologie di dipendenti, né variava nominalmente l’importo complessivo del costo della manodopera, sì che apparentemente ne scaturiva una mera riorganizzazione interna dell’impresa, ininfluente sui costi dell’appalto; tuttavia, nell’operare una revisione di tale tipo, la ditta ammetteva di avere dovuto tenere conto delle mansioni proprie delle varie qualifiche professionali, e quindi della necessità di non violare il contratto collettivo di lavoro (“…abbiamo inteso impiegare nel servizio straordinario anche l’operatore al terzo livello … per prevedere la possibilità da parte di quest’ultimo di effettuare lavorazioni inibite contrattualmente ai secondi livelli …”; v. seduta n. 9 della gara). Se ne desume che, se nel servizio ordinario era inizialmente previsto un totale di 1.300 ore per l’addetto di III livello – in relazione a mansioni evidentemente tipiche di detta qualifica –, la successiva assegnazione di una parte del relativo monte-ore (385,25) agli addetti di II livello andava a creare i presupposti per l’indebito esercizio di mansioni superiori da parte di questi ultimi, con il concreto rischio di vertenze sindacali fonte di maggiori oneri per l’impresa. In altri termini, pur senza riconoscerlo espressamente e pur senza di conseguenza rettificare l’importo globale del costo della manodopera – operazione che avrebbe variato una delle voci costitutive del prezzo e di questo quindi messo in discussione la sostenibilità per chi veniva in tal modo ad affrontare spese ulteriori –, le “giustificazioni” finali della ditta implicavano in ogni caso una modificazione dell’equilibrio complessivo delle componenti dell’offerta, quanto meno perché prospettavano soluzioni organizzative in parziale contrasto con il contratto collettivo di lavoro e per questo surrettiziamente portatrici di maggiori costi per l’impresa. In tale situazione, risolvendosi le nuove “giustificazioni” non in una diversa spiegazione di dati costi, ma nell’incremento stesso dei costi inizialmente indicati, non appare censurabile la decisione di ritenere inammissibili i chiarimenti forniti dalla ditta, che hanno di fatto rivelato l’inattendibilità di una delle voci costitutive dell’offerta, senza addurre elementi che ne consentissero la compensazione con l’eventuale minor costo di altre voci; va ribadito, insomma, che se anche le “giustificazioni” sopravvenute possono dar luogo alla compensazione tra sottostime e sovrastime, nel rispetto della credibilità complessiva dell’offerta, è però onere dell’impresa accompagnare la correzione dell’incidenza di singole voci di costo con l’indicazione dei risparmi di spesa idonei a bilanciare gli squilibri che ne deriverebbero.
Passando all’altro capo di motivazione, lo stesso è imperniato sull’eccessivo scostamento del “costo orario medio del lavoro” posto a base dell’offerta rispetto al corrispondente parametro delle apposite tabelle ministeriali, e ciò in quanto la misura del tasso di assenteismo del personale era stato indicato dalla ditta nel 3,4% a fronte del ben più alto 6,5% (per assenze dovute a malattia, infortuni e maternità) risultante dai valori tabellari. Secondo l’Amministrazione, in particolare, ai fini della determinazione delle “ore annue mediamente lavorate”, la mera produzione di un dato riepilogativo delle assenze del personale nel triennio 2006/2008 avrebbe rappresentato uno strumento in sé inidoneo a superare il vincolo, ancorché non inderogabile, derivante dalle tabelle ministeriali.
In materia, la giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451) ha avuto modo di rilevare che, se è vero che le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera espongono, per alcune voci, dati non inderogabili, è altrettanto vero che alle medesime è assegnata la funzione di parametro legale (v. art. 86, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006) e che di conseguenza lo scostamento dalle voci di costo suscettibili di deroga può essere accettato solo se puntualmente giustificato, con una dimostrazione che deve essere particolarmente rigorosa relativamente alle “ore annue mediamente lavorate” dal personale, perché tale dato coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che quindi, per definizione, postulano stime particolarmente prudenziali, onde l’offerta che si proponga di far conto su un numero di assenze del personale minore rispetto a quello assunto a livello statistico (e su di un campione certamente rappresentativo) dalle tabelle ministeriali, per essere plausibile è necessario sia accompagnata da significativi ed univoci dati probatori. A tal proposito, anzi, è stato precisato (v. TAR Veneto, Sez. I, 22 luglio 2009 n. 2209) che l’incidenza dell’assenteismo rilevata nel precedente triennio, in quanto relativa ad un periodo temporale eccessivamente esiguo, può costituire tutt’al più un dato probabilistico a valere per il futuro dell’azienda, non già un’oggettiva dimostrazione della sussistenza di un valore connaturato all’ordinario andamento dell’attività aziendale, sicché non è sufficiente addurre simili limitati precedenti per evincerne, con un apprezzabile tasso di verosimiglianza, il presumibile reiterarsi del fenomeno.
Di qui la correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione appaltante – all’esito di valutazioni prive di evidenti vizi logici e sufficientemente motivate –, anche e soprattutto in ragione del rilevante scarto del livello di assenteismo prospettato dalla ditta rispetto al parametro ministeriale, sì che ancora più rigorosa avrebbe dovuto essere la prova fornita, da non ancorare alla sola indicazione del dato storico del numero delle assenze registrato dall’azienda nel periodo immediatamente precedente alla partecipazione alla gara, ma da fondare piuttosto sulla puntuale ed esaustiva rappresentazione di soluzioni organizzative – nella fattispecie solo genericamente indicate – rivelatrici di condizioni inequivocabilmente favorevoli, anche per il futuro, alla costante maggiore presenza di personale in servizio.
È utile poi sottolineare che non costituisce un indice di intrinseca contraddittorietà, tale da inficiare in sé il giudizio di anomalia, il rilievo che il prezzo offerto dalla ricorrente risulti pressoché coincidente con l’importo posto a base di gara. Occorre infatti considerare quanto convincentemente rilevato dalla giurisprudenza (v. Cons. Stato, Sez. IV, 26 novembre 2009 n. 7441) a proposito delle caratteristiche della verifica di congruità delle offerte nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio in relazione al quale l’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 fissa come presupposto di effettuazione dell’indagine di anomalia la circostanza che il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice al prezzo delle prestazioni offerte (il punteggio economico) ed il punteggio attribuito agli altri elementi di valutazione, vale a dire agli elementi attinenti alla consistenza e alla qualità delle prestazioni offerte (il punteggio tecnico), siano ambedue pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dal bando di gara; poiché, invero, il punteggio tecnico è direttamente proporzionale alla consistenza e qualità delle prestazioni, mentre il punteggio economico è inversamente proporzionale al prezzo offerto, è evidente che l’offerta di prestazioni aventi consistenza e qualità elevate comporta necessariamente l’impiego di risorse umane e materiali di consistenza e di qualità superiori a quelle previste da chi ha offerto prestazioni di minor valore complessivo, onde – avendo le risorse umane e materiali di consistenza e di qualità elevata un costo superiore a quello di risorse umane e materiali di consistenza e di qualità inferiore – l’offerta ritenuta di notevole qualità tecnica complessiva (punteggio tecnico alto) dovrebbe indicare un prezzo elevato e conseguire quindi un punteggio economico modesto: se ciò non avviene, è ragionevole il dubbio che il concorrente abbia promesso di fornire prestazioni di consistenza e/o qualità superiori a quelle che sarà effettivamente in grado di rendere nel caso gli venisse aggiudicato l’appalto, donde il sospetto che l’offerta sia anomala e l’obbligo dell’Amministrazione di verificarne la congruenza. Ne consegue che ben può accadere che un dato prezzo, pur indicato come importo a base d’asta e quindi intrinsecamente congruo, diventi fonte di inaffidabilità dell’offerta se associato a prestazioni che, per effetto della proposta formulata dal concorrente, si presentino di consistenza e qualità significativamente superiori allo standard di riferimento del bando di gara.
Non appare neppure imputabile all’Amministrazione un insufficiente apprezzamento globale dell’affidabilità dell’offerta. Ad avviso del Collegio, la riscontrata assenza di convincenti giustificazioni circa la remuneratività delle rilevanti voci oggetto di analisi ha evidenziato assorbenti e decisivi elementi di sospetto sulla serietà complessiva di una proposta comprensiva, anche se solo in parte, di prezzi e oneri privi della necessaria copertura, tanto più che neanche l’impresa ha dato indicazione nel corso del procedimento di come si potessero compensare quelle carenze con gli eventuali margini di utile ricavabili da altre voci di spesa.
Quanto, infine, alle censure riguardanti l’aggiudicazione dell’appalto alla Euro & Promos Group S.c.p.a. – la cui offerta sarebbe stata assoggettata ad una verifica di anomalia contraddistinta da palese disparità di trattamento rispetto alle determinazioni relative alla ricorrente –, ritiene il Collegio di doversi attenere al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, posto che l’impresa esclusa da una gara d’appalto, una volta accertata dal giudice la legittimità dell’atto di estromissione, rimane definitivamente priva non solo del titolo a partecipare alla selezione ma anche del titolo a contestarne gli esiti e la regolarità delle successive fasi procedimentali – sì che il suo interesse, da qualificare come interesse di mero fatto, non sarebbe diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che per non avere concorso alla gara non avrebbe titolo ad impugnarne gli atti –, una legittimazione ad adire il giudice amministrativo può considerarsi eccezionalmente sussistente per la formulazione di doglianze preordinate a travolgere l’intera procedura, in vista della soddisfazione dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, con la conseguenza che, in ogni caso, l’impresa legittimamente esclusa, intanto può avere interesse, nell’ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l’intero procedimento di gara conclusosi con l’aggiudicazione dell’appalto a terzi, in quanto dimostri che nessun altro concorrente aveva titolo a parteciparvi e/o a restarne aggiudicatario (v. TAR Lazio, Sez. I, 2 luglio 2009 n. 6416). La presenza, quindi, di altri concorrenti, aventi gradatamente titolo a subentrare nella posizione dell’aggiudicataria eventualmente rimossa, priva la ricorrente della legittimazione a censurare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di quell’impresa, attesa l’omessa indicazione di elementi ostativi all’ulteriore aggiudicazione del contratto ai restanti concorrenti.
In conclusione, il ricorso principale va respinto. Improcedibile, quindi, va dichiarato il ricorso incidentale.
Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni esaminate, possono essere oggetto di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso principale e, per l’effetto, dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio in data 11 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2010
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