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n. 6 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 28 maggio 2010 n. 2697
Pres. Calvo – Rel. Fratamico
Italgessi sas (avv. Montanaro) c. Comune di Moncucco Torinese (avv. Rabino), A.R.P.A. di Asti, Provincia di Asti


1. – Inquinamento – Interventi di bonifica – Applicabilità art. 17 d.lgs. 22/1997 – In assenza dm 471/1999.

 

2. – Inquinamento – Obbligo bonifica – Proprietario incolpevole – Esclusione.

 

3. – Inquinamento – Bonifica – A spese del Comune – Onere reale sul terreno – Mancanza elemento soggettivo proprietario – Irrilevanza.

1. – La normativa in materia di bonifiche di cui all’art. 17 d.lgs 22/1997 era applicabile anche antecedentemente all’entrata in vigore del dm 471/1999.

 

2. – Il proprietario del sito inquinato, in assenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, non può essere onerato dell’obbligo di bonifica.

 

3. – Il proprietario incolpevole non è obbligato a porre in essere gli interventi di bonifica, ma ha la facoltà di eseguirli per evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale.


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