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n. 6 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010 n. 2429
Pres. Bianchi – Rel. Malanetto
Bruno spa (avv.ti Casavecchia, Eoli) c. S.I.I. spa (avv.ti Barosio, Dell’Anna) e Mattioda Pierino & Figli spa in proprio e quale capogruppo dell’ATI con Sogeco srl (avv.ti Scaparone, Gendre)


1. – Contratti p.a. – Gara – Prescrizioni a pena di esclusione – Multiple prescrizioni di sigillatura delle buste – Illegittimità.

 

2. – Contratti p.a. – Gara – Prescrizioni a pena di esclusione – Formalismo – Utilità in caso di errori od omissioni nella compilazione offerte e documentazione – Interesse alla semplificazione.

1. – E’ illegittima una disposizione di gara che preveda a pena di esclusione la prescrizione della doppia garanzia del sigillo e della controfirma su ogni lembo della busta in quanto risulta sproporzionato rispetto al fine perseguito.

 

2. – Il formalismo ritenuto utile e corretto nello svolgimento delle procedure concorsuali deve riguardare ipotesi di errori od omissioni nella compilazione delle offerte e della documentazione di gara, in quanto soddisfa un interesse alla semplificazione e celerità della procedura.


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