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| n. 6 -2010 - © copyright |
TRIBUNALE DI TORINO - Ordinanza 4 giugno 2010 n. 29
Pres. Est.L. Panzani
Codacons n.q. di p.s. di Rienzi Carlo (Avv.ti M. Ramadori, L. Fanti, N. Sanitate, G. Leuzzi, M. Mirenghi e T. Sorriento) c. Intesa Sanpaolo S.p.A. (Att.ti V. Tavormina e G. Cavalli) |
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1.Concorrenza e mercato - Azione di classe –Legittimazione attiva – Consumatore – Condizioni – titolarità individuale del diritto di classe.
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2. Concorrenza e mercato- Azione di classe – Azioni individuali – Altenatività – Esclusione – Ragioni.
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3. Concorrenza e mercato - Azione di classe – Consumatore – Individuazione – Criteri.
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1. Ai sensi dell’art. 140 del Codice del consumo, la legittimazione attiva a proporre una azione di classe spetta al consumatore od utente come definito dall’art. 3 di tale codice (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) a condizione che tale attore sia titolare in proprio e personalmente del diritto individuale omogeneo che caratterizza la classe che intende rappresentare. Infatti, l’azione, prima di essere collettiva, deve possedere i requisiti previsti per tutte le azioni individuali.
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2. L’art. 140 del Codice del consumo non crea nuovi diritti ma disciplina soltanto un nuovo mezzo di tutela, l’azione di classe, che si aggiunge alle azioni individuali già spettanti ai singoli consumatori od utenti. Costoro, salvo che facciano ricorso all’azione di classe o vi aderiscano, rimangono liberi di agire con i mezzi di tutela individuale preesistenti (sistema dell’opt-in).
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3. Ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, per l’individuazione del consumatore od utente inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale occorre far riferimento alla natura professionale o meno dell’attività svolta e non al bene o servizio che ne è oggetto.
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