T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 21 maggio 2010 n. 2438
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Gai ed altri (avv. Majocco) c. Comune di Chieri (avv. Savarino) |
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1. – Giustizia amministrativa – Termine di impugnazione – Decorrenza - Espropriazione per p.u. – Delibera dichiarativa p.u. – Dalla comunicazione.
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2. – Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Espropriazione per p.u. – Mancata impugnazione delibera appositiva vincolo espropriativo – Impugnazione dichiarazione p.u. – Interesse – Sussiste.
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3. - Giustizia amministrativa – Interesse a ricorrere – Espropriazione per p.u. – Apposizione vincolo espropriativo – Immediata impugnazione.
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4. – Ambiente – Documentazione impatto acustico ai sensi LR Piemonte 52/00 – Opere soggette a VIA – Piccola strada urbana – Esclusione.
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1. – Il termine per impugnare una delibera dichiarativa della pubblica utilità di un’opera che colpisca proprietà di soggetti ben individuati, decorre per tali soggetti dalla sua comunicazione.
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2. – La mancata impugnazione della delibera di imposizione del vincolo espropriativo di per sé non rende inammissibile l’impugnazione della delibera di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera in quanto, qualora nel corso del giudizio il vincolo preordinato all’esproprio sia scaduto, una nuova dichiarazione di pubblica utilità potrà essere rinnovata soltanto a seguito di una reiterazione del vincolo.
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3. – L’atto di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio è immediatamente lesivo e deve essere tempestivamente impugnato.
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4. – Ai sensi dell’art. 10 legge Regione Piemonte n. 52/2000 la documentazione di impatto acustico deve essere predisposta soltanto per la realizzazione di opere soggette a VIA a causa della loro idoneità a produrre rilevanti modificazioni nell’ambiente, opere tra le quali non rientra una piccola strada urbana all’interno di un Comune.
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