REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 999/09, proposto da
Società agricola "El Portegheto" s.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Ferrari e Fratta Pasini, con domicilio eletto in Venezia, San Polo, 3080/L, presso lo studio dell’ avv. G. Pinello;
contro
la Regione Veneto, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Londei e Zanon, con domicilio eletto presso l’avvocatura regionale in Venezia Cannaregio 23;
per l'annullamento
del provvedimento 4 febbraio 2009, n. 58445 del dirigente il Servizio ispettorato regionale per l'Agricoltura di Verona
della circolare regionale 5 maggio 1981 n. 5476.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi l’avv. Zancan, in sostituzione, per la parte ricorrente e l’avv. Londei per la Regione Veneto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il legale rappresentante della società agricola El Portegheto s.s. presentò, nel dicembre 2006, all’Ispettorato regionale per l'agricoltura di Verona la domanda per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. 99/04, onde ottenere le agevolazioni fiscali stabilite per l’acquisto di fondi rustici.
2. L’istanza fu definitivamente respinta mediante il provvedimento 4 febbraio 2009, n. 58445, che la società ha impugnato – conformemente alle indicazioni contenute nello stesso atto, giusta art. 3, IV comma, della l. 241/90 – con il ricorso in esame.
Nel giudizio si è costituita la Regione Veneto, che ha concluso per il difetto di giurisdizione del giudice adito, e, nel merito per l’infondatezza del ricorso.
3.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, come ritualmente eccepito dalla Regione Veneto, e come già riconosciuto da questa Sezione (T.A.R. Veneto, II, 15 febbraio 2010, n. 474) da altri giudici amministrativi (T.A.R. Puglia Bari, II, 7 maggio 2008, n. 1082; C.d.S. IV, 18 ottobre 1996, n. 1135) nonché dalla Corte regolatrice (Cass. s.u., 30 dicembre 1998, n. 12903), affermando tutti concordemente che spetta al giudice tributario la cognizione delle controversie nella materia delle agevolazioni fiscali.
3.2. Trova evidente applicazione, nella fattispecie, quanto disposto dell’art. 59, I comma, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “ Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione”: indicazione qui contenuta nel successivo dispositivo.
4. Per quanto riguarda le spese di lite, nonostante l’errata indicazione del giudice competente espressa nel provvedimento impugnato, le stesse non possono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale non è soccombente nella lite, presupposto questo per la condanna alla rifusione ex art. 91 c.p.c. .
Trova viceversa applicazione il seguente art. 92, III comma, il quale consente la compensazione delle spese di lite, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni: e non pare dubbio che l’errata indicazione del giudice competente costituisca una di tali ipotesi.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica, ex art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, le commissioni tributarie come giudice munito di giurisdizione sulla presente lite.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella Camera di consiglio addì 22 aprile 2010 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)