T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 7 maggio 2010 n. 3086
Pres. S. Veneziano, est. A. Storto
Fabio Tagliatatela (Avv.ti Fabrizio Perla e Giovanni Tagliatatela) c. Ministero
della Difesa (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Militare e militarizzato – Servizio di leva obbligatoria - Art. 1 L. 226/2004 – Sospensione delle chiamate – Conseguenza – Impossibilità della chiamata obbligatoria allo svolgimento del servizio di leva
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L'art. 1 L. 23 agosto 2004, n. 226, relativo alla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, dispone che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Dal complesso delle norme contenute nella predetta legge si ricava la volontà del Legislatore di assicurare le esigenze dell'Amministrazione della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il reclutamento esclusivo di soggetti volontari. In astratto era possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti, alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato. Tuttavia una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non può ricavarsi in via di mera interpretazione. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva (1)
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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. II, 1517/2006; id., Sez. VII, 24 luglio 2008, n. 9327
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 49 del 1997, proposto da: Fabio TAGLIALATELA, rappresentato e difeso dagli avv. Fabrizio Perla e Giovanni Taglialatela, con domicilio eletto come in atti
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege alla via Diaz, 11
per l'annullamento
della cartolina-precetto n. 223 del 5.12.1996 con la quale il Ministero della Difesa ha disposto l’avviamento alle armi del ricorrente per il giorno 13.1.1997.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame Fabio Taglialatela ha impugnato, deducendo sotto diversi profili la violazione di legge e l’eccesso di potere, la cartolina precetto con la quale il Ministero della Difesa ne aveva disposto l’avviamento alle armi, in assolvimento del servizio di leva, per il giorno 13.1.1997.
Si è difeso il Ministero intimato eccependo l’improponibilità ovvero l’inammissibilità dell’impugnativa.
Con ordinanza cautelare n. 24/97, resa all’esito della Camera di Consiglio del 9.1.1997, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.
All’odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, il giudice adito è tenuto ad adottare una simile decisione allorquando sia l'accoglimento che il rigetto del ricorso non avrebbero alcun effetto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Com'è noto, l'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (“Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata”) dispone, tra l'altro, che le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Dal complesso delle norme contenute nella legge richiamata si ricava la volontà del legislatore di assicurare le esigenze dell'Amministrazione della Difesa, per quanto attiene ai militari di truppa, attraverso il reclutamento esclusivo di soggetti volontari.
Al riguardo, la Sezione aderisce da tempo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui era astrattamente possibile che, accanto ai volontari, potessero ancora prestare servizio obbligatorio anche quei soggetti che, pur essendovi tenuti, alla data del 31 dicembre 2004 non lo avevano ancora effettuato. Sennonché, poiché una simile scelta doveva essere chiaramente formulata in quanto la coesistenza temporale di diverse discipline organizzative (per la prestazione del medesimo servizio) è evenienza eccezionale che non può ricavarsi in via di mera interpretazione, "in assenza di un'apposita disciplina al riguardo deve concludersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun soggetto, ivi compresi quelli che comunque vi erano tenuti sino al 31 dicembre 2004, può essere obbligatoriamente chiamato ad effettuare il servizio di leva" (così, ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. II, sentenze n. 1517 e ss. del 2006; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 24 luglio 2008, n. 9327).
Da qui, secondo dette pronunce dalle quali non vi è ragione per discostarsi, l'improcedibilità dei ricorsi ancora non definiti, avuto conto che "anche in ipotesi di rigetto del ricorso, la parte ricorrente non sarebbe tenuta alla prestazione del servizio di leva".
Ne consegue la preannunciata dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Possono infine essere compensate le spese di lite, atteso che sussistono i presupposti ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. identificabili col fatto che l’obbligo di leva è venuto meno solo dopo l’avvenuta concessione del provvedimento cautelare e con la non immediata evidenza di una chiara soccombenza valutabile virtualmente (così Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4842/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione settima di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 49/1997, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/04/2010 con l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2010
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