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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 27 aprile 2010 n. 120
M. Perrelli Pres. E. Loria Est.
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) contro il
Comune di Salsomaggiore Terme (Avv. G. Cugurra)


Imposte e tasse - Deliberazione della Giunta Comunale concernente la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2001 - Esenzione dal pagamento dell’addizionale per i redditi inferiori a 30 milioni lordi all’anno – Contrasto con la normativa nazionale - Illegittimità

È illegittima la deliberazione della Giunta Comunale di Salsomaggiore Terme n. 331/2000 del 31/12/2000, concernente la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2001 nella parte in cui esenta dal pagamento dell’addizionale comunale IRPEF i redditi inferiori a 30 milioni lordi all’anno. Difatti l’art. 1 comma 3 del d.lgs. 28.9.1998 n. 360, come sostituito dall’art. 28 comma 2 della legge 21.11.2000 n. 342, nell’istituire l’addizionale comunale all’IRPEF ha attribuito ai Comuni la facoltà di deliberare l’addizionale nel rispetto dell’aliquota massima consentita dalla norma generale, ma non anche la possibilità di disporre agevolazioni o ipotesi di esenzione (facoltà, questa, introdotta solo con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e quindi successivamente rispetto al provvedimento impugnato). Infatti, come rilevato dalla Corte Costituzionale, sia pure nel trattare distinte questioni (sentenze nn. 222/2005 e 98/2007) vi è una situazione di perdurante inattuazione dell’articolo 119 della Costituzione, che non consente di ritenere che i Comuni, in assenza di espressa previsione normativa (come detto, non esistente all’epoca della delibera del Comune di Salsomaggiore), possano statuire in merito ad esenzioni dall’addizionale comunale all’IRPEF.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 368 del 2001, proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

contro



Il Comune di Salsomaggiore Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato, in Parma, via Mistrali 4;

per l’annullamento



della deliberazione della Giunta Comunale di Salsomaggiore Terme n. 331/2000 del 31/12/2000, concernente la variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2001 nella parte in cui esenta dal pagamento dell’addizionale comunale IRPEF i redditi inferiori a 30 milioni lordi all’anno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Salsomaggiore Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 06 luglio 2001 e depositato in data 30 agosto 2001, il Ministero delle Finanze ha impugnato la delibera della Giunta Comunale di Salsomaggiore Terme nella parte in cui esenta dal pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF i redditi inferiori a 30 milioni lordi all’anno.
Il Comune costituito espone di aver trasmesso al Ministero la deliberazione a mezzo telefax in data 9.5.2001, al fine di consentirne la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministero ritiene che l’atto deliberativo del Comune di Salsomaggiore sia illegittimo per il seguente articolato motivo:
Violazione dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28.09.1998 n. 360, come sostituito dall’art. 28 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 342 anche in relazione all’articolo 52 comma 1 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. L’indicata normativa consente ai Comuni unicamente la possibilità di istituire e di variare l’addizionale IRPEF e non anche quella di prevedere eventuali esenzioni dall’imposta, quale quella introdotta con l’impugnata deliberazione della Giunta. I Comuni, infatti, possono solamente variare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo. In particolare la variazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La delibera impugnata si pone, pertanto, in aperto contrasto con la normativa istitutiva del tributo, che indica come eccezionale la possibilità per l’ente locale di modificare l’aliquota, e che, conseguentemente, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Si è costituito in giudizio il Comune di Salsomaggiore Terme eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e comunque contestandone il fondamento nel merito.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa comunale con riferimento alla tardività dell’impugnazione.
In particolare si sostiene che l’atto (delibera del Consiglio n. 21 del 18 febbraio 2000, con cui è stato istituito il tributo dell’addizionale comunale all’IRPEF), che ha previsto l’esonero dal pagamento del tributo in questione è stato inviato al Ministero delle Finanze e alla Direzione regionale delle Entrate in data 26 aprile 2000. Pertanto, il Ministero era a conoscenza da più di un anno della statuizione di cui contesta la legittimità: statuizione che, per l’effetto, è divenuta inoppugnabile. La deliberazione del 30 dicembre 2000 n. 31 (con la quale l’aliquota è stata portata allo 0,4%) è quindi meramente confermativa del precedente atto istitutivo dell’addizionale comunale. Anche tale deliberazione è stata inviata per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e è stata pubblicata in data 22 febbraio 2001.
L’eccezione è infondata in quanto, come noto, ai sensi dell’art. 21 legge T.A.R., “il ricorso deve essere notificato … entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione”. Poiché, nel caso di specie, l’estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001 non riportava la parte della deliberazione relativa alla contestata esenzione, il Ministero non poteva avere contezza della lesione alle proprie competenze in materia tributaria recata dalla deliberazione in parola.
Soltanto con la comunicazione in data 9 maggio 2001 il Ministero poteva avere contezza dell’integrale contenuto della deliberazione, tant’è che in data 22 maggio 2001 invitava il Comune modificare la delibera nella parte relativa all’esenzione dei redditi al di sotto dei 30.000.000 milioni di lire.
Conseguentemente non può essere considerato dies a quo per la presentazione del ricorso il giorno 22 febbraio 2001, ma il 9 maggio 2001, con conseguente riconoscimento della proposizione del ricorso nei termini, essendo stato notificato in data 6 luglio 2001.
Nel merito, il ricorso del Ministero delle Finanze è da accogliere.
La tesi del Ministero fonda sulla circostanza che l’art. 1 comma 3 del d.lgs. 28.9.1998 n. 360, come sostituito dall’art. 28 comma 2 della legge 21.11.2000 n. 342, nell’istituire l’addizionale comunale all’IRPEF ha attribuito ai Comuni la facoltà di deliberare l’addizionale nel rispetto dell’aliquota massima consentita dalla norma generale, ma non anche la possibilità di disporre agevolazioni o ipotesi di esenzione (facoltà, questa, introdotta solo con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e quindi successivamente rispetto al provvedimento impugnato).
Le argomentazioni ministeriali sono fondate.
Infatti, come rilevato dalla Corte Costituzionale, sia pure nel trattare distinte questioni (sentenze nn. 222/2005 e 98/2007) vi è una situazione di perdurante inattuazione dell’articolo 119 della Costituzione, che non consente di ritenere che i Comuni, in assenza di espressa previsione normativa (come detto, non esistente all’epoca della delibera del Comune di Salsomaggiore), possano statuire in merito ad esenzioni dall’addizionale comunale all’IRPEF.
In particolare, poi, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 26 gennaio 2004 n. 37, ha sottolineato come questo tipo d’imposta, istituita e fondamentalmente disciplinata dalla legge statale, anche se devoluta, quanto al gettito, agli enti locali con riguardo ai redditi prodotti nei rispettivi territori, resta, in linea di principio nella disponibilità del legislatore statale quanto alle modalità di attribuzione del gettito.
Le affermazioni della Corte possono essere estese dalle modalità di attribuzione del gettito anche alle ipotesi di esenzione, che, in assenza di espressa attribuzione di tale competenza da parte del legislatore statale, non possono essere istituite direttamente dagli enti comunali.
Conseguentemente, l’esenzione per i redditi al di sotto dei 30.000.000 di lire stabilita dal Comune resistente deve essere dichiarata illegittima, con annullamento, in parte qua, della deliberazione che l’ha disposta.
Le spese di giudizio, in considerazione della particolarità delle questioni trattate, possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2010



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